Language of document : ECLI:EU:T:2002:75

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

20 marzo 2002 (1)

«Concorrenza - Intesa - Tubi per teleriscaldamento - Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) - Infrazione continuata - Boicottaggio -

Accesso al fascicolo - Ammenda - Orientamenti per il calcolo delle ammende - Irretroattività - Legittimo affidamento»

Nella causa T-23/99,

LR AF 1998 A/S, già Løgstør Rør A/S, con sede in Løgstør (Danimarca), rappresentata dagli avv.ti D. Waelbroeck e H. Peytz, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Oliver e É. Gippini Fournier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati; GU 1999, L 24, pag. 1), o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 ottobre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
    La società LR AF 1998 A/S, già Løgstør Rør A/S, è una società danese che, all'epoca dei fatti, produceva e vendeva tubi preisolati, utilizzati prevalentemente per il teleriscaldamento.

2.
    Nei sistemi di teleriscaldamento, l'acqua riscaldata in una centrale viene distribuita, tramite una rete di tubi sotterranei, nei locali da riscaldare. Poiché la temperatura dell'acqua (o del vapore) trasportata è molto elevata, i tubi devono essere preisolati per garantire una distribuzione sicura ed efficiente. I tubi utilizzati sono preisolati e, a tal fine, sono composti generalmente da un condotto d'acciaio rivestito da un tubo di plastica, con uno strato di schiuma isolante tra i due.

3.
    I tubi per teleriscaldamento sono oggetto di consistenti scambi tra gli Stati membri. I maggiori mercati nazionali dell'Unione europea sono la Germania, con il 40% del consumo totale della Comunità, e la Danimarca, con il 20%. Con il 50% della capacità produttiva dell'Unione europea, la Danimarca è il principale centro di produzione dell'Unione che rifornisce tutti gli Stati membri in cui è utilizzato il teleriscaldamento.

4.
    Con una denuncia in data 18 gennaio 1995, l'impresa svedese Powerpipe AB ha segnalato alla Commissione che gli altri produttori e fornitori di tubi per teleriscaldamento si erano ripartiti il mercato europeo nell'ambito di un'intesa e avevano concordato iniziative intese a danneggiare la sua attività ovvero a limitarla al mercato svedese, o financo, puramente e semplicemente, ad escluderla dal settore.

5.
    Il 28 giugno 1995 funzionari della Commissione, che agivano in forza di una decisione 12 giugno 1995 della medesima, e rappresentanti delle autorità della concorrenza degli Stati membri interessati hanno proceduto ad accertamenti simultanei e senza preavviso presso dieci imprese o associazioni operanti nel settore del teleriscaldamento, compresa la ricorrente (in prosieguo: gli «accertamenti»).

6.
    Successivamente, la Commissione, a norma dell'art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), ha inviato richieste d'informazioni alla ricorrente ed alla maggior parte delle imprese interessate dai fatti contestati.

7.
    Il 20 marzo 1997 la Commissione inviava una comunicazione degli addebiti alla ricorrente e alle altre imprese interessate. Successivamente, nei giorni 24 e 25 novembre 1997, si teneva un'audizione delle imprese interessate.

8.
    Il 21 ottobre 1998 la Commissione adottava la decisione 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1), rettificata prima della sua pubblicazione con una decisione del 6 novembre 1998 [C(1998) 3415 def.; in prosieguo: la «decisione» oppure la «decisione impugnata»], con cui constatava la partecipazione di diverse imprese, e, segnatamente, della ricorrente, ad un complesso di accordi e di pratiche concordate ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) (in prosieguo: l'«intesa»).

9.
    Secondo la decisione, alla fine del 1990 veniva raggiunto un accordo tra i quattro produttori danesi di tubi per teleriscaldamento relativamente al principio di una cooperazione generale nel loro mercato interno. Tale accordo avrebbe visto la partecipazione della ricorrente nonché della ABB IC Møller A/S, la consociata danese del gruppo svizzero-svedese ABB Asea Brown Boveri Ltd (in prosieguo: l'«ABB»), della Dansk Rørindustri A/S, conosciuta anche con la denominazione di Starpipe (in prosieguo: la «Dansk Rørindustri»), e della Tarco Energi A/S (in prosieguo: la «Tarco») (in prosieguo, le quattro congiuntamente: i «produttori danesi»). Una delle prime iniziative sarebbe consistita nel coordinare un aumento dei prezzi tanto sul mercato danese quanto sui mercati di esportazione. Al fine di suddividere il mercato danese, sarebbe stato concordato un regime di quote, che sarebbe poi stato applicato e controllato da un «gruppo di contatto» costituito dai responsabili delle vendite delle imprese interessate. Per ciascun progetto commerciale (in prosieguo: un «progetto»), l'impresa cui il gruppo di contatto aveva attribuito il progetto avrebbe comunicato il prezzo che intendeva indicare nella proposta alle altre partecipanti, le quali avrebbero allora offerto prezzi superiori in modo da proteggere il fornitore designato dall'intesa.

10.
    Secondo la decisione, due produttori tedeschi, il gruppo Henss/Isoplus (in prosieguo: la «Henss/Isoplus») e la Pan-Isovit GmbH, iniziavano a partecipare alle riunioni regolari dei produttori danesi dall'autunno 1991. Nell'ambito di tali riunioni si sarebbero svolte trattative per ripartire il mercato tedesco. Queste ultime si sarebbero concluse, nell'agosto 1993, con accordi che fissavano quote di vendita per ciascuna impresa partecipante.

11.
    Sempre secondo la decisione, nel 1994 veniva raggiunto un accordo fra tutti questi produttori per fissare quote per l'intero mercato europeo. Tale intesa europea avrebbe comportato una struttura a due livelli. Il «club dei direttori», costituito dai presidenti o dagli amministratori delegati delle imprese partecipanti all'intesa, avrebbe attribuito quote a ciascuna impresa tanto nel mercato globale quanto nei vari mercati nazionali, in particolare la Germania, l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, l'Italia, i Paesi Bassi e la Svezia. Per taluni mercati nazionali, sarebbe stato costituito un «gruppo di contatto», formato dai direttori locali delle vendite, cui sarebbe stato affidato il compito di amministrare gli accordi assegnando i progetti e coordinando le offerte per gli appalti.

12.
    Per quanto riguarda il mercato tedesco, la decisione rileva che, dopo una riunione tenutasi il 18 agosto 1994 tra i sei principali produttori europei (l'ABB, la Dansk Rørindustri, la Henss/Isoplus, la Pan-Isovit, la Tarco e la ricorrente) e la Brugg Rohrsysteme GmbH (in prosieguo: la «Brugg»), il 7 ottobre 1994 si teneva una prima riunione del gruppo di contatto per la Germania. Le riunioni di tale gruppo sarebbero continuate per molto tempo dopo gli accertamenti della Commissione, alla fine di giugno 1995, sebbene, da quel momento, si siano tenute fuori dell'Unione europea, a Zurigo. Le riunioni a Zurigo sarebbero continuate fino al 25 marzo 1996.

13.
    Come elemento dell'intesa, la decisione menziona, segnatamente, l'adozione e l'attuazione di misure concordate dirette ad eliminare l'unica impresa importante che non ne faceva parte, la Powerpipe. La Commissione precisa che talune partecipanti all'intesa assumevano «dirigenti in posizione chiave» della Powerpipe e facevano intendere a quest'ultima che si doveva ritirare dal mercato tedesco. A seguito dell'aggiudicazione alla Powerpipe di un importante progetto tedesco, nel marzo 1995, si sarebbe tenuta a Düsseldorf una riunione, a cui avrebbero partecipato i sei produttori sopramenzionati e la Brugg. Secondo la Commissione, nel corso di tale riunione veniva deciso di attuare un boicottaggio collettivo dei clienti e dei fornitori della Powerpipe. Tale boicottaggio sarebbe stato successivamente attuato.

14.
    Nella sua decisione, la Commissione espone i motivi per cui non solo l'accordo esplicito di ripartizione dei mercati concluso tra i produttori danesi alla fine del 1990, ma anche gli accordi conclusi a partire dall'ottobre 1991 possono essere considerati, nel loro insieme, come costituenti un «accordo» vietato ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre la Commissione sottolinea che i cartelli «danese» ed «europeo» costituivano l'espressione di un'unica intesa che ha avuto origine in Danimarca ma che, fin dall'inizio, aveva l'obiettivo, più a lungo termine, di estendere il controllo delle partecipanti all'intero mercato. Secondo la Commissione, l'accordo continuato tra produttori ha avuto un considerevole effetto sul commercio tra gli Stati membri.

15.
    Per tali motivi, il dispositivo della decisione così recita:

«Articolo 1

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Brugg Rohrsysteme GmbH, Dansk Rørindustri A/S, Henss/Isoplus Group, Ke-Kelit Kunststoffwerk Ges-mb[H], Oy KWH Tech AB, Løgstør Rør A/S, Pan-Isovit GmbH, Sigma Tecnologie di rivestimento Srl, e Tarco Energi A/S hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE, partecipando, nel modo e nella misura indicati nella motivazione ad un complesso di accordi e pratiche concordate, nel settore dei tubi preisolati, iniziati verso novembre/dicembre 1990 fra i quattro produttori danesi, che sono stati successivamente estesi ad altri mercati nazionali e ai quali hanno aderito Pan-Isovit e Henss/Isoplus fino a costituire, alla fine del 1994, un'intesa generale per l'intero mercato comune.

La durata dell'infrazione si è protratta:

-    nel caso di (...) Løgstør (...) da novembre-dicembre 1990 circa, ad almeno marzo-aprile 1996,

(...)

Le caratteristiche principali delle infrazioni hanno riguardato:

-    la ripartizione tra i produttori dei mercati nazionali e alla fine dell'intero mercato europeo sulla base di un sistema di quote;

-    l'attribuzione dei mercati nazionali a determinati produttori e l'organizzazione del ritiro di altri;

-    la fissazione in comune dei prezzi per il prodotto e per i singoli progetti;

-    l'assegnazione dei singoli progetti a produttori designati e la manipolazione delle procedure d'appalto relative, affinché il contratto in questione fosse aggiudicato al produttore designato;

-    la tutela dell'intesa dalla concorrenza dell'unica impresa importante non partecipante, Powerpipe AB, tramite la fissazione e l'adozione di misure concordate, al fine di ostacolarne l'attività commerciale, nuocere ai suoi affari o estrometterla dal mercato.

(...)

Articolo 3

Alle imprese di cui all'articolo 1 e per le infrazioni ivi indicate sono inflitte le seguenti ammende:

(...).

g) a [Løgstør], un'ammenda di 8 900 000 EUR;

(...)».

16.
    La decisione veniva notificata alla ricorrente con lettera in data 12 novembre 1998, da questa ricevuta il giorno successivo.

Procedimento e conclusioni delle parti

17.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 1999, la ricorrente ha proposto il ricorso in oggetto.

18.
    Anche sette delle nove altre imprese ritenute responsabili dell'infrazione hanno proposto un ricorso avverso la decisione (cause T-9/99, T-15/99, T-16/99, T-17/99, T-21/99, T-28/99 e T-31/99).

19.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti scritti ed a produrre taluni documenti. Le parti hanno ottemperato a tali richieste.

20.
    Le parti hanno svolto le proprie difese orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all'udienza svoltasi il 25 ottobre 2000.

21.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata nella parte che la riguarda;

-    in subordine, ridurre sostanzialmente l'ammontare della sua ammenda;

-    condannare la convenuta alle spese.

22.
    La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Nel merito

23.
    La ricorrente fa valere, in sostanza, cinque motivi. Il primo motivo è relativo a errori di fatto nell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Il secondo motivo attiene alla violazione dei diritti della difesa. Il terzo motivo è fondato sulla violazione di principi generali e su errori di fatto nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda. Il quarto motivo riguarda una violazione dell'obbligo di motivazione nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda. Infine, il quinto motivo si riferisce all'elevato tasso di interesse applicato all'ammenda in caso di ritardi nel pagamento.

I - Sul primo motivo, relativo ad errori di fatto nell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato

A - Sul meccanismo di compensazioni nell'ambito dell'intesa danese

1. Argomenti delle parti

24.
    La ricorrente rileva che la Commissione ha commesso un errore sostenendo, al punto 35 della motivazione della sua decisione che, alla fine del 1991, essa avrebbe preso parte ad un meccanismo di compensazioni. Quando la Tarco chiese di compensare la perdita di una sua quota di mercato, la ricorrente rispose proponendo soltanto di ritirare, a vantaggio della Tarco, un'offerta presentata sul mercato islandese che era stata già respinta dal cliente islandese, come peraltro sapeva. Sebbene fossero stati discussi altri meccanismi di compensazione, la ricorrente non avrebbe effettuato, in conclusione, alcun pagamento nei confronti di Tarco. Ciò dimostrerebbe che non aveva l'intenzione di partecipare ad un sistema di compensazioni e che, de facto, non vi aveva preso parte.

25.
    La convenuta osserva che le spiegazioni fornite dalla ricorrente sono insufficienti, poiché quest'ultima ammette di aver discusso delle compensazioni con la Tarco e di aver proposto di ritirarsi da una procedura di aggiudicazione di un appalto. L'argomento secondo cui nessuna compensazione monetaria sarebbe stata pagata non contraddice l'analisi compiuta nella decisione in ordine al sistema di compensazioni.

2. Giudizio del Tribunale

26.
    Occorre osservare che la Commissione sostiene, al punto 35 della motivazione della sua decisione, che, per quanto riguarda l'intesa sul mercato danese, è pacifico che un meccanismo di compensazioni è entrato in funzione alla fine del 1991 ma che i dettagli esatti della compensazione non sono chiari. A tale riguardo, la Commissione rinvia, da una parte, alle dichiarazioni della Tarco, secondo cui i pagamenti compensativi avvenivano in contanti e mediante l'emissione di fatture per vendite fittizie di tubi, e, dall'altra, alla risposta della ricorrente del 2 ottobre 1997 alla richiesta d'informazioni del 26 agosto 1997, secondo cui una richiesta di compensazione della Tarco era stata soddisfatta tenendo conto degli ordini che la ricorrente aveva già passato alla Tarco e con la sua rinuncia a favore della Tarco della sua quota in un progetto comune in Islanda (punto 35, secondo capoverso, della motivazione della decisione). Successivamente, la Commissione è giunta alla conclusione che, indipendentemente dalla procedura precisa del sistema di compensazioni utilizzato nel 1991, era stato deciso che per il 1992 si sarebbe applicato un nuovo sistema, secondo cui le quote di mercato eccedenti sarebbero state «ricuperate» e riassegnate ai produttori che non avevano raggiunto la quota loro assegnata (punto 35, terzo capoverso, della motivazione della decisione).

27.
    E' giocoforza dichiarare che la ricorrente riconosce di essere riuscita, durante le discussioni con la Tarco dopo la richiesta di quest'ultima di procedere ad una compensazione per i progetti persi, a soddisfare tale richiesta dichiarando che avrebbe ritirato la propria offerta relativa ad un progetto islandese.

28.
    Orbene, anche se la ricorrente era a conoscenza del fatto che, comunque, non avrebbe ottenuto tale progetto e anche se, a seguito delle discussioni con la Tarco, nessun pagamento è stato effettuato, non si può contestare che la ricorrente ha rinunciato ad un progetto a vantaggio della Tarco per soddisfare una richiesta di compensazioni basata sul meccanismo convenuto all'interno dell'intesa.

29.
    Conseguentemente, la Commissione ha affermato giustamente che, anche se le modalità esatte della compensazione rimangono poco chiare, è accertato che un meccanismo di compensazione è stato attuato.

30.
    Pertanto, la censura dedotta dalla ricorrente deve essere respinta.

B - Sull'esistenza di una intesa continuata dal 1990 fino al 1996

31.
    La ricorrente contesta di avere preso parte ad una violazione dell'art. 85 del Trattato nel corso di un periodo continuo «da circa novembre/dicembre 1990, almeno fino a marzo/aprile 1996». Secondo la ricorrente, esistevano due intese distinte, la prima limitata al mercato danese, dal gennaio 1991 al mese di aprile del 1993, e la seconda, che si estendeva al mercato europeo, a partire da marzo 1995 sino a novembre/dicembre 1995, e completata, per quanto riguarda la Danimarca e la Germania, da una cooperazione iniziata alla fine dell'anno 1994 e, continuata, in modo sporadico, fino al marzo 1996.

32.
    Occorre esaminare, prima di tutto, gli argomenti attinenti alla partecipazione della ricorrente alle attività dell'intesa, al di fuori dal mercato danese, per il periodo 1990-1993, in seguito, gli argomenti attinenti alla sospensione della sua partecipazione, nel 1993, nonché alla creazione di un'intesa europea, a partire dal 1994, e, infine, gli argomenti concernenti la durata e il carattere continuativo dell'intesa.

1. Sulla partecipazione all'intesa al di fuori del mercato danese per il periodo 1990-1993

- Argomenti delle parti

33.
    La ricorrente fa osservare che, sebbene nel corso del periodo 1991-1993 siano stati compiuti un certo numero di tentativi da parte delle imprese interessate di giungere ad una cooperazione in Germania, tali tentativi non sono stati coronati da successo e la concorrenza non è stata falsata durante tale periodo. La ricorrente non avrebbe auspicato nessun accordo di ripartizione del mercato in quanto riteneva di essere in grado di aumentare la propria quota di mercato. Nel corso delle riunioni cui ha partecipato, essa avrebbe tenuto un atteggiamento passivo, senza assumere alcun impegno.

