Language of document : ECLI:EU:T:2022:389

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

22 giugno 2022 (*)

«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza affidati alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Grave violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2005/60/CE – Proporzionalità – Violazione della normativa sulla governance degli enti creditizi – Diritti della difesa – Errore manifesto di valutazione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa T‑797/19,

Anglo Austrian AAB AG, già Anglo Austrian AAB Bank AG, con sede in Vienna (Austria),

Belegging-Maatschappij “Far-East” BV, con sede in Velp (Paesi Bassi),

rappresentate da M. Ketzer e O. Behrends, avvocati,

ricorrenti,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da C. Hernández Saseta, E. Yoo e V. Hümpfner, in qualità di agenti,

convenuta,


IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, M.J. Costeira (relatrice), M. Kancheva, B. Berke e T. Perišin, giudici,

cancelliere: E. Coulon

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione del 19 dicembre 2019 della presidente della Nona Sezione di accogliere la domanda diretta a che la causa sia decisa con priorità,

vista l’assenza di una domanda di fissazione di udienza presentata dalle parti nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza la fase orale del procedimento,

vista l’ordinanza del 7 febbraio 2020, Anglo Austrian AAB Bank e Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE (T‑797/19 R, non pubblicata, EU:T:2020:37), con la quale il presidente del Tribunale ha respinto la domanda delle ricorrenti diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata,

vista l’ordinanza del 17 dicembre 2020, Anglo Austrian AAB e Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE [C‑114/20 P(R), non pubblicata, EU:C:2020:1059], con la quale la vicepresidente della Corte ha respinto l’impugnazione avverso tale ordinanza,

vista l’ordinanza del 15 aprile 2020, Anglo Austrian AAB Bank e Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE, con la quale il presidente del Tribunale ha respinto una seconda domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, presentata dalle ricorrenti conformemente all’articolo 160 del regolamento di procedura del Tribunale,

vista l’ordinanza del 17 dicembre 2020, Anglo Austrian AAB e Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE [C‑207/20 P(R), non pubblicata, EU:C:2020:1057], con la quale la vicepresidente della Corte ha respinto l’impugnazione avverso tale ordinanza,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, l’Anglo Austrian AAB AG, già Anglo Austrian AAB Bank AG (in prosieguo: la «AAB Bank»), e la Belegging-Maatschappij “Far-East” BV (in prosieguo: l’«azionista»), ricorrenti, chiedono l’annullamento della decisione ECB-SSM-2019-AT 8 WHD-2019 0009 della Banca centrale europea (BCE), del 14 novembre 2019, con la quale quest’ultima ha revocato l’autorizzazione della AAB per l’accesso alle attività di ente creditizio (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

I.      Fatti

2        La AAB Bank, prima ricorrente, era un ente creditizio meno rilevante stabilito in Austria ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63). Essa svolgeva le sue attività in forza di un’autorizzazione rilasciata ai sensi del Bundesgesetz über das Bankwesen (Bankwesengesetz) (legge bancaria austriaca; in prosieguo: il «BWG»).

3        L’azionista, seconda ricorrente, è una società di partecipazione finanziaria che detiene il 99,99% delle azioni della AAB Bank.

4        Il 26 aprile 2019, l’Österreichische Finanzmarktbehörde (autorità austriaca di vigilanza dei mercati finanziari, Austria; in prosieguo: la «FMA») ha presentato alla BCE un progetto di decisione diretto a revocare l’autorizzazione della AAB Bank come ente creditizio, conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (GU 2014, L 141, pag. 1).

5        Con lettera del 14 giugno 2019, la BCE ha trasmesso alla AAB Bank un progetto di decisione di revoca dell’autorizzazione, sul quale quest’ultima ha preso posizione il 23 luglio 2019.

6        Con la decisione impugnata, la BCE ha revocato alla AAB Bank la sua autorizzazione come ente creditizio con effetto dalla data di notifica di tale decisione.

7        In sostanza, la BCE ha ritenuto che, sulla base delle constatazioni della FMA, effettuate nell’ambito dell’esercizio del suo compito di vigilanza prudenziale, relative all’inosservanza continuata e ripetuta dei requisiti riguardanti la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché la governance interna da parte della AAB Bank, quest’ultima non fosse idonea a garantire una sana gestione dei suoi rischi.

8        Pertanto, la BCE ha considerato che i criteri che giustificavano la revoca dell’autorizzazione della AAB Bank per l’accesso alle attività di ente creditizio, previsti all’articolo 18, lettera f), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338) e recepiti nel diritto austriaco, erano soddisfatti, dal momento che quest’ultima aveva commesso violazioni dell’articolo 67, paragrafo 1, lettere d) e o), di tale direttiva come recepita nell’ordinamento austriaco, e che tale revoca era proporzionata.

9        Inoltre, la BCE ha rifiutato di sospendere gli effetti della decisione impugnata per un periodo di trenta giorni per il motivo che le osservazioni della AAB Bank non erano tali da mettere in dubbio la legittimità di detta decisione, che quest’ultima non poteva causare un danno irreparabile e che l’interesse pubblico diretto a tutelare i depositanti, gli investitori e gli altri partner della AAB Bank nonché la stabilità del sistema finanziario giustificavano l’applicazione immediata della decisione.

II.    Procedimento e conclusioni delle parti

10      Con decisione del presidente del Tribunale del 18 maggio 2021, a causa dell’impedimento di un membro della Nona Sezione ampliata a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha designato un altro giudice per integrare la sezione.

11      A seguito del decesso del giudice Berke avvenuto il 1º agosto 2021, i tre giudici firmatari della presente sentenza hanno proseguito le deliberazioni, conformemente all’articolo 22 e all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

12      Con decisione del presidente del Tribunale del 13 agosto 2021, la presente causa è stata attribuita a una nuova giudice relatrice, appartenente alla Nona Sezione.

13      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la BCE alle spese.

14      La BCE chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        dichiarare il ricorso irricevibile nella parte in cui è proposto dall’azionista;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

III. In diritto

A.      Sulla ricevibilità del ricorso nei limiti in cui è stato proposto dall’azionista

15      Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura, la BCE sostiene che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il ricorso dell’azionista è irricevibile per il motivo che la decisione impugnata non lo riguarda direttamente.

16      A questo proposito, occorre ricordare che la decisione di revoca dell’autorizzazione non riguarda direttamente gli azionisti di un ente creditizio a cui sia stata revocata l’autorizzazione per l’accesso alle attività di ente creditizio (v., in tal senso, sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a., C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923, punti da 107 a 115 e 119).

17      Il ricorso è quindi irricevibile nei limiti in cui è stato proposto dall’azionista.

B.      Nel merito

18      A sostegno del suo ricorso, la AAB Bank deduce cinque motivi.

19      Il primo motivo verte su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013, in quanto la BCE avrebbe applicato erroneamente il diritto nazionale. Il secondo motivo verte su una violazione del principio di proporzionalità. Il terzo motivo verte su una violazione dell’articolo 34 del regolamento n. 468/2014, letto alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva derivante dal rifiuto della BCE di sospendere l’applicazione della decisione impugnata. Il quarto motivo verte su una violazione dei diritti della difesa della AAB Bank. Il quinto motivo verte su una violazione del diritto di proprietà dell’azionista.

1.      Sul primo motivo, vertente su una violazione dellarticolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dellarticolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013, in quanto la BCE avrebbe applicato erroneamente il diritto nazionale

20      A sostegno di tale motivo, la AAB Bank fa valere, in sostanza, che le condizioni previste per la revoca di un’autorizzazione dal diritto dell’Unione all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013, all’articolo 83 del regolamento n. 468/2014 nonché all’articolo 18, lettera f), e all’articolo 67, paragrafo 1, lettere d) ed o), della direttiva 2013/36 e dalle disposizioni di diritto austriaco applicabili che recepiscono questi ultimi non erano soddisfatte nel caso di specie e che la BCE ha adottato la decisione impugnata senza avere la competenza ad adottare una siffatta decisione.

21      Tale motivo è suddiviso in due parti.

a)      Sulla prima parte del primo motivo, vertente sulla violazione dellarticolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dellarticolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013, in quanto i criteri che giustificano la revoca dellautorizzazione previsti dallarticolo 18, lettera f), e dallarticolo 67, lettere d) ed o), della direttiva 2013/36, come recepiti nel diritto austriaco, non erano soddisfatti

22      Con la prima parte del primo motivo, la AAB Bank sostiene, in sostanza, che le condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013, all’articolo 83 del regolamento n. 468/2014 e all’articolo 70, paragrafo 4, del BWG, che recepisce l’articolo 18 della direttiva 2013/36, nonché quelle di cui all’articolo 67 di detta direttiva, non erano soddisfatte, in quanto essa non era stata dichiarata responsabile di una grave violazione ai sensi di quest’ultima disposizione, conformemente agli articoli 34 e seguenti del Bundesgesetz zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Finanzmarkt, (legge federale sulla lotta al riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nei mercati finanziari, in prosieguo. il «FM-GwG») adottati in forza della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU 2005, L 309, pag. 15) [divenuta direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva [2005/60] e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73)]. A tale riguardo, la AAB Bank contesta alla BCE, da un lato, di aver erroneamente ritenuto che essa fosse stata dichiarata responsabile di gravi violazioni della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2005/60 (divenuta direttiva 2015/849) e, dall’altro, di aver violato il suo obbligo di motivazione per quanto riguarda le disposizioni sulle quali la BCE si è fondata per constatare che le presunte violazioni della normativa sulla lotta al riciclaggio giustificavano una revoca di autorizzazione.

23      La BCE contesta tale argomentazione.

24      Nella decisione impugnata, la BCE ha ritenuto che la AAB Bank fosse stata dichiarata responsabile di gravi violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 2005/60 (divenuta direttiva 2015/849), ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36, che giustificavano la revoca della sua autorizzazione in forza dell’articolo 18, lettera f), di detta direttiva, come recepito dall’articolo 70, paragrafo 4, del BWG.

25      In particolare, essa ha considerato che la AAB Bank aveva violato l’articolo 39, paragrafo 2 e paragrafo 2b, quinto e undicesimo comma, del BWG, nonché l’articolo 6, paragrafi 1, da 2 a 4, 6 e 7, l’articolo 7, paragrafo 7, l’articolo 9, l’articolo 23, paragrafo 3, e l’articolo 29 del FM-GwG.

26      Dopo aver rilevato che la natura, il numero e la frequenza delle misure di vigilanza vincolanti, quali gli ordini formali, che la FMA ha dovuto adottare accentuavano la gravità delle violazioni accertate e il fatto che esse si inscrivevano in un lungo periodo, la BCE ha citato in particolare a sostegno delle sue conclusioni:

–        la relazione dell’Oesterreichische Nationalbank (Banca nazionale, Austria) in occasione di un’ispezione in loco del 22 gennaio 2010, nel corso della quale quest’ultima aveva accertato carenze significative nel dispositivo antiriciclaggio della AAB Bank;

–        la relazione della FMA dopo l’ispezione in loco dell’11 luglio 2013, che ha accertato 38 carenze o violazioni della normativa relativa alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;

–        la relazione del 24 marzo 2015, che ha accertato irregolarità in 18 casi verificati su 20 le cui conclusioni sono state successivamente confermate da una decisione giurisdizionale definitiva;

–        l’ordine formale della FMA del 18 agosto 2015 con il quale essa ingiungeva alla AAB Bank di applicare le disposizioni antiriciclaggio del 2008 a tutti i suoi clienti;

–        la sanzione adottata il 14 settembre 2016 dalla FMA per violazione, a livello individuale e sistemico, dei requisiti giuridici in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

–        la sentenza del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria) del 7 febbraio 2019, recante il riferimento W230 2138107-1/37E, che ha confermato la sanzione della FMA del 14 settembre 2016, riducendone al contempo l’importo;

–        l’ordinanza del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), del 15 maggio 2019, recante il riferimento Ro 2019/02/0006-3, che ha respinto il ricorso della AAB Bank avverso la sentenza del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) del 7 febbraio 2019;

–        la sentenza del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale del Land competente in materia civile di Vienna, Austria) del 23 febbraio 2017, recante il riferimento 33 Cg 716s 18, nella quale è stato indicato che, «[n]el caso di nove operazioni di credito back-to-back con altre banche esaminate in dettaglio dalla FMA o dai revisori esterni, si è constatato che tali nove operazioni erano inficiate da gravi violazioni delle disposizioni applicabili»;

–        l’ordine formale del 24 ottobre 2018 della FMA che ha accertato numerose violazioni della normativa da parte della AAB Bank nei suoi rapporti con la Meinl Bank Antigua Ltd, in particolare il fatto che, dopo aver annunciato che i conti della Meinl Bank Antigua erano congelati, la AAB Bank avrebbe consentito di effettuare trasferimenti a partire dal suo conto principale per un importo di EUR 19,5 milioni e non disponeva di alcuna documentazione adeguata sui suoi rapporti commerciali;

–        la relazione della FMA del 17 gennaio 2019 redatta dopo l’ispezione in loco del 2018 (in prosieguo: la «relazione della FMA sulla quarta ispezione»), che ha accertato 22 carenze o violazioni delle disposizioni di legge, alcune delle quali riguardavano la Meinl Bank Antigua;

–        il procedimento avviato dalla FMA il 7 giugno 2019 per ripristinare la conformità legale riguardo alle rimanenti 15 conclusioni della sua relazione sulla quarta ispezione, sulla quale la AAB Bank aveva presentato osservazioni prese in considerazione nella decisione impugnata per constatare, in sostanza, che la maggior parte delle violazioni erano ancora in corso;

–        relazioni di revisione contabile della AAB Bank e taluni elementi di fatto raccolti durante il procedimento amministrativo.

