Language of document : ECLI:EU:T:2002:74

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

20 marzo 2002 (1)

«Concorrenza - Intesa - Tubi per teleriscaldamento - Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) - Boicottaggio - Ammenda -

Orientamenti per il calcolo delle ammende»

Nella causa T-21/99,

Dansk Rørindustri A/S, con sede in Fredericia (Danimarca), rappresentata dagli avv.ti K. Dyekjær-Hansen, K. Høegh e C. Karhula Lauridsen, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. É. Gippini Fournier e H.C. Støvlbæk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'art. 1 della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1), nonché alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 ottobre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (2)

Fatti all'origine della controversia

1.
    La ricorrente è una società danese, nota anche con la denominazine Starpipe, produttrice di tubi per teleriscaldamento.

(...)

8.
    Il 21 ottobre 1998 la Commissione adottava la decisione 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati; GU 1999, L 24, pag. 1), rettificata prima della sua pubblicazione con una decisione del 6 novembre 1998 [C(1998) 3415 def.] (in prosieguo: la «decisione» oppure la «decisione impugnata») con cui constatava la partecipazione di diverse imprese, e segnatamente della ricorrente, ad un complesso di accordi e di pratiche concordate ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) (in prosieguo: l'«intesa»).

9.
    Secondo la decisione, alla fine del 1990 veniva raggiunto un accordo tra i quattro produttori danesi di tubi per teleriscaldamento relativamente al principio di una cooperazione generale nel loro mercato interno. Tale accordo avrebbe visto la partecipazione della ricorrente nonché della ABB IC Møller A/S, la consociata danese del gruppo svizzero-svedese ABB Asea Brown Boveri Ltd (in prosieguo: l'«ABB»), della Løgstør Rør A/S (in prosieguo: la «Løgstør») e della Tarco Energi A/S (in prosieguo: la «Tarco») (in prosieguo, le quattro congiuntamente: i «produttori danesi»). Una delle prime iniziative sarebbe consistita nel coordinare un aumento dei prezzi tanto sul mercato danese quanto sui mercati di esportazione. Al fine di suddividere il mercato danese, sarebbe stato concordato un regime di quote, che sarebbe poi stato applicato e controllato da un «gruppo di contatto» costituito dai responsabili delle vendite delle imprese interessate. Per ciascun progetto commerciale (in prosieguo: un «progetto»), l'impresa cui il gruppo di contatto aveva attribuito il progetto avrebbe comunicato il prezzo che intendeva indicare nella proposta alle altre partecipanti, le quali avrebbero allora offerto prezzi superiori in modo da proteggere il fornitore designato dall'intesa.

10.
    Secondo la decisione, due produttori tedeschi, il gruppo Henss/Isoplus (in prosieguo: la «Henss/Isoplus») e la Pan-Isovit GmbH (in prosieguo: la «Pan-Isovit»), iniziavano a partecipare alle riunioni regolari dei produttori danesi dall'autunno 1991. Nell'ambito di tali riunioni si sarebbero svolte trattative per ripartire il mercato tedesco. Queste ultime si sarebbero concluse, nell'agosto 1993, con accordi che fissavano quote di vendita per ciascuna impresa.

11.
    Sempre secondo la decisione, nel 1994 veniva raggiunto un accordo tra tutti questi produttori per fissare quote per l'intero mercato europeo. Tale intesa europea avrebbe comportato una struttura a due livelli. Il «club dei direttori», costituito dai presidenti o dagli amministratori delegati delle imprese partecipanti all'intesa, avrebbe attribuito quote a ciascuna impresa tanto nel mercato globale quanto nei vari mercati nazionali, in particolare la Germania, l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, l'Italia, i Paesi Bassi e la Svezia. Per taluni mercati nazionali, sarebbe stato costituito un «gruppo di contatto», formato dai direttori locali delle vendite, a cui sarebbe stato affidato il compito di amministrare gli accordi assegnando i progetti e coordinando le offerte per gli appalti.