34.
    In primo luogo, la ricorrente non avrebbe partecipato ad un accordo sull'aumento dei prezzi per il 1991, compresi i prezzi sui mercati di esportazione. Ingiustamente la Commissione farebbe valere la nota redatta nel corso della riunione del sottocomitato del consiglio danese per il teleriscaldamento (associazione estranea all'intesa) del 22 novembre 1990, dal momento che gli aumenti di prezzo annunciati dai produttori in tale occasione erano stati decisi in modo unilaterale. Per quanto riguarda gli aumenti dei prezzi della ricorrente entrati in vigore il 12 novembre 1990, ciò sarebbe dimostrato dal fatto che i nuovi prezzi erano stati già pubblicati, prima di tale riunione. Ora, i produttori non avrebbero potuto «coordinare» aumenti di prezzo che erano stati già decisi da ciascuno di essi. La dichiarazione della Tarco in senso contrario, su cui si basa anche la Commissione, sarebbe erronea. D'altronde, la persona che ha firmato tale dichiarazione non sarebbe stata un dipendente della Tarco in quel periodo e non sarebbe stata presente alla riunione.

35.
    Nel corso del periodo 1991-1993, le sole infrazioni al di fuori dal mercato danese sarebbero state costituite da un accordo relativo alla Germania e diretto ad aumentare i listini dei prezzi lordi a decorrere dal 1° gennaio 1992 e da un accordo di cooperazione in Italia, il 14 ottobre 1991, relativo al progetto di Torino. L'accordo sui listini dei prezzi lordi sarebbe stato concluso soltanto nel corso della riunione del 10 dicembre 1991. Nel corso di tale riunione, tuttavia, nessun accordo sarebbe stato raggiunto su listini di prezzi comuni né su un programma di riunioni mensili. L'accordo sui listini dei prezzi lordi non avrebbe avuto probabilmente alcun effetto diretto sul mercato tedesco, in quanto la ricorrente vi vendeva i propri prodotti attraverso l'intermediazione di un distributore indipendente che fissava i suoi prezzi finali e poiché gli aumenti di prezzo conformi ai listini erano compensati da sconti concessi dalla ricorrente al suo distributore tedesco. Quanto al progetto di Torino, esso sarebbe stato un esempio isolato di cooperazione, senza alcun effetto sul mercato.

36.
    In secondo luogo, la ricorrente non avrebbe partecipato ad un accordo relativo alla ripartizione del mercato tedesco per il 1994, come affermato dalla Commissione ai punti 50 e 51 della motivazione della decisione. Essa non avrebbe alcun ricordo delle riunioni che si sarebbero tenute a Copenaghen il 30 giugno 1993 ed a Zurigo il 18 o il 19 agosto 1993, di cui si tratta ai punti 49 e 50 della motivazione della decisione. Essa non avrebbe neppure dato il proprio assenso all'elaborazione di un listino di prezzo uniforme o alla predisposizione di un sistema di sanzioni. Il documento che la Commissione ha presentato come prova del contenuto di un siffatto accordo, che figura all'allegato 7 delle osservazioni della ricorrente alla comunicazione degli addebiti, non sarebbe altro che una proposta della ABB presentata in un secondo momento alla ricorrente (in prosieguo: la «proposta della ABB»). Il rifiuto da parte della ricorrente di sottoscrivere un siffatto accordo non sarebbe stato in contraddizione con il fatto di accettare una verifica contabile da parte dei membri dell'intesa, compiuta tramite contabili svizzeri, per recuperare dati sulla dimensione globale del mercato tedesco, né con il fatto che la Pan-Isovit avesse l'impressione che la ricorrente cercasse un accordo. Infatti, la ricorrente avrebbe finto di essere interessata ad un accordo a condizioni che sapeva che non sarebbero mai state accettate da parte delle imprese tedesche partecipanti all'intesa. In data 8 settembre 1993, nel corso di una breve riunione a cui essa stessa partecipava, la ricorrente avrebbe dichiarato che non auspicava concludere nessun accordo relativamente al mercato tedesco. Nel corso di una riunione, il 29 settembre 1993, essa avrebbe nuovamente rifiutato di accettare la proposta della ABB. La ricorrente conclude quindi affermando che non solo ha rifiutato di accettare un accordo di ripartizione del mercato in Germania ma, al contrario, ha anche fatto fallire i tentativi di realizzare un siffatto accordo.

37.
    Secondo la ricorrente, la sua sola partecipazione a riunioni che avevano una finalità anticoncorrenziale non può comportare una responsabilità come partecipante all'intesa dal momento che, in diverse occasioni, avrebbe spiegato alle altre partecipanti di non essere interessata alla prosecuzione della cooperazione prevista, prendendo così «pubblicamente» le distanze dall'oggetto delle discussioni tenute nel corso delle riunioni. Inoltre, tali discussioni non sarebbero mai giunte ad una conclusione e non avrebbero avuto alcun effetto sul mercato.

38.
    La convenuta rileva che, per quanto riguarda la cooperazione al di fuori dalla Danimarca tra il 1991 e il 1993, era stato concluso un accordo espresso, innanzi tutto tra i produttori danesi, su un aumento dei prezzi per l'esportazione all'inizio dell'anno 1991 e, in seguito, su un aumento dei prezzi in Germania a partire dal gennaio 1992, sulla fissazione dei prezzi e sulla ripartizione dei progetti in Italia e sul regime di quote in termini di quote di mercato per il 1994. Tali accordi non potrebbero essere qualificati come episodi isolati. Infatti, la ricorrente ha partecipato a diverse riunioni regolari nell'ambito di un'intesa che, a partire dall'autunno 1991, avrebbe esteso la cooperazione formale dei produttori danesi al mercato tedesco.

- Giudizio del Tribunale

39.
    Secondo una giurisprudenza consolidata, qualora un'impresa partecipi, pur senza svolgervi un ruolo attivo, a riunioni tra imprese aventi una finalità anticoncorrenziale e non prenda pubblicamente le distanze dal loro oggetto, inducendo così gli altri partecipanti a ritenere che essa approvi il risultato delle riunioni e che intenda attenervisi, può considerarsi dimostrata la sua partecipazione all'intesa conseguente alle dette riunioni (v. sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-1711, punto 232; 10 marzo 1992, causa T-12/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-907, punto 98, nonché sentenza 6 aprile 1995, causa T-141/89, Tréfileurope/Commissione, Racc. pag. II-791, punti 85 e 86).

40.
    In tale contesto, occorre valutare, per quanto riguarda il periodo da ottobre 1991 fino ad ottobre 1993, le prove raccolte dalla Commissione e le conclusioni da essa tratte, ai punti 38 e seguenti della motivazione della decisione.

41.
    In primo luogo, si deve dichiarare che la Commissione ha giustamente concluso, ai punti 31, 38 e 135 della motivazione della decisione, che la ricorrente ha partecipato agli aumenti concordati dai produttori danesi dei loro prezzi sui mercati di esportazione.

42.
    Infatti, la ricorrente non contesta di aver partecipato alla riunione del 22 novembre 1990, il cui resoconto (allegato 19 alla comunicazione degli addebiti) contiene una lista di aumenti di prezzo, che riporta per ciascun produttore danese una o due percentuali accompagnate da una data, rispettivamente in una colonna dal titolo «Danimarca» e in una colonna dal titolo «Esportazione». La conclusione a cui giunge la Commissione dall'analisi del detto documento, secondo cui le partecipanti a tale riunione hanno concordato un aumento coordinato dei loro prezzi sui mercati di esportazione, è suffragata dalla dichiarazione rilasciata dalla Tarco secondo cui le partecipanti a tale riunione si sono accordate su aumenti concertati dei loro listini dei prezzi di base sia per le vendite sul mercato nazionale sia per quelle sui mercati di esportazione (risposta della Tarco del 26 aprile 1996 alla richiesta d'informazioni del 13 marzo 1996, in prosieguo: la «risposta della Tarco»).

43.
    La ricorrente non può contestare la conclusione della Commissione affermando che l'aumento dei prezzi per l'esportazione non sarebbe stato «concertato» nel corso della suddetta riunione. Infatti, occorre rilevare che la Commissione si è limitata a constatare che i produttori danesi hanno «coordinato» i loro aumenti di prezzo per l'esportazione, fatto che implica che le partecipanti si siano accordate, quanto meno, sul modo in cui sarebbero stati operati gli aumenti di prezzo previsti, senza esigere tuttavia che le partecipanti si accordassero altresì, nel corso della riunione in questione, sul principio o sulla percentuale esatta degli aumenti di prezzo. Ora, dal resoconto della riunione del 22 novembre 1990 risulta che le partecipanti hanno, comunque, annunciato le date in cui avrebbero provveduto ad un aumento di prezzo nonché, se del caso, le gradazioni previste per tale aumento. Pertanto la Commissione poteva legittimamente constatare un aumento concertato dei prezzi.

44.
    L'argomento della ricorrente secondo il quale essa aveva già pubblicato una lista di prezzi che avevano subito un aumento prima della riunione del comitato del 22 novembre 1990 è irrilevante. Da una parte, infatti, la ricorrente non ha precisato in quale misura la lista dei prezzi pubblicata, in lingua danese, il 12 novembre 1990, si applicava anche alle vendite per l'esportazione, dal momento che, nel corso della riunione del 22 novembre 1990, era stato ritenuto necessario trattare i prezzi per l'esportazione distintamente dai prezzi per il mercato danese. Dall'altra, la data di entrata in vigore di tale lista (12 novembre 1990) corrisponde a una data riportata nel resoconto della riunione del 22 novembre 1990 per l'aumento dei prezzi della ricorrente per il mercato danese, mentre tutti gli aumenti di prezzo previsti nella colonna dal titolo «Esportazione» dovevano entrare in vigore in una data successiva (il 1° dicembre 1990 per la Dansk Rørindustri e il 1° gennaio 1991 per la Tarco e la ricorrente). La ricorrente non può pertanto asserire di aver proceduto ad un aumento dei prezzi per l'esportazione senza sapere che gli altri produttori intendevano agire nello stesso senso.

45.
    A tale proposito, si deve rilevare inoltre che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il valore probatorio della risposta della Tarco non è assolutamente inficiato dal fatto che la persona che l'ha sottoscritta non sia stata presente alla riunione del 22 novembre 1990 e non fosse dipendente della Tarco all'epoca dei fatti. Poiché tale risposta è stata data a nome dell'impresa in quanto tale, essa riveste una credibilità superiore a quella che potrebbe presentare la risposta fornita da un suo dipendente, indipendentemente dall'esperienza e dall'opinione personali di quest'ultimo. D'altronde, i rappresentanti della Tarco hanno espressamente riferito nella loro risposta che quest'ultima è il risultato di un'indagine interna condotta dall'impresa.

46.
    In secondo luogo, bisogna notare che la ricorrente riconosce di aver preso parte ad un accordo su un aumento dei prezzi lordi in Germania a partire dal 1° gennaio 1992 ed ad un accordo di cooperazione nell'ottobre 1991, relativo al progetto di Torino.

47.
    A tale riguardo, l'argomento secondo cui gli accordi in questione non avrebbero avuto effetto sul mercato è irrilevante. Allo stesso modo, l'argomento secondo cui, successivamente all'accordo sull'aumento dei prezzi lordi, vi sarebbe stata, sul mercato, una concorrenza vivace tanto da causare una riduzione dei prezzi è inconferente. Infatti, ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo ove risulti che esso ha avuto per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (sentenze della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 429, in particolare pag. 496; 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I-4125, punto 99, e causa C-199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I-4287, punto 178; sentenza del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T-39/92 e T-40/92, CB e Europay/Commissione, Racc. pag. II-49, punto 87). Per quanto riguarda l'accordo sull'aumento dei prezzi lordi in Germania, si deve rilevare che il mancato rispetto da parte di un'impresa, che partecipa con altre a riunioni durante le quali sono adottate decisioni in materia di prezzi, dei prezzi concordati non esclude lo scopo anticoncorrenziale di tali riunioni e, di conseguenza, la partecipazione dell'impresa interessata alle intese, ma potrebbe al massimo dimostrare che essa non ha attuato gli accordi in questione (sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione, Racc. pag. II-1063, punto 79).

48.
    D'altronde la validità della decisione non può essere messa in causa, nella parte in cui riguarda l'accordo sull'aumento dei prezzi lordi in Germania, dall'affermazione della ricorrente secondo la quale tale accordo non avrebbe compreso tutti gli elementi citati dalla Commissione al punto 44, secondo capoverso, della motivazione della decisione. Infatti, gli elementi determinanti dell'accordo - che, secondo la risposta dell'ABB del 4 giugno 1996 alla richiesta d'informazioni del 13 marzo 1996 (in prosieguo: la «risposta dell'ABB»), sono stati concordati, in via di principio, nel corso di una riunione del 9 o del 10 ottobre 1991 - si ritrovano nelle brevi note manoscritte relative alla riunione del 10 dicembre 1991, redatte dalla ricorrente (allegato 36 alla comunicazione degli addebiti), che menzionano, segnatamente, una «Lista dei prezzi minimi per i clienti», «Prezzi franco fabbrica + 7%», «Riunion(i) mensil(i)» e una «Lista 13.1.92». Anche se fosse stato concluso soltanto un accordo sull'aumento dei prezzi lordi, ciò non inficia la validità della decisione, poiché risulta dal punto 137, terzo capoverso, della sua motivazione che la Commissione ha considerato come accordo ai sensi dell'art. 85 del Trattato, per questo periodo, soltanto l'accordo sull'aumento dei prezzi in Germania a partire dal 1° gennaio 1992. Allo stesso modo, il fatto che siffatto accordo sia stato concordato nel corso della riunione del 10 dicembre 1991 e non nel corso di quella del 9 o 10 ottobre 1991 non è tale da invalidare la conclusione a cui è giunta la Commissione in base a tale successione di riunioni e secondo la quale l'intesa danese, a cui partecipava la ricorrente a quell'epoca, è stata completata, ad un certo momento nell'autunno 1991, da un accordo sull'aumento dei prezzi lordi sul mercato tedesco. D'altronde, il fatto che tale accordo - che, comunque, è stato concluso al più tardi nel dicembre 1991 - fosse già oggetto di discussione nel corso della riunione del 9 o 10 ottobre 1991 non è contestato.

49.
    In terzo luogo, risulta che la Commissione ha debitamente accertato che la ricorrente aveva preso parte, alla fine del 1993, ad un accordo relativo alla ripartizione del mercato tedesco.

50.
    A tale riguardo, occorre osservare che l'ABB ha riconosciuto che, a seguito di una verifica contabile, compiuta per accertare le entrate di ogni produttore nel 1992, i produttori giungevano, il 18 agosto 1993, ad un accordo relativo alla ripartizione del mercato tedesco conformemente alle quote stabilite nel 1992, alla preparazione di un nuovo listino uniforme e all'ulteriore predisposizione di un sistema di sanzioni (risposta dell'ABB). Secondo l'ABB, una trattativa sulla attribuzione delle quote di mercato è proseguita nel corso delle riunioni tenute l'8 o il 9 settembre 1993, a Copenaghen e, successivamente, a Francoforte (risposta dell'ABB).

51.
    Orbene, è giocoforza constatare che, per quanto riguarda la verifica contabile che accertava le entrate del 1992, quanto esposto dall'ABB corrisponde alle medesime conclusioni a cui si giunge in base ad una nota dell'ABB IC Møller del 19 agosto 1993 (allegato 53 alla comunicazione degli addebiti), che presenta un quadro ricapitolativo che riporta, per i produttori danesi come per la Pan-Isovit e la Henss/Isoplus, il fatturato e la quota di mercato per il 1992 nonché una cifra che indica la quota di mercato sotto il titolo «Obiettivo 1994». In base alla risposta, del 4 giugno 1996, dell'ABB, i dati sui fatturati e le quote di mercato delle imprese coinvolte sarebbero stati forniti da uno studio svizzero di audit. Ora, la ricorrente, alla pagina 36 delle sue osservazioni relative alla comunicazione degli addebiti, ha riconosciuto l'esistenza di una verifica contabile delle vendite compiuta da uno studio svizzero di audit. Per quanto riguarda il contenuto di tale verifica contabile, la credibilità della spiegazione offerta dall'ABB non può essere messa in causa dall'affermazione della ricorrente secondo cui quest'ultima avrebbe soltanto richiesto una verifica contabile sulle vendite del suo distributore in Germania per fornire dati affidabili sulla dimensione totale del mercato tedesco. Infatti, è difficilmente immaginabile che un'impresa collabori con una società di verifica contabile a cui fornisce i propri dati relativi alle vendite al solo scopo di potere, successivamente, determinare la propria quota di mercato rispetto al mercato totale mentre le altre imprese che hanno accettato la medesima verifica contabile pretendono che sia loro comunicato l'insieme delle informazioni relative alle quote di mercato.

52.
    Poi, per quanto riguarda la conclusione di un accordo di principio sulla ripartizione del mercato, la tesi dell'ABB - contenuta nella sua risposta, secondo cui le imprese si erano accordate, nell'agosto 1993, sulla ripartizione del mercato tedesco, sebbene le precise quote di mercato per ogni partecipante fossero ancora oggetto di una trattativa che proseguiva da una riunione all'altra - è confermata, non soltanto dalle indicazioni sulle quote di mercato per il 1994 contenute nella nota di ABB IC Møller, sopramenzionata, ma anche da una nota del 18 agosto 1993 redatta dalla Pan-Isovit (allegato 52 alla comunicazione degli addebiti) e dalla proposta dell'ABB, che dimostrano, congiuntamente, che, nell'agosto e nel settembre 1993, proseguiva una trattativa per giungere all'attribuzione delle quote di mercato in Germania.

53.
    Da una parte, l'esistenza di tale trattativa è confermata dalla nota del 18 agosto 1993 di cui sopra, redatta dalla Pan-Isovit per la propria società capogruppo e relativa ad una visita effettuata presso la ricorrente, il 3 agosto 1993, da cui risulta che la Pan-Isovit è stata informata del fatto che la ricorrente era «in via di principio interessata agli accordi sui prezzi ma soltanto se la [sua] quota di mercato (...) [fosse stata] adeguata» e che essa «cercava, d'accordo con ABB, di controllare la Tarco in Danimarca e in Germania».