1)      Sulla prima censura, vertente su una violazione dell’articolo 18, lettera f), della direttiva 2013/36 e dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36, come recepiti nel diritto austriaco, in quanto la AAB Bank non sarebbe stata dichiarata responsabile di gravi violazioni della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2005/60 (divenuta direttiva 2015/849)

27      Secondo la AAB Bank, in sostanza, le decisioni menzionate nella decisione impugnata non consentivano di ritenere che essa fosse stata dichiarata responsabile di gravi violazioni del BWG o del FM-GwG, poiché gli inadempimenti che le venivano contestati in tali decisioni erano risalenti nel tempo, prescritti o non erano gravi o erano stati corretti, e poiché non erano stati accertati in decisioni aventi autorità di cosa giudicata.

28      La BCE contesta tale censura.

29      A tale riguardo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1024/2013 e fatto salvo l’articolo 14 del medesimo regolamento, la BCE ha competenza esclusiva, a titolo dei compiti ad essa affidati da detto regolamento, a rilasciare e revocare l’autorizzazione agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico.

30      Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013, la BCE può revocare l’autorizzazione nei casi previsti dal pertinente diritto dell’Unione, di propria iniziativa previa consultazione dell’autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui l’ente creditizio è stabilito oppure su proposta di tale autorità nazionale competente.

31      Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1024/2013 dispone che, ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile da tale regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se tale diritto dell’Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive.

32      Ne consegue che la BCE è tenuta, ai fini dell’assolvimento del compito affidatole dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1024/2013, ad applicare, oltre alle disposizioni di detto regolamento, le disposizioni di diritto nazionale di recepimento della direttiva 2013/36 lette alla luce di tale direttiva.

33      Occorre altresì ricordare che l’articolo 18, lettera f), della direttiva 2013/36 prevede che le autorità competenti possano revocare l’autorizzazione concessa se un ente creditizio commette una delle violazioni di cui all’articolo 67, paragrafo 1, di tale direttiva.

34      L’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36 riguarda l’ipotesi in cui un ente creditizio sia stato dichiarato responsabile di una grave violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 2005/60.

35      Per quanto riguarda le misure nazionali di recepimento della direttiva 2013/36 invocate dalla AAB Bank, dall’articolo 70, paragrafo 4, del BWG risulta che, qualora un ente creditizio violi, in particolare, le disposizioni del BWG o degli atti adottati per la sua applicazione, la FMA deve:

«(...) 3. revocare l’autorizzazione dell’ente creditizio nei casi in cui altri provvedimenti indicati nel BWG non possano garantire il funzionamento dell’ente creditizio».

36      Inoltre, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del FM-GwG:

«In caso di inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 34, paragrafi 2 e 3 [del FM-GwG], la FMA può revocare l’autorizzazione da essa rilasciata (...)».

37      Gli obblighi di cui all’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM-GwG mirano a trasporre le disposizioni relative alla lotta al riciclaggio della direttiva 2005/60 (divenuta direttiva 2015/849) e rinviano, in particolare, alle violazioni gravi, ripetute o sistematiche dell’articolo 6, paragrafi 1, da 2 a 4, 6 e 7, dell’articolo 7, paragrafo 7, dell’articolo 9, dell’articolo 23, paragrafo 3, e dell’articolo 29 del FM-GwG.

38      Nel caso di specie, la BCE ha considerato, nella decisione impugnata, che dalle decisioni della FMA e dalle sentenze dei giudici austriaci risultava, in particolare, che la AAB Bank non disponeva di una procedura adeguata di gestione dei rischi ai fini della prevenzione del riciclaggio di denaro dal 2010, e almeno fino al 2019, in violazione dell’articolo 39, paragrafo 2, del BWG, in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 2b, undicesimo comma, del BWG, e che risultava altresì da tali decisioni e sentenze nazionali che la AAB Bank era stata dichiarata responsabile di violazioni gravi, ripetute o sistematiche dell’articolo 6, paragrafi 1, da 2 a 4, 6 e 7, dell’articolo 7, paragrafo 7, dell’articolo 9, dell’articolo 23, paragrafo 3, e dell’articolo 29 del FM-GwG.

i)      Sull’argomento secondo cui un ente creditizio deve essere stato dichiarato responsabile di una grave violazione in una decisione giurisdizionale recente e avente autorità di cosa giudicata

39      Occorre ricordare, in primo luogo, che la FMA è competente, in forza del diritto austriaco, ad adottare decisioni di accertamento e sanzionatorie di una violazione delle disposizioni del BWG e del FM-GwG adottate per dare attuazione alla direttiva 2005/60 (divenuta direttiva 2015/849).

40      Ne consegue che la FMA può adottare decisioni amministrative che dichiarano un ente creditizio responsabile di una violazione grave, ripetuta o sistematica, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, del FM-GwG, che recepisce l’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36.

41      Secondo la AAB Bank, le sanzioni per gravi violazioni ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, del FM-GwG possono essere inflitte solo in forza del diritto penale amministrativo o del diritto penale e devono essere accertate nell’ambito di un procedimento giurisdizionale con una decisione avente forza di cosa giudicata.

42      Tuttavia, da un lato, dall’articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2005/60 (divenuto articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2015/849) risulta che, nell’ambito del recepimento di tale direttiva, gli Stati membri, fatto salvo il loro diritto di imporre sanzioni penali, devono prevedere, nella loro legislazione, sanzioni amministrative appropriate che possano essere adottate nei confronti degli enti creditizi che violano disposizioni nazionali adottate in attuazione di detta direttiva.

43      Pertanto, le gravi violazioni alle quali fa riferimento l’articolo 34, paragrafo 2, del FM-GwG, letto alla luce dell’articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2005/60, possono comportare l’applicazione sia di sanzioni penali sia di sanzioni amministrative, non essendo decisiva la natura della sanzione (penale o amministrativa) per qualificare la violazione come «grave».

44      Dall’altro lato, per quanto riguarda la natura della decisione che accerta la violazione, nell’ipotesi in cui l’accertamento e la sanzione della violazione delle disposizioni di cui trattasi rientri nella competenza di un’autorità amministrativa, ritenere, come sostiene la AAB Bank, che la commissione di gravi violazioni contro tali disposizioni possa essere accertata solo mediante decisioni giurisdizionali aventi autorità di cosa giudicata equivarrebbe a far dipendere l’applicazione dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del FM-GwG e dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM-GwG dalla scelta dell’ente interessato di proporre o meno un ricorso contro le decisioni di tale autorità.

45      In secondo luogo, dalla giurisprudenza relativa agli atti delle istituzioni dell’Unione europea risulta che una decisione che non è stata impugnata dal destinatario entro i termini diventa definitiva nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenze del 12 ottobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commissione, T‑474/04, EU:T:2007:306, punto 37, e dell’8 maggio 2019, Lucchini/Commissione, T‑185/18, non pubblicata, EU:T:2019:298, punto 38).

46      Dalla giurisprudenza relativa agli atti delle istituzioni dell’Unione risulta anche che la colpevolezza di una persona accusata di una violazione può essere considerata definitivamente accertata quando la decisione che constata tale violazione è divenuta definitiva (v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commissione, T‑474/04, EU:T:2007:306, punto 76).

47      Tale giurisprudenza deve essere applicata, per analogia, alle decisioni delle autorità amministrative nazionali che accertano una violazione delle disposizioni nazionali relative alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo quali la FMA.

48      Un ente creditizio può quindi essere dichiarato responsabile di gravi violazioni ai sensi dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM-GwG, letto alla luce dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36, sul fondamento di decisioni amministrative.

49      Certamente, come sostenuto dalla AAB Bank, la Corte ha già dichiarato che un’esclusione dal mercato in virtù della decadenza dalla concessione di un operatore di giochi d’azzardo sospettato, sulla base di indizi concludenti, di essere implicato in attività criminali dovrebbe, in linea di principio, essere considerata proporzionata all’obiettivo della lotta contro la criminalità unicamente nel caso in cui fosse fondata su una sentenza avente autorità di giudicato e riguardante un reato sufficientemente grave (sentenza del 16 febbraio 2012, Costa e Cifone, C‑72/10 e C‑77/10, EU:C:2012:80, punto 81).

50      Tuttavia, tenuto conto dell’importanza delle norme prudenziali dirette a combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, ma anche della particolare responsabilità degli enti creditizi al riguardo e della necessità di trarre al più presto le conseguenze dalla commissione di violazioni di tali norme, occorre considerare che una decisione amministrativa che dichiara un ente creditizio responsabile di gravi violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 2005/60 (divenuta direttiva 2015/849) ai sensi dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM-GwG è sufficiente per giustificare la revoca di un’autorizzazione.

51      Alla luce di quanto precede, contrariamente a quanto sostenuto dalla AAB Bank, non si può contestare alla BCE di aver concluso che la AAB Bank era stata dichiarata responsabile di gravi violazioni in decisioni non giurisdizionali e non aventi autorità di cosa giudicata.

52      Del resto, occorre sottolineare che le relazioni di revisione contabile interna della AAB Bank non possono essere considerate sufficienti, di per sé, a dimostrare che tale ente creditizio sia stato o meno dichiarato responsabile di gravi violazioni, dal momento che non possono essere qualificate come misure amministrative o giudiziarie che hanno dichiarato tale ente responsabile di gravi violazioni.

53      Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la AAB Bank, sebbene tali relazioni possano, se del caso, essere utilizzate per contestare constatazioni della BCE che non si fondano su una decisione definitiva che ha accertato la commissione di una violazione, esse non possono essere considerate sufficienti per rimettere in discussione constatazioni effettuate in decisioni amministrative e giudiziarie divenute definitive.

54      Peraltro, gli argomenti della AAB Bank relativi alla valutazione della fattibilità e della sostenibilità del suo modello d’impresa, alla sua struttura di rischio dei clienti, alla rinuncia alle operazioni fiduciarie garantite, alle caratteristiche della sua revisione contabile e al numero di comunicazioni di sospetti che la riguardano da parte della BCE non possono rimettere in discussione il fatto che la decisione impugnata sia fondata su decisioni definitive che l’hanno dichiarata responsabile di gravi violazioni.

55      Lo stesso vale per gli argomenti della AAB Bank relativi alle constatazioni della BCE concernenti i suoi proprietari, al suo coinvolgimento nello scandalo Odebrecht e riguardanti la Meinl Bank Antigua.

56      Infatti, tali argomenti riguardano considerazioni di fatto sovrabbondanti della BCE che non hanno alcun nesso con l’applicazione del criterio previsto all’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM-GwG, letto alla luce dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36, il quale esige che gli enti interessati siano stati dichiarati responsabili di gravi violazioni.

57      Essi non possono quindi rimettere in discussione il fatto che la AAB Bank sia stata dichiarata responsabile di violazioni mediante decisioni amministrative o giudiziarie divenute definitive.

58      Parimenti, gli argomenti della AAB Bank relativi al fatto che le violazioni accertate sono risalenti nel tempo o sono state corrette non rimettono in discussione tale conclusione.

59      Infatti, né il BWG, né il FM-GwG, né l’articolo 18, lettera f), o l’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36 impongono, da un lato, un termine da osservare per tener conto delle precedenti decisioni che stabiliscono la responsabilità degli autori di tali violazioni e, dall’altro, che siffatte violazioni non si siano interrotte o persistano al momento dell’adozione di una decisione di revoca dell’autorizzazione, soprattutto qualora si tratti, come nel caso di specie, di più decisioni adottate nell’arco di diversi anni.

60      Ciò vale a fortiori per violazioni accertate solo tre o cinque anni prima dell’adozione della decisione impugnata, atteso che tali decisioni non possono essere considerate risalenti nel tempo.

