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Ricorso proposto il 21 dicembre 2006 - Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory / Consiglio

(Causa T-409/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory (Hui Yang) Co., Ltd (Xin Xu, Cina) (Rappresentanti: I. MacVay, solicitor, R. Thompson, QC e K. Beal, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Domanda della ricorrente

Annullare l'impugnato regolamento nella misura in cui si applica alla ricorrente;

condannare il convenuto alle spese del presente procedimento sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente produttrice ed esportatrice cinese di calzature di cuoio chiede l'annullamento del regolamento del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472/2006 che istituisce un dazio anti-dumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam 1.

A sostegno della domanda la ricorrente deduce sei motivi di diritto, sostenendo:

-    l'impugnato regolamento è viziato per errore manifesto di valutazione o     violazione di requisiti processuali sostanziali e del principio della parità di     trattamento, per non aver concluso che la ricorrente ha operato secondo le     regole dell'economia di mercato 2;

-    nel negare alla ricorrente il trattamento dell'economia di mercato, la     Commissione ha violato l'art. 3, del regolamento di base ed è incorsa in un     errore manifesto di valutazione per non aver preso in considerazione     informazioni determinanti relative alla struttura del mercato e in particolare     l'importante ruolo svolto da intermediari indipendenti nella fornitura dei     prodotti fabbricati dalla ricorrente;

-    la Commissione ha operato al di fuori dell'obiettivo dell'art. 18, n. 1, del     regolamento di base e ha violato i diritti di difesa della ricorrente;

la Commissione ha violato l'art. 20, del regolamento di base non avendo     fornito adeguate informazioni alla ricorrente relative al radicale cambiamento     dei provvedimenti definitivi proposti dalla Commissione tra il 7 luglio e il     28 luglio 2006;

l'impugnato regolamento è viziato da errore manifesto di valutazione circa la     portata e la durata dell'infrazione che è stata posta a base per giustificare     l'imposizione di dazi sulla ricorrente; e

-    l'impugnato regolamento viola l'art. 2, n. 10, del regolamento di base circa la     necessità di operare un equo confronto tra i prezzi di esportazione e il valore     normale all'atto della valutazione del margine di dumping.

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1 - GU 2006, L 275, pag. 1.

2 - V. art. 2, n. 7, lett. b) e c) del regolamento del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).