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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2004, nelle cause riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00: JFE Engineering Corp. e altri contro Commissione delle Comunità europee 1.

("Intese - Mercato dei tubi d'acciaio senza saldatura - AELS - Competenza della Commissione - Infrazione - Ammende")

    (Lingua processuale: l'inglese)

Nelle cause riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00, JFE Engineering Corp., già NKK Corp., con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata inizialmente dai sigg. M. Smith e C. Maguire, solicitors, quindi dagli avv.ti A. Vandencasteele e V. Dehin, e dalla sig.ra A.L. Marmagioli, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, Nippon Steel Corp., con sede in Tokyo, rappresentata dagli avv.ti J.F. Bellis e K. Van Hove, con domicilio eletto in Lussemburgo, JFE Steel Corp., già Kawasaki Steel Corp., con sede in Tokyo, rappresentata dall'avv. A. Vandencasteele, con domicilio eletto in Lussemburgo, Sumitomo Metal Industries Ltd, con sede in Tokyo, rappresentata dal sig. C. Vajda, QC, dalle sig.re G. Sproul e F. Weitzman, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Erhart e A. Whelan, assistiti dal sig. N. Khan, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da Autorità di Vigilanza AELS (agenti: sig.ra D. Sif Tynes e sig. P. Bjørgan), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 81 CE (Caso IV/E 1/35.860 B Tubi d'acciaio senza saldatura) (GU 2003, L 140, pag. 1) o, in subordine, una domanda di riduzione dell'importo delle ammende inflitte ai ricorrenti, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung, e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: sig. M.J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, l'8 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    L'art. 1, n. 2, della decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 81 CE (Caso IV/E 1/35.860 B Tubi d'acciaio senza saldatura), è annullato nella parte in cui constata l'esistenza dell'infrazione contestata da tale articolo alle quattro ricorrenti nelle cause T 67/00, T 68/00, T 71/00 e T 78/00 prima del 1º gennaio 1991 e oltre il 30 giugno 1994.

2)    L'importo dell'ammenda inflitta ad ognuna delle quattro ricorrenti dall'art. 4 della decisione 2003/382 è fissato a EUR 10 935 000.

3)    I quattro ricorsi sono respinti per il resto.

4)    Le quattro ricorrenti e la Commissione sopporteranno le proprie spese.

5)    L'Autorità di viglianza AELS sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 149 del 27.5.2000.