61      Inoltre, la posizione sostenuta dalla AAB Bank secondo cui taluni inadempimenti accertati sarebbero stati corretti e non possono più giustificare una revoca dell’autorizzazione rimetterebbe in discussione l’obiettivo della salvaguardia del sistema bancario europeo nei limiti in cui consentirebbe agli enti creditizi che hanno commesso gravi violazioni di continuare le loro attività finché le autorità competenti non dimostrino nuovamente che essi hanno commesso nuove violazioni.

62      Per lo stesso motivo, si deve respingere l’argomento secondo cui la AAB Bank ha attuato altre misure migliorative, in particolare il subappalto della revisione contabile interna, il miglioramento di vari processi di lotta al riciclaggio di denaro a partire dal 22 luglio 2019 e l’istituzione di blocchi dei conti per antiriciclaggio.

63      Lo stesso vale per l’asserita soppressione delle carenze relative alla designazione dei titolari effettivi di cui la FMA è stata informata dalla AAB Bank in una lettera del 19 marzo 2019.

64      Del resto, dalla decisione impugnata risulta che la AAB Bank è stata altresì dichiarata più recentemente responsabile di gravi violazioni nella decisione del 24 ottobre 2018 della FMA che constata l’assenza di documentazione verificabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro riguardo alle sue relazioni commerciali, in particolare con la Meinl Bank Antigua, che essa non ha impugnato.

65      Parimenti, come rilevato dalla BCE nella decisione impugnata, la FMA, nella sua relazione sulla quarta ispezione, ha accertato 22 carenze o violazioni delle disposizioni di legge, alcune delle quali riguardanti la Meinl Bank Antigua.

66      Alla luce di quanto precede, poiché la BCE ha constatato che decisioni amministrative e giudiziarie definitive adottate tra il 2010 e il 2018 avevano dichiarato, a più riprese, la AAB Bank responsabile di gravi violazioni delle disposizioni del FM-GwG di recepimento della direttiva 2005/60 (divenuta direttiva 2015/849), gli argomenti della AAB Bank secondo i quali le violazioni accertate sono state corrette e secondo i quali le relazioni di revisione contabile interna avrebbero confermato l’adeguatezza dei miglioramenti apportati non dimostrano che la decisione impugnata sia viziata da un errore manifesto di valutazione nella parte in cui la BCE ha ritenuto che la AAB Bank era stata dichiarata responsabile di gravi violazioni che giustificavano la revoca della sua autorizzazione ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del FM-GwG e dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM-GwG, letti alla luce dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36.

ii)    Sull’incidenza dell’eventuale prescrizione delle gravi violazioni accertate in decisioni di autorità amministrative o giurisdizionali

67      La AAB Bank sostiene che gli inadempimenti accertati nella relazione della FMA sulla quarta ispezione non sarebbero più pertinenti, in quanto dovrebbero essere considerati minori o prescritti in applicazione dell’articolo 36 del FM-GwG, che prevede un termine di prescrizione di tre anni, poiché il controllo ha riguardato fatti risalenti al 2014 e oltre.

68      Tuttavia, anzitutto, occorre ricordare che gli inadempimenti accertati nella relazione della FMA sulla quarta ispezione non sono le uniche gravi violazioni sulle quali la BCE ha fondato la revoca dell’autorizzazione nella decisione impugnata, cosicché l’argomentazione della AAB Bank, anche supponendola fondata, deve essere respinta in quanto inoperante.

69      Inoltre, un ente creditizio non può far valere l’eventuale prescrizione delle gravi violazioni di cui è stato dichiarato responsabile in una decisione amministrativa per dimostrare di non essere stato dichiarato responsabile di simili violazioni ai fini della revoca della sua autorizzazione.

70      Infatti, a partire dal momento in cui una decisione che accerta una violazione diventa definitiva, la questione della prescrizione dei fatti all’origine di detta decisione non si pone più. Pertanto, nulla impediva alla BCE di prendere in considerazione tale decisione definitiva ai fini della revoca dell’autorizzazione.

71      Del resto, l’interpretazione sostenuta dalla AAB Bank, secondo cui una decisione definitiva che accerta una violazione non potrebbe essere presa in considerazione in caso di prescrizione dei fatti costitutivi di tale violazione, porterebbe a far dipendere la possibilità di revocare un’autorizzazione in caso di gravi violazioni dalla durata del procedimento amministrativo conclusosi con l’accertamento di tali violazioni o dalla durata del procedimento amministrativo conclusosi con la decisione di revoca dell’autorizzazione e, pertanto, nel rimettere in discussione l’effetto utile dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013.

72      Tale argomento non dimostra quindi che la decisione impugnata sia viziata da un errore di diritto nella parte in cui la BCE ha ritenuto che la AAB Bank fosse stata dichiarata responsabile di gravi violazioni ai sensi dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM-GwG.

iii) Sulla contestazione dei fatti addebitati alla AAB Bank nelle sue relazioni con la Meinl Bank Antigua

73      La AAB Bank contesta la constatazione della BCE secondo cui essa avrebbe autorizzato o effettuato sui propri conti operazioni illegali della Meinl Bank Antigua e avrebbe occultato informazioni su tale banca rimuovendo le barriere contro il riciclaggio di denaro su detti conti.

74      A tale riguardo, la BCE ha preso in considerazione dette violazioni sulla base, in particolare, delle constatazioni effettuate nella decisione della FMA del 24 ottobre 2018 da cui ha dedotto che la AAB Bank aveva violato l’articolo 39, paragrafo 2 e paragrafo 2b, quinto e undicesimo comma, del BWG nonché l’articolo 23, paragrafo 3, del FM-GWG.

75      Orbene, tale decisione è definitiva e non è stata impugnata dalla AAB Bank sebbene fosse impugnabile dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale).

76      Pertanto, l’argomento della AAB Bank secondo cui non esiste un accertamento definitivo di un inadempimento dei suoi obblighi di controllo e di documentazione né di un altro inadempimento penalmente rilevante accertato con decisione giudiziaria non può essere accolto.

77      Inoltre, le affermazioni secondo cui la AAB Bank si limitava a trasferire passivamente flussi di pagamento di cui non era l’istigatrice in quanto banca corrispondente della Meinl Bank Antigua, poiché essa ha collaborato con il Bundeskriminalamt (Ufficio federale di polizia giudiziaria, Austria), ha bloccato i conti spontaneamente e ha trasmesso alla FMA i dati richiesti sulle transazioni riguardanti conti bloccati e informazioni sulla revoca legale del blocco per alcune transazioni, volte a minimizzare le violazioni contestate alla AAB Bank, non possono rimettere in discussione le constatazioni relative alla commissione di gravi violazioni nella decisione definitiva della FMA presa in considerazione dalla BCE.

78      Tali argomenti non sono quindi idonei a dimostrare che la decisione impugnata sia viziata da un errore manifesto di valutazione nella parte in cui la BCE ha ritenuto che la AAB Bank fosse stata dichiarata responsabile di gravi violazioni ai sensi dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM-GwG.

iv)    Sulla contestazione della gravità delle violazioni di cui AAB Bank è stata dichiarata responsabile

79      La AAB Bank sostiene, in sostanza, che, per essere qualificate come gravi ai sensi dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM-GwG, le violazioni dovrebbero andare al di là dell’inosservanza di disposizioni individuali della normativa di recepimento relativa alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Orbene, le violazioni di cui è stata dichiarata responsabile secondo la decisione impugnata non potrebbero essere considerate gravi.

80      Inoltre, le violazioni confermate dall’ordinanza del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) del 7 febbraio 2019, recante riferimento W230 2138107-1, sarebbero tutte violazioni minori e non sarebbero state qualificate come gravi o sistematiche da tale giudice.

81      Infine, le critiche contenute nella relazione della FMA sulla quarta ispezione riguarderebbero tutte inadempimenti minori che non potrebbero giustificare una revoca dell’autorizzazione.

82      Nella decisione impugnata, la BCE ha indicato, in particolare, che dalle decisioni delle autorità nazionali competenti risultava che la AAB Bank aveva violato la normativa sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in maniera grave, sistematica e continuata dal 2010, effettuando operazioni ad alto rischio.

83      Essa ha altresì sottolineato che, alla luce delle valutazioni più recenti della FMA, la AAB Bank continuava a violare gravemente tali disposizioni e, pertanto, a causare un rischio significativo per sé stessa, per il settore finanziario austriaco e per il meccanismo di vigilanza unico.

84      Inoltre, la BCE ha ricordato che, secondo la valutazione della FMA, la AAB Bank aveva violato la normativa sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in modo grave, ripetuto e sistematico dal 2010, non adottando misure che consentissero di porre rimedio alle violazioni individuate, dando prova di un atteggiamento non collaborativo con la FMA.

85      La BCE ne ha dedotto che la AAB Bank era stata dichiarata responsabile di gravi violazioni delle disposizioni del FM-GwG adottate conformemente alla direttiva 2005/60 (divenuta direttiva 2015/849) che giustificavano la revoca dell’autorizzazione.

86      Alla luce delle numerose violazioni commesse dalla AAB Bank accertate dalle decisioni amministrative e giurisdizionali richiamate nella decisione impugnata e al precedente punto 26, che dimostrano il carattere sistematico, grave e continuato delle violazioni della normativa sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, la BCE non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione nel ritenere che tale banca fosse stata dichiarata responsabile di gravi violazioni da parte delle autorità competenti e degli organi giurisdizionali austriaci ai sensi dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM-GwG.

87      Infatti, come considerato dalla BCE nella decisione impugnata, da tali decisioni amministrative e giurisdizionali risulta che la AAB Bank ha violato, in modo grave e continuato, il suo obbligo di disporre di una struttura organizzativa e di una procedura adeguata in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al terrorismo, e che essa è stata dichiarata responsabile di gravi violazioni alla normativa sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

88      In particolare, dal momento che, nelle decisioni precedenti alla proposta di revoca della FMA divenute definitive alla data della decisione impugnata, le autorità competenti hanno ritenuto la AAB Bank responsabile di gravi violazioni delle disposizioni nazionali di lotta al riciclaggio, la gravità delle violazioni in questione non può essere contestata nella fase del procedimento amministrativo dinanzi alla BCE.

89      Inoltre, alla luce dell’obiettivo di tali disposizioni di garantire la salvaguardia del mercato bancario europeo, non si può contestare alla BCE di aver considerato che violazioni sistematiche, gravi e continuate della normativa nazionale sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dovessero essere qualificate come gravi violazioni che giustificavano una revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM-GwG e dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36.

90      Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la AAB Bank, risulta chiaramente dalla decisione impugnata, dalle misure adottate dalla FMA e dalle decisioni dei giudici austriaci richiamate in tale decisione che le violazioni prese in considerazione andavano al di là dell’inosservanza di disposizioni individuali della normativa di recepimento relativa alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e che esse non possono essere qualificate come inadempienze minori.

91      Di conseguenza, la AAB Bank non ha dimostrato che la BCE abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la AAB Bank fosse stata dichiarata responsabile di gravi violazioni che giustificavano la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM-GwG.

92      La prima censura della prima parte del primo motivo deve pertanto essere respinta.

2)      Sulla seconda censura, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione e su un difetto di competenza della BCE a constatare che le presunte violazioni della normativa sulla lotta al riciclaggio giustifichino una revoca dell’autorizzazione

93      La AAB Bank fa valere, in sostanza, che le uniche norme di diritto austriaco che prevedono la revoca dell’autorizzazione per gravi violazioni alla normativa relativa alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo sono il combinato disposto dell’articolo 31, paragrafo 3, punto 2, e dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM-GwG e che la violazione della normativa relativa alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo non consentirebbe la revoca dell’autorizzazione in applicazione dell’articolo 70 del BWG. Essa considera che la BCE non si è fondata su tali norme e che, in ogni caso, non era competente a fondarsi su tali norme.

94      Essa contesta quindi, in sostanza, il fondamento giuridico invocato nella decisione impugnata per ritenere che le violazioni della normativa sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo giustificassero la revoca dell’autorizzazione ai sensi del diritto austriaco.

95      Essa ne deduce che si tratta di una violazione della normativa austriaca e aggiunge che la BCE non può invocare direttamente le disposizioni della direttiva 2013/36 e può trarre i suoi poteri di intervento solo dalle disposizioni sostanziali del diritto austriaco in materia di vigilanza prudenziale bancaria.

96      La AAB Bank fa altresì valere, in sostanza, che la BCE sarebbe venuta meno al suo obbligo di motivazione non avendo precisato nella decisione impugnata le disposizioni nazionali relative alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo che sarebbero state violate.

97      A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

98      Tuttavia, deve essere dichiarato ricevibile un motivo che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente indicato, esplicitamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che presenti una connessione stretta con quest’ultimo.