12.
    Per quanto riguarda il mercato tedesco, la decisione rileva che, dopo una riunione tenutasi il 18 agosto 1994 tra i sei principali produttori europei (la ABB, la Henss/Isoplus, la Løgstør, la Pan-Isovit, la Tarco e la ricorrente) e la Brugg Rohrsysteme GmbH (in prosieguo: la «Brugg»), il 7 ottobre 1994 si teneva una prima riunione del gruppo di contatto per la Germania. Le riunioni di tale gruppo sarebbero continuate per molto tempo dopo gli accertamenti della Commissione, alla fine di giugno 1995, sebbene, da quel momento, si siano tenute fuori dall'Unione europea, a Zurigo. Le riunioni a Zurigo sarebbero continuate fino al 25 marzo 1996.

13.
    Come elemento dell'intesa, la decisione menziona, segnatamente, l'adozione e l'attuazione di misure concordate dirette ad eliminare l'unica impresa importante che non ne faceva parte, la Powerpipe. La Commissione precisa che talune partecipanti all'intesa assumevano «dirigenti in posizione chiave» della Powerpipe e facevano intendere a quest'ultima che si doveva ritirare dal mercato tedesco. A seguito dell'aggiudicazione alla Powerpipe di un importante progetto tedesco, nel marzo 1995, si sarebbe tenuta a Düsseldorf una riunione, a cui avrebbero partecipato i sei produttori sopramenzionati e la Brugg. Secondo la Commissione, nel corso di tale riunione veniva deciso di attuare un boicottaggio collettivo dei clienti e dei fornitori della Powerpipe. Tale boicottaggio sarebbe stato successivamente attuato.

14.
    Nella decisione, la Commissione espone i motivi per cui non solo l'accordo esplicito di ripartizione dei mercati concluso tra i produttori danesi alla fine del 1990, ma anche gli accordi conclusi a partire dall'ottobre 1991, possono essere considerati, nel loro insieme, come costituenti un «accordo» vietato ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre la Commissione sottolinea che i cartelli «danese» ed «europeo» costituivano l'espressione di un'unica intesa che ha avuto origine in Danimarca ma che, fin dall'inizio, aveva come obiettivo, più a lungo termine, di estendere il controllo delle partecipanti all'intero mercato. Secondo la Commissione, l'accordo continuato tra produttori ha avuto un considerevole effetto sul commercio tra gli Stati membri.

15.
    Per tali motivi, il dispositivo della decisione così recita:

«Articolo 1

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Brugg Rohrsysteme GmbH, Dansk Rørindustri A/S, Henss/Isoplus Group, Ke-Kelit Kunststoffwerk Ges-mbtt, Oy KWH Tech AB, Løgstør Rør A/S, Pan-Isovit GmbH, Sigma Tecnologie di rivestimento Srl, e Tarco Energi A/S hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE, partecipando, nel modo e nella misura indicati nella motivazione ad un complesso di accordi e pratiche concordate, nel settore dei tubi preisolati, iniziati verso novembre/dicembre 1990 fra i quattro produttori danesi, che sono stati successivamente estesi ad altri mercati nazionali e ai quali hanno aderito Pan-Isovit e Henss/Isoplus fino a costituire, alla fine del 1994, un'intesa generale per l'intero mercato comune.

La durata dell'infrazione si è protratta:

-    nel caso di (...) Dansk Rør (...) da novembre-dicembre 1990 circa, ad almeno marzo-aprile 1996,

(...)