54.
    Dall'altra, l'analisi della proposta dell'ABB conferma che, per quanto riguarda la ripartizione del mercato, rimaneva da discutere soltanto, nel settembre 1993, dell'ammontare delle quote individuali. A tale riguardo occorre osservare che, stando alle osservazioni della ricorrente sulla comunicazione degli addebiti, quest'ultima aveva ricevuto nel settembre 1993 la proposta dell'ABB, concernente un sistema di ripartizione del mercato tedesco basata sulla verifica contabile relativa alle entrate, i pagamenti da effettuare in caso di superamento delle quote attribuite e un listino prezzi comune, e che tale proposta era sostenuta dalla Pan-Isovit e dalla Henss/Isoplus. Per quanto riguarda le quote di mercato, si deve osservare che le percentuali menzionate in tale proposta corrispondono alle cifre che figurano nella nota dell'ABB IC Møller, di cui sopra («26» per la Pan-Isovit, «25» per l'ABB Isolrohr, «12» per la ricorrente, «4» per la Dansk Rørindustri/Starpipe), eccetto le cifre relative alla Tarco e alla Henss/Isoplus, alle quali venivano attribuite, in quest'ultimo documento, rispettivamente, «17» e «16» mentre la proposta dell'ABB riporta «17,7%» e «15,3%». Ora, per quanto riguarda l'aumento della quota della Tarco occorre osservare che l'ABB dichiara, nella sua risposta, che le cifre per il 1994 indicate nella nota dell'ABB IC Møller «riflettono l'accordo concluso nel corso della riunione del 18 agosto [1993] in forza del quale tali quote di mercato sarebbero state conservate per il 1994, con leggeri aggiustamenti a seguito delle discussioni svolte nel corso di tale riunione» e che, nel corso della riunione dell'8 o 9 settembre 1993, «l'oggetto della riunione sembra essere stato la prosecuzione della trattativa sull'assegnazione delle quote di mercato a seguito della relazione dello [studio svizzero di audit]: la Tarco ha apparentemente insistito per farsi attribuire il 18% del mercato tedesco». Tenuto conto della concordanza tra le dichiarazioni dell'ABB, da una parte, e dell'aumento della quota di Tarco proposta dall'ABB, dalla Pan-Isovit e dalla Henss/Isoplus nel settembre 1993 rispetto alla quota indicata nell'agosto 1993 nella nota dell'ABB IC Møller, dall'altra, si deve concludere che, alla fine delle riunioni tenute nei mesi di agosto e di settembre 1993, esisteva un accordo diretto alla ripartizione del mercato tedesco, sebbene la discussione sulle quote proseguisse ancora.

55.
    L'argomento della ricorrente secondo cui essa non avrebbe accettato il sistema nei termini contenuti nella proposta dell'ABB è irrilevante. Infatti, la successione delle riunioni del corso delle quali le imprese si sono incontrate per discutere la ripartizione delle quote di mercato non sarebbe stata possibile se non vi fosse stata, all'epoca, una volontà comune, tra le partecipanti a tali riunioni, di limitare le vendite sul mercato tedesco assegnando quote di mercato ad ogni operatore.

56.
    Ora, secondo una giurisprudenza consolidata, perché esista un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato è sufficiente che le imprese considerate abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v., per esempio, sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punto 112; 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, Van Landewyck/Commissione, Racc. pag. 3125, punto 86; sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, citata, punto 130; sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-1/89, Rhône Poulenc/Commissione, Racc. pag. II-867, punto 120).

57.
    Alla luce di ciò, dalla prosecuzione delle riunioni, tra il mese di agosto e il mese di settembre 1993, per l'attribuzione delle quote di mercato, la Commissione ha correttamente dedotto l'esistenza di un accordo tra le partecipanti a tali riunioni relativo, quanto meno, al principio di una ripartizione del mercato tedesco.

58.
    E' vero che la Commissione non ha accertato l'esistenza di un analogo accordo di principio relativamente al sistema di pagamenti da effettuare in caso di superamento delle quote assegnate e relativamente al listino prezzi comune. Tuttavia, ciò non può inficiare le conclusioni a cui è giunta la decisione, poiché risulta dal punto 137, terzo capoverso, della sua motivazione che la Commissione ha considerato come accordo ai sensi dell'art. 85 del Trattato, nell'agosto 1993, soltanto l'accordo sul sistema di quote in termini di parti di mercato.

59.
    Per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente a tale accordo di principio sulla ripartizione del mercato tedesco, occorre rilevare che, per quanto riguarda le riunioni dei giorni 30 giugno e 18 o 19 agosto 1993, di cui essa asserisce non avere alcun ricordo, la sua presenza è confermata dall'ABB nella sua risposta mentre, per quanto riguarda la riunione dell'8 o 9 settembre 1993, essa stessa ha riconosciuto di essere stata presente.

60.
    A tale proposito, si deve rilevare che, anche se la ricorrente non è stata presente nel corso delle riunioni dei giorni 30 giugno e 18 o 19 agosto 1993, dal fascicolo risulta che essa era, nondimeno, implicata nella trattativa nel cui ambito si collocavano le suddette riunioni. Infatti, da una parte, si deve constatare che la ricorrente, dando il proprio assenso, nel corso dell'estate 1993, ad una verifica contabile delle proprie vendite sul mercato tedesco si conformava alla decisione adottata in proposito nel corso della riunione del 30 giugno 1993. Dall'altra, la ricorrente ha riconosciuto che, nel corso di una riunione con l'ABB, nel giugno 1993, la ripartizione del mercato tedesco era stata oggetto di una discussione nel corso della quale essa affermava di non voler accettare una ripartizione del suddetto mercato tra le imprese tedesche, da una parte, e le imprese danesi, dall'altra, inferiore ad un rapporto pari a «60-40» per tale mercato (osservazioni sulla comunicazione degli addebiti, pag. 36). Una ripartizione che tenesse conto di tale percentuale era, allo stesso tempo, auspicata dall'ABB, stando alla nota di quest'ultima in data 2 luglio 1993, preparatoria della riunione con la ricorrente (allegato 48 alla comunicazione degli addebiti), nella quale l'ABB affermava che la ricorrente voleva, in realtà, una quota di mercato superiore. Ora, da quest'ultimo documento, come dalla nota della Pan-Isovit del 18 agosto 1993, risulta che, sebbene prima della riunione del 18 o 19 agosto 1993 non fosse stato ancora raggiunto un accordo sulla ripartizione del mercato tedesco, la ricorrente faceva parte del gruppo di imprese che cercavano di accordarsi.

61.
    Di conseguenza, la ricorrente non può sottrarsi alla propria responsabilità per l'accordo di principio sulla ripartizione del mercato tedesco sostenendo di aver dichiarato, nel corso della riunione dell'8 o 9 settembre 1993, di non voler concludere alcun accordo in Germania e di aver rifiutato di accettare, nel corso di una riunione il 29 settembre 1993, la proposta dell'ABB.

62.
    A tale proposito, è giocoforza dichiarare che la posizione della ricorrente nel corso delle riunioni dell'8 o 9 e del 29 settembre 1993 non costituiva una pubblica presa di distanza nei confronti dell'accordo di principio sulla ripartizione del mercato tedesco, oggetto delle trattative di agosto e settembre 1993. Come riconosciuto dall'ABB nella sua risposta, è vero che, alla fine, se l'accordo sulla ripartizione del mercato tedesco non è stato posto per iscritto ed è, in seguito a ciò, fallito completamente, ciò è dovuto, principalmente, al comportamento della ricorrente. Ciò malgrado, nei limiti in cui esisteva, ad un certo momento, un consenso sul principio della ripartizione del mercato tedesco, la ricorrente non ha sufficientemente dimostrato di aver assunto, in quel momento, una posizione che avrebbe fatto chiaramente intendere alle altre partecipanti alla trattativa che essa prendeva le distanze dal principio di una tale ripartizione. Infatti, da tutti i documenti, descritti ai punti 52-54 supra, risulta che, nel corso dei mesi di agosto e settembre, altre partecipanti, come la Pan-Isovit e l'ABB, non hanno considerato la posizione adottata dalla ricorrente come una presa di distanza dal principio di una ripartizione del mercato.

63.
    Ora, partecipando alle trattative che hanno avuto luogo in agosto e settembre 1993, in particolare con la sua presenza alla riunione dell'8 o 9 settembre 1993, senza prendere le distanze pubblicamente dall'oggetto di quest'ultima, la ricorrente ha indotto le altri partecipanti a ritenere che essa approvasse i risultati della riunione e che intendesse attenervisi, di modo che può ritenersi accertato che essa ha partecipato all'accordo che risulta dalla detta riunione (v. giurisprudenza citata al punto 40 supra).

64.
    Poiché la Commissione non contesta alla ricorrente di aver sottoscritto un accordo, ai sensi dell'art. 85 del Trattato, su un sistema di pagamenti compensativi e su un listino prezzi comune e non sostiene nemmeno che l'accordo sulla ripartizione del mercato tedesco sia stato effettivamente attuato, è inutile, per la ricorrente, basarsi sul fatto di essersi opposta alla conclusione di un accordo scritto sui pagamenti compensativi e sul listino prezzi comune così come sulla circostanza secondo cui l'accordo sulla ripartizione del mercato non è stato attuato.

65.
    Da quanto precede risulta che, per quanto riguarda il periodo da novembre 1990 a settembre 1993, la Commissione ha adeguatamente accertato la partecipazione della ricorrente agli accordi sull'aumento dei prezzi al di fuori dalla Danimarca nel 1990, sull'aumento dei prezzi in Germania a partire dal 1° gennaio 1992, sulla fissazione dei prezzi e sulla ripartizione dei progetti in Italia e su un sistema di quote nell'agosto 1993.

66.
    Pertanto, gli argomenti della ricorrente relativi alla sua partecipazione ad attività anticoncorrenziali, al di fuori dal mercato danese, nel periodo 1990-1993, devono essere respinti.

2. Sulla sospensione della partecipazione all'intesa nel 1993 e sulla partecipazione all'intesa a partire dal 1994

- Argomenti delle parti

67.
    La ricorrente afferma di avere lasciato l'intesa nel mese di aprile 1993. Pertanto, la Commissione affermerebbe a torto che, in quel periodo, «la caduta dei prezzi in Danimarca era considerata come il risultato di una prova di forza all'interno dell'intesa, non già della sua dissoluzione». Il suo ritiro dall'intesa sarebbe suffragato da diversi memorandum interni dell'ABB, che riferiscono del suo comportamento «contrario all'accordo» e «aggressivo» nonché dalla notevole alterazione della ripartizione del mercato danese a causa della sua rivendicazione di una quota maggiore di mercato.

68.
    Quanto alla Germania prima del 1994 e alla Danimarca dal mese di aprile 1993 all'anno 1994, non si può sminuire l'importanza dei contrasti all'interno dell'intesa, sebbene gli stessi abbiano indotto la ricorrente ad abbandonare l'intesa nel 1993. Per quanto riguarda il periodo dal 1993 al 1994, la Commissione non avrebbe accertato alcun parallelismo di comportamento sul mercato rilevante, che era, al contrario, caratterizzato da una guerra dei prezzi.

69.
    La ricorrente non contesta il fatto di aver partecipato a riunioni occasionali nel corso del 1993 e del 1994. Così, essa avrebbe partecipato ad una riunione con l'ABB, il 5 e il 6 luglio 1993, nel corso della quale avrebbe respinto le proposte dell'ABB relative alla sua reintegrazione all'interno dell'intesa. Tuttavia, una tale partecipazione non può costituire la prova di un comportamento parallelo ininterrotto nel corso del periodo contestato. La partecipazione di talune imprese interessate a riunioni occasionali per quanto riguarda il solo mercato tedesco sarebbe irrilevante in quanto tutte queste imprese, e la ricorrente in particolare, avevano determinato in modo autonomo il loro comportamento sul mercato rilevante. Per provare una pratica concordata non sarebbe dunque sufficiente che vi siano stati contatti al termine dei quali talune imprese non siano giunte ad accordarsi su una ripartizione del mercato. Infatti, la situazione sul mercato rilevante nel corso degli anni precedenti al 1995 dimostrerebbe chiaramente che non vi era stato alcun comportamento parallelo.

70.
    Per quanto riguarda l'intesa europea, la ricorrente ammette di essere stata presente alla riunione del 3 maggio 1994, nel corso della quale sono stati discussi i prezzi sul mercato tedesco, ma contesta di aver utilizzato un qualsiasi listino prezzi in quel periodo. Inoltre, essa non ricorderebbe di aver partecipato alla riunione del 18 agosto 1994 a Copenaghen ed avrebbe partecipato ad una riunione multilaterale per la prima volta solo il 30 settembre 1994. Nondimeno, la decisione affermerebbe a torto che, a partire dall'autunno 1994, esisteva un accordo globale sulla ripartizione del mercato europeo. Soltanto a partire dal 20 marzo 1995 sarebbe stato raggiunto un accordo definitivo relativo a tale mercato e solo in quel periodo vi sarebbero stati tentativi per attuare tale accordo. Per quanto riguarda il mercato tedesco, il primo incontro del gruppo di contatto, il 7 ottobre 1994, non sarebbe giunto ad alcun accordo. La prima riunione in cui vi sarebbe stata un'attribuzione di progetti individuali alle partecipanti si sarebbe svolta nel gennaio 1995. Per quanto riguarda il mercato danese, nel marzo 1995 non era ancora entrato in vigore un accordo formale di ripartizione del mercato.

71.
    Secondo la convenuta, la ricorrente non ha lasciato l'intesa nell'aprile 1993. Per tutta la durata dell'infrazione, essa avrebbe continuato a partecipare alle riunioni regolari. Di fatto, tutte le minacce da essa profferite avrebbero avuto lo scopo di farsi attribuire una quota più consistente dall'ABB. Inoltre, essa avrebbe partecipato alle riunioni di agosto e settembre 1993 e avrebbe accettato, nel corso dell'autunno 1993 o all'inizio del 1994, di contribuire allo stipendio della persona assunta dalla Powerpipe, su richiesta dell'ABB.

72.
    Il tentativo della ricorrente di dimostrare che l'intesa era stata sospesa nel 1993-1994 sarebbe inutile in quanto la Commissione, nella stessa decisione, ammetterebbe che, nonostante la prosecuzione dei contatti bilaterali tra le partecipanti all'intesa, i diversi accordi erano stati sospesi tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994.

- Giudizio del Tribunale

73.
    Gli argomenti della ricorrente devono essere interpretati nel senso che, dopo il suo preteso ritiro dall'intesa, nell'aprile 1993, soltanto a decorrere da marzo 1995, dopo la conclusione di un accordo definitivo sulla ripartizione del mercato europeo, essa avrebbe preso parte ad un accordo o pratica concordata ai sensi dell'art. 85 del Trattato.

74.
    In primo luogo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, dall'alterazione dell'intesa danese, più o meno nel mese di aprile 1993, non è possibile giungere alla conclusione secondo cui essa avrebbe, in quel periodo, interrotto la partecipazione ad attività anticoncorrenziali nel settore del teleriscaldamento.

75.
    E' sufficiente rilevare, a tale riguardo, che, a partire da marzo-aprile 1993, sebbene i prezzi sul mercato danese iniziassero a diminuire e gli accordi sulla ripartizione dei progetti non venissero più rispettati, i produttori danesi nonché la Pan-Isovit e la Henss/Isoplus proseguivano trattative sulla ripartizione del mercato tedesco durante riunioni tenute il 30 giugno 1993 a Copenaghen, il 18 o 19 agosto 1993 a Zurigo e l'8 o 9 settembre 1993 a Copenaghen e Francoforte, che si concludevano, nell'agosto 1993, con un accordo di principio, successivamente sviluppato nel corso di riunioni nel settembre 1993. Come è stato già rilevato ai punti 59-63 supra, la Commissione ha dimostrato adeguatamente che la ricorrente ha preso parte a tali trattative, in modo particolare, partecipando alla riunione dell'8 o 9 settembre 1993.

76.
    In tale contesto, la Commissione ha quindi giustamente affermato, al punto 37 della motivazione della decisione, che, in quel periodo, la caduta dei prezzi in Danimarca era il risultato dei rapporti di forza all'interno dell'intesa e non della sua dissoluzione.

77.
    In secondo luogo, per quanto riguarda il periodo successivo all'alterazione dell'accordo sulla ripartizione del mercato tedesco, nel settembre-ottobre 1993, occorre precisare che la Commissione stessa ha riconosciuto, nella decisione, che, per un certo periodo, le attività anticoncorrenziali sul mercato non sono state significative e non è stato possibile, comunque, dimostrarle.

78.
    Infatti, la Commissione ha affermato, al punto 52 della motivazione della decisione, che vi era stata, in quel periodo, nell'arco di pochi mesi, una riduzione dei prezzi del 20% sui principali mercati nazionali. La Commissione ha osservato che i produttori hanno, tuttavia, continuato a riunirsi, anche se, per un certo periodo, le riunioni multilaterali sono state sostituite da contatti bilaterali e trilaterali. Secondo la Commissione, è altamente probabile che, nel corso di tali contatti, l'ABB abbia cercato di negoziare un nuovo accordo, al fine di ripristinare «l'ordine» sugli stessi mercati (punto 52, quinto capoverso, della motivazione della decisione). Secondo la decisione, la ricorrente si è riunita con l'ABB, nei giorni 28 gennaio, 23 febbraio e 11 marzo 1994, nonché con la Tarco, nei giorni 8 gennaio e 19 marzo 1994 (punto 52, sesto e settimo capoverso, della motivazione della decisione). Tuttavia, per quanto riguarda tali riunioni non sarebbe disponibile alcuna informazione, eccetto l'affermazione della ricorrente secondo cui la Tarco le aveva chiesto, senza successo, una compensazione come condizione preliminare per «trattative di pace» (punto 52, settimo capoverso, della motivazione della decisione).