99      Perché possa essere considerato un’estensione di un motivo o di una censura precedentemente indicati, occorre che il nuovo argomento presenti, con i motivi o le censure inizialmente dedotti nel ricorso, un nesso sufficientemente stretto (v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 2009, SGL Carbon/Commissione, C‑564/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:703, punti da 20 a 34, e del 16 dicembre 2010, AceaElectrabel Produzione/Commissione, C‑480/09 P, EU:C:2010:787, punto 111).

100    Nel ricorso, la AAB Bank ha fatto valere che la decisione impugnata era stata adottata in violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1024/2013 e del diritto austriaco applicabile in quanto le condizioni previste da tale diritto non sarebbero soddisfatte e ne ha dedotto che la BCE non era autorizzata a revocare la sua autorizzazione.

101    Orbene, gli argomenti della seconda censura della prima parte del primo motivo dedotti nella replica sono diretti a contestare le norme sul cui fondamento la BCE ha deciso, nella decisione impugnata, che la revoca dell’autorizzazione della AAB Bank era giustificata in forza del diritto austriaco e a dimostrare che la BCE non si è fondata su una norma nazionale che la autorizza a revocare un’autorizzazione in caso di violazioni delle norme di lotta al riciclaggio.

102    Poiché tali argomenti presentano uno stretto collegamento con gli quelli dedotti a sostegno del primo motivo del ricorso, essi devono essere considerati un’estensione di tali argomenti e, pertanto, ricevibili.

103    A tale riguardo, occorre ricordare che, nella decisione impugnata, la BCE ha ritenuto che la AAB Bank avesse violato, in particolare, tali disposizioni del BWG e ne ha dedotto che le condizioni di cui all’articolo 70, paragrafo 4, del BWG, che prevedono la revoca dell’autorizzazione, erano soddisfatte.

104    Essa ha altresì indicato che la AAB Bank aveva violato varie disposizioni del FM-GwG relative alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, menzionate al precedente punto 25.

105    Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla AAB Bank, non si può ritenere che le sole norme che prevedono la revoca dell’autorizzazione per violazioni della normativa relativa alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nel diritto austriaco siano il combinato disposto dell’articolo 31, paragrafo 3, punto 2, e dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM-GwG e che la violazione degli obblighi del BWG relativi alla prevenzione del rischio di riciclaggio non possa essere presa in considerazione ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 4, del BWG.

106    Infatti, l’articolo 39, paragrafi 2 e 2b, del BWG, che la BCE ha ritenuto fosse stato violato dalla AAB Bank, fa esplicito riferimento al rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e dall’articolo 70, paragrafo 4, del BWG risulta che violazioni del BWG quali le suddette possono giustificare una revoca dell’autorizzazione.

107    Poiché, in forza del diritto austriaco, una revoca dell’autorizzazione è giustificata in caso di violazione degli obblighi del BWG e del FM-GwG relativi alla prevenzione del rischio di riciclaggio e la BCE si è basata su tali disposizioni, gli argomenti della AAB Bank sull’assenza di base di legittimazione o sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1024/2013 devono essere respinti.

108    In ogni caso, anche supponendo che la BCE si sia fondata su una base giuridica erronea, occorre ricordare che l’annullamento di una decisione amministrativa a causa di una base giuridica erronea non è giustificato allorché siffatto errore non abbia avuto un’influenza determinante sulla valutazione effettuata dall’amministrazione, per cui un motivo vertente sulla scelta erronea della base giuridica deve essere respinto in quanto ha solo una portata meramente formale (sentenza del 9 giugno 2015, Navarro/Commissione, T‑556/14 P, EU:T:2015:368, punto 26).

109    Orbene, la AAB Bank non afferma che, nel caso di specie, la scelta di una base giuridica diversa avrebbe potuto influire sulla valutazione della BCE. Inoltre, non risulta che la scelta di una base giuridica diversa avrebbe potuto influire sulla valutazione della BCE.

110    Peraltro, dalla giurisprudenza risulta, da un lato, che la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo e, dall’altro, che l’obbligo di motivazione deve essere valutato funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o qualsiasi altra persona, che detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. In particolare, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza del 16 maggio 2017, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, T‑122/15, EU:T:2017:337, punti 123 e 124 e giurisprudenza ivi citata).

111    Orbene, contrariamente a quanto afferma la AAB Bank, la BCE non ha violato l’obbligo di motivazione, poiché le disposizioni del BWG e del FM-GwG violate dalla AAB Bank e le disposizioni del BWG che prevedono la revoca dell’autorizzazione sono menzionate nella decisione impugnata, come risulta dal precedente punto 25.

112    La seconda censura della prima parte del primo motivo è dunque infondata.

113    In considerazione di quanto precede, la prima parte del primo motivo deve essere respinta.

b)      Sulla seconda parte del primo motivo, vertente, in sostanza, sulla violazione delle disposizioni di recepimento dellarticolo 18, lettera f), della direttiva 2013/36, in quanto la AAB Bank si sarebbe dotata dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dellarticolo 74 di tale direttiva ai sensi dellarticolo 67, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva

114    Secondo la AAB Bank, le condizioni di cui all’articolo 18, lettera f), della direttiva 2013/36 e all’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva, come recepiti dall’articolo 39, paragrafi 2 e 2b, del BWG, in combinato disposto con l’articolo 70, paragrafo 4, del BWG, non erano soddisfatte, poiché la AAB Bank disponeva dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti.

115    A tale riguardo, dall’articolo 18 della direttiva 2013/36, recepito dall’articolo 70, paragrafo 4, del BWG, risulta che le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione concessa qualora un ente creditizio non si doti dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 74 di tale direttiva.

116    L’articolo 74 della direttiva 2013/36, intitolato «Governance interna e piani di risanamento e risoluzione», così recita:

«1. Gli enti sono dotati di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura dell’organizzazione con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili nonché politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio (…)».

117    Per quanto riguarda le disposizioni di recepimento dell’articolo 74 della direttiva 2013/36, l’articolo 39, paragrafo 2, del BWG prevede quanto segue:

«Gli enti creditizi devono disporre di meccanismi amministrativi, contabili e di controllo per la rilevazione, la valutazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi derivanti dalle operazioni e dalle transazioni bancarie, nonché dalla loro politica e prassi di remunerazione. Tali meccanismi devono essere adattati al tipo, alla portata e alla complessità delle operazioni bancarie effettuate. La struttura organizzativa e i meccanismi amministrativi, contabili e di controllo devono essere documentati in forma scritta e comprensibile. Per quanto possibile, i meccanismi amministrativi, contabili e di controllo devono anche rilevare i rischi derivanti dalle transazioni e dalle operazioni bancarie, così come i rischi derivanti dalla politica e dalle prassi di remunerazione che potrebbero eventualmente sorgere. La struttura organizzativa deve prevenire i conflitti di interesse e di competenza stabilendo limiti nell’organizzazione della struttura e dei processi che siano adeguati alle attività dell’ente creditizio. L’adeguatezza di tali procedure e la loro applicazione devono essere esaminate dall’unità di revisione contabile interna almeno una volta all’anno».

118    Ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2 b, del BWG:

«In particolare, le procedure di cui al paragrafo 2 devono includere i seguenti elementi: 1. rischio di credito e di controparte, 2. rischio di concentrazione, 3. rischio di mercato, 4. rischio di leva finanziaria eccessiva, 5. rischio operativo, 6. rischio di cartolarizzazione, 7. rischio di liquidità, 8. il rischio di tasso di interesse derivante da operazioni non già coperte dal n. 3, 9. il rischio residuo delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, 10. i rischi legati all’ambiente macroeconomico, 11. il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, 12. il rischio legato al modello economico dell’ente tenendo conto degli effetti delle strategie di diversificazione, 13. i risultati delle prove di stress nel caso di enti che applicano metodi interni, e 14. il rischio sistemico (…) proveniente da un ente».

119    L’articolo 42 del BWG prevede altresì, in sostanza, l’obbligo di istituire un organo di revisione contabile interna, mentre l’articolo 44 del BWG impone, in sostanza, agli enti creditizi di presentare i loro bilanci sottoposti a revisione sei mesi dopo la fine dell’anno finanziario.

120    Nel caso di specie, la BCE ha ritenuto che la AAB Bank avesse violato le disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 74 della suddetta direttiva 2013/36, in particolare l’articolo 39, paragrafi 2, 2b e 5, l’articolo 42 e l’articolo 44, paragrafo 1, del BWG e, di conseguenza, che essa avesse commesso, e commettesse ancora, violazioni che giustificavano una revoca dell’autorizzazione in applicazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del BWG.

121    In particolare, essa ha indicato che la decisione di revocare l’autorizzazione della AAB Bank per l’accesso alle attività di ente creditizio era fondata, in particolare, sulla violazione dell’obbligo di disporre di una governance interna che consenta una buona gestione del rischio, nonché sulla violazione dell’obbligo di fornire informazioni corrette alla FMA e dell’obbligo di disporre di un meccanismo di revisione contabile interna, di adeguate procedure di contabilità interna, di un sistema adeguato di documentazione interna e di una procedura di gestione adeguata del rischio di concentrazione.

122    A sostegno delle sue conclusioni relative alla violazione delle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 74 della direttiva 2013/36, la BCE si è fondata, in particolare:

–        sull’ordine formale del 19 agosto 2015 della FMA che ingiungeva alla AAB Bank di provvedere affinché la sua funzione di revisione contabile interna concludesse il suo piano di revisione annuale entro i termini e che constatava che la funzione interna di revisione contabile non aveva rispettato i suoi piani di revisione, violando così l’articolo 42 del BWG (che recepisce l’articolo 74 della direttiva 2013/36).

–        sull’ordine formale del 17 maggio 2016 della FMA che ingiungeva alla AAB Bank di attuare adeguati piani di gestione della continuità operativa (BCM) e constatava che il suo BCM era inadeguato nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016, il che costituirebbe una violazione dell’articolo 39, paragrafi 2, 2b e 5, del BWG (che recepisce l’articolo 74 della direttiva 2013/36);

–        sull’ordine formale del 1º luglio 2016 della FMA che ingiungeva alla AAB Bank di presentare i suoi bilanci annuali sottoposti a revisione del 2015 e constatava che essa non aveva presentato tali bilanci a tempo debito, vale a dire al 30 giugno 2016, e aveva, di conseguenza, violato l’articolo 44, paragrafo 1, del BWG;

–        sull’ordine formale del 6 settembre 2016 della FMA che ingiungeva alla AAB Bank di fornire una documentazione completa e comprensibile delle sue pratiche di credito e constatava che, nel corso del periodo dal 2013 al 2016, i suoi processi di credito (in particolare le relazioni annuali e il trattamento dei prestiti problematici) non erano stati documentati in modo comprensibile, in violazione dell’articolo 39, paragrafi 2 e 2b, primo comma, del BWG (che recepisce l’articolo 74 della direttiva 2013/36);

–        sull’ordine formale del 17 luglio 2017 della FMA che ingiungeva alla AAB Bank di assegnare risorse sufficienti alla sua funzione interna di revisione contabile e constatava che la revisione contabile interna non aveva ancora terminato il suo compito in violazione dell’articolo 42 del BWG (che recepisce l’articolo 74 della direttiva 2013/36);

–        sull’ordine formale del 31 gennaio 2018 della FMA che ingiungeva alla AAB Bank di garantire che, al momento della conclusione di contratti, la documentazione pertinente sia adeguata (vale a dire in forma scritta e completa) e constatava che, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2017, la AAB Bank aveva concluso più volte operazioni commerciali, nonostante il fatto che i contratti pertinenti fossero inesatti o incompleti, o, in taluni casi, che non esistesse alcun contratto scritto, in violazione dell’articolo 39, paragrafo 2, del BWG;

–        sull’ordine formale del 5 settembre 2018 della FMA che ingiungeva alla AAB Bank di attuare procedure contabili adeguate e in tempo utile, constatando che, nel corso del periodo compreso tra il 2017 e il 2018, le sue procedure contabili non garantivano che la sua contabilità e, di conseguenza, anche le sue relazioni di vigilanza, fossero aggiornate, in violazione dell’articolo 39, paragrafo 2 e paragrafo 3, sesto comma, del BWG (che recepisce l’articolo 74 della direttiva 2013/36);

–        sull’ordine formale del 24 ottobre 2018 della FMA che ingiungeva alla AAB Bank di garantire che tutte le sue transazioni commerciali e la sua relazione d’affari con la Meinl Bank Antigua siano documentate in modo comprensibile e che constatava che la sua documentazione interna, compresa la documentazione relativa alla lotta al riciclaggio di denaro, era talmente inadeguata che la funzione interna di revisione contabile, il gestore dei rischi e il responsabile in materia di lotta al riciclaggio di denaro non erano in grado di esercitare le loro funzioni di controllo, in violazione dell’articolo 39, paragrafo 2, e paragrafo 2b, quinto e undicesimo comma, del BWG, che recepisce l’articolo 74 della direttiva 2013/36, nonché dell’articolo 23, paragrafo 3, del FM-GwG;

–        sull’ordine formale del 3 dicembre 2018 della FMA che ingiungeva alla AAB Bank di assicurarsi che fosse applicata una corretta ponderazione del rischio a tutte le voci di bilancio e constatava che, nel periodo compreso tra il 2017 e il 2018, le sue procedure interne non avevano consentito di garantire che tutte le sue attività – in particolare per quanto riguarda le operazioni non standard – fossero correttamente ponderate, in violazione dell’articolo 39, paragrafo 2, del BWG (che recepisce l’articolo 74 della direttiva 2013/36).