Le caratteristiche principali delle infrazioni hanno riguardato:

-    la ripartizione tra i produttori dei mercati nazionali e alla fine dell'intero mercato europeo sulla base di un sistema di quote;

-    l'attribuzione dei mercati nazionali a determinati produttori e l'organizzazione del ritiro di altri;

-    la fissazione in comune dei prezzi per il prodotto e per i singoli progetti;

-    l'assegnazione dei singoli progetti a produttori designati e la manipolazione delle procedure d'appalto relative, affinché il contratto in questione fosse aggiudicato al produttore designato;

-    la tutela dell'intesa dalla concorrenza dell'unica impresa importante non partecipante, Powerpipe AB, tramite la fissazione e l'adozione di misure concordate, al fine di ostacolarne l'attività commerciale, nuocere ai suoi affari o estrometterla dal mercato.

(...)

Articolo 3

Alle imprese di cui all'articolo 1 e per le infrazioni ivi indicate sono inflitte le seguenti ammende:

(...).

c) a Dansk Rørindustri A/S, un'ammenda di 1 475 000 EUR;

(...)».

(...)

Sulla richiesta di mezzi istruttori

24.
    Conformemente all'art. 68 del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente ha richiesto, nelle sue osservazioni del 20 giugno 2000, che il suo direttore, il suo amministratore delegato e il presidente del suo consiglio d'amministrazione siano sentiti, in primo luogo, sulla questione se essa abbia partecipato alla riunione del 24 marzo 1995 a Düsseldorf, in secondo luogo, sulla questione se essa, rifiutando di partecipare all'acquisto della Powerpipe nel corso della riunione del 5 maggio 1995 a Budapest, si sia ritirata dalle azioni dirette contro la Powerpipe e, in terzo luogo, sul reale oggetto della riunione tenuta nel corso di un congresso a Stoccolma, dall'11 al 13 giugno 1995.

25.
    Tuttavia, il Tribunale rileva che la ricorrente non ha sufficientemente corroborato la richiesta di procedere all'audizione dei testimoni indicati. Infatti, in assenza di nuovi elementi di fatto che sarebbero emersi dopo l'adozione della decisione impugnata, e tenuto conto del fatto che i testimoni di cui si chiede la citazione fanno parte della direzione o del consiglio di amministrazione della ricorrente, le testimonianze richieste non possono apportare nessun elemento che la ricorrente non abbia potuto fare valere nel ricorso o nella replica.

26.
    Per tali ragioni, il Tribunale non ha accolto la richiesta per l'escussione di testimoni.

Nel merito

27.
    La ricorrente fa valere, in sostanza, tre motivi. Il primo motivo è relativo ad errori di fatto e di diritto nell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Il secondo motivo attiene alla violazione di principi generali nello svolgimento del procedimento amministrativo. Il terzo motivo è fondato sulla violazione di principi generali e su errori di fatto nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda.

I - Sul primo motivo, relativo ad errori di fatto e di diritto nell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato

A - Sulla qualificazione dell'intesa unica e continuata

1. Argomenti delle parti

(...)

32.
    Secondo la ricorrente, l'intesa è stata riattivata solo alla fine dell'estate del 1994. Dopo un periodo di stasi dell'intesa iniziato nell'ottobre 1993, la ricorrente non avrebbe partecipato ai contatti bilaterali e trilaterali che hanno avuto luogo successivamente tra talune imprese e avrebbe ripreso a partecipare soltanto nei limiti in cui veniva invitata a delle riunioni. Poi, non avrebbe partecipato e non sarebbe stata invitata alle riunioni del 3 maggio e 9 maggio 1994, in occasione delle quali gli accordi sui prezzi e il sistema di quote relativo alla Germania erano stati ristabiliti. La ricorrente sarebbe stata messa di fronte al fatto compiuto.

(...)

35.
    Secondo la convenuta, già a partire dal mese di marzo 1994, le riunioni plenarie tra i sei produttori erano riprese, con la partecipazione dei direttori generali e dei responsabili delle vendite. Infatti, la ricorrente non avrebbe contestato la propria partecipazione alle riunioni preliminari del 7 marzo e 15 aprile 1994 sulla ripresa dell'intesa. Pertanto sarebbe privo d'importanza fare valere che la ricorrente non avrebbe assistito alle riunioni successive del maggio 1994. Dal momento che il prosieguo della causa ha mostrato che la ricorrente aveva deciso di restare membro dell'intesa, il grado di partecipazione da essa dimostrato nella ripresa delle pratiche anticoncorrenziali sarebbe privo di importanza per calcolare la durata dell'intesa.