79.
    In seguito, la Commissione ha rilevato, al punto 53 della motivazione della decisione, che le riunioni tra i sei produttori erano riprese il 7 marzo, il 15 aprile e il 3 maggio 1994. Nel corso delle riunioni di marzo e di aprile, le discussioni avrebbero riguardato segnatamente gli aumenti di prezzo, ma pare che non siano giunte ad una conclusione. Tuttavia, dopo la riunione del 3 maggio 1994, alla quale hanno partecipato la ricorrente, l'ABB, la Henss e la Pan-Isovit, era stato stabilito un listino prezzi che doveva essere utilizzato come base per tutte le vendite sul mercato tedesco (punto 54, primo capoverso, della motivazione della decisione). Secondo la Commissione, è probabile che, nel corso di una riunione tra le sei maggiori imprese e la Brugg, il 18 agosto 1994, sia stato deciso di preparare un nuovo listino prezzi comune e di limitare gli sconti a un determinato livello (punto 56, terzo capoverso, della motivazione della decisione).

80.
    Ne consegue che, per quanto riguarda il periodo successivo ai mesi di settembre-ottobre 1993, la Commissione ha riconosciuto che, benché i contatti tra le imprese siano proseguiti, fino alla trattativa su un aumento dei prezzi per il mercato tedesco non vi è prova di un accordo o pratica concordata ai sensi dell'art. 85 del Trattato. Quanto a quest'ultima trattativa, nella decisione si riconosce che si è conclusa con un accordo in seguito alla riunione del 3 maggio 1994.

81.
    Allo stesso modo, la Commissione ha ritenuto, nella parte della decisione relativa alla valutazione giuridica dei fatti, che vi sia stata una «sospensione» degli accordi dell'intesa. Preliminarmente, la Commissione, in sede di valutazione della natura dell'infrazione in questione, ha riconosciuto che, sebbene vi fosse una continuità tra le intese danese ed europea tale da costituire un'infrazione unica e continuata, gli accordi sono stati sospesi per un breve periodo (punto 145, terzo capoverso, della motivazione della decisione). Più precisamente, la Commissione ha rilevato, a tale proposito, al punto 141, terzo capoverso, della motivazione della decisione che, per quanto riguarda il periodo tra settembre 1993 e marzo 1994, «[q]ualsiasi interruzione poteva essere considerata come una sospensione delle intese e relazioni normali: i produttori hanno ben presto riconosciuto che una lotta di potere prolungata era autodistruttiva e hanno ripreso i negoziati». Allo stesso modo, in sede di valutazione della durata dell'infrazione, la Commissione ha constatato che «[s]i può ritenere che nel semestre tra ottobre 1993 e marzo 1994 gli accordi fossero considerati sospesi, anche se (come afferma ABB) continuavano le riunioni bilaterali e trilaterali» e che «[v]erso maggio 1994 la collusione era stata ristabilita in Germania con l'applicazione del listino prezzi europeo» (punto 152, primo capoverso, della motivazione della decisione).

82.
    Di conseguenza, la ricorrente non può asserire che la Commissione le ha contestato, nella sua decisione, di aver partecipato ad un'attività anticoncorrenziale nel periodo successivo al suo rifiuto di sottoscrivere l'accordo sulla ripartizione del mercato tedesco, ed in specie dopo settembre-ottobre 1993, fino a marzo 1994.

83.
    Poi, per quanto riguarda la ripresa dell'intesa, occorre rilevare che la Commissione ha giustamente dichiarato che la ricorrente ha preso parte ad un accordo su un listino prezzi per il mercato tedesco, dopo la riunione del 3 maggio 1994 e, in seguito, dall'autunno 1994, ad un accordo su un sistema di quote per il mercato europeo.

84.
    In via preliminare, per quanto riguarda il listino prezzi sul mercato tedesco, occorre rilevare che, secondo la risposta dell'ABB, esisteva un listino prezzi che, a seguito di una riunione del 3 maggio 1994 ad Hannover, doveva essere utilizzato per tutte le vendite ai fornitori tedeschi. Ciò è confermato dalla lettera del 10 giugno 1994 con la quale il sig. Henss e i direttori della ricorrente, dell'ABB, della Dansk Rørindustri, della Pan-Isovit e della Tarco sono stati invitati dal coordinatore dell'intesa ad una riunione che doveva tenersi il 18 agosto 1994 (allegato 56 alla comunicazione degli addebiti) e che così recita:

«La riunione sulla situazione del mercato nella RFG è adesso fissata alla data seguente:

Giovedì 18 agosto 1994 alle ore 11 (...)

Poiché la lista del 9 maggio 1994 risulta incompleta relativamente ad alcune voci e, a causa di ciò, la comparazione delle offerte ha provocato contrasti e divergenze rilevanti di interpretazione, mi permetto di completare le voci mancanti con la lista allegata».

85.
    Ora, da tale lettera risulta che esisteva una lista di prezzi da applicare in occasione della presentazione di offerte e la cui attuazione si era già iniziata, sebbene con difficoltà. L'esistenza di una tale lista viene confermata dalla Tarco, nella sua seconda risposta, datata 31 maggio 1996, alla richiesta d'informazioni del 13 marzo 1996, che cita una lista di prezzi trasmessa dal coordinatore dell'intesa ai direttori «probabilmente nel maggio 1994». Secondo la risposta dell'ABB, nel corso della riunione del 18 agosto 1994 a Copenaghen, sono state discusse misure dirette a «migliorare» il livello dei prezzi in Germania.

86.
    Quanto alla partecipazione della ricorrente a tale accordo su un listino prezzi comune, occorre rilevare che la stessa ricorrente ammette di essere stata presente alla riunione del 3 maggio 1994, nel corso della quale è stata discussa la situazione dei prezzi sul mercato tedesco e che, in seguito, le è stato effettivamente inviato un listino prezzi. D'altronde, la partecipazione della ricorrente alla riunione del 18 agosto 1994 deve considerarsi accertata, anche se essa asserisce, dinanzi al Tribunale, che il suo direttore delle vendite aveva avuto l'intenzione di parteciparvi ma che, in fine, non l'ha fatto. Infatti, è giocoforza constatare che la presenza di un rappresentante della ricorrente a tale riunione è stata confermata, non soltanto dalla stessa ricorrente, tramite la tabella relativa ai viaggi di lavoro compiuti dal suo direttore delle vendite allegata alla sua risposta del 25 aprile 1996 alla richiesta d'informazioni del 13 marzo 1996, ma altresì dalla risposta dell'ABB e dalla Brugg (tabella contenuta nell'allegato 2 della risposta della Brugg del 9 agosto 1996 alla richiesta d'informazioni). Ora, tenuto conto della lettera d'invito per la riunione del 18 agosto 1994, destinata alla ricorrente e che riportava la lista dei prezzi inviata a quest'ultima, la Commissione ha correttamente dedotto, dalla sua presenza alle riunioni del 3 maggio e 18 agosto 1994, la sua partecipazione all'accordo sul listino prezzi.

87.
    A questo proposito, occorre ricordare che la ricorrente non può fare valere il fatto di non avere mai applicato tale accordo, dal momento che il solo fatto che una impresa, che partecipa con altre a riunioni nel corso delle quali sono adottate decisioni in materia di prezzo, non rispetti i prezzi concordati non esclude lo scopo anticoncorrenziale di tali riunioni e, di conseguenza, la partecipazione dell'impresa interessata alle intese, ma potrebbe al massimo dimostrare che essa non ha attuato gli accordi in questione (v. giurisprudenza citata al punto 47).

88.
    Poi, per quanto riguarda l'accordo sulla ripartizione del mercato europeo, occorre precisare che la ricorrente ammette che, durante la riunione del 30 settembre, ed in seguito, nel corso di altre riunioni, in data 12 ottobre e 16 novembre 1994, una discussione ha riguardato la ripartizione del mercato europeo, ma asserisce che un accordo è stato trovato soltanto nel marzo 1995.

89.
    A tale riguardo, occorre osservare che la Commissione ha suffragato adeguatamente la sua affermazione secondo cui, nel corso della riunione del 30 settembre 1994, era stato concluso un accordo di principio relativo all'istituzione di un sistema di quote globali per il mercato europeo, in quanto dovevano essere fissati dati precisi per ogni mercato nazionale e la loro attuazione doveva essere conferita, ad un livello più basso, a riunioni dei gruppi di contatto (punto 59, quarto capoverso, della motivazione della decisione).

90.
    Infatti, occorre rilevare, in via preliminare, che l'ABB ha riconosciuto, nella sua risposta, che il principio di una ripartizione globale del mercato europeo era stato già convenuto nel corso della riunione di settembre 1994, dato che la ripartizione delle quote individuali era stata convenuta successivamente, nel corso della riunione del 16 novembre 1994. Poi, quanto alla riunione del 30 settembre 1994, la ricorrente ha riconosciuto - sostenendo che in quella sede nessun accordo era stato concluso e che quest'ultimo richiedeva la partecipazione della Brugg e di un altro produttore europeo, la KWH - che esisteva un consenso per proseguire la procedura, che era stato convenuto che la ricorrente riflettesse sulla proposta dell'ABB, che l'ABB avrebbe visitato tutte le imprese, incluse la KWH e la Brugg, per elaborare la soluzione definitiva e che le quote di mercato sarebbero state determinate se, e al momento in cui, l'ABB fosse riuscita a coinvolgere con successo la KWH nell'accordo. Ora, occorre rilevare che tale affermazione della ricorrente non può confutare la conclusione a cui è giunta la Commissione dalla risposta dell'ABB, secondo cui le partecipanti alla riunione del 30 settembre 1994 si erano messe d'accordo sul principio della ripartizione del mercato europeo. Infatti, conferendo all'ABB l'onere di elaborare un accordo con tutte le imprese coinvolte, le partecipanti a tale riunione hanno dimostrato la loro comune volontà di coordinare il loro comportamento sul mercato attribuendo quote di mercato a ciascun operatore, sebbene la fissazione delle quote di ciascuno fosse condizionata dall'eventuale attribuzione di quote di mercato alla Brugg e alla KWH.

91.
    Conseguentemente, la Commissione poteva ben affermare che l'accordo sulla ripartizione del mercato europeo era stato concluso, in sé e per sé, durante la riunione del 30 settembre 1994, anche se la fissazione delle quote individuali doveva essere convenuta soltanto più tardi. A tale proposito, occorre ancora rilevare che, comunque, la data del 20 marzo 1995 non può essere considerata come la data in cui, per la prima volta, l'attribuzione di quote di mercato europeo costituiva l'oggetto di un accordo comune, poiché, dopo le dichiarazioni concordanti dell'ABB, nella sua risposta, e della Pan-Isovit (risposta di quest'ultima del 17 giugno 1996 alla richiesta d'informazioni), tale accordo veniva raggiunto durante la riunione del 16 novembre 1994.

92.
    Infine, si deve rilevare che, dato che la partecipazione della ricorrente all'accordo globale di ripartizione del mercato europeo è accertata dalla sua stessa presenza alle riunioni del 30 settembre, 12 ottobre e 16 novembre 1994, è inutile sostenere che tale accordo è stato attuato sui diversi mercati nazionali solo successivamente, dopo la conclusione di accordi all'interno di gruppi di contatto nazionali.

93.
    Da quanto precede discende che gli argomenti della ricorrente devono essere respinti nella parte in cui sono diretti a contestare il rilievo formulato nella decisione relativo alla sospensione della partecipazione della ricorrente all'intesa alla fine dell'anno 1993 e alla ripresa della sua partecipazione alla medesima a partire dall'inizio dell'anno 1994.

94.
    Tuttavia, occorre ancora esaminare la posizione della ricorrente nei limiti in cui contesta altresì la valutazione della durata e del carattere continuativo dell'infrazione.

3. Sulla durata e sul carattere continuativo dell'infrazione contestata alla ricorrente

- Argomenti delle parti

95.
    La ricorrente osserva che, trattandosi di due intese distinte, essa non avrebbe preso parte ad una violazione all'art. 85 del Trattato per un periodo ininterrotto, «da circa novembre/dicembre 1990, almeno fino a marzo/aprile 1996», vale a dire per un periodo complessivo di cinque anni e cinque mesi. Al contrario, occorrerebbe piuttosto considerare una durata di due anni e tre mesi per quanto riguarda l'intesa danese iniziale e, per quanto riguarda l'intesa europea successiva, a seconda dei paesi, una durata da 4 fino a 16 o, al massimo, 18 mesi, nel caso della Germania.

96.
    Nei limiti in cui la convenuta sostiene di aver tenuto conto del fatto che «all'inizio le intese erano incomplete e con effetti limitati fuori del mercato danese», occorrerebbe rilevare che un'infrazione definita in termini circoscritti avrebbe dovuto comportare una valutazione meno rilevante della sua gravità anziché una riduzione della sua durata.

97.
    La convenuta osserva che l'intesa ha integrato gli estremi di un'infrazione nel suo complesso piuttosto che una serie di accordi molteplici ma distinti, che sarebbe durata fino alla primavera del 1996 e non fino all'autunno del 1995 e avrebbe avuto, nell'ultimo periodo, effetti ancora più negativi che precedentemente.

- Giudizio del Tribunale

98.
    Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della decisione, la durata dell'infrazione contestata alla ricorrente si è protratta «da novembre-dicembre 1990 circa, ad almeno marzo-aprile 1996».

99.
    Inoltre, al punto 153, quarto capoverso, della motivazione della decisione, la Commissione «trae pertanto la conclusione che la partecipazione delle varie imprese all'infrazione in questione abbia avuto le durate sotto esposte: a) ABB, [la ricorrente], Tarco e [Dansk Rørindustri] hanno partecipato più o meno dal novembre 1990 in Danimarca e progressivamente in tutta la Comunità almeno fino a marzo o aprile 1996, salvo durante i sei mesi di sospensione degli accordi, da ottobre 1993 a marzo 1994 circa».

100.
    Si deve ritenere che la Commissione ha correttamente calcolato la durata dell'infrazione contestata alla ricorrente.

101.
    In primo luogo, non si può contestare che la partecipazione della ricorrente si sia iniziata nel «novembre-dicembre 1990», sul mercato danese, e che quest'ultima abbia posto fine alla propria partecipazione all'intesa europea soltanto «nel marzo o aprile 1996». Da una parte, è stato accertato, ai punti 42-45 supra, che la ricorrente ha preso parte, nel novembre 1990, agli aumenti di prezzo concordati durante una riunione il 22 novembre 1990. Dall'altra, quanto al termine della sua partecipazione all'intesa, è sufficiente rilevare che la ricorrente ammette di avere partecipato ancora ad una riunione del club dei direttori, il 4 marzo 1996, e alle riunioni del gruppo di contatto tedesco fino al 25 marzo 1996.

102.
    In secondo luogo, la ricorrente sostiene a torto che la Commissione avrebbe dovuto constatare l'esistenza di due intese distinte e avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la sua partecipazione all'intesa danese sarebbe terminata nell'aprile 1993 e che la sua partecipazione all'intesa europea si sarebbe iniziata soltanto dal marzo 1995. Infatti, è stato rilevato, ai punti 50-65 e 84-88 supra, che la ricorrente ha partecipato ancora ad un accordo di principio sulla ripartizione del mercato tedesco nell'agosto o nel settembre 1993 e ha partecipato, poi, da maggio 1994, all'accordo sul listino prezzi comune in Germania. Ora, dal punto 153 della motivazione della decisione risulta che la Commissione ha tenuto conto in modo preciso, in sede di valutazione della durata dell'infrazione contestata alla ricorrente, della sospensione degli accordi dell'intesa per un periodo che va da ottobre 1993 a marzo 1994 circa.

103.
    D'altronde, il fatto che la Commissione abbia preso in considerazione un periodo di sospensione dell'intesa è confermato dalle modalità di calcolo dell'ammenda inflitta alla ricorrente. Infatti, dal punto 175, terzo capoverso, della motivazione della decisione risulta che la durata considerata per il calcolo dell'ammenda è identica a quella considerata per l'ABB. Ora, quanto a quest'ultima, al punto 170 della motivazione della decisione si precisa che il fatto che le intese siano state sospese «dagli ultimi mesi del 1993 all'inizio del 1994» rientra - unitamente alla circostanza che le stesse sono state, all'inizio, incomplete e hanno avuto effetti limitati fuori del mercato danese e al fatto che gli accordi abbiano raggiunto la forma più evoluta soltanto con il cartello europeo costituito nel 1994-1995 - tra gli elementi che la Commissione ha preso in considerazione per applicare una ponderazione addizionale dell'1,4 all'ammenda per un'infrazione che ha avuto una durata superiore a cinque anni.

104.
    Occorre rilevare, a tale riguardo, che la circostanza che la ripresa della partecipazione della ricorrente all'intesa debba essere collocata nel maggio 1994, mentre la decisione ha tenuto conto solo di una sospensione fino a «marzo 1994 circa», non è tale da inficiare la valutazione della Commissione sulla durata dell'infrazione, poiché risulta dal punto 170 della motivazione della decisione che, comunque, la sospensione dell'intesa per un certo numero di mesi è stata soltanto un elemento - tra gli altri - per determinare le conseguenze della durata dell'infrazione da prendere in considerazione per il calcolo dell'ammenda, di modo che le suddette conseguenze non sono dipese dal numero esatto di mesi durante i quali gli accordi relativi all'intesa sono stati sospesi.

105.
    Tenuto conto del fatto che la sospensione delle attività dell'intesa è stata presa in considerazione, in sede di valutazione della durata della medesima, la ricorrente non può neppure trarre argomenti dal fatto che la Commissione ha qualificato l'intesa in questione come un'infrazione unica e continuata.

