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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania (Italia) il 10 marzo 2021 – Comune di Camerota

(Causa C-161/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

Parte nella causa principale

Ricorrente: Comune di Camerota

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 2 (con particolare riferimento al principio dello Stato di diritto) e 19 del TUE, 47 CDFUE, 120, paragrafo 1, 126, paragrafo 1, del TFUE, 3, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, lettera b) e 12 della direttiva 2011/85/UE 1 , 5 del regolamento UE n. 473/2013 2 , nonché i principi del diritto dell’Unione europea di proporzionalità, di leale cooperazione e dell’effetto utile desumibili dagli articoli 4 e 5 TUE ostino alla interpretazione ed applicazione di una normativa nazionale emergenziale, come quella dettata dall’articolo 53, comma 8, del decreto – legge n. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel senso che essa impedisce, sia pure in via temporanea (dal 15 agosto 2020 al 30 giugno 2021, e quindi ben oltre il periodo di durata dello stato di emergenza), il controllo giurisdizionale effettivo e tempestivo sull’osservanza delle regole di bilancio affidato, conformemente al quadro normativo costituzionale e legislativo interno, ad una magistratura indipendente, specializzata nella materia contabile, quale la Corte di conti, sospendendo, in particolare, le funzioni giurisdizionali di controllo nei confronti degli enti locali che si trovano in condizioni di squilibrio strutturale in grado di provocarne il dissesto e hanno avviato un percorso di risanamento a lungo termine e che necessiterebbero - proprio per tale ragione, oltre che per le difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria - più degli altri enti, di essere assoggettati ad un monitoraggio indipendente, effettivo e tempestivo, che eviti che la crisi finanziaria possa aggravarsi e che la deviazione dal percorso di risanamento diventi irreversibile e conduca al dissesto dell’ente.

Se gli articoli 3, paragrafo 3, del TUE, 3, paragrafo 1, lettera b), 119, paragrafi 1 e 2, e 120 del TFUE, 1 e 4 della direttiva 2011/7/UE 3 , nonché il Protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza - ostino alla interpretazione ed applicazione di una normativa nazionale emergenziale, come quella dettata dall’articolo 53, comma 9, del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel senso che essa consente una nuova ipotesi di sospensione, dal 15 agosto 2020 al 30 giugno 2021, delle procedure esecutive dei creditori degli enti che hanno ottenuto l’approvazione del piano di riequilibrio, motivata esclusivamente con riferimento all’emergenza sanitaria, ulteriore rispetto a quella di cui tali enti hanno già beneficiato ai sensi del combinato disposto degli articoli 243-bis, comma 4, e 243-quater, comma 5, del Tuel, senza che a tale sospensione consegua l’instaurazione di una procedura concorsuale che offra una modalità alternativa di soddisfazione del credito, con le conseguenze che tale ulteriore e lunga sospensione delle procedure esecutive comporta in termini di ulteriore aggravamento dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e quindi di tutela della concorrenza e di competitività delle imprese creditrici.

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1     Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU 2011, L 306, pag. 41).

2     Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU 2013, L 140, pag. 11).

3     Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU2011, L 48, pag. 1).