(...)

2. Giudizio del Tribunale

(...)

- Sulla ripresa della partecipazione da parte della ricorrente all'intesa

57.
    Occorre rilevare che, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, dagli elementi di prova da essa indicati, e cioè le risposte della Tarco del 31 maggio 1996 e della Løgstør del 25 aprile 1996 alla richiesta d'informazioni della Commissione del 13 marzo 1996 (in prosieguo, rispettivamente, la «risposta della Tarco» e la «risposta della Løgstør»), non risulta che la ricorrente abbia assistito alle riunioni del 7 marzo e 15 aprile 1994. Da una parte, per quanto riguarda la risposta della Tarco, occorre rilevare che, relativamente alla riunione del 7 marzo 1994, si trattava di una riunione di «diversi direttori generali e direttori di vendita per la Germania». Orbene, mentre la Tarco osserva, nello stesso passaggio, che tale riunione vedeva la partecipazione «probabilmente» dei rappresentanti dell'ABB, della Løgstør, della Pan-Isovit e della stessa Tarco e che un rappresentante della Henss/Isoplus doveva partecipare, ma che non aveva potuto, essa aggiunge di non poter confermare se la ricorrente fosse stata rappresentata. Poi, quanto ai partecipanti alla riunione del 15 aprile 1994, la risposta della Tarco menziona solamente «diversi direttori generali e direttori di vendita per la Germania», senza identificare tali partecipanti. Dall'altra, per quanto riguarda l'elenco dei viaggi di lavoro compiuti dal direttore per le vendite della Løgstør, allegato da quest'ultima alla sua risposta, occorre rilevare che quest'ultimo non fa che confermare la rappresentanza della Løgstør ad una riunione del 15 aprile 1994, senza identificare le altre partecipanti. Ne consegue che la Commissione non ha offerto alcun elemento di prova che possa suffragare la presenza della ricorrente nel corso delle due riunioni in questione.

58.
    Inoltre, è pacifico che la ricorrente non è stata presente nel corso della riunione del 3 maggio 1994.

59.
    In seguito, per quanto riguarda la riunione del 18 agosto 1994, per la quale la ricorrente non contesta la sua presenza, occorre osservare che nella lettera d'invito a tale riunione, inviata il 10 giugno 1994 al sig. Henss e ai direttori della ricorrente, dell'ABB, della Løgstør, della Pan-Isovit e della Tarco (allegato 56 alla comunicazione degli addebiti), il coordinatore dell'intesa ha fatto presente quanto segue: «Poiché la lista del 9 maggio 1994 risulta incompleta relativamente ad alcune voci e, a causa di ciò, la comparazione delle offerte ha provocato contrasti e divergenze rilevanti di interpretazione, mi permetto di completare le voci mancanti con la lista allegata». Alla luce della risposta dell'ABB, secondo cui esisteva un listino prezzi che, a seguito di una riunione del 3 maggio 1994 ad Hannover, doveva essere utilizzato per tutte le vendite ai fornitori tedeschi, occorre concludere che, durante l'organizzazione della riunione del 18 agosto 1994, si prevedeva di continuare la discussione su una lista di prezzi da applicare in occasione della presentazione di offerte e la cui attuazione si era già iniziata, sebbene con difficoltà. Del resto, l'esistenza di una tale lista viene confermata dalla Tarco nella sua risposta.