106.
    Infatti, occorre rilevare che la Commissione, laddove ha qualificato l'intesa in causa come un'infrazione unica e continuata, ha respinto l'argomento avanzato nel corso del procedimento amministrativo, in particolare dalla ricorrente, secondo cui le intese «danese» ed «europea» avrebbero costituito due infrazioni completamente distinte e indipendenti l'una dall'altra. In tale contesto, la Commissione ha sottolineato che è esistito, dall'inizio dell'intesa in Danimarca, un obiettivo più a lungo termine diretto ad estendere il controllo all'intero mercato (punto 140, terzo capoverso, della motivazione della decisione), che, per il periodo da settembre 1993 a marzo 1994, qualsiasi interruzione poteva essere considerata come una sospensione delle intese e relazioni normali (punto 141, terzo capoverso, della motivazione della decisione) e che vi era stata un'evidente continuità di metodo e di pratica tra il nuovo accordo concluso a fine 1994 per l'intero mercato europeo e gli accordi precedenti (punto 142, primo capoverso, della motivazione della decisione).

107.
    Ne consegue che la Commissione, ritenendo, nella sua decisione, che l'intesa europea realizzata a partire dalla fine del 1994 sia stata soltanto la prosecuzione dell'intesa precedente tra i produttori sul mercato del teleriscaldamento, non ha preso in considerazione, nei confronti della ricorrente, una partecipazione ininterrotta ad una intesa per tutto il periodo compreso tra novembre 1990 e marzo 1996. Tale interpretazione si impone a maggior ragione per il fatto che la Commissione ha riconosciuto espressamente che, «mentre l'infrazione ha costituito un'unica violazione continuata, la sua intensità ed efficacia è variata durante il periodo in esame, sviluppandosi progressivamente (salvo nel breve periodo in cui gli accordi sono stati sospesi) dalle intese del 1991, riguardanti principalmente la Danimarca, per estendersi poi ad altri mercati, fino a costituire nel 1994 un cartello paneuropeo che ha abbracciato quasi tutti gli scambi del prodotto» (punto 145, terzo capoverso, della motivazione della decisione).

108.
    Conseguentemente, gli argomenti della ricorrente attinenti alla durata e al carattere continuato dell'infrazione devono essere respinti.

109.
    Pertanto, la censura attinente all'esistenza di un'intesa continuata a partire dal 1990 fino al 1996 deve essere integralmente respinta.

C - Sulla partecipazione all'intesa europea relativamente al mercato italiano

1. Argomenti delle parti

110.
    La ricorrente contesta alla Commissione di avere erroneamente, nei suoi confronti, preso in considerazione il mercato italiano, sul quale non era presente. Essa non potrebbe essere considerata responsabile delle infrazioni compiute, su tale mercato, dal suo distributore locale, la Socologstor, poiché deterrebbe soltanto una partecipazione del 49% di quest'ultima.

111.
    A tale riguardo, non vi sarebbe alcuna ragione per trattare la situazione della Socologstor diversamente da quella di Ke-Kelit Kunststoffwerk GmbH (in prosieguo: la «Ke-Kelit»), che sarebbe stata altresì distributore dei suoi prodotti ma a cui sarebbe stata inflitta un'ammenda distinta. Sebbene la presenza della ricorrente a riunioni relative al mercato italiano potesse costituire un'infrazione alle regole della concorrenza, la Commissione non avrebbe dimostrato che la ricorrente ha avuto la possibilità di imporre la propria volontà alla Socologstor per realizzare una qualsiasi restrizione della concorrenza.

112.
    La convenuta si riferisce alle prove relative all'attribuzione delle quote per l'Italia a tutti i produttori, compresa la ricorrente, nonché alla presenza di quest'ultima durante una riunione del gruppo di contatto per l'Italia e durante un'altra riunione relativa al medesimo paese, tenutasi il 9 giugno 1995. La ricorrente non vi avrebbe partecipato se non avesse avuto alcun reale interesse in Italia. Inoltre, il fatto che la Commissione avrebbe avuto la possibilità di avviare un procedimento direttamente contro la Socologstor non scagiona la ricorrente per le azioni compiute dall'intesa in Italia.

2. Giudizio del Tribunale

113.
    Occorre rilevare che la ricorrente non contesta di aver partecipato alla prima riunione del gruppo di contatto per l'Italia, il 21 marzo 1995 a Milano, nonché ad un'altra riunione sull'Italia, il 9 giugno 1995 a Zurigo.

114.
    D'altronde, da alcune note ottenute dalla Commissione presso alcune imprese in causa risulta che, per quanto riguarda il mercato italiano, la ricorrente era coinvolta nell'attribuzione delle quote e dei progetti (allegati 64, 111 e 188 della comunicazione degli addebiti), circostanza che viene confermata dalla Pan-Isovit (risposta di quest'ultima del 17 giugno 1996 alla richiesta d'informazioni).

115.
    Pertanto, si deve ritenere che la Commissione disponeva di elementi sufficienti per considerare che la partecipazione della ricorrente all'intesa europea si estendeva altresì al mercato italiano, senza bisogno di valutare in quale misura la ricorrente avrebbe potuto controllare il comportamento del suo distributore su tale mercato.

116.
    La censura fatta valere dalla ricorrente deve pertanto essere respinta.

D - Sulla cooperazione attinente alle norme di qualità

1. Argomenti delle parti

117.
    La ricorrente sostiene di non aver partecipato all'infrazione contestata ai produttori di tubi consistente nell'avvalersi delle norme di qualità per mantenere i prezzi ad un certo livello e per ritardare l'introduzione di nuove tecnologie più economiche. Al contrario, sarebbe stata la vittima di tale comportamento, diretto in primo luogo contro la tecnologia da essa sviluppata.

118.
    A tale riguardo, la convenuta sosterrebbe a torto che una tale infrazione non rientra nel comportamento sanzionato dalla decisione. Infatti, sebbene una specifica infrazione in tal senso non sia stata compresa tra le «caratteristiche principali» dell'infrazione, la decisione enuncerebbe, al punto 2 della sua motivazione, che tale comportamento costituisce un'infrazione distinta, imputata segnatamente alla ricorrente. Ora, l'art. 1 della decisione farebbe valere esplicitamente la motivazione sviluppata d'altro canto nella decisione per definire l'infrazione di cui trattasi.

119.
    La convenuta osserva che la decisione non menziona l'utilizzo di norme di qualità nell'art. 1 del dispositivo, tra le principali caratteristiche dell'infrazione. La questione se la ricorrente, disponendo di una tecnologia più efficace, sia stata vittima della cooperazione per quanto riguarda le norme di qualità, dovrebbe essere esaminata in sede di valutazione delle circostanze attenuanti prese in considerazione per la determinazione dell'ammontare dell'ammenda.

2. Giudizio del Tribunale

120.
    Si deve rilevare che l'uso di norme di qualità per mantenere un determinato livello di prezzi e per ritardare l'introduzione di nuove tecnologie più economiche rientra tra le caratteristiche dell'infrazione in causa, come elencate al punto 2 della motivazione della decisione. Nel prosieguo della decisione, la Commissione sottolinea, ai punti 113-115 della motivazione, esaminando il ruolo, all'interno dell'intesa, dell'associazione professionale «European District Heating Pipe Manufacturers Association» (il prosieguo: l'«EuHP»), l'intenzione dell'ABB di avvalersi delle norme di qualità come mezzo per opporsi allo sfruttamento da parte della ricorrente di un processo di fabbricazione a modulo continuo che consentiva una riduzione dei costi di produzione e, pertanto, dei prezzi. Inoltre, tra le restrizioni alla concorrenza provocate dall'intesa, figura, al punto 147, ultimo trattino, della motivazione della decisione, l'«utilizzare norme e livelli tecnici e di qualità per ostacolare o ritardare l'introduzione di nuove tecnologie che avrebbero fatto diminuire i prezzi (i membri di EuHP)».

121.
    Tuttavia è giocoforza dichiarare che la cooperazione attinente alle norme di qualità non rientra tra le principali caratteristiche dell'intesa menzionate all'art. 1, terzo comma, del dispositivo della decisione impugnata nella versione rettificata. Occorre rilevare a tale riguardo, che la versione danese della decisione, notificata alla ricorrente il 21 ottobre 1998, conteneva effettivamente, nel suo dispositivo, un passaggio che ricomprende la cooperazione relativa alle norme di qualità tra le principali caratteristiche dell'intesa. Ora, avendo precisamente omesso tale passaggio del dispositivo, con decisione rettificativa del 6 novembre 1998, la Commissione ha mostrato chiaramente la propria intenzione di non considerare tale cooperazione come parte integrante dell'infrazione contestata alla ricorrente.

122.
    Anche se una certa incoerenza continua a sussistere laddove la cooperazione attinente alle norme di qualità non rientra, nel dispositivo della decisione, tra le caratteristiche dell'infrazione in questione ma è, tuttavia, menzionata, in diversi passaggi, nei punti della sua motivazione, non resta alcun dubbio, dopo i chiarimenti apportati dalla rettifica sopramenzionata, sul fatto che la Commissione non contesta alla ricorrente di aver commesso una violazione dell'art. 85 del Trattato prendendo parte ad una cooperazione attinente alle norme di qualità.

123.
    Pertanto, la ricorrente non può contestare la validità della decisione sostenendo di non aver partecipato a tale cooperazione.

124.
    Tale censura deve essere dunque respinta.

E - Sulle azioni concordate contro Powerpipe

1. Argomenti delle parti

125.
    La ricorrente contesta ciascuna delle affermazioni che la riguardano, contenute nella decisione, relative ad azioni concordate nei confronti della Powerpipe. Sebbene essa sia stata presente a riunioni nel corso delle quali sono state discusse azioni contro Powerpipe, essa non avrebbe attuato alcuna azione concordata contro quest'ultima.

126.
    La ricorrente precisa, preliminarmente, che la riunione di Billund del luglio 1992 e l'assunzione dell'amministratore delegato della Powerpipe, impresa svedese, erano precedenti all'adesione della Svezia all'Unione europea, il 1° gennaio 1995. Conseguentemente, tali fatti sarebbero rilevanti solo nei limiti in cui hanno inciso sulla concorrenza all'interno dell'Unione europea. Ora, tale effetto, ammesso che sia esistito, sarebbe stato minimo.

127.
    La ricorrente sarebbe stata presente alla riunione di Billund, a cui partecipavano l'ABB, la Powerpipe e la stessa ricorrente, durante la quale l'ABB ha lanciato un avvertimento alla Powerpipe. Tuttavia, l'oggetto di tale riunione sarebbe stato quello di discutere della possibile vendita della Powerpipe all'ABB e/o alla ricorrente e la ricorrente si sarebbe ritirata dalle trattative con l'ABB quando quest'ultima ha chiaramente mostrato la propria volontà di chiudere e smantellare la Powerpipe.

128.
    Quanto all'assunzione dell'amministratore delegato della Powerpipe, sarebbe stata prevista l'apertura in tempi brevi di un ufficio di rappresentanza a Bruxelles e la proposta dell'ABB di assumere tale persona in comune per tale posto sarebbe apparsa una buona scelta. Tale questione sarebbe stata riproposta soltanto più tardi, probabilmente nel corso dell'autunno 1993 o all'inizio dell'anno 1994. In realtà, la ricorrente avrebbe appreso della sua assunzione soltanto quando l'ABB le ha presentato la fattura dei costi ad essa connessi. La ricorrente avrebbe inteso che la persona in questione desiderava lasciare la Powerpipe e che essa stessa aveva contattato l'ABB. In tale contesto essa avrebbe accettato di pagare una parte dei costi legati alla sua assunzione. Essa non sarebbe stata a conoscenza di una particolare strategia dell'ABB diretta a sottrarre altri dipendenti alla Powerpipe e non vi avrebbe partecipato.

129.
    Essa non contesta di aver contattato la Powerpipe nel 1994 per convincerla a ritirarsi dal progetto di Neubrandeburg, dopo che la Henss aveva esercitato forti pressioni a tale riguardo, e di aver suggerito alla Powerpipe di trovare una soluzione amichevole con la Henss. Tuttavia, essa non avrebbe assolutamente minacciato la Powerpipe nel corso di tale conversazione o nel corso di una seconda conversazione telefonica.

130.
    Per quanto riguarda il progetto di Lipsia-Lippendorf, la ricorrente fa valere che, benché fosse stato convenuto nell'ambito dell'intesa che tale progetto dovesse essere attribuito ai tre produttori tedeschi, essa aveva deciso di tentare di ottenerlo. Essa precisa tuttavia di aver dovuto ordinare alla sua controllata tedesca di ritirare l'offerta presentata nell'ambito di tale progetto per tubi di venti metri e sostituirla con un'offerta per tubi di 18 metri. Infatti, tale prima offerta avrebbe richiesto investimenti significativi nella sua nuova unità di produzione che non avrebbero potuto essere redditizi. Per errore quindi, la nuova offerta non è mai stata presentata. Dal momento che l'autore del progetto si sarebbe lamentato per il ritiro della prima offerta, le trattative della ricorrente con quest'ultimo sarebbero state successivamente interrotte.

131.
    Quanto alla riunione del 24 marzo 1995, la ricorrente osserva che, in quel momento, per quanto a sua conoscenza, l'autore del progetto di Lipsia-Lippendorf non aveva ancora deciso di attribuire lo stesso alla Powerpipe. La ricorrente non sarebbe stata presente nel corso della prima parte di tale riunione, quando un'azione collettiva contro la Powerpipe potrebbe essere stata discussa. Nel corso della parte della riunione a cui essa ha assistito, la Henss avrebbe insistito sull'opportunità di azioni collettive. Tuttavia la ricorrente avrebbe piuttosto invitato il consorzio dei tre produttori tedeschi a tentare di allinearsi ai prezzi della Powerpipe ed avrebbe essa stessa offerto loro di fornire tubi, in qualità di subcontraente. Le discussioni si sarebbero inoltre concentrate sull'incapacità tecnica della Powerpipe di soddisfare l'offerta, in particolare nei termini previsti. Durante la riunione, la ricorrente avrebbe suggerito all'ABB di spiegare all'autore del progetto il danno già provocato all'immagine pubblica del teleriscaldamento dalla scelta, in occasione del progetto di Torino, di un fornitore insufficientemente qualificato. I contatti avviati dall'ABB con l'autore del progetto non avrebbero avuto successo poiché il consorzio non voleva allinearsi ai prezzi della Powerpipe. Soltanto nell'aprile 1995 la ricorrente ha saputo che l'appalto era stata aggiudicato alla Powerpipe.

132.
    La ricorrente non avrebbe attuato alcun accordo contro la Powerpipe. A suo dire, altrettanto potrebbe valere per gli altri produttori, salvo l'ABB e la Isoplus. Queste due ultime imprese avrebbero insistito, nel corso di una riunione dell'EuHP, il 5 maggio 1995, perché un'azione concordata fosse avviata contro la Powerpipe affinché quest'ultima avesse difficoltà ad approvvigionarsi. Poiché la ricorrente non fabbricava le attrezzature richieste dal subcontraente del progetto di Lipsia-Lippendorf, essa sarebbe stata già incapace di fornirle. Non vi sarebbe stata alcuna conferma di un qualsiasi accordo diretto contro la Powerpipe nel corso di una riunione tenuta il 13 giugno 1995.

133.
    Quanto al caso della Lymatex, subcontraente della ricorrente, quest'ultima non le avrebbe assolutamente ordinato di nuocere alla Powerpipe. In quel periodo, la Lymatex aveva accumulato un notevole ritardo nelle sue consegne di forniture di giunti nei confronti della ricorrente mentre quest'ultima era contrattualmente obbligata ad approvvigionarsi presso la Lymatex per il suo fabbisogno di giunti nel 1995. Contrariamente a quanto affermato nella decisione, al punto 102 della motivazione, la ricorrente avrebbe soltanto insistito perché la Lymatex rispettasse i propri obblighi contrattuali nei suoi confronti. Un progetto di lettera destinata alla Powerpipe sarebbe stato inviato alla ricorrente di propria iniziativa dalla Lymatex, apparentemente per mostrarle che la Lymatex cercava di risolvere i suoi problemi di consegne, e non avrebbe mai fatto oggetto di commenti da parte della ricorrente.

134.
    Inoltre, il problema della Powerpipe relativo all'adempimento dei suoi obblighi contrattuali sarebbe dovuto al suo comportamento. Per quanto riguarda il progetto di Århus Kommunale Væerker (ÅKV), la Powerpipe avrebbe accettato un contratto avente un oggetto impossibile, in cui essa avrebbe assunto l'obbligo, impossibile da adempiere, di fornire, segnatamente, giunti del medesimo tipo di quelli della ricorrente, e ciò in tempi brevi. Le carenze della Powerpipe relative a tali consegne sarebbero pertanto alla base della decisione dell'autore del suddetto progetto di rescindere, alla fine, il detto contratto. Tale decisione sarebbe dunque stata assunta indipendentemente dalla decisione della Lymatex di non rifornire più la Powerpipe. Ciò sarebbe suffragato dal fatto che la decisione di annullare tali consegne della Powerpipe è stata adottata il 10 maggio 1995, dunque lo stesso giorno in cui la Lymatex ha informato la Powerpipe di essere a conoscenza dei temporanei problemi di consegna e di non poter accettare nuovi ordini prima di settembre 1995. I motivi della rescissione del contratto da parte del cliente non riguarderebbero assolutamente il comportamento della ricorrente.

135.
    Pertanto, la ricorrente non avrebbe svolto alcun ruolo nei tentativi di estromettere la Powerpipe dal mercato. Il fatto ch'essa abbia insistito per ottenere forniture della Lymatex sarebbe stato perfettamente legittimo e le asserite conseguenze di tale comportamento nei confronti della Powerpipe non sarebbero state il risultato di un non meglio precisato comportamento illegittimo.