123    La seconda parte del primo motivo, volta a contestare tali constatazioni e la conclusione che ne è stata tratta, si articola attorno a due censure.

1)      Sulla prima censura, vertente sulla violazione dell’articolo 74 della direttiva 2013/36, come recepito dall’articolo 39, paragrafi 2 e 2b, del BWG, in quanto tali articoli sarebbero stati applicati ai rischi connessi alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

124    La AAB Bank sostiene, in sostanza, che l’articolo 74 della direttiva 2013/36 riguarda gli obblighi relativi ai dispositivi di governance ai fini della prevenzione dei rischi finanziari e che l’articolo 39, paragrafi 2 e 2b, del BWG dovrebbe quindi essere interpretato nel senso che solo una struttura di rischio inadeguata per quanto riguarda i rischi finanziari, e non una struttura inadeguata per quanto riguarda la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, consentirebbe l’applicazione di misure di vigilanza quali una revoca dell’autorizzazione conformemente all’articolo 70, paragrafo 4, del BWG.

125    Essa ne deduce che la BCE ha commesso un errore di diritto nel fondare la decisione impugnata su una violazione dell’articolo 74 della direttiva 2013/36, recepito dall’articolo 39, paragrafi 2 e 2b, del BWG, derivante dall’inadeguatezza dei dispositivi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, e non dall’inadeguatezza dei dispositivi di governance ai fini della prevenzione dei rischi finanziari.

126    A tale riguardo, è sufficiente constatare che dalla decisione impugnata risulta che la BCE ha constatato una violazione dell’articolo 39, paragrafi 2, 2b e 5, dell’articolo 42 e dell’articolo 44, paragrafo 1, del BWG fondandosi, in particolare, sulla violazione dell’obbligo di disporre di una governance interna che consenta una buona gestione del rischio, dell’obbligo di fornire informazioni corrette alla FMA e dell’obbligo di disporre di un meccanismo di revisione contabile interna, di adeguate procedure di contabilità interna, di un adeguato sistema di documentazione interna e di un’adeguata procedura di gestione del rischio di concentrazione.

127    Contrariamente a quanto sostiene la AAB Bank, non si può quindi contestare alla BCE di aver accertato una violazione di tali disposizioni del BWG derivante dall’inadeguatezza dei dispositivi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, poiché essa ha dedotto tale violazione, in particolare, dall’inadeguatezza dei dispositivi di governance.

128    Del resto, l’articolo 39, paragrafo 2b, del BWG precisa che le procedure adeguate di cui devono disporre gli enti creditizi ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, del BWG devono comprendere i dispositivi adeguati contro il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

129    Tali argomenti della AAB Bank non dimostrano quindi che la BCE sia incorsa in un errore di diritto nel ritenere che essa non si fosse dotata dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni del BWG di recepimento dell’articolo 74 di tale direttiva.

130    Ne consegue che l’argomento secondo cui la AAB Bank disponeva di un’organizzazione per la prevenzione del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo non carente e che era stata migliorata deve essere parimenti respinto in quanto privo di pertinenza.

131    La prima censura della seconda parte del primo motivo deve pertanto essere respinta.

2)      Sulla seconda censura, vertente su una violazione dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36, come recepito nel diritto austriaco, in quanto la AAB Bank non commetteva violazioni della normativa sui dispositivi di governance alla data della decisione impugnata

132    La AAB Bank afferma, in sostanza, che, alla data della decisione impugnata, essa disponeva dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti e che la sua revisione contabile interna era adeguata, ma anche che non è esatto che sussistevano violazioni dei suoi obblighi relativi alla tenuta, al controllo e al deposito dei conti, alla governance, alla gestione del rischio, al sistema di documentazione interna e contrattuale e alla gestione delle pratiche di credito.

133    In primo luogo, la AAB Bank fa valere che alcune di tali violazioni sono troppo risalenti nel tempo e sono state eliminate nel 2016, o dal 2017 corrette, o ancora che essa ha compiuto progressi considerevoli in tali settori, come sarebbe confermato, in particolare, dalle sue relazioni di revisione contabile del 2019, ma anche che lo stato delle carenze residue relative a tali violazioni poteva essere migliorato.

134    Tuttavia, l’argomento della AAB Bank non può essere accolto. Infatti, l’interpretazione secondo cui violazioni passate o che sono state attenuate non potrebbero giustificare una revoca dell’autorizzazione non risulta né dal testo dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36 né dall’articolo 70, paragrafo 4, del BWG.

135    Inoltre, una siffatta interpretazione rimetterebbe in discussione l’obiettivo della salvaguardia del sistema bancario europeo, in quanto consentirebbe agli enti creditizi che non si siano dotati dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti di proseguire le loro attività finché le autorità competenti non dimostrino nuovamente di aver commesso nuove violazioni.

136    Ciò vale a fortiori per violazioni commesse solo tre o cinque anni prima dell’adozione della decisione impugnata.

137    In secondo luogo, AAB Bank contesta la sussistenza delle violazioni dei suoi obblighi accertate nella decisione impugnata, sostenendo che non sono sistemiche, flagranti o gravi.

138    Tuttavia, dall’articolo 18, lettera f), della direttiva 2013/36, dall’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva o dalle disposizioni di recepimento di tali articoli non risulta che le violazioni di cui a tali disposizioni debbano essere gravi, flagranti o sistemiche per giustificare una revoca dell’autorizzazione.

139    Pertanto, la BCE non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione nel considerare che la AAB Bank aveva violato disposizioni del BWG di recepimento dell’articolo 74 di detta direttiva senza stabilire che tali violazioni fossero gravi, flagranti o sistemiche.

140    In terzo luogo, la AAB Bank fa valere, in sostanza, che la sua revisione contabile interna non è sotto organico, dispone di risorse finanziarie sufficienti e che svolge i suoi compiti in modo regolare e senza che la banca eserciti su di essa pressioni illecite.

141    Tuttavia, occorre ricordare che la FMA è competente, in forza del diritto austriaco, ad adottare decisioni di accertamento e sanzionatorie di una violazione delle disposizioni del BWG di recepimento dell’articolo 74 della direttiva 2013/36.

142    Ne consegue che la FMA può adottare decisioni amministrative che accertino che un ente non si è dotato dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni del BWG di recepimento dell’articolo 74 di tale direttiva.

143    Inoltre, dalla giurisprudenza adottata in materia di atti delle istituzioni dell’Unione risulta che una decisione che non è stata impugnata dal destinatario entro il termine diventa definitiva nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenze del 12 ottobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commissione, T‑474/04, EU:T:2007:306, punto 37, e dell’8 maggio 2019, Lucchini/Commissione, T‑185/18, non pubblicata, EU:T:2019:298, punto 38).

144    Dalla giurisprudenza adottata in materia di atti delle istituzioni dell’Unione risulta anche che la colpevolezza di una persona accusata di una violazione può essere considerata definitivamente accertata quando la decisione che constata tale violazione è diventata definitiva (v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commissione, T‑474/04, EU:T:2007:306, punto 76).

145    Tale giurisprudenza deve essere applicata, per analogia, alle decisioni delle autorità amministrative nazionali che accertano una violazione delle disposizioni nazionali relative alla governance degli enti creditizi.

146    Pertanto, in precedenti decisioni amministrative definitive si può ritenere che un ente creditizio non si sia dotato dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni del BWG di recepimento dell’articolo 74 di tale direttiva.

147    Di conseguenza, gli argomenti della AAB Bank non sono tali da rimettere in discussione l’inadeguatezza della sua revisione contabile interna constatata in precedenti decisioni amministrative definitive sulle quali la BCE si è basata nella decisione impugnata.

148    Pertanto, deve essere respinto l’argomento secondo cui, alla data della decisione impugnata, la AAB Bank disponeva dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti e la sua revisione contabile interna era adeguata e non violava i suoi obblighi relativi alla gestione del rischio, al controllo e al deposito dei conti, alla governance, alla gestione del rischio, al sistema di documentazione interna e contrattuale e alla gestione delle pratiche di credito.

149    Inoltre, occorre sottolineare che le relazioni di revisione contabile interna della AAB Bank non possono essere considerate sufficienti, di per sé, a dimostrare che tale ente creditizio si sia o meno dotato dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni del BWG di recepimento dell’articolo 74 della direttiva 2013/36.

150    Sebbene simili relazioni possano, se del caso, essere utilizzate per contestare constatazioni della BCE che non si fondano su una decisione definitiva che ha accertato la commissione di una violazione, esse non possono essere considerate sufficienti a rimettere in discussione constatazioni effettuate in decisioni amministrative divenute definitive.

151    In quarto luogo, la AAB Bank ammette che vi sono state più volte violazioni delle disposizioni relative alle grandi esposizioni, ma indica che esse si spiegano con il ricalcolo delle riserve. A suo avviso, la diminuzione del capitale proprio risultante dal ricalcolo delle riserve avrebbe comportato una violazione della disposizione relativa alle grandi esposizioni. Inoltre, tali violazioni sarebbero già state compensate da una maggiorazione di penalità ai sensi dell’articolo 97 del BWG.

152    Tuttavia, la AAB Bank non contesta di aver commesso violazioni delle disposizioni relative alle grandi esposizioni e si limita a cercare di giustificarle.

153    Inoltre, la circostanza che tali violazioni abbiano già dato luogo a maggiorazioni di penalità non rimette in discussione il fatto che sono state commesse e, pertanto, che possono giustificare una revoca dell’autorizzazione.

154    In quinto luogo, la AAB Bank sostiene che la BCE avrebbe dovuto applicare l’articolo 70, paragrafo 4, del BWG e l’articolo 31, paragrafo 1, del FM-GwG, in forza dei quali tale autorità deve adottare tutte le misure necessarie e adeguate per garantire che l’attività commerciale dei soggetti obbligati resti compatibile con il FM-GwG.

155    Pertanto, la FMA avrebbe dovuto rispettare le tre fasi della procedura di vigilanza di cui all’articolo 70, paragrafo 4, del BWG e cercare di porre rimedio alla presunta non conformità alle norme di vigilanza prudenziale mediante prescrizioni concrete, con la minaccia di un’ammenda e poi, in caso di esito negativo, con un divieto di esercizio, e revocare l’autorizzazione solo se altre misure previste dal BWG non potessero garantire il buon funzionamento dell’ente creditizio.

156    Orbene, né la BCE né la FMA avrebbero dimostrato la sussistenza di tali condizioni preliminari alla revoca dell’autorizzazione e la descrizione delle misure nazionali adottate prima della revoca dell’autorizzazione contenuta nella decisione impugnata non dimostrerebbe che le fasi previste dal diritto austriaco siano state rispettate.

157    Nel caso di specie, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla AAB Bank, la decisione impugnata è stata preceduta da misure di vigilanza prudenziale riguardanti le stesse lacune che giustificavano la revoca dell’autorizzazione.

158    Infatti, come indicato nella decisione impugnata, dal 2015 la FMA ha adottato, in particolare, ventiquattro misure di vigilanza formali, tra cui diciassette ordini formali volti a ristabilire la conformità legale per quanto riguarda lacune nell’ambito della lotta al riciclaggio da parte della AAB Bank e della lotta al finanziamento del terrorismo, quattro sanzioni in relazione alla governance interna e alle violazioni della normativa sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché numerose misure di vigilanza prudenziali.

159    Ne consegue che tale argomentazione della AAB Bank è carente in punto di fatto.

160    La seconda censura della seconda parte del primo motivo deve pertanto essere respinta.

161    Alla luce di quanto precede, la seconda parte del primo motivo è infondata.

162    Il primo motivo deve quindi essere respinto.

2.      Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

163    A sostegno di tale motivo, la AAB Bank afferma che, anche qualora le critiche della BCE fossero fondate e sufficienti, la decisione impugnata sarebbe sproporzionata in quanto una revoca dell’autorizzazione non era necessaria né adeguata a consentire la realizzazione degli obiettivi perseguiti.