60.
    A tale riguardo, si deve rilevare che, secondo la risposta dell'ABB, misure dirette a «migliorare» il livello dei prezzi in Germania sono state discusse nel corso della riunione del 18 agosto 1994. Secondo l'ABB, tali misure avrebbero potuto comprendere la fornitura di nuovi listini prezzi al coordinatore dell'intesa per stabilire un nuovo listino prezzi comune così come un accordo in forza del quale gli sconti sui prezzi di listino non avrebbero superato un livello massimo concordato prima della fine del 1994 e in forza del quale i prezzi del listino verrebbero imposti a partire dal 1° gennaio 1995, benché, su quest'ultimo punto, l'accordo sia stato concluso anche nel corso di una riunione successiva (risposta dell'ABB). Ora, anche se l'affermazione della ABB sul contenuto della riunione del 18 agosto 1994 non è confermata dalle altre partecipanti all'intesa, si deve rilevare, tenuto conto delle conclusioni che devono essere tratte dall'invito a tale riunione, che la discussione del 18 agosto 1994 ha completato se non confermato il listino dei prezzi comune concordato nel mese di maggio 1994.

61.
    Tenuto conto del riferimento fatto al listino prezzi nella lettera di invito ricevuta dalla ricorrente per la riunione del 18 agosto 1994 e della sua presenza nel corso di quest'ultima riunione, si deve rilevare che la Commissione ha dimostrato sufficientemente la partecipazione della ricorrente ad un accordo sui prezzi a partire dal mese di agosto 1994.

62.
    Tuttavia, quanto al periodo da aprile ad agosto 1994, si deve rilevare che la Commissione ha commesso un errore nella determinazione della durata dell'infrazione contestata alla ricorrente. Infatti, in mancanza di elementi di prova idonei a dimostrare direttamente la durata di un'infrazione, il principio della certezza del diritto impone che la Commissione deduca, quanto meno, elementi di prova che si riferiscano a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che detta infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise (sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II-441, punto 79). Ora, tenuto conto della sospensione delle attività anticoncorrenziali a partire dall'ottobre 1993 sino a marzo 1994, riconosciuta dalla stessa Commissione, e in mancanza di prove che accertino la partecipazione della ricorrente ad attività anticoncorrenziali per il periodo da aprile ad agosto 1994, la Commissione non può contestarle di aver ripreso la sua partecipazione all'intesa in questione prima dell'agosto 1994.

63.
    Pertanto, si deve ammettere la censura della ricorrente nella parte in cui quest'ultima contesta di avere partecipato all'intesa per il periodo da aprile ad agosto 1994.

(...)

II - Sul motivo relativo alla violazione di principi generali nello svolgimento del procedimento amministrativo

A - Argomenti delle parti

142.
    La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento ed è venuta meno alla necessità di un equo procedimento in quanto ha ammonito esclusivamente l'ABB a non continuare l'infrazione, mentre una piccola impresa come la ricorrente non era in grado quanto l'ABB di comprendere la gravità e le conseguenze dell'intesa, in particolare della sua prosecuzione.

143.
    Tale vizio di forma avrebbe avuto una concreta importanza, poiché la Commissione, nel momento in cui ha considerato la prosecuzione dell'intesa in sede di calcolo dell'ammontare delle ammende, avrebbe ignorato che i partecipanti all'intesa diversi dall'ABB, in particolare la ricorrente, non avevano ricevuto un ammonimento del genere.

144.
    Mettendo in atto una differenza di trattamento, relativa alle possibilità di comprendere le conseguenze di una eventuale prosecuzione dell'infrazione, la Commissione avrebbe anche violato l'obbligo di garantire un procedimento imparziale ed equo e, ciò facendo, avrebbe violato i diritti fondamentali che il giudice comunitario deve proteggere conformemente alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri nonché agli accordi internazionali fra cui la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La necessità di un equo processo si imporrebbe alla Commissione nell'ambito dell'esame di un fascicolo, indipendentemente dal fatto che la Commissione sia o meno un «tribunale» ai sensi della CEDU.