136.
    La convenuta osserva che la ricorrente riconosce di aver partecipato ad una lunga serie di riunioni in cui sono state discusse misure contro la Powerpipe, in particolare la riunione di luglio 1992 con l'ABB e la Powerpipe, durante la quale quest'ultima sarebbe stata «avvertita». Tale confessione sarebbe sufficiente per coinvolgerla nelle azioni concordate contro la Powerpipe. Inoltre, la ricorrente non avrebbe fornito le prove che metterebbero in dubbio le constatazioni svolte ai punti 143 e 144 della motivazione della decisione, secondo cui essa ha partecipato, con la sua presenza durante la riunione del 24 marzo 1995, ad un accordo diretto a danneggiare la Powerpipe.

2. Giudizio del Tribunale

137.
    Si deve rilevare, in primo luogo, che la ricorrente non riesce a confutare le constatazioni della Commissione relativamente alla sua partecipazione al piano diretto ad eliminare la Powerpipe, e in particolare per quanto riguarda l'assunzione di dipendenti in posizione chiave della Powerpipe.

138.
    Infatti, la ricorrente non contesta di aver partecipato alla riunione di luglio 1992 a Billund, di cui al punto 91 della motivazione della decisione. Inoltre, non è contestato che la ricorrente ha concluso ed attuato il suo accordo con l'ABB per sottrarre alla Powerpipe l'amministratore delegato e dividere i costi legati a tale assunzione.

139.
    A tale riguardo, la spiegazione della ricorrente, secondo la quale l'accordo sul contributo ai costi di assunzione non sarebbe stato diretto a danneggiare la Powerpipe, non può essere accolta. Tenuto conto dell'avvertimento lanciato dall'ABB nei confronti della Powerpipe, già in occasione del suo incontro con la stessa Powerpipe nel luglio 1992, in presenza della ricorrente, quest'ultima non poteva ignorare che l'intenzione dell'ABB di assumere dipendenti della Powerpipe era inscritta in una strategia diretta a danneggiare la Powerpipe. Infatti, risulta dalla nota dell'ABB del 2 luglio 1993, redatta per preparare una riunione tra quest'ultima e la ricorrente, che l'assunzione di tale amministratore delegato era considerata come «un'azione comune nei confronti della Powerpipe» (allegato 48 della comunicazione degli addebiti). Ora, la ricorrente ha ammesso, nel corso del procedimento amministrativo, di essere a conoscenza del fatto che la nomina della persona in questione poteva essere considerata come un'azione negativa nei confronti della Powerpipe (dichiarazione del sig. Bech contenuta nell'allegato della risposta della ricorrente del 25 aprile alla richiesta d'informazioni del 13 marzo 1996).

140.
    Comunque, anche se la ricorrente può asserire di avere, in un primo momento, accettato di partecipare ai costi legati all'assunzione al solo fine di consentire l'apertura di un ufficio di rappresentanza, tale spiegazione non può giustificare il fatto ch'essa abbia accettato di pagare il contributo previsto quando era diventato palese che la persona in questione era stata assunta dall'ABB per svolgere funzioni diverse da quelle previste.

141.
    In secondo luogo, non è nemmeno contestato che, nel momento in cui la Powerpipe presentava offerte per il progetto di Neubrandenburg, la ricorrente si era accordata con l'ABB e la Henss per esercitare pressioni sulla Powerpipe perché quest'ultima ritirasse la propria offerta. Anche se la ricorrente non ha minacciato direttamente la Powerpipe nel corso dei contatti con quest'ultima, è pacifico che essa ha reagito secondo la linea di condotta convenuta con le altri partecipanti all'intesa. Infatti, la ricorrente riconosce che il suo direttore delle vendite ha confermato alla Powerpipe che, in quel periodo, esisteva una certa intesa tra gli operatori del settore.

142.
    Quanto alle pressioni subite dalla ricorrente, occorre rilevare che un'impresa che partecipa con altre ad attività anticoncorrenziali non può far valere a proprio vantaggio la circostanza di avervi partecipato sotto la pressione delle altre partecipanti. Infatti, essa avrebbe potuto denunciare alle autorità competenti le pressioni cui era sottoposta e presentare alla Commissione un reclamo a norma dell'art. 3 del regolamento n. 17, piuttosto che partecipare alle attività in questione (v. sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-9/89, Hüls/Commissione, Racc. pag. II-499, punti 123 e 128, e Tréfileurope/Commissione, citata supra, punto 58).

143.
    In terzo luogo, per quanto riguarda l'attribuzione del progetto di Lipsia-Lippendorf, occorre osservare che le conclusioni della Commissione si basano sui risultati della riunione del 24 marzo 1995 svoltasi a Düsseldorf.

144.
    A tale riguardo, occorre constatare, preliminarmente, che la ricorrente non contesta che vi sia stato un accordo, all'interno dell'intesa, secondo cui il progetto di Lipsia-Lippendorf era destinato all'ABB, alla Henss/Isoplus e alla Pan-Isovit.

145.
    In quest'ambito, la Commissione ha legittimamente concluso, al punto 99 della motivazione della decisione, che si poteva supporre, almeno in parte, che la ricorrente avesse ritirato la sua offerta in seguito delle pressioni esercitate dagli altri produttori. Infatti, sebbene la ricorrente avesse ritenuto che gli investimenti necessari per la sua prima offerta non potessero essere redditizi, l'affermazione secondo cui la mancata presentazione di una nuova offerta sarebbe dovuta esclusivamente ad un «errore» non è credibile, dal momento che essa avrebbe dovuto sapere, dato che il progetto era stato attribuito all'interno dell'intesa, che un tale comportamento corrispondeva a quanto le altre partecipanti all'intesa si aspettavano da lei.

146.
    Risulta poi, dalle note redatte dalla Tarco relative alla riunione del 24 marzo 1995 (allegato 143 alla comunicazione degli addebiti), che il fatto che la Powerpipe avesse ottenuto il progetto di Lipsia-Lippendorf ha dato luogo alla discussione di una serie di misure. Secondo tali note:

«[Powerpipe] ha apparentemente ottenuto il [progetto] Lipsia-Lippendorf.

-    Nessun produttore dovrà fornire prodotti a L-L. IKR, Mannesmann-Seiffert, VEAG.

-    Tutte le richieste di informazioni relative al progetto devono essere comunicate a [X].

-    Nessuno dei nostri subappaltatori dovrà lavorare per [Powerpipe]; in caso contrario sarà interrotta ogni ulteriore cooperazione.

-    Dobbiamo cercare di impedire che [Powerpipe] ottenga forniture (ad esempio) di plastica.

-    L'EuHP verificherà le possibilità di ricorrere contro l'aggiudicazione del contratto attribuito ad un'impresa non qualificata».

147.
    Occorre ricordare che la partecipazione di un'impresa ad una riunione la cui finalità è manifestamente anticoncorrenziale, senza prendere pubblicamente le distanze dal loro oggetto, induce le altre partecipanti a ritenere che essa approvi il risultato della riunione e che intenda attenervisi (v. giurisprudenza citata al punto 40 supra). In tali circostanze, è sufficiente che una concertazione illecita sia stata discussa nella riunione cui partecipa l'impresa interessata per accertare la partecipazione di quest'ultima alla concertazione di cui trattasi.

148.
    Poiché nel corso della riunione del 24 marzo 1995 sono state discusse misure anticoncorrenziali, tutte le imprese che hanno partecipato a tale riunione senza aver preso pubblicamente le distanze devono ritenersi aver partecipato all'accordo costituito da tali misure.

149.
    A tale riguardo, la questione se il progetto di Lipsia-Lippendorf fosse stato già attribuito alla Powerpipe al momento della riunione del 24 marzo 1995 è irrilevante. Infatti, le misure discusse nel corso della riunione del 24 marzo 1995 riguardavano, ad ogni modo, il caso in cui la Powerpipe avesse ottenuto tale contratto. Comunque, anche se è possibile che il contratto tra la VEAG, la società che ha bandito la gara in questione, e la Powerpipe sia stato firmato solo dopo la data della detta riunione, dalla lettera della VEAG inviata all'imprenditore capofila del progetto in data 21 marzo 1995 (allegato 142 alla comunicazione degli addebiti) nonché dalla risposta della VEAG del 29 settembre 1995 alla richiesta d'informazioni risulta che la decisione della commissione aggiudicatrice in favore della Powerpipe è stata adottata il 21 marzo 1995, e cioè prima della riunione contestata.

150.
    D'altronde, la ricorrente non può sostenere, per sottrarsi alla sua responsabilità, di non essere stata presente alla parte della riunione nel corso della quale un'azione collettiva contro la Powerpipe sarebbe stata, forse, discussa. Infatti, la ricorrente riconosce che, durante la parte della riunione a cui essa ha partecipato, la Henss ha insistito sulla questione delle «azioni collettive».

151.
    Inoltre, il comportamento della ricorrente durante la riunione del 24 marzo 1995 non può essere assolutamente considerato come una pubblica presa di distanza nei confronti della decisione di non effettuare forniture alla Powerpipe, in quanto, tenuto conto del contesto, in particolare della situazione della Powerpipe nel progetto di ÅKV e dei problemi di forniture della Lymatex, essa ha, al contrario, dimostrato di voler sostenere tale decisione.

152.
    Da una parte, la ricorrente non contesta di aver espresso il suo malcontento quando ha scoperto che la Powerpipe - dopo aver ottenuto il progetto di ÅKV che, secondo l'intesa, era stato assegnato a ABB e alla stessa ricorrente - era riuscita a rifornirsi, nell'ambito dell'esecuzione di tale appalto, presso la controllata svedese della ricorrente. Un tale atteggiamento testimonia la volontà della ricorrente di fare in modo che la Powerpipe incontrasse problemi di approvvigionamento nell'esecuzione dei suoi progetti.

153.
    Dall'altra, si deve ritenere accertato che la ricorrente è intervenuta presso la Lymatex affinché questa ritardasse le sue forniture alla Powerpipe. Infatti, l'affermazione della Powerpipe secondo cui un membro del personale della Lymatex le ha confermato che la decisione di non rifornirla prima del settembre 1995 non riguardava i problemi di produzione che la Lymatex aveva fatto valere nella sua lettera del 10 maggio 1995 alla Powerpipe (allegato 153 alla comunicazione degli addebiti) è confermata dal fatto che una versione preparatoria di tale lettera (allegato 155 alla comunicazione degli addebiti) sia stata ritrovata, durante gli accertamenti effettuati, segnatamente, dalla Commissione, il 28 giugno 1995, nell'ufficio del direttore della ricorrente. Il fatto che la Lymatex abbia ritenuto necessario informare la ricorrente sulla sua risposta all'ordinativo della Powerpipe prima che tale risposta fosse spedita alla Powerpipe dimostra che la Lymatex ha voluto dare alla ricorrente almeno la possibilità di intervenire sulla risposta che essa intendeva dare a tale ordinativo. Ora, tenuto conto della decisione adottata nel corso della riunione del 24 marzo 1995 di non rifornire la Powerpipe, la presenza presso la ricorrente della versione preparatoria della risposta della Lymatex può essere considerata esclusivamente come una conferma del fatto che la ricorrente ha avuto contatti con la Lymatex, il 10 maggio 1995 o precedentemente, durante i quali ha espresso la propria volontà di vedere ritardare le forniture alla Powerpipe. Tale conclusione non è contraddetta dalla constatazione che la Lymatex non ha annullato altri ordinativi della Powerpipe. D'altronde, si deve rilevare che, a tale riguardo, la Lymatex non ha offerto alla Commissione una spiegazione sincera sull'invio alla ricorrente di un progetto della sua risposta sostenendo che non si trattava di un progetto ma di una copia di tale lettera alla Powerpipe e che avrebbe soltanto voluto dimostrare di fare qualche cosa per rispettare i propri obblighi contrattuali nei confronti della ricorrente (allegato 157 alla comunicazione degli addebiti), mentre risulta chiaramente dalle note sulla versione della lettera in possesso della ricorrente che si tratta di una versione preparatoria inviata qualche ora prima che la versione definitiva di tale lettera fosse spedita alla Powerpipe.

154.
    Essendo stato debitamente accertato che la ricorrente non ha preso le distanze dalla decisione di boicottaggio adottata durante la riunione del 24 marzo 1995, è irrilevante stabilire in quale misura il comportamento della ricorrente sarebbe stato la causa diretta delle perdite che la Powerpipe asserisce di avere subito, in particolare nell'ambito del progetto di ÅKV.

155.
    Ne consegue che la Commissione ha accertato, giustamente, la partecipazione della ricorrente ad un accordo diretto a danneggiare la Powerpipe, dato che la ricorrente non è riuscita a provare di aver preso le distanze nei confronti dell'oggetto della riunione in questione.

156.
    Tale conclusione non è messa in dubbio dall'argomento della ricorrente secondo cui essa non sarebbe stata, comunque, in grado di attuare un boicottaggio della Powerpipe, poiché essa non fabbricava i materiali richiesti dal subcontraente del progetto di cui trattasi.

157.
    Infatti, un boicottaggio può essere imputato ad un'impresa senza che sia necessario che quest'ultima vi partecipi effettivamente o anche solo possa partecipare alla sua attuazione. La posizione contraria comporterebbe che le imprese che hanno approvato misure di boicottaggio, ma che non hanno avuto modo di adottare esse stesse una misura per attuarle, si sottrarrebbero a qualsiasi forma di responsabilità per la loro partecipazione all'accordo.

158.
    A tale riguardo, occorre rilevare che un'impresa che abbia preso parte ad un'infrazione multiforme alle regole della concorrenza attraverso comportamenti ad essa specifici, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato e diretti a contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso, può essere responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa, quando sia accertato che l'impresa considerata è al corrente dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti, o che può ragionevolmente prevederli ed è pronta ad accettarne i rischi (v., in tal senso, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, citata, punto 203).

159.
    Ora, essendo stata presente alla riunione del 24 marzo 1995, la ricorrente era a conoscenza delle misure intraprese per danneggiare l'attività commerciale della Powerpipe. Non avendo preso le distanze da tali misure, essa ha indotto, quantomeno, le altre partecipanti alla detta riunione a ritenere che accettava il risultato di quest'ultima, che vi si sarebbe conformata e che era pronta ad accettarne il rischio.

160.
    Infine, nella parte in cui la Commissione ha fatto valere attività che si svolgevano in Svezia prima della sua adesione all'Unione europea, il 1° gennaio 1995, è sufficiente rilevare che le misure dirette a danneggiare le attività della Powerpipe per le quali la ricorrente deve essere ritenuta responsabile sono state accelerate in seguito all'ingresso della Powerpipe sul mercato tedesco ed erano dirette, pertanto, sin dal loro inizio, a impedirle di sviluppare le sue attività nell'Unione europea. Inoltre, accettando di contribuire all'assunzione dell'amministratore delegato della Powerpipe, la ricorrente ha effettivamente attuato, anche prima del 1° gennaio 1995, e nel mercato comune, un accordo diretto a danneggiare le attività della Powerpipe. Ne consegue che la Commissione ha preso in considerazione le attività anticoncorrenziali iniziate in Svezia nei limiti in cui esse hanno effettivamente inciso sulla concorrenza all'interno dell'Unione europea.

161.
    A tale riguardo, al punto 148 della motivazione della decisione è chiaramente menzionato quanto segue:

«Ai fini del presente procedimento, la Commissione terrà conto delle azioni congiunte intraprese contro Powerpipe prima dell'adesione della Svezia all'Unione europea (1° gennaio 1995) soltanto se i) hanno avuto effetti sulla concorrenza all'interno della Comunità (ingresso di Powerpipe nel mercato tedesco) e ii) costituiscono una prova indiziaria della continuazione del progetto di danneggiare Powerpipe o eliminarla dal mercato dopo tale data».

162.
    Da quanto precede risulta che anche la censura relativa alle azioni concordate contro la Powerpipe deve essere respinta.

F - Sulla pressione esercitata dall'ABB

1. Argomenti delle parti

163.
    La ricorrente fa valere che la Commissione ha sottovalutato la pressione esercitata dall'ABB nei suoi confronti, circostanza che la convenuta contesta.

2. Giudizio del Tribunale

164.
    Occorre rilevare che, come precisato dalla ricorrente, la Commissione ha fatto valere, nella sua decisione, in diverse occasioni, il fatto che l'ABB ha esercitato una notevole pressione sulle altre imprese del settore per convincerle a sottoscrivere gli accordi anticoncorrenziali in questione. Inoltre, la Commissione ha riconosciuto, in sede di determinazione dell'ammontare dell'ammenda inflitta all'ABB, che quest'ultima «ha sistematicamente sfruttato il suo potere economico e le sue risorse di importante impresa multinazionale per rafforzare l'efficacia dell'intesa e assicurarsi l'obbedienza di altre imprese» (punto 169 della motivazione della decisione).

165.
    Per quanto riguarda l'infrazione contestata alla ricorrente, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, un'impresa che partecipa ad attività anticoncorrenziali sotto le pressioni di altri partecipanti non può far valere a proprio vantaggio tale situazione in quanto essa avrebbe potuto denunciare alle autorità competenti le pressioni cui era sottoposta piuttosto che partecipare alle attività di cui trattasi.

166.
    Non potendo accogliersi tale censura, occorre dunque respingere, integralmente, il motivo relativo a errori di fatto nell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

II - Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa

A - Sull'accesso al fascicolo

1. Argomenti delle parti

167.
    La ricorrente afferma che la Commissione l'ha dissuasa dall'insistere nel voler accedere al fascicolo. Infatti, la Pan-Isovit, che, a quanto pare, l'ha fatto, sarebbe stata penalizzata con una riduzione inferiore dell'ammontare dell'ammenda rispetto ad altre imprese in virtù della propria collaborazione. La ricorrente avrebbe accettato di rinunciare ad una parte dei suoi diritti, dietro pressione, nella speranza di ottenere documenti relativi all'intesa direttamente dall'ABB. Tuttavia, l'ABB le avrebbe fornito soltanto una selezione dei suddetti documenti i quali, peraltro, non sarebbero stati completi. In tale contesto, la ricorrente fa valere che la scelta della Commissione di lasciare alle imprese coinvolte il compito di garantire fra di loro un adeguato scambio dei documenti del fascicolo non era una soluzione soddisfacente.

