Language of document : ECLI:EU:T:2011:727

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

12 dicembre 2011

Causa T‑365/11 P

AO

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Termine di impugnazione – Tardività – Originale firmato del ricorso depositato oltre il termine – Caso fortuito – Articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale – Impugnazione manifestamente irricevibile»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 4 aprile 2011, AO/Commissione (F‑45/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. AO sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dalla Commissione.

Massime

1.      Impugnazione – Termini – Norma di ordine pubblico

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 2)

2.      Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Caso fortuito o di forza maggiore – Nozione formata da elementi oggettivi e soggettivi

(Statuto della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma)

3.      Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Caso fortuito o di forza maggiore – Nozione – Errore nell’indicazione dell’indirizzo imputabile a un terzo – Esclusione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma)

1.      Ai sensi dell’articolo 9, primo comma, dell’allegato I, dello Statuto della Corte di giustizia, può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento. Tale termine di ricorso è di ordine pubblico, in quanto è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e compete al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se esso sia stato rispettato.

(v. punti 23 e 24)

Riferimento:

Corte: 23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, Racc. pag. I‑403, punto 21

Tribunale di primo grado: 18 settembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commissione, T‑121/96 e T‑151/96, Racc. pag. II‑1355, punti 38 e 39

2.      Conformemente all’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, può derogarsi ai termini di procedura solo in circostanze del tutto eccezionali di caso fortuito o di forza maggiore. Le nozioni di caso fortuito e di forza maggiore contengono un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, ed un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l’operatore deve seguire attentamente lo svolgimento del procedimento avviato e, segnatamente, dare prova di diligenza nel rispettare i termini previsti. Poiché circostanze di caso fortuito giustificano un’eccezione all’irricevibilità derivante dall’inosservanza dei termini di ricorso, che sono di ordine pubblico, esse devono essere rilevate e provate dalla parte che intende beneficiarne.

(v. punti da 31 a 33)

Riferimento:

Corte: 8 novembre 2007, Belgio/Commissione, C‑242/07 P, Racc. pag. I‑9757, punti 16 et 17, e giurisprudenza citata

Tribunale di primo grado: 5 ottobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho e Commissione/Commissione e de Brito Sequeira Carvalho, T‑40/07 P e T‑62/07 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑89 e II‑B‑1‑551, punto 205

3.      Riguardo ai termini di ricorso, poiché ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore può giustificare una deroga ai termini di ricorso di ordine pubblico, la preparazione, la sorveglianza e la verifica dei documenti procedurali da depositare nella cancelleria del Tribunale ricadono sotto la responsabilità della parte interessata e del suo rappresentante legale. Spetta in particolare a questi ultimi controllare e verificare che le buste o i pacchi contenenti detti documenti, come anche le lettere di vettura apposte su di essi, siano stati correttamente preparati e, in particolare, che sia indicato il corretto indirizzo del Tribunale. Spetta inoltre alla parte interessata e al suo rappresentante legale controllare e verificare che i prestatori di servizi postali cui decidono eventualmente di rivolgersi per spedire detti documenti adempiano correttamente ai propri obblighi, nei termini contrattualmente previsti.

Un errore nell’indicazione dell’indirizzo risultante dal fatto che l’avvocato del ricorrente ha in pratica delegato al prestatore di servizi postali il compito di preparare la spedizione postale dell’originale firmato del ricorso di impugnazione e, in particolare, di inserire esso stesso l’indirizzo di destinazione nella lettera di vettura aerea del gruppo di detto prestatore di servizi postali, assumendosi in tal modo il rischio di un’eventuale confusione tra i diversi indirizzi riportati sulla pagina di copertina di detto originale, è pertanto imputabile a un difetto di controllo e verifica da parte dell’avvocato del ricorrente, e, pertanto, del ricorrente stesso.

In tale contesto, il fatto che l’errore nell’indicazione dell’indirizzo risulti dall’intervento di un terzo, cui l’avvocato del ricorrente ha conferito mandato per predisporre la spedizione alla cancelleria del Tribunale dell’originale firmato del ricorso di impugnazione, non può essere riconosciuto quale circostanza eccezionale o evento anormale ed estraneo al ricorrente. Ne consegue che un siffatto errore non può fondare l’esistenza di un caso fortuito con riferimento al ricorrente.

(v. punti 37, 39, 40 e 44)

Riferimento:

Corte: 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P, Racc. pag. I‑8849, punti da 48 a 50