145.
    Secondo la ricorrente, il pregiudizio così creato al principio di parità di trattamento dovrebbe comportare l'annullamento della decisione, nella parte in cui la Commissione l'ha considerata responsabile di aver proseguito l'infrazione dopo che l'ABB ha ricevuto un ammonimento, o, in via subordinata, una riduzione dell'ammontare dell'ammenda.

146.
    La ricorrente fa valere che non vi è stato alcun vizio di forma nè violazione dei diritti fondamentali per i quali la decisione dovrebbe essere annullata o diminuito l'ammontare dell'ammenda. In virtù degli accertamenti, la ricorrente sarebbe stata al corrente del fatto che si era in presenza di un'infrazione manifesta alle regole della concorrenza, circostanza che sarebbe confermata dai tentativi di dissimulazione delle attività dell'intesa con la prosecuzione delle riunioni a Zurigo. L'ammonimento inviato all'ABB sarebbe stato causato da circostanze particolari, segnatamente il rischio di fallimento in capo all'autore della denuncia se i membri dell'intesa avessero continuato la loro azione. Successivamente, nessuna rilevanza giuridica sarebbe stata attribuita all'ammonimento nei confronti dell'ABB, né per la valutazione delle condotte illecite, né per la determinazione dell'ammontare dell'ammenda.

B - Giudizio del Tribunale

147.
    Occorre rilevare che la Commissione ha esposto, al punto 108 della motivazione della decisione, nella parte dedicata alla «prosecuzione dell'intesa dopo gli accertamenti», quanto segue:

«Alti dirigenti del gruppo ABB erano stati informati il 4 luglio 1995, dalla Direzione generale della Concorrenza, del fatto che nel corso degli accertamenti era stata provata la partecipazione del gruppo stesso ad un'infrazione molto grave.

Le conseguenze della prosecuzione del cartello a tale epoca erano state illustrate e senza dubbio comprese».

148.
    A tale riguardo, si deve rilevare, preliminarmente, che la Commissione non è tenuta, nel corso di un'indagine ai sensi del regolamento n. 17, ad ammonire le imprese interessate in ordine all'illegittimità del loro comportamento né sulle conseguenze di una continuazione di quest'ultimo.

149.
    Tuttavia, si deve sottolineare che, per una impresa che partecipi ad un'infrazione alle norme comunitarie in materia di concorrenza, la ricezione di un ammonimento espresso da parte della Commissione può avere conseguenze relativamente alla valutazione del suo comportamento per la determinazione dell'ammontare dell'ammenda. Infatti, un tale ammonimento, in quanto informa un'impresa dello svolgimento di un'indagine da parte dell'amministrazione comunitaria responsabile della concorrenza, può esser tale da sollecitare l'impresa in questione a porre fine al comportamento oggetto dell'indagine, fatto che può portare a una riduzione della durata dell'infrazione, elemento di cui la Commissione deve tenere conto nel corso della determinazione dell'ammontare dell'ammenda ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

150.
    Occorre rilevare che il fatto di ammonire un'impresa in merito all'illegittimità del suo comportamento può anche avere conseguenze giuridiche qualora la Commissione, al momento di prendere in considerazione le circostanze attenuanti o aggravanti, faccia dipendere la sua valutazione, o della cessazione, o della prosecuzione dell'infrazione da parte dell'impresa interessata, dalla circostanza che quest'ultima sia stata o meno ammonita.

151.
    Tuttavia, nel caso di specie, è pacifico che, il 29 giugno 1995, la Commissione ha effettuato accertamenti presso la maggior parte delle imprese coinvolte nel procedimento che si è concluso con la decisione impugnata, e in particolare presso la ricorrente. Ne consegue che la ricorrente doveva essere consapevole del fatto che la Commissione stava conducendo un'indagine nell'ambito dell'applicazione delle regole comunitarie della concorrenza.

152.
    Inoltre, dalla decisione risulta che la Commissione non ha tenuto conto, in sede di valutazione della prosecuzione dell'infrazione dopo gli accertamenti come circostanza aggravante, del fatto che le imprese siano state, o meno, espressamente ammonite.

