Language of document :

Ordinanza del Tribunale 2 settembre 2010 - Schemaventotto / Commissione

(Causa T-58/09) 1

["Ricorso di annullamento - Concentrazioni - Abbandono del progetto di concentrazione - Decisione di chiudere la procedura avviata a norma dell'art. 21, n. 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 - Atto non soggetto a impugnazione - Irricevibilità"]

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Schemaventotto SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: avv.ti M. Siragusa, G. Scassellati Sforzolini, G. Rizza e M. Piergiovanni)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e É. Gippini Fournier, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente : Abertis Infraestructuras, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti M. Roca Junyent e P. Callol García)

Oggetto

Domanda di annullamento della o delle decisioni che si asseriscono contenute nella lettera della Commissione del 13 agosto 2008, riguardante la procedura avviata a norma dell'art. 21, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), per quanto riguarda un'operazione di concentrazione tra l'interveniente e la Autostrade SpA (caso COMP/M.4388 - Abertis/Autostrade).

Dispositivo

Il ricorso è irricevibile.

La Schemaventotto SpA sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

La Abertis Infraestructuras, SA sopporterà le proprie spese.

____________

1 - GU C 82 del 4.4.2009.