164    In primo luogo, la AAB Bank critica, in sostanza, la FMA e la BCE per non aver verificato se uno strumento meno invasivo della revoca dell’autorizzazione, tra tutte le misure a loro disposizione, non avrebbe consentito la realizzazione dell’obiettivo prefissato.

165    In secondo luogo, secondo la AAB Bank, la decisione impugnata non era adeguata né necessaria poiché è stata adottata sette mesi dopo la proposta di revoca della FMA mentre avrebbe dovuto essere adottata in tempi brevi e la FMA non ha potuto verificare se la revoca proposta fosse ancora adeguata e necessaria.

166    In terzo luogo, la AAB Bank afferma che la revoca dell’autorizzazione era sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.

167    In quarto luogo, secondo la AAB Bank, la revoca dell’autorizzazione era sproporzionata anche perché avrebbe avuto l’effetto di distruggere la propria solidità, a danno dei depositanti, degli investitori e delle controparti.

168    In quinto luogo, la AAB Bank ritiene che il diniego della sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata fosse sproporzionato in considerazione dei suoi effetti negativi sulle sue possibilità di difesa.

169    La BCE contesta tali argomenti.

170    Nel caso di specie, nella decisione impugnata, la BCE ha ritenuto, in sostanza, che la revoca dell’autorizzazione della AAB Bank fosse proporzionata in quanto perseguiva l’obiettivo di far cessare le violazioni della legge da parte della AAB Bank e i rischi che ne derivavano per il sistema bancario europeo, e che, alla luce della gravità di tali violazioni e delle misure già adottate dalla FMA, nessun’altra misura poteva consentire la realizzazione di tale obiettivo. Essa ha altresì indicato che l’interesse pubblico volto a tutelare i depositanti, gli investitori e gli altri partner della AAB Bank doveva prevalere sul suo interesse e su quello dei suoi proprietari di continuare a disporre di un’autorizzazione.

171    A tale proposito occorre ricordare che, in forza della giurisprudenza, il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa in questione e non eccedano i limiti di quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi (v. sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

172    In primo luogo, come rilevato dalla BCE, l’obiettivo perseguito dalla revoca dell’autorizzazione consisteva nel far cessare le violazioni della legge da parte della AAB Bank e i rischi che ne derivavano per il sistema bancario europeo nonché nel proteggere i depositanti, gli investitori e gli altri partner della AAB Bank.

173    La legittimità di tali obiettivi non è contestata dalla AAB Bank.

174    Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’idoneità della decisione impugnata a garantire la realizzazione di tali obiettivi, occorre constatare che la revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio, in quanto impedisce a tale ente di continuare ad esercitare le proprie attività, è idonea a contribuire all’obiettivo di far cessare le violazioni della legge e i rischi che ne derivano per il sistema bancario europeo nonché all’obiettivo di tutelare i depositanti, gli investitori e gli altri partner della AAB Bank.

175    A tale riguardo, la AAB Bank ritiene, da un lato, che la decisione impugnata non fosse adeguata né necessaria poiché è stata adottata sette mesi dopo la proposta di revoca della FMA e che quest’ultima non ha potuto verificare se la revoca proposta fosse sempre adeguata e necessaria.

176    Certamente, come sottolineato dalla AAB Bank, dall’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014 risulta che la BCE valuta il progetto di decisione di revoca senza indebito ritardo.

177    Tuttavia, il decorso di un termine di sette mesi tra la proposta di decisione di revoca della FMA e l’adozione della decisione impugnata non dimostra che la decisione impugnata non fosse necessaria alla realizzazione degli obiettivi perseguiti.

178    Del resto, tale termine è, nel caso di specie, ragionevole tenuto conto del fatto che la BCE ha dovuto studiare il progetto di decisione di revoca della FMA, che era voluminoso, al fine di valutare se fosse giustificato ed analizzare le dodici lettere di osservazioni complementari depositate dalla AAB Bank, anch’esse voluminose, dopo averla ascoltata.

179    Inoltre, il fatto che la FMA non abbia esaminato nuovamente la questione se la revoca dell’autorizzazione fosse ancora necessaria dopo sette mesi non è pertinente, in quanto solo la BCE è competente a valutare tale necessità.

180    Dall’altro lato, secondo la AAB Bank, la revoca dell’autorizzazione era inidonea alla luce degli obiettivi perseguiti, poiché i suoi effetti giuridici residui hanno comportato paradossalmente l’abbandono di qualsivoglia vigilanza e una rinuncia a trattare il riciclaggio di denaro.

181    Tuttavia, tale argomento non dimostra la mancanza di necessità della decisione impugnata.

182    Infatti, la revoca dell’autorizzazione della AAB Bank, impedendole di proseguire le sue attività operative, ha fatto cessare la violazione dei suoi obblighi relativi alla lotta al riciclaggio di denaro.

183    Occorre quindi, in terzo luogo, verificare se gli argomenti della AAB Bank dimostrino che la decisione impugnata abbia ecceduto i limiti di quanto necessario alla realizzazione degli obiettivi perseguiti.

184    A tale riguardo, la AAB Bank fa valere, in primo luogo, che misure alternative meno intrusive avrebbero consentito di raggiungere l’obiettivo del ripristino della legalità quali ingiunzioni, ammende o pubblicazioni.

185    Tuttavia, si deve necessariamente constatare che, come risulta dalla decisione impugnata, nonostante l’adozione di un gran numero di ingiunzioni e di sanzioni a partire dal 2010 da parte della FMA nei confronti della AAB Bank, quest’ultima non ha adottato misure correttive soddisfacenti per conformarsi ai requisiti di legge imposti dalla normativa applicabile.

186    La BCE non è quindi incorsa in alcun errore manifesto di valutazione nel ritenere che altre misure non fossero idonee a conseguire gli obiettivi perseguiti.

187    Per lo stesso motivo, gli argomenti secondo cui le violazioni degli obblighi della AAB Bank erano risalenti nel tempo e cessate alla data della decisione impugnata, non erano sufficientemente gravi e avrebbero potuto essere corrette, in quanto essa opera permanentemente nel rispetto delle regole prudenziali, o secondo cui la revoca dell’autorizzazione avrebbe potuto avvenire più tardi, non dimostrano che la BCE abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che una revoca dell’autorizzazione fosse l’unica misura idonea a conseguire gli obiettivi perseguiti.

188    Non può essere accolto neppure l’argomento secondo cui talune misure avrebbero dovuto essere adottate prima della decisione impugnata in virtù della specifica formulazione del principio di proporzionalità nel diritto austriaco all’articolo 70, paragrafo 4, del BWG, dal momento che siffatte misure sono state effettivamente adottate prima dalla FMA e non hanno consentito di ripristinare la legalità, ai sensi del primo paragrafo di tale disposizione.

189    Lo stesso vale per l’argomento della AAB Bank secondo cui la cessazione volontaria, benché provvisoria, delle sue attività bancarie o la decisione di procedere alla sua liquidazione immediata e di restituire successivamente la sua autorizzazione dopo un periodo transitorio di 18 mesi avrebbe ridotto i presunti rischi senza che fosse necessaria la revoca dell’autorizzazione.

190    Infatti, una cessazione provvisoria delle attività della AAB Bank con il mantenimento dell’autorizzazione non avrebbe consentito di porre fine alle violazioni contestate in maniera definitiva, poiché esse avrebbero potuto reiterarsi una volta riprese le sue attività.

191    Parimenti, la restituzione dell’autorizzazione della AAB Bank dopo un periodo transitorio di 18 mesi non avrebbe potuto impedire che in tale periodo continuassero a prodursi violazioni.

192    Inoltre, come sottolineato dalla BCE, la soluzione dell’autoliquidazione della AAB Bank o la cessazione delle sue attività bancarie non erano idonee a raggiungere l’obiettivo perseguito, dal momento che la BCE o la FMA non avrebbe potuto costringerla a portare a termine la liquidazione o a non riprendere le sue attività bancarie con misure diverse dalla revoca della sua autorizzazione se la AAB Bank avesse deciso di riprendere le sue attività.

193    In secondo luogo, secondo la AAB Bank, la revoca dell’autorizzazione era altresì sproporzionata in quanto la BCE non aveva correttamente valutato le effettive conseguenze della sua decisione. Orbene, la revoca dell’autorizzazione avrebbe avuto l’effetto di distruggere la solidità della AAB Bank, a danno dei depositanti, degli investitori e delle controparti. Pertanto, la liquidazione della banca avrebbe avuto l’effetto di distruggere la fiducia dei consumatori nel sistema finanziario austriaco, e gli obiettivi perseguiti si scontravano quindi con i gravi effetti indotti dalla misura adottata sulla situazione della AAB Bank.

194    La BCE non avrebbe in particolare previsto che la revoca dell’autorizzazione avrebbe determinato la scadenza dei depositi e, di conseguenza, l’insolvenza a causa del mancato pagamento. La BCE non avrebbe neppure considerato che la FMA avrebbe fatto derivare dalla revoca dell’autorizzazione, senza ulteriori condizioni, la revoca del comitato esecutivo e la sua sostituzione con liquidatori in qualità di rappresentanti esclusivi degli organi della banca.

195    Tuttavia, occorre rilevare che, alla luce dell’obiettivo di ripristinare la legalità e dei rischi che le violazioni addebitate alla AAB Bank rappresentavano per il sistema bancario, i suoi creditori, i suoi clienti e i suoi partner, non si può contestare alla BCE di non aver deciso di non revocare la sua autorizzazione al solo scopo di evitare l’insolvenza e la messa in liquidazione di tale ente creditizio.

196    Infatti, alla luce delle violazioni accertate e degli obiettivi perseguiti dalla decisione impugnata, le conseguenze di quest’ultima sulla situazione della AAB Bank non eccedevano i limiti necessari per la realizzazione degli obiettivi perseguiti.

197    Del resto, si deve necessariamente constatare che, come risulta dalla decisione impugnata, le violazioni addebitate alla AAB Bank avevano anche l’effetto di nuocere alla sua solidità, a danno dei depositanti, degli investitori e delle controparti, e di distruggere la fiducia dei consumatori nel mercato bancario.

198    In terzo luogo, la AAB Bank ritiene che il rifiuto di sospendere l’applicazione immediata della decisione impugnata fosse sproporzionato nei limiti in cui la BCE non ha preso in considerazione gli effetti negativi della revoca dell’autorizzazione e della sua esecuzione sui suoi diritti della difesa.

199    Tuttavia, dal momento che la AAB Bank è stata in grado di proporre un ricorso contro la decisione impugnata, nonché procedimenti sommari, il rifiuto, da parte della BCE, di sospendere l’applicazione immediata della decisione impugnata non ha avuto effetti negativi sui suoi diritti della difesa né ha ecceduto i limiti necessari per la realizzazione degli obiettivi perseguiti.

200    Alla luce di quanto precede, la BCE non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione nel ritenere che la decisione impugnata fosse proporzionata.

201    Il secondo motivo deve quindi essere respinto.

3.      Sul terzo motivo, vertente su una violazione dellarticolo 34 del regolamento n. 468/2014, letto alla luce del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva derivante dal rifiuto, da parte della BCE, di sospendere lapplicazione della decisione impugnata

202    A sostegno di tale motivo, la AAB Bank fa valere, in sostanza, che il rifiuto di accogliere la domanda di sospensione dell’applicazione della decisione impugnata era contrario all’articolo 34 del regolamento n. 468/2014 e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ma anche che esso non era giustificato in assenza di urgenza.

203    Secondo la AAB Bank, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva implicava che la BCE sospendesse l’esecuzione della decisione impugnata fino all’adozione di una sentenza su un ricorso proposto avverso tale decisione, poiché una siffatta misura avrebbe causato un danno irreparabile e comportato la sostituzione dei suoi dirigenti con liquidatori in qualità di rappresentanti esclusivi degli organi della banca, senza che essa potesse far previamente controllare la legittimità della decisione impugnata almeno mediante un procedimento sommario.

204    La AAB Bank aggiunge che la norma relativa all’applicazione immediata delle decisioni di revoca dell’autorizzazione deve essere ritenuta contraria ai diritti fondamentali in quanto non consente una tutela giurisdizionale effettiva dei destinatari di decisioni di revoca dell’autorizzazione a causa della portata di tali decisioni e del carattere limitato della tutela giurisdizionale provvisoria a livello europeo.

205    A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce che ogni persona ha diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

206    Inoltre, è già stato affermato che l’impossibilità di concedere provvedimenti provvisori non è compatibile con il principio generale del diritto alla tutela giurisdizionale piena ed effettiva, riconosciuto ai singoli dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, ordinanza del 3 maggio 1996, Germania/Commissione, C‑399/95 R, EU:C:1996:193, punto 46).