168.
    La convenuta contesta di avere impedito alle imprese di accedere al fascicolo e ricorda che la ricorrente ha espresso il proprio consenso sull'organizzazione di uno scambio di documenti tra le imprese coinvolte. La riduzione dell'ammontare dell'ammenda della Pan-Isovit non avrebbe alcuna relazione con il comportamento di tale impresa nei confronti dell'accesso al fascicolo. Quanto all'ABB, non sarebbe corretto affermare che quest'ultima non ha fornito una documentazione completa.

2. Giudizio del Tribunale

169.
    L'accesso al fascicolo nelle cause di concorrenza ha come oggetto di permettere ai destinatari di una comunicazione degli addebiti di prendere conoscenza degli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione, affinché possano pronunciarsi in modo efficace, sulla base di tali mezzi, sulle conclusioni cui la Commissione è pervenuta nella sua comunicazione degli addebiti (sentenze della Corte 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-8417, punto 89, e 8 luglio 1999, causa C-51/92 P, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. I-4235, punto 75; sentenze del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-30/91, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-1775, punto 59, e causa T-36/91, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1847, punto 69). L'accesso al fascicolo rientra così tra le garanzie procedurali dirette a garantire un esercizio effettivo dei diritti della difesa e ad assicurare, in particolare, l'effettivo esercizio del diritto di essere sentito previsto all'art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17, e all'art. 2 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268) (sentenza del Tribunale 1° aprile 1993, causa T-65/89, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. II-389, punto 30).

170.
    Secondo una giurisprudenza consolidata, la Commissione, per consentire alle imprese e alle associazioni di imprese interessate di cui trattasi di difendersi utilmente dagli addebiti contro di esse formulati nella comunicazione degli addebiti, ha l'obbligo di rendere accessibile il fascicolo dell'istruttoria nella sua integralità, eccettuati i documenti contenenti segreti aziendali di altre imprese o altre informazioni riservate e i documenti interni della Commissione (sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, citata, punto 54, e 19 maggio 1999, causa T-175/95, BASF/Commissione, Racc. pag. II-1581).

171.
    Infatti, nell'ambito del procedimento contraddittorio istituito dal regolamento n. 17, non può spettare alla Commissione da sola decidere quali siano i documenti utili per la difesa (sentenze 29 giugno 1995, Solvay/Commissione, citata, punto 81, e ICI/Commissione, citata, punto 91). Tenuto conto del principio generale della parità delle armi, non si può ammettere che la Commissione possa decidere da sola se utilizzare o meno documenti contro le imprese, mentre queste ultime non hanno avuto accesso ad essi e non hanno quindi potuto decidere parallelamente se utilizzarli o meno per la propria difesa (sentenze 29 giugno 1995, Solvay/Commissione, citata, punto 83, e ICI/Commissione, citata, punto 93).

172.
    Si deve verificare, alla luce di tali regole, se, nel caso specifico, la Commissione ha rispettato il suo obbligo di dare integralmente accesso al fascicolo dell'istruttoria.

173.
    Innanzi tutto, si deve rilevare che la Commissione ha dichiarato, nella sua lettera in data 20 marzo 1997, allegata alla comunicazione degli addebiti, notificata alla ricorrente:

«Al fine di aiutare le imprese a preparare le proprie osservazioni sugli addebiti ad esse contestati la Commissione può loro consentire di consultare il fascicolo che le riguarda. Nel caso specifico, la Commissione ha allegato alla comunicazione degli addebiti tutta la documentazione relativa, composta da tutta la corrispondenza pertinente scambiata in conformità all'art. 11 del regolamento [n. 17]. I riferimenti a fatti completamente estranei all'oggetto della causa sono stati eliminati dai documenti allegati alla comunicazione degli addebiti.

Nel caso in cui voi desideriate esaminare i documenti che possono essere consultati e che si riferiscono alla vostra impresa presso gli uffici della Commissione, o se avete quesiti sul presente procedimento, potete contattare [...] entro le tre settimane successive alla ricezione della presente lettera».

174.
    La ricorrente ha affermato, a seguito di un quesito scritto del Tribunale, di aver contattato la Commissione, il 23 aprile 1997, per essere autorizzata ad accedere al fascicolo integrale. Sebbene risulti incontestabilmente che tale conversazione telefonica è realmente avvenuta, le parti non sono d'accordo sul suo oggetto preciso, in particolare sul se, da una parte, la Commissione abbia respinto una richiesta di accesso al fascicolo dichiarando, come sostiene la ricorrente, che se le imprese «desiderano effettivamente dare prova di collaborazione, si accordano per provvedere da sé allo scambio delle copie» e se, dall'altra, la ricorrente abbia richiesto, in conclusione, di accedere al fascicolo integrale. Non è contestato, tuttavia, che si sia discusso, durante tale conversazione, di un procedimento di scambio di documenti tra le imprese coinvolte.

175.
    E' pacifico che, nei mesi di aprile e maggio 1997, la Commissione ha consigliato alle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti di organizzare uno scambio di tutti i documenti raccolti presso di loro durante gli accertamenti. Non è contestato che tutte le imprese coinvolte, salvo la Dansk Rørindustri, hanno accettato di provvedere a tale scambio di documenti. In seguito, tutte le imprese partecipanti allo scambio di documenti, fra cui la ricorrente, hanno ricevuto da ciascuna delle altre imprese i documenti raccolti presso di loro, accompagnati da una lista redatta o dall'impresa in questione, o, nel caso dell'ABB e della Pan-Isovit, su loro richiesta, dalla Commissione. Quanto ai documenti raccolti presso la Dansk Rørindustri, una parte di tali documenti è stata trasmessa alle altre imprese, il 18 giugno 1997, su richiesta della Commissione, mentre un'altra parte è stata trasmessa dalla Commissione stessa, il 24 settembre 1997.

176.
    Risulta altresì indubbiamente che, dopo il colloquio telefonico del 23 aprile 1997, la ricorrente non ha più contattato i servizi della Commissione per accedere al fascicolo.

177.
    Nella sua risposta al quesito scritto del Tribunale, la ricorrente fa valere di aver dedotto dal detto colloquio telefonico che, nel suo interesse, era preferibile non chiedere di avere accesso a tutto il fascicolo della Commissione, a pena di vedersi contestare, per tale comportamento, una mancata collaborazione nel corso del procedimento amministrativo.

178.
    E' giocoforza rilevare, tuttavia, che la ricorrente non fornisce alcuna prova di un comportamento della Commissione da cui avrebbe potuto ragionevolmente dedurre, in quel momento, che l'esercizio del suo diritto di accesso al fascicolo dell'istruttoria avrebbe avuto conseguenze sulla valutazione successiva, in sede di calcolo dell'ammontare dell'ammenda, del suo livello di collaborazione. E' vero che l'ABB, in una lettera del 6 giugno 1997 alla Commissione, ha vincolato la propria proposta di scambio di documenti alla sua volontà di collaborare con la Commissione e che la Tarco ha affermato, da parte sua, in una lettera del 19 giugno 1997 indirizzata alla Commissione, che, partecipando allo scambio di documenti, «noi continu[iamo] ad esprimere la nostra volontà di collaborare e la nostra effettiva collaborazione con la Commissione anche se risch[iamo] di non avere accesso a tutto il fascicolo». Tuttavia, tali affermazioni, che esprimono la volontà delle imprese coinvolte di confermare la loro collaborazione, non si riferiscono ad un comportamento della Commissione che avrebbe potuto indurre a credere che una richiesta di accesso al fascicolo avrebbe comportato un aumento della ammenda. La ricorrente non ha dimostrato nemmeno la sua affermazione, esposta nel ricorso, secondo cui essa ha accettato di non insistere ad accedere al fascicolo «sotto pressione». Lo stesso vale, d'altronde, per quanto riguarda la sua affermazione secondo cui, per la Pan-Isovit, una richiesta di accesso al fascicolo avrebbe avuto conseguenze al momento della valutazione della sua collaborazione in sede di calcolo dell'ammontare dell'ammenda.

179.
    Pertanto, si deve concludere che la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione aveva fatto pressione affinché essa non ricorresse alla possibilità di accedere a tutto il fascicolo dell'istruttoria. Conseguentemente, si deve supporre che la ricorrente non ha voluto avvalersi di tale possibilità.

180.
    Comunque, avendo previsto e organizzato l'accesso al fascicolo nei suoi locali come indicato nella sua lettera allegata alla comunicazione degli addebiti, occorre ritenere che la Commissione ha adempiuto il suo obbligo di concedere alle imprese - di propria iniziativa e senza attendere una presa di contatto da parte di queste ultime - l'accesso al fascicolo dell'istruttoria.

181.
    In tali circostanze, non si può neppure contestare alla Commissione di aver voluto facilitare l'accesso al fascicolo dell'istruttoria invitando le imprese coinvolte a procedere, tra di loro e per mezzo dei loro avvocati, ad uno scambio dei documenti raccolti presso ciascuna di esse durante gli accertamenti.

182.
    Occorre rilevare a tale riguardo, che la ricorrente non può fare valere un mancato accesso al fascicolo per il fatto che, nell'ambito di tale scambio di documenti, l'ABB ha trasmesso documenti in cui talune parti erano state eliminate.

183.
    Infatti, dalla lettera del 4 giugno 1997 inviata dagli avvocati dell'ABB agli avvocati della ricorrente risulta che l'ABB aveva «ripulito» («redacted») qualche documento poiché si trattava di documenti interni contenenti informazioni riservate. Si deve ricordare, a tale riguardo, che, secondo una giurisprudenza consolidata, l'accesso al fascicolo non può estendersi ai segreti aziendali di altre imprese e ad altre informazioni riservate (v. punto 170 supra). Ora, se la ricorrente avesse avuto un qualsiasi dubbio sulla versione di taluni documenti preparata dall'ABB o da altre concorrenti, soprattutto per quanto riguarda le informazioni cancellate dall'ABB in taluni documenti, o, ancora, se essa avesse avuto un qualsiasi dubbio sulla esaustività delle liste di documenti redatte dai suoi concorrenti, nulla le impediva di contattare la Commissione e, se del caso, di utilizzare il suo diritto di accedere integralmente al fascicolo dell'istruttoria nei locali della Commissione.

184.
    Da quanto precede risulta che la Commissione, avendo consigliato alle imprese coinvolte di facilitare l'accesso ai documenti tramite uno scambio di documenti, garantendo essa stessa il diritto di accedere all'intero fascicolo dell'istruttoria, ha agito nel rispetto dei requisiti fissati dalla giurisprudenza del Tribunale, secondo cui uno scambio di documenti tra le imprese non può in alcun caso fare venire meno il dovere della Commissione di assicurare essa stessa - nel corso dell'istruttoria di un'infrazione al diritto della concorrenza - il rispetto dei diritti della difesa delle imprese interessate. Infatti, la difesa di un'impresa non può dipendere dalla buona volontà di un'altra impresa, in teoria sua concorrente, contro la quale la Commissione ha sollevato accuse analoghe e i cui interessi economici e procedurali sono spesso contrapposti (sentenze 29 giugno 1995, Solvay/Commissione, citata, punti 85 e 86, e ICI/Commissione, citata, punti 95 e 96).

185.
    Ne consegue che la censura relativa ad un mancato accesso al fascicolo deve essere respinta.

B - Sulla violazione del diritto di essere sentito relativamente alla deduzione di nuovi mezzi di prova

1. Argomenti delle parti

186.
    La ricorrente contesta alla Commissione di aver violato i suoi diritti della difesa aggiungendo, dopo la comunicazione degli addebiti, in due occasioni, con lettere del 22 maggio e 9 ottobre 1997, altri documenti a sostegno delle proprie accuse. La Commissione non avrebbe il diritto di basarsi su tali documenti dal momento che, nella comunicazione degli addebiti, non ha chiaramente espresso l'intenzione di avvalersene.

187.
    La convenuta osserva che nessuna regola di procedura impedisce di produrre prove complementari dopo l'invio della comunicazione degli addebiti. Nelle lettere in questione, la Commissione avrebbe spiegato che i documenti allegati a queste ultime si riferivano agli argomenti fatti valere nella comunicazione degli addebiti oppure nelle osservazioni su quest'ultima. Poiché tali lettere sono state spedite molto prima dell'audizione, la ricorrente avrebbe avuto la possibilità di replicare e, del resto, l'avrebbe fatto.

2. Giudizio del Tribunale

188.
    Dal combinato disposto dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17 e degli artt. 2 e 4 del regolamento n. 99/63 discende che la Commissione deve comunicare gli addebiti che essa contesta alle imprese e associazioni interessate e può prendere in considerazione soltanto quegli addebiti sui quali queste ultime hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista (sentenza CB e Europay/Commissione, citata, punto 47).

189.
    Allo stesso modo, il rispetto dei diritti della difesa, che costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e va osservato in qualunque circostanza, specie in qualsiasi procedimento con cui possono essere inflitte sanzioni, anche se si tratti di un procedimento di natura amministrativa, esige parimenti che le imprese e le associazioni di imprese interessate siano messe in grado, fin dalla fase del procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il loro punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, addebiti e circostanze allegate dalla Commissione (sentenza della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 11; sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-11/89, Shell/Commissione, Racc. pag. II-757, punto 39).

190.
    Tuttavia, nessuna norma impedisce alla Commissione di comunicare alle parti, dopo aver inviato la comunicazione degli addebiti, nuovi documenti che essa ritiene possano sostenere la sua tesi, riservandosi di concedere alle imprese il tempo necessario per presentare il proprio punto di vista al riguardo (sentenza della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione, Racc. pag. 3151, punto 29).

191.
    Quanto alla lettera del 22 maggio 1997, si deve rilevare che la Commissione ha segnalato nella stessa, per i documenti allegati ai nn. X1-X9, la loro importanza alla luce della comunicazione degli addebiti del 20 marzo 1997, indicando la parte della comunicazione degli addebiti relativa a ciascuno dei documenti. Ne consegue che la ricorrente è stata sufficientemente informata della pertinenza dei suddetti documenti in relazione agli addebiti già comunicati.

192.
    Quanto ai documenti allegati alla lettera del 9 ottobre 1997, occorre precisare che si tratta di una serie di documenti complementari alla comunicazione degli addebiti numerati da 1 a 18 e di una serie di risposte fornite da talune imprese in seguito alle richieste d'informazioni, trasmesse con tabelle che indicano, per ciascun documento, il soggetto interessato nonché un riferimento al passaggio pertinente della comunicazione degli addebiti e, se del caso, ai passaggi nelle osservazioni alla comunicazione degli addebiti di talune imprese.

193.
    Ne discende che le lettere della Commissione in data 22 maggio e 9 ottobre 1997 non hanno dedotto nuove censure ma menzionano taluni documenti che costituiscono prove supplementari a sostegno degli addebiti formulati nell'apposita comunicazione.

194.
    Poiché la Commissione ha adeguatamente precisato in quale misura ciascuno dei documenti trasmessi dopo la comunicazione degli addebiti si riferiva alla stessa e, d'altronde, la ricorrente non afferma di non aver avuto il tempo necessario per presentare le proprie osservazioni al riguardo, occorre dichiarare che la ricorrente è stata in grado di fare conoscere in modo utile il proprio punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, addebiti e circostanze allegati in tali documenti.

195.
    Pertanto, la censura, nella parte in cui riguarda la deduzione di nuovi mezzi di prova, deve essere respinta.

C - Sulla violazione del diritto di essere sentito per quanto riguarda l'applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende

1. Argomenti delle parti

196.
    Secondo la ricorrente, la Commissione ha violato i diritti della difesa facendo valere i nuovi orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: i «nuovi orientamenti» o gli «orientamenti»). Sebbene tali orientamenti modificassero in maniera fondamentale le norme da applicare fino ad allora, la Commissione non avrebbe fornito alcuna indicazione, nella sua comunicazione degli addebiti, che inducesse a ritenere che avrebbe applicato una nuova politica per quanto riguarda il calcolo delle ammende. Ora, si potrebbe generalmente auspicare che la Commissione indicasse, nella comunicazione degli addebiti, i criteri che intende applicare per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare dell'ammenda.

197.
    Relativamente all'assenza di qualsiasi riferimento all'entità dell'ammenda nella comunicazione degli addebiti, la convenuta ricorda che non esiste alcun obbligo al riguardo.

2. Giudizio del Tribunale

198.
    Occorre rilevare, preliminarmente, che è pacifico che la Commissione ha determinato l'ammenda inflitta alla ricorrente conformemente al metodo generale per il calcolo dell'ammontare delle ammende enunciato negli orientamenti.

199.
    Secondo una giurisprudenza consolidata, dal momento che la Commissione, nella comunicazione degli addebiti, dichiara espressamente che vaglierà se sia il caso di infliggere ammende alle imprese interessate e indica le principali considerazioni di fatto e di diritto che possono implicare l'irrogazione di un'ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione, ed il fatto di averla commessa «intenzionalmente o per negligenza», essa adempie il suo obbligo di rispettare il diritto delle imprese di essere sentite. In tal modo, essa fornisce loro le indicazioni necessarie per difendersi non solo contro l'accertamento dell'infrazione, ma altresì contro il fatto di vedersi infliggere un'ammenda (sentenza della Corte 7 giugno 1993, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 21).