153.
    A tale riguardo, occorre precisare che, per quanto riguarda l'ammonimento espresso ricevuto dall'ABB, la decisione menziona, tra le circostanze aggravanti da prendere in considerazione per quest'ultima, la «continuazione di tale chiara e indiscutibile infrazione dopo gli accertamenti, pur essendo stata ammonita, ad alto livello, dalla direzione generale “concorrenza”, circa le conseguenze di tale condotta» (punto 171 della motivazione della decisione). Ora, da tale passaggio risulta che la Commissione non si è basata, quando ha considerato le circostanze aggravanti, sull'ammonizione ad alto livello dell'ABB, ma sulla continuazione deliberata da parte di quest'ultima di un'evidente infrazione dopo gli accertamenti. Infatti, l'interpretazione secondo cui, in tale contesto, la menzione dell'ammonimento dell'ABB mira soltanto a confermare il fatto che tale impresa, nel corso della prosecuzione della sua infrazione, era consapevole, anche ad alto livello, del fatto che il suo comportamento era contrario alle regole della concorrenza è suffragata, da una parte, dal fatto che al punto 169 della motivazione della decisione si sottolinea ancora che le misure adottate dall'ABB per mantenere in funzione l'intesa ancora per nove mesi dopo gli accertamenti sono state decise dai più alti livelli della direzione del suo gruppo e, dall'altra, dalla constatazione secondo cui, per altre imprese, come la ricorrente, la prosecuzione dell'infrazione dopo gli accertamenti è stata altresì tenuta in considerazione quale circostanza aggravante.

154.
    Pertanto, la ricorrente non può fare valere di avere subito un trattamento imparziale.

155.
    Quanto alla violazione del principio di un equo procedimento, occorre ricordare che, anche se, secondo una giurisprudenza consolidata la Commissione non è un «tribunale» ai sensi dell'art. 6 della CEDU (sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, Van Landewyck/Commissione, Racc. pag. 3125, punto 81; sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 7, e sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-11/89, Shell/Commissione, Racc. pag. II-757, punto 39), nondimeno risulta che la Commissione deve rispettare le garanzie processuali contemplate dal diritto comunitario nel corso del procedimento amministrativo (sentenze Musique diffusione française e a./Commissione, citata, punto 8; e Shell/Commissione, citata, punto 39).

156.
    Nondimeno, poiché la ricorrente, per provare la sua censura fondata sulla violazione della necessità di un equo procedimento, si limita a riprendere l'argomento fondato su un trattamento illegittimo, anche tale censura deve essere respinta.

157.
    Pertanto, il motivo non può essere accolto.

III - Sul motivo fondato sulla violazione di principi generali e su errori di fatto nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda

(...)

B - Sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità

1. Argomenti delle parti

(...)

189.
    Infine la ricorrente fa presente che la qualifica dell'infrazione come infrazione particolarmente grave sarebbe stata possibile soltanto perché la Commissione le ha attribuito un carattere continuato per tutto il periodo considerato. Su tale punto, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che non si trattava di un'intesa continuata, ma che esistevano bensì due periodi distinti durante i quali la ricorrente ha partecipato all'infrazione.

(...)

196.
    Quanto all'argomento relativo alla durata dell'infrazione, la convenuta osserva che, in sede di calcolo dell'ammontare dell'ammenda, la gravità dell'infrazione deve essere valutata indipendentemente dalla durata. Nel caso di specie, la durata dell'infrazione sarebbe stata tenuta in considerazione, conformemente agli orientamenti, dopo che era stata considerata la gravità dell'infrazione, per determinare un'eventuale maggiorazione dell'ammenda. A tale riguardo, occorrerebbe sottolineare ancora che si trattava effettivamente di un'intesa continuata.

2. Giudizio del Tribunale

(...)

