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Ricorso proposto il 3 agosto 2010 - Iliad e a. / Commissione

(Causa T-325/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Iliad SA (Parigi, Francia), Free infrastructure SAS (Parigi) e Free SA (Parigi) (rappresentante: avv. T. Cabot)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

dichiarare il presente ricorso ricevibile;

annullare la decisione della Commissione europea 30 settembre 2009 che approva il finanziamento pubblico di EUR 59 milioni a favore del progetto di rete ad altissima velocità nel dipartimento delle Hauts-de-Seine, a norma dell'art. 263 TFUE;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 30 settembre 2009 [C (2009) 7426 def.] 1, la quale dichiara che la compensazione di oneri di servizio pubblico di EUR 59 milioni, concessa dalle autorità francesi a favore di un raggruppamento di imprese per la creazione e la gestione di una rete di comunicazioni elettroniche ad altissima velocità (progetto THD 92) nel dipartimento delle Hauts-de-Seine, non costituisce un aiuto di Stato.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono tre motivi, riguardanti:

una violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE, in quanto la Commissione non avrebbe rispettato nessuno dei quattro criteri enunciati nella giurisprudenza Altmark 2, là dove ha ritenuto che la misura in questione non costituisse un aiuto di Stato;

una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la decisione impugnata non conterrebbe elementi sufficienti per concludere che tutti i presupposti di applicazione della giurisprudenza Altmark sono soddisfatti;

una violazione dell'obbligo di avviare la procedura formale di esame prevista dall'art. 108, n. 2, TFUE, in quanto un insieme di indizi attinenti alla durata della procedura di esame preliminare, ai documenti che evidenziano l'ampiezza e la complessità dell'esame da effettuare ed al contenuto parzialmente incompleto e insufficiente della decisione impugnata, dimostrerebbe che la Commissione avrebbe adottato la decisione controversa malgrado che essa incontrasse serie difficoltà a stabilire se la misura in questione fosse compatibile con il mercato comune.

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1 - Aiuto di Stato N 331/2008 - Francia.

2 - Sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (Racc. pag. I-7747).