207    Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta altresì che l’esistenza di condizioni di ricevibilità o di merito non è, in quanto tale, contraria al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (v., per analogia, sentenze del 13 marzo 2007, Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, punto 73; del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punti 98 e 106, e ordinanza del 19 giugno 1995, Kik/Consiglio e Commissione, T‑107/94, EU:T:1995:107, punto 39).

208    Ciò non toglie che siffatte condizioni non devono rendere, in pratica, il ricorso eccessivamente difficile o impossibile (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, EU:C:1976:188, punto 5; del 26 gennaio 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales, C‑118/08, EU:C:2010:39, punto 31, e del 12 dicembre 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation, C‑362/12, EU:C:2013:834, punto 32).

209    Inoltre, in forza dell’articolo 34 del regolamento n. 468/2014, fatto salvo l’articolo 278 TFUE e l’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento 1024/2013, la BCE può decidere di sospendere l’applicazione di una decisione di vigilanza prudenziale.

210    Nel caso di specie, in primo luogo, occorre constatare che, contrariamente alle affermazioni della AAB Bank, il rifiuto di sospendere l’applicazione immediata della decisione impugnata non ha reso eccessivamente difficile o impossibile la domanda, dinanzi al giudice dell’Unione, diretta a sospendere in via provvisoria la decisione impugnata o il ricorso di annullamento avverso tale decisione al fine di controllarne la legittimità.

211    Infatti, da un lato, la messa in liquidazione della AAB Bank, intervenuta a seguito della decisione impugnata, non le ha impedito di proporre un ricorso di annullamento e una domanda di provvedimenti provvisori avverso tale decisione.

212    Dall’altro lato, con l’ordinanza del 20 novembre 2019, Anglo Austrian AAB Bank e Belegging-Maatschappij “Far-East”/BCE (T‑797/19 R, non pubblicata, EU:T:2019:801), il presidente del Tribunale ha ordinato, su domanda delle ricorrenti, la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata sei giorni dopo la sua adozione, il tempo necessario affinché si statuisse sulla loro domanda di provvedimenti provvisori.

213    In secondo luogo, l’affermazione del carattere limitato della tutela giurisdizionale provvisoria a livello europeo, nella parte in cui è diretta a contestare la compatibilità delle condizioni del procedimento sommario con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, deve, in ogni caso, essere parimenti respinta in applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 207.

214    Per quanto riguarda, in particolare, l’argomento relativo al carattere irreversibile o irreparabile delle decisioni di revoca dell’autorizzazione, si deve constatare che il diniego di sospensione degli effetti di una decisione di revoca dell’autorizzazione non rimette in discussione il diritto a una tutela giurisdizionale degli enti interessati.

215    Infatti, l’applicazione immediata delle decisioni di revoca dell’autorizzazione può essere sospesa, se del caso, nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori, e non impedisce agli enti interessati di proporre un ricorso di annullamento contro tali decisioni.

216    La AAB Bank avrebbe quindi potuto ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata se avesse soddisfatto le condizioni di una tale sospensione, in particolare la condizione relativa all’urgenza.

217    Inoltre, nell’ipotesi in cui una decisione di revoca fosse considerata illegittima a seguito di un ricorso di annullamento, l’ente interessato potrebbe chiedere il risarcimento del danno da esso subito a causa dell’illegittimità accertata.

218    Peraltro, la circostanza che un ente creditizio sia stato posto in liquidazione a seguito della revoca della sua autorizzazione e che i suoi direttori siano stati sostituiti da liquidatori in qualità di rappresentanti esclusivi non impedisce a tale ente di proporre un ricorso avverso la decisione di revoca della sua autorizzazione.

219    Di conseguenza, l’applicazione immediata delle decisioni di revoca non è contraria al diritto a una tutela giurisdizionale degli enti interessati.

220    In terzo luogo, la AAB Bank fa valere che il rifiuto di sospendere l’applicazione della decisione impugnata era contrario all’articolo 34 del regolamento n. 468/2014 e che non era giustificato da una situazione di urgenza, nei limiti in cui la decisione impugnata si fondava su inadempimenti risalenti a diversi anni, nessuno dei quali era perdurato. Essa sottolinea altresì che la BCE o la FMA non hanno invocato argomenti relativi all’esistenza dell’urgenza.

221    A tale riguardo, occorre ricordare che la BCE ha rifiutato di sospendere gli effetti della decisione impugnata per un periodo di trenta giorni per il motivo che le osservazioni della AAB Bank non erano tali da mettere in dubbio la legittimità di detta decisione, che quest’ultima non poteva causare un danno irreparabile, e che l’interesse pubblico diretto a tutelare i depositanti, gli investitori e gli altri partner della AAB Bank nonché la stabilità del sistema finanziario giustificava l’applicazione immediata della decisione.

222    Inoltre, dall’articolo 34 del regolamento n. 468/2014, ai sensi del quale la BCE può decidere di sospendere l’applicazione di una decisione di vigilanza prudenziale, non risulta che essa sia tenuta a dimostrare che il rifiuto di sospendere una decisione di revoca dell’autorizzazione sia giustificato da una situazione di urgenza.

223    Peraltro, la decisione di sospendere o meno l’applicazione di una decisione di revoca dell’autorizzazione rientra, in forza dell’articolo 34 del regolamento n. 468/2014, nel potere discrezionale della BCE.

224    Orbene, alla luce dell’adozione di un gran numero di ingiunzioni e di sanzioni dal 2010, l’affermazione secondo cui gli inadempimenti contestati alla AAB Bank erano risalenti e non erano perdurati non dimostra che l’affermazione della BCE, secondo cui l’interesse pubblico diretto a tutelare i suoi depositanti, i suoi investitori e gli altri suoi partner nonché la stabilità del sistema finanziario giustificava l’applicazione immediata della decisione impugnata, sia viziata da un errore manifesto di valutazione.

225    La BCE non ha dunque ecceduto i limiti del suo potere discrezionale né violato l’articolo 34 del regolamento n. 468/2014 rifiutando di sospendere la decisione impugnata per un periodo di trenta giorni.

226    Alla luce di quanto precede, il terzo motivo è infondato.

4.      Sul quarto motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa della AAB Bank

227    Nell’ambito di tale motivo, che si articola in quattro parti, la AAB Bank sostiene che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e degli articoli 31 e 32 del regolamento n. 468/2014, nei limiti in cui la BCE, in primo luogo, ha violato il suo diritto a un equo processo e il suo diritto di essere ascoltata, in secondo luogo, le ha negato l’accesso integrale al fascicolo, in terzo luogo, non ha determinato le circostanze pertinenti e, in quarto luogo, ha violato il suo «diritto a un’udienza».

228    La BCE contesta tale argomentazione.

a)      Sulla prima parte del quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato e del diritto a un equo processo

229    Nell’ambito della prima parte del quarto motivo, la AAB Bank fa valere di non essere stata ascoltata dalla FMA prima di comunicare il progetto di decisione alla BCE, sebbene essa fosse tenuta a farlo conformemente all’articolo 70, paragrafo 4, del BWG e in forza del diritto di essere ascoltato, e che la BCE non l’ha informata di tale comunicazione di un progetto di decisione di revoca.

230    A tale riguardo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 81, paragrafo 2, del regolamento n. 468/2014, è garantito il diritto di essere ascoltato, così come disciplinato dall’articolo 31 di tale regolamento.

231    Tale articolo prevede che, «[p]rima che la BCE possa adottare, nei confronti di una parte, una decisione di vigilanza della BCE che possa incidere negativamente sui diritti della stessa, deve essere garantita alla parte la possibilità di presentare alla BCE osservazioni scritte sui fatti e sugli addebiti concernenti la decisione di vigilanza della BCE (...). La notifica attraverso la quale la BCE offre alla parte la possibilità di presentare le proprie osservazioni indica il contenuto sostanziale della decisione di vigilanza della BCE che si intenderebbe adottare, nonché i fatti rilevanti, gli addebiti e i fondamenti giuridici sui quali la BCE intende basarla (...)».

232    Orbene, nel caso di specie, la AAB Bank non contesta di essere stata ascoltata, prima dell’adozione della decisione impugnata, sul progetto di decisione della BCE che quest’ultima le ha trasmesso il 14 giugno 2019 e che conteneva i fatti, gli addebiti e il fondamento giuridico essenziali sui quali intendeva fondarsi nella decisione impugnata. A seguito di tale notifica, la AAB Bank ha presentato le sue osservazioni scritte sul progetto di decisione della BCE, conformemente alle modalità previste all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014, con lettera del 23 luglio 2019.

233    Peraltro, contrariamente a quanto afferma la AAB Bank, tale disposizione, che disciplina la procedura applicabile in materia, non imponeva affatto alla BCE di comunicare alla AAB Bank il progetto di decisione della FMA.

234    In tale contesto, l’argomento della AAB Bank secondo cui la BCE avrebbe dovuto constatare una violazione dei suoi diritti procedurali derivante da una violazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del BWG da parte della FMA, sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1024/2013, è privo di qualsiasi fondamento giuridico.

235    Pertanto, si deve necessariamente constatare che la AAB Bank è stata messa in condizione di presentare osservazioni sul progetto di decisione della BCE sfociato nella decisione impugnata, conformemente all’articolo 31 del regolamento n. 468/2014.

236    In tali circostanze, il fatto che la ricorrente non sia stata ascoltata sul progetto di decisione della FMA o che la BCE non le abbia comunicato la proposta di revoca dell’autorizzazione della FMA nel momento in cui quest’ultima le è stata comunicata sono inoperanti.

237    Di conseguenza, la prima parte del quarto motivo di ricorso deve essere respinta.

b)      Sulla seconda parte del quarto motivo, relativa alla violazione del diritto di accesso al fascicolo

238    La AAB Bank fa valere che il diritto di accesso al fascicolo sorge sin dal momento dell’avvio della procedura di vigilanza da parte della FMA e ha lo scopo di consentire al destinatario di un progetto di decisione di esercitare il suo diritto di essere ascoltato.

239    Essa sostiene altresì che il suo diritto di accesso al fascicolo non è stato rispettato dal momento che la BCE ha concesso solo un accesso limitato al fascicolo. La mancata trasmissione della comunicazione interna e della comunicazione tra la BCE e la FMA, qualificate come riservate, avrebbe impedito alla AAB Bank di verificare la pertinenza materiale dei documenti divulgati ai fini dell’accesso al fascicolo per il procedimento dinanzi al Tribunale e di individuare le critiche sollevate dalla BCE e dalla FMA.

240    A tale riguardo, occorre ricordare che il diritto di accesso al fascicolo implica che l’istituzione in questione debba dare all’impresa interessata la possibilità di procedere ad un esame di tutti i documenti presenti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere rilevanti per la sua difesa. Questi ultimi comprendono tanto i documenti a carico quanto quelli a discarico, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni e altre informazioni riservate (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

241    Inoltre, in forza dell’articolo 32, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 468/2014, il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate, che possono includere documenti interni della BCE e delle autorità nazionali competenti nonché la corrispondenza tra la BCE e un’autorità nazionale competente o tra tali autorità.

242    Orbene, in primo luogo, la AAB Bank ha avuto accesso al fascicolo prima di presentare osservazioni sul progetto della BCE sfociato nell’adozione della decisione impugnata.

243    Dal momento che il termine concessole per presentare osservazioni, di cinque settimane, era sufficiente per consentirle di assicurare la propria difesa, si deve necessariamente constatare che essa è stata posta nelle condizioni di presentare osservazioni disponendo del fascicolo.

244    In secondo luogo, si deve necessariamente constatare che l’argomento della AAB Bank secondo cui il mancato accesso alle comunicazioni interne della BCE e tra la FMA e la BCE che riguardavano la determinazione dei fatti a carico o le constatazioni della FMA le avrebbe impedito di verificare la pertinenza materiale dei documenti divulgati nel fascicolo e di individuare le critiche sollevate dalla BCE e dalla FMA non dimostra che alla AAB Bank sia stato impedito di difendersi efficacemente.

245    Infatti, poiché la revoca dell’autorizzazione è fondata su decisioni della FMA e su sentenze dei giudici austriaci che accertano l’esistenza di violazioni o la commissione di infrazioni e la AAB Bank era destinataria di tali decisioni amministrative o parte dei procedimenti giurisdizionali interessati, essa non può sostenere che le sia stato impedito di verificare la pertinenza materiale dei documenti o di individuare le critiche sollevate dalla BCE e dalla FMA che si fondano su tali decisioni o dette sentenze.

