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Sentenza del Tribunale 4 marzo 2010 - Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory / Consiglio

(Causa T-409/06)1

("Dumping - Importazioni di calzature con tomaie in cuoio originarie della Cina e del Vietnam - Status di impresa operante in economia di mercato - Campionamento - Omessa collaborazione - Diritti della difesa - Pregiudizio - Obbligo di motivazione")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory (Hui Yang) corp. Ltd (Hui Yang City, Cina) (rappresentanti: I. MacVay, solicitor, R. Thompson, QC, e K. Beal, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, assistito dall'avv. G. Berrisch)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e T. Scharf, agenti), Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente P. Vlaemminck, G. Zonnekeyn e S. Verhulst, avvocati, successivamente P. Vlaemminck e A. Hubert, avvocati), BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas (Monte Urano, Italia), e le altre sedici intervenienti i cui nomi figurano in allegato (rappresentanti: G. Celona, P. Tabellini e C. Cavaliere, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory (Hui Yang) Corp. Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

La Commissione europea, la Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC), la BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas e le altre sedici intervenienti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 42 del 24.2.2007.