Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 maggio 2012 —
Mizuno / UAMI — Golfino (G)
(causa T‑101/11)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo G — Marchio comunitario figurativo anteriore G + — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 31, 68, 73‑76)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 15 dicembre 2010 (procedimento R 821/2010‑1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Golfino AG e la Mizuno KK. |
Dispositivo
2) | | La Mizuno KK è condannata alle spese. |