246    Inoltre, nei limiti in cui le critiche o i documenti di cui la AAB Bank intendeva verificare la pertinenza riguardano le constatazioni di fatto sovrabbondanti della BCE, destinate a presentare il contesto delle violazioni contestate, occorre altresì constatare che, in ogni caso, la loro comunicazione non avrebbe consentito alla AAB Bank di dimostrare che le decisioni nazionali definitive menzionate nella decisione impugnata, di cui essa era necessariamente a conoscenza, non hanno accertato la commissione di violazioni.

247    Pertanto, la loro comunicazione non era utile alla difesa della AAB Bank.

248    In tali circostanze, contrariamente a quanto sostenuto dalla AAB Bank, la circostanza che la BCE non abbia chiarito le ragioni per le quali i documenti interni e le comunicazioni tra la FMA e la BCE erano riservati non è tale da comportare l’illegittimità della decisione impugnata.

249    Per lo stesso motivo, la domanda della AAB Bank di ordinare alla BCE di produrre i documenti finora classificati come riservati non può essere accolta.

250    La seconda parte del quarto motivo è pertanto infondata.

c)      Sulla terza parte del quarto motivo, vertente sulla violazione dellobbligo di determinare le circostanze pertinenti

251    Nell’ambito della terza parte del quarto motivo, la AAB Bank fa valere che la BCE ha violato il principio di buona amministrazione omettendo di determinare, di esaminare e di valutare con cura e imparzialità tutti gli elementi materiali pertinenti per la revoca dell’autorizzazione. A tal proposito, essa precisa che la BCE non avrebbe dovuto basarsi sui fatti accertati dalla FMA, ma avrebbe dovuto svolgere le proprie indagini, da un lato, sulla questione della violazione delle disposizioni relative alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e, dall’altro, su quella dell’esistenza di un’organizzazione adeguata.

252    In primo luogo, dal combinato disposto dell’articolo 18, lettera f), e dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36 risulta che le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione concessa qualora un ente creditizio sia stato dichiarato responsabile di una grave violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 2005/60 (divenuta direttiva 2015/849).

253    Inoltre, dall’articolo 70, paragrafo 4, del BWG risulta che, qualora un ente creditizio violi, in particolare, le disposizioni del BWG o gli atti adottati per la sua attuazione, la FMA deve revocare l’autorizzazione dell’ente creditizio nei casi in cui altre misure enunciate nel BWG non possano garantire il funzionamento dell’ente creditizio.

254    Peraltro, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del FM-GwG, in caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM-GwG, la FMA può revocare l’autorizzazione.

255    Conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento n. 1024/2013, l’autorità nazionale competente che considera che l’autorizzazione da essa proposta a norma del paragrafo 1 debba essere revocata in virtù del pertinente diritto nazionale trasmette alla BCE una proposta in tal senso. In tal caso, la BCE prende una decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della giustificazione della revoca avanzata dall’autorità nazionale competente.

256    Infine, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento n. 468/2014, nell’adottare la propria decisione, la BCE tiene conto di tutti i seguenti elementi: «a) la sua valutazione delle circostanze che giustificano la revoca; b) ove applicabile, il progetto di decisione di revoca dell’[autorità nazionale competente]; c) la consultazione con l’[autorità nazionale competente] di riferimento e, nel caso in cui l’[autorità nazionale competente] non sia l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi, la consultazione con l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi (…); d) i commenti formulati dagli enti creditizi ai sensi degli articoli 81, paragrafo 2, e 82, paragrafo 3».

257    Da tali disposizioni, dall’articolo 4, paragrafi 1 e 3, e dall’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013 risulta che, in forza della sua competenza a revocare le autorizzazioni degli enti creditizi, la BCE doveva, nel caso di specie, valutare, tenendo pienamente conto della giustificazione della revoca avanzata dall’autorità nazionale competente e in esito al suo esame delle circostanze che giustificano la revoca, se le condizioni previste dal diritto austriaco, lette alla luce dell’articolo 18, lettera f), e dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36, fossero soddisfatte, ossia accertare i fatti pertinenti e decidere se fossero da qualificare come comprovanti che l’ente creditizio interessato sia stato dichiarato responsabile di una grave violazione ai sensi dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM-GwG.

258    A tale riguardo, la formula «è stato dichiarato responsabile» dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36 implica di interpretare l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del FM‑GwG, che recepisce tale disposizione, nel senso che, al fine di verificare se l’ente in questione abbia commesso gravi violazioni delle disposizioni alle quali rinvia l’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM-GwG, la BCE deve fondarsi su decisioni delle autorità nazionali competenti che hanno accertato la commissione di gravi violazioni, e non nel senso che la BCE stessa deve dichiarare che l’ente creditizio ha commesso una grave violazione.

259    Nel caso di specie, la BCE ha dimostrato i fatti pertinenti per revocare l’autorizzazione basandosi su decisioni amministrative della FMA, su decisioni giurisdizionali dei giudici austriaci, su relazioni di revisione contabile interna e, come ha precisato nella decisione impugnata, sulla propria valutazione della documentazione pertinente.

260    Essa ha quindi affermato che, a seguito della propria valutazione, era d’accordo con le constatazioni della FMA relative alla commissione di violazioni e ha altresì qualificato i fatti in questione, in sostanza, come comprovanti il fatto che la AAB Bank era stata dichiarata responsabile di una grave violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 2005/60 (divenuta direttiva 2015/849) ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36 e dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM‑GwG.

261    Pertanto, contrariamente a quanto afferma la AAB Bank, la BCE non si è limitata a rinviare alle violazioni accertate dalla FMA nella sua proposta di decisione, ma ha constatato che essa era stata dichiarata responsabile di gravi violazioni ai sensi dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM-GwG al termine della sua valutazione dei fatti e degli elementi di prova a sua disposizione.

262    Oltretutto, contrariamente a quanto sostenuto dalla AAB Bank, l’obbligo per la BCE di fondarsi su decisioni nazionali precedenti alla decisione di proposta di revoca dell’autorizzazione per dimostrare che un ente creditizio sia stato dichiarato responsabile di gravi violazioni non impedisce il sindacato giurisdizionale di tali violazioni.

263    Infatti, tali decisioni possono essere oggetto di un ricorso dinanzi al giudice nazionale, come del resto è avvenuto per talune delle decisioni indirizzate alla AAB Bank prese in considerazione dalla BCE.

264    Di conseguenza, non si può contestare alla BCE di non aver accertato essa stessa le violazioni della normativa relativa alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

265    In secondo luogo, in base alla sua competenza a revocare le autorizzazioni degli enti creditizi, la BCE deve valutare se sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 70, paragrafo 4, del BWG, vale a dire che essa deve accertare i fatti pertinenti e decidere se essi debbano essere qualificati come comprovanti che l’ente creditizio non si è dotato dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti conformemente all’articolo 39, paragrafi 2, 2b e 5, all’articolo 42 e all’articolo 44, paragrafo 1, del BWG.

266    Nel caso di specie, la BCE non si è limitata a riprodurre nella decisione impugnata le constatazioni presentate dalla FMA nella sua proposta di decisione o nei provvedimenti amministrativi adottati dalla FMA, ma si è fondata sulla propria valutazione del rispetto delle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 74 della direttiva 2013/36, vale a dire delle disposizioni del BWG.

267    Pertanto, contrariamente a quanto afferma la AAB Bank, la BCE non si è soltanto fondata sulle violazioni accertate dalla FMA nella sua proposta di decisione, ma ha verificato essa stessa le violazioni delle disposizioni del diritto della vigilanza prudenziale bancaria accertate dalla FMA.

268    Inoltre, non si può contestare alla BCE di aver preso in considerazione, a tal fine, decisioni amministrative della FMA.

269    Infatti, l’articolo 70, paragrafo 4, del BWG, che recepisce gli articoli 18 e 67 della direttiva 2013/36, prevede che, qualora un ente creditizio violi, in particolare, le disposizioni del BWG o degli atti adottati per la sua applicazione, la FMA deve, in sostanza, ingiungergli di ripristinare la legalità, adottare sanzioni o revocare la sua autorizzazione.

270    Ne consegue che le violazioni del BWG, che comprende le disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 74 della direttiva 2013/36, possono essere accertate mediante misure o sanzioni amministrative adottate dalla FMA.

271    Di conseguenza, la BCE non ha agito in violazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del BWG fondandosi su decisioni delle autorità nazionali competenti e sulla propria valutazione per constatare la violazione delle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 74 della direttiva 2013/36, al fine di dimostrare che la AAB Bank non si era dotata dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni del BWG di recepimento dell’articolo 74 di tale direttiva.

272    Non può quindi esserle contestato di aver omesso di determinare, di esaminare e di valutare con cura e imparzialità tutti gli elementi materiali pertinenti per la revoca dell’autorizzazione.

273    La terza parte del quarto motivo è quindi infondata.

d)      Sulla quarta parte del quarto motivo, relativa alla violazione del «diritto ad unudienza»

274    Secondo la AAB Bank, la BCE ha violato il suo diritto a una buona amministrazione nei limiti in cui ha respinto la sua domanda volta ad ottenere il diritto di presentare oralmente osservazioni sui fatti, sugli addebiti e sui fondamenti giuridici pertinenti alla decisione nel corso di un incontro.

275    A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014, se la BCE lo ritiene opportuno, può concedere alle parti la possibilità di presentare osservazioni sui fatti, sugli addebiti e sui fondamenti giuridici pertinenti alla decisione di vigilanza della BCE nel corso di un incontro.

276    Ne consegue che l’organizzazione di un incontro del genere, durante il quale possono essere presentate osservazioni oralmente è una facoltà e non un obbligo per la BCE.

277    Non può quindi esserle contestata una violazione di un «diritto all’udienza» poiché tale diritto non è riconosciuto agli enti creditizi interessati.

278    Peraltro, la AAB Bank afferma che la FMA ha violato il suo diritto alla tutela dei suoi segreti commerciali divulgando dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) documenti riservati relativi al procedimento di revoca prima della chiusura del procedimento.

279    Indipendentemente dalla questione se tale critica sia fondata, è sufficiente constatare che essa non può viziare di illegittimità la decisione impugnata, poiché non riguarda elementi che hanno inciso sul contenuto di tale decisione.

280    La quarta parte del quarto motivo è quindi infondata.

281    Alla luce di quanto sopra, il quarto motivo deve essere respinto.

5.      Sul quinto motivo, vertente su una violazione del diritto di proprietà dellazionista derivante dalla distruzione del valore economico delle quote che lazionista deteneva nel capitale della AAB Bank

282    In primo luogo, la AAB Bank fa valere che la decisione impugnata ha distrutto il valore economico delle azioni che l’azionista della AAB Bank detiene nel suo capitale e ha leso la sostanza del diritto di proprietà di tale azionista.

283    In secondo luogo, per la AAB Bank, dal momento che la decisione impugnata ha prodotto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del BWG, gli stessi effetti di una decisione di scioglimento ed è servita da base diretta alla sua liquidazione, essa costituisce una violazione del diritto di proprietà dell’azionista nonché dei suoi diritti di azionista.

284    A tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che il ricorso dell’azionista avverso la decisione impugnata è stato respinto in quanto irricevibile.

285    Dall’altro lato, la AAB Bank non può invocare, a sostegno del suo ricorso di annullamento, un diritto di proprietà di cui non è titolare.

286    Poiché la AAB Bank non può far valere il diritto di proprietà del suo azionista, il quinto motivo deve essere respinto.

6.      Sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento della AAB Bank

287    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 aprile 2021, la AAB Bank ha presentato una domanda di misure di organizzazione del procedimento con cui ha chiesto al Tribunale di autorizzare le parti a integrare le loro argomentazioni presentando osservazioni, in sostanza, su talune decisioni amministrative e giudiziarie austriache riguardanti la situazione alla data della decisione impugnata che sarebbero idonee a rimettere in discussione la sua motivazione.

288    La BCE ha presentato le sue osservazioni su tale domanda.

289    A tale riguardo, dal momento che la AAB Bank non individua le decisioni che ritiene pertinenti ai fini del presente ricorso, e che non le ha fornite al Tribunale, si deve constatare che essa non ha dimostrato la pertinenza delle decisioni da essa evocate ai fini del presente ricorso.

290    In tali circostanze, occorre respingere la domanda di misure di organizzazione del procedimento della AAB Bank.

291    Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere respinto integralmente.

IV.    Sulle spese

292    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla BCE, comprese quelle relative al procedimento sommario, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Anglo Austrian AAB AG e la Belegging-Maatschappij “Far-East” BV sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE), comprese quelle riguardanti il procedimento sommario.

Papasavvas

Costeira

Kancheva


Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 giugno 2022.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.