- Sulla determinazione dell'ammontare dell'ammenda in funzione della durata dell'infrazione

213.
    Nei limiti in cui la ricorrente fa valere che la Commissione non avrebbe potuto considerare, nei suoi confronti, una partecipazione ad un'intesa continuata, si deve rinviare ai punti 64-69 supra, in cui è stato rilevato che la Commissione ha correttamente contestato alla ricorrente di aver partecipato ad un'infrazione unica e continuata senza però considerare nei suoi confronti, una partecipazione ininterrotta per tutto il periodo da novembre 1990 a marzo 1996.

214.
    Tuttavia, per quanto riguarda il periodo di sospensione delle attività anticoncorrenziali, è stato rilevato, al punto 62 supra, che la Commissione ha commesso un errore laddove contesta alla ricorrente una partecipazione all'intesa per il periodo compreso tra aprile e agosto 1994.

215.
    Occorre ricordare che, al momento della valutazione della durata per il calcolo dell'ammontare dell'ammenda da infliggere alla ricorrente, la Commissione ha preso in considerazione la partecipazione di quest'ultima per oltre cinque anni nonché la sospensione degli accordi tra il 1993 e l'inizio del 1994 per fissare a 1,4 l'indice di maggiorazione dell'importo di base della sua ammenda (v. punto 55 supra).

216.
    Conseguentemente, tenuto conto del periodo di qualche mese in cui la partecipazione della ricorrente non è stata provata, il Tribunale, statuendo nell'esercizio della sua giurisdizione di merito ai sensi degli artt. 172 del Trattato CE (divenuto art. 229 CE) e 17 del regolamento n. 17, ritiene giustificato ridurre a 1,35 il fattore di maggiorazione relativo alla durata dell'infrazione contestata alla ricorrente.

(...)

IV - Conclusioni

250.
    Da quanto precede risulta, in particolare dal punto 62 supra, che la Commissione ha commesso un errore di valutazione laddove ha contestato alla ricorrente una partecipazione all'intesa per il periodo compreso tra aprile e agosto 1994. Su tale punto, la decisione deve essere annullata.

251.
    Come è stato deciso al punto 216 supra, per quanto riguarda l'ammenda da infliggere alla ricorrente, occorre ridurre a 1,35 l'indice di maggiorazione dell'importo di base per il calcolo dell'ammontare di tale ammenda in funzione della durata della sua partecipazione. Tuttavia, tenuto conto delle operazioni di calcolo che devono essere svolte in funzione delle circostanze aggravanti e dell'applicazione della comunicazione sulla cooperazione così come del limite del 10% del volume d'affari realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente da parte dell'impresa interessata, di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, il Tribunale dichiara che l'ammontare dell'ammenda che occorre infliggere alla ricorrente è identico all'ammontare indicato dall'art. 3, lett. c), della decisione. Pertanto, dato che non si deve ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente, occorre respingere il ricorso per il resto.

Sulle spese

252.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del suo regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché il ricorso è stato accolto solo parzialmente, si ritiene che sia fatta un'equa valutazione delle circostanze della causa decidendo che la ricorrente sopporterà le proprie spese nonché il 90% delle spese sostenute dalla Commissione, e che quest'ultima sopporterà il 10% delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    L'art. 1 della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) è annullato in quanto constata che la ricorrente ha violato le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando all'infrazione considerata da tale articolo nel corso del periodo da aprile ad agosto 1994.

2)    Il ricorso è respinto per il resto.

3)    La ricorrente sopporterà le proprie spese e il 90% delle spese sostenute dalla Commissione.

4)    La Commissione sopporterà il 10% delle proprie spese.

Mengozzi
Tiili
Moura Ramos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 marzo 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Mengozzi


1: Lingua processuale: il danese.


2: -     Sono qui riprodotti solamente i punti della motivazione della presente sentenza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione. La descrizione dei fatti ed il contesto normativo della causa di cui trattasi sono esposti nella sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-23/99, LR AF 1998/Commissione (Racc. pag. II-1705).