200.
    Ne consegue che, per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare delle ammende, i diritti della difesa delle imprese interessate vengono garantiti dinanzi alla Commissione mediante la possibilità di presentare osservazioni in merito alla durata, alla gravità e al carattere anticoncorrenziale dei fatti contestati. D'altronde, le imprese fruiscono di una garanzia supplementare, per quanto concerne la determinazione dell'ammontare delle ammende, in quanto il Tribunale ha cognizione anche di merito e può in particolare annullare o ridurre l'ammenda, in forza dell'art. 17 del regolamento n. 17 (sentenza del Tribunale 6 ottobre 1994, causa T-83/91, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II-755, punto 235).

201.
    A tale riguardo, occorre rilevare che la Commissione ha precisato, alle pagg. 53 e 54 della comunicazione degli addebiti inviata alla ricorrente, la durata dell'infrazione che intendeva addebitarle.

202.
    Poi, la Commissione ha esposto, alle pagg. 57 e 58 della comunicazione degli addebiti, le ragioni per le quali riteneva che l'infrazione di cui trattasi costituisse un'infrazione molto grave nonché gli elementi costituenti circostanze aggravanti, vale a dire, la manipolazione delle procedure di appalto, l'attuazione aggressiva dell'intesa per garantire l'obbedienza da parte di tutti i partecipanti agli accordi e per estromettere l'unico concorrente importante che non vi prendeva parte e la prosecuzione dell'infrazione dopo gli accertamenti.

203.
    Nello stesso punto, la Commissione ha precisato che, nella determinazione dell'ammenda da infliggere a ciascuna singola impresa, essa avrebbe tenuto conto, in particolare, del ruolo giocato da ciascuna nelle pratiche anticoncorrenziali, di tutte le sostanziali differenze in ordine alla durata della loro partecipazione, della loro importanza nell'industria del teleriscaldamento, del loro fatturato nel settore del teleriscaldamento, del loro fatturato complessivo, all'occorrenza, per tenere conto della dimensione e del potere economico dell'impresa in causa e per garantire un effetto sufficientemente dissuasivo, e, infine, di tutte le circostanze attenuanti.

204.
    Poi, alla pag. 58 della comunicazione degli addebiti, la Commissione ha osservato, in ordine alla ricorrente, che quest'ultima aveva svolto un ruolo di capofila nell'intesa, che si trattava del secondo produttore europeo di tubi per teleriscaldamento e che svolgeva un ruolo attivo in tutte le attività dell'intesa sebbene secondario rispetto al ruolo dell'ABB.

205.
    In tal modo, la Commissione ha precisato, nella sua comunicazione degli addebiti, gli elementi di fatto e di diritto su cui si sarebbe basata per il calcolo dell'ammenda da infliggere alla ricorrente, in modo da rispettare debitamente, a tale riguardo, il diritto di quest'ultima di essere sentita.

206.
    Occorre rilevare che la Commissione non era tenuta - dato che aveva indicato gli elementi di fatto e di diritto su cui avrebbe basato il suo calcolo delle ammende - a precisare il modo in cui si sarebbe avvalsa di ciascun elemento per la determinazione dell'entità dell'ammenda. Infatti, dare indicazioni circa l'entità delle ammende previste, prima che le imprese siano state poste in grado di esporre le loro difese circa gli addebiti contestati contro di loro, equivarrebbe ad anticipare in modo inopportuno la decisione della Commissione (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 21; sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 19).

207.
    Pertanto, la Commissione non era neppure tenuta, nel corso del procedimento amministrativo, a comunicare alle imprese interessate la propria intenzione di applicare una nuova metodologia per il calcolo delle ammende.

208.
    In particolare, la Commissione non era tenuta ad annunciare, nella comunicazione degli addebiti, la possibilità di un eventuale cambiamento della sua politica in fatto di entità generale delle ammende, possibilità che dipendeva da considerazioni generali di politica della concorrenza non direttamente connesse alle particolari circostanze delle pratiche ora in esame (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 22). Infatti, la Commissione, quando intende aumentare l'entità generale delle ammende, non ha l'obbligo di avvertire le imprese (sentenza 10 marzo 1992, Solvay/Commissione, citata, punto 311).

209.
    Ne consegue che il diritto della ricorrente di essere sentita non obbligava la Commissione a comunicarle la sua intenzione di applicare, al suo caso, i nuovi orientamenti.

210.
    Alla luce di quanto sopra esposto, la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito deve essere altresì respinta per quanto riguarda l'applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende.

III - Sul terzo motivo, relativo alla violazione di principi generali e ad errori di fatto nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda

A - Sulla violazione del principio d'irretroattività

1. Argomenti delle parti

211.
    La ricorrente contesta alla Commissione di aver violato il principio d'irretroattività applicando, al suo caso, i nuovi orientamenti malgrado avesse collaborato con la Commissione senza conoscere l'intenzione di quest'ultima di modificare in modo sostanziale la sua politica in materia di ammende.

212.
    A tale riguardo, la ricorrente osserva che le ammende previste all'art. 15 del regolamento n. 17 sono di natura penale e, pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), che vieta di infliggere pene più gravi di quelle applicabili al momento in cui l'infrazione in causa è stata commessa. Sarebbe quindi contrario all'art. 7, n. 1, della CEDU applicare retroattivamente le nuove norme giuridiche che la Commissione si è data in ordine alla determinazione dell'ammontare dell'ammenda, e che hanno un carattere normativo e vincolano la Commissione. Anche se si dovesse ritenere che tali nuove norme siano prive di carattere normativo, e costituiscano soltanto una modifica della prassi della Commissione, l'applicazione di norme risultanti da tale modifica sarebbe contraria ai principi contenuti nella disposizione sopramenzionata. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo risulterebbe che tali principi si applicano altresì a mutamenti giurisprudenziali.

213.
    La ricorrente riconosce che la Commissione ha, normalmente, il diritto di aumentare, senza preavviso, l'entità complessiva delle ammende. Tuttavia, nel caso in esame, la Commissione avrebbe modificato radicalmente la sua politica e la sua prassi in materia di ammende, per la qual cosa essa sarebbe tenuta a dare un preavviso, in particolare quando, come nel caso della ricorrente, un'impresa ha spontaneamente fornito elementi di prova che la incriminano, senza conoscere tale modifica radicale.

214.
    Ora, gli orientamenti condurrebbero effettivamente, nel caso di imprese che si trovano nella situazione della ricorrente, ad un aumento sistematico dell'entità delle ammende. Calcolando le ammende sulla base di importi determinati in assoluto, gli orientamenti imporrebbero una metodologia di calcolo che penalizza le piccole e medie imprese in modo nettamente più forte rispetto ad un sistema in cui l'ammenda dipende totalmente o parzialmente dal fatturato dell'impresa interessata.

215.
    La convenuta ribatte che i nuovi orientamenti precisano soltanto il contesto in cui la Commissione intende circoscrivere l'applicazione dell'art. 15 del regolamento n. 17 e non modificano tale contesto. Infatti, la Commissione avrebbe potuto infliggere esattamente la stessa ammenda alla ricorrente senza mai adottare i nuovi orientamenti.

216.
    Inoltre, gli orientamenti rappresenterebbero un cambiamento nell'approccio generale adottato dalla Commissione in sede di calcolo delle ammende che non provocherebbe necessariamente un aumento in un caso specifico. Anche se gli orientamenti avessero come obiettivo quello di infliggere ammende con un ammontare maggiore, ciò sarebbe assolutamente compatibile con la giurisprudenza.

2. Giudizio del Tribunale

217.
    Si deve ricordare che, in base ad una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali il giudice comunitario garantisce l'osservanza (v., in particolare, parere della Corte 2/94 del 28 marzo 1996, Racc. pag. I-1759, punto 33, e sentenza della Corte 29 maggio 1997, causa C-299/95, Kremzow, Racc. pag. I-2629, punto 14). A tal fine, il giudice comunitario si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato e aderito. La CEDU riveste, a questo proposito, un significato particolare (sentenza Kremzow, citata, punto 14; sentenza del Tribunale 20 febbraio 2001, causa T-112/98, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, Racc. pag. II-729, punto 60). Inoltre, ai sensi dell'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea (divenuto, in seguito a modifica, art. 6, n. 2, UE), «l'Unione europea rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla [CEDU] e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario».

218.
    Ai sensi dell'art. 7, n. 1, della CEDU, «[n]essuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto nazionale o internazionale» e «non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso».

219.
    Occorre rilevare che il principio della irretroattività delle norme penali, sancito dall'art. 7 della CEDU come un diritto fondamentale, è un principio comune a tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e fa parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte deve garantire l'osservanza (sentenza della Corte 10 luglio 1984, causa 63/83, Kirk, Racc. pag. 2689, punto 22).

220.
    Benché risulti dall'art. 15, n. 4, del regolamento n. 17 che le decisioni della Commissione che infliggono ammende per violazione del diritto della concorrenza non hanno un carattere penale (sentenza Tetra Pak/Commissione, citata, punto 235), resta pur sempre il fatto che la Commissione è tenuta a rispettare i principi generali del diritto comunitario, ed in particolare quello d'irretroattività, nei procedimenti amministrativi che possono portare all'irrogazione di sanzioni in applicazione delle regole di concorrenza del Trattato (v., per analogia, sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa C-322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 7).

221.
    Tale rispetto esige che le sanzioni inflitte ad un'impresa per un'infrazione alle regole di concorrenza corrispondano a quelle che erano stabilite al momento in cui l'infrazione è stata commessa.

222.
    A tale riguardo, si deve precisare che le sanzioni che possono essere irrogate dalla Commissione per un'infrazione alle regole comunitarie della concorrenza sono definite all'art. 15 del regolamento n. 17, adottato precedentemente al momento in cui l'infrazione si è iniziata. Ora, da una parte, occorre ricordare che la Commissione non ha il potere di modificare il regolamento n. 17 o di scostarsene, neanche mediante norme di carattere generale che essa impone a sé stessa. Dall'altra, se è pacifico che la Commissione ha determinato l'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente conformemente alla metodologia generale per il calcolo delle ammende enunciato negli orientamenti, si deve constatare che, in tal modo, essa è rimasta nell'ambito delle sanzioni definite dall'art. 15 del regolamento n. 17.

223.
    Infatti, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, «[l]a Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza [...] commettano una infrazione alle disposizioni dell'art. 85, paragrafo 1, [...] del Trattato». Nella stessa disposizione si prevede che «per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tenere conto oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata».

224.
    Ora, gli orientamenti prevedono, al punto 1, primo capoverso, che, per il calcolo delle ammende, l'importo di base è determinato in funzione della gravità e della durata dell'infrazione, che sono i soli criteri indicati all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

225.
    Secondo gli orientamenti, la Commissione prende come importo di base, per il calcolo delle ammende, un importo determinato in funzione della gravità dell'infrazione (in prosieguo: l'«importo di base generale»). Per valutare la gravità dell'infrazione occorre prenderne in considerazione la natura, l'impatto concreto sul mercato quando sia misurabile e l'estensione del mercato geografico rilevante (punto 1 A, primo capoverso). In tale contesto, le infrazioni sono classificate in tre categorie, vale a dire le «infrazioni poco gravi», per le quali l'ammontare delle ammende applicabili è compreso tra ECU 1 000 e 1 milione, le «infrazioni gravi», per le quali l'ammontare delle ammende applicabili può variare da ECU 1 milione a ECU 20 milioni e le «infrazioni molto gravi» per le quali l'ammontare delle ammende applicabili supera ECU 20 milioni (punto 1 A, secondo capoverso, dal primo al terzo trattino). Nell'ambito di ciascuna di tali categorie, ed in particolare per le categorie di infrazioni «gravi» e «molto gravi», la forcella di sanzioni previste consente di differenziare il trattamento da riservare alle imprese in funzione della natura delle infrazioni commesse (punto 1 A, terzo capoverso). E' necessario, inoltre, valutare in che misura gli autori dell'infrazione abbiano l'effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e fissare l'ammontare dell'ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto capoverso).

226.
    Si può, inoltre, tenere conto del fatto che le imprese di grandi dimensioni dispongono quasi sempre di infrastrutture sufficienti per possedere conoscenze giuridico-economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza (punto 1 A, quinto capoverso).

227.
    Nell'ambito di ciascuna delle tre categorie predette, può essere opportuno ponderare, in certi casi, l'importo determinato, in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione e di adattare conseguentemente l'importo di base generale secondo le caratteristiche specifiche di ciascuna impresa (in prosieguo: l'«importo di base specifico ») (punto 1 A, sesto capoverso).

228.
    Quanto al fattore relativo alla durata dell'infrazione, gli orientamenti stabiliscono una distinzione tra le infrazioni di breve durata (in generale per periodi inferiori a un anno) per le quali l'importo stabilito per la gravità non dovrebbe essere maggiorato, le infrazioni di media durata (in generale per periodi da uno a cinque anni), per le quali tale importo può raggiungere il 50%, e le infrazioni di lunga durata (in generale per periodi superiori a cinque anni), per le quali tale importo può essere maggiorato per ciascun anno del 10% (punto 1 B, primo capoverso, dal primo al terzo trattino).

229.
    In seguito, gli orientamenti riportano, a titolo di esempio, un elenco di circostanze aggravanti e attenuanti che possono essere prese in considerazione per aumentare o diminuire l'importo di base riferendosi poi alla comunicazione della Commissione 18 luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

230.
    Come osservazione generale, si precisa che l'ammenda calcolata secondo lo schema di cui sopra (importo di base più o meno le percentuali di maggiorazione e riduzione) non può in alcun caso superare il 10% del volume d'affari mondiale delle imprese, come previsto dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 [punto 5, lett. a)]. Inoltre gli orientamenti prevedono che, dopo avere effettuato i calcoli di cui sopra, occorrerà prendere in considerazione, secondo le circostanze, taluni elementi obiettivi quali il contesto economico specifico, il vantaggio economico o finanziario realizzato dagli autori dell'infrazione, le caratteristiche delle imprese in questione nonché la loro capacità contributiva reale in un contesto sociale particolare, adeguando di conseguenza, in fine, gli importi delle ammende [punto 5, lett. b)].

231.
    Ne consegue che, secondo la metodologia enunciata negli orientamenti, il calcolo delle ammende viene effettuato in funzione dei due criteri citati all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, vale a dire la gravità dell'infrazione e la sua durata, nel rispetto del limite massimo in relazione al volume d'affari di ciascuna impresa, stabilito con la medesima disposizione.

232.
    Di conseguenza, non si può ritenere che gli orientamenti trascendano il contesto giuridico delle sanzioni come definito da tale disposizione.

233.
    Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il cambiamento che potrebbe essere provocato dagli orientamenti rispetto alla vigente prassi amministrativa della Commissione non costituisce neppure un'alterazione del contesto giuridico che determina le ammende che possono essere inflitte, e, dunque non è contrario ai principi di cui all'art. 7, n. 1, della CEDU.

234.
    Infatti, da una parte, la precedente prassi decisionale della Commissione non funge di per sé da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza, poiché quest'ultimo è definito, esclusivamente, dal regolamento n. 17.

235.
    Dall'altra, quanto al margine di discrezionalità lasciato alla Commissione dal regolamento n. 17, l'applicazione da parte di quest'ultima di una nuova metodologia di calcolo delle ammende, che può comportare, in alcuni casi, un aumento dell'ammontare delle ammende, senza peraltro eccedere il limite massimo fissato nel medesimo regolamento, non può essere considerata un aumento, con effetto retroattivo, delle ammende come giuridicamente stabilite all'art. 15 del regolamento n. 17, contrario ai principi di legittimità e di certezza del diritto.

236.
    A tale riguardo, è irrilevante sostenere che il calcolo delle ammende secondo la metodologia enunciata negli orientamenti, in particolare a partire da un importo determinato, in via di principio, in funzione della gravità dell'infrazione, può indurre la Commissione ad infliggere ammende di maggiore entità rispetto alla sua prassi precedente. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54; sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punto 33; v. altresì sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-295/94, Buchmann/Commissione, Racc. pag. II-813, punto 163). Risulta, inoltre, da una giurisprudenza consolidata che la Commissione dispone, nell'ambito del regolamento n. 17, di un margine di discrezionalità nella determinazione dell'importo delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole sulla concorrenza (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59; 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. II-1799, punto 53, nonché sentenza 21 ottobre 1997, causa T-229/94, Deutsche Bahn/Commissione, Racc. pag. II-1689, punto 127).

237.
    Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che il fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello, nei limiti indicati dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 109; sentenza 10 marzo 1992, Solvay/Commissione, citata, punto 309; sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-304/94, Europa Carton/Commissione, Racc. pag. II-869, punto 89). L'efficace applicazione delle norme comunitarie della concorrenza implica, al contrario, che la Commissione possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 109).

238.
    Per tali ragioni, la censura relativa alla pretesa violazione del principio d'irretroattività deve essere respinta.

B - Sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

1. Argomenti delle parti

239.
    La ricorrente sostiene che l'applicazione di una nuova politica di calcolo delle ammende, dopo che esso ha fornito volontariamente elementi di prova che la incriminano, è contraria al principio di tutela del legittimo affidamento. Infatti, essa avrebbe avuto il diritto di fare affidamento nella prassi della Commissione in materia di calcolo delle ammende in vigore al momento in cui essa ha preso contatto con la Commissione. Il potere discrezionale della Commissione sarebbe stato limitato, in tali circostanze, dal fatto che la ricorrente ha collaborato con la stessa sulla base della metodologia di calcolo delle ammende esposta nella decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33. 833 - Cartoncino) (GU L 243, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Cartoncino») e nel progetto di comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di cartello (GU 1995, C 341, pag. 13; in prosieguo: il «progetto di comunicazione sulla cooperazione»), fatti valere in quell'occasione tanto dalla ricorrente quanto dalla Commissione.

240.
    Secondo la convenuta, dalla giurisprudenza risulta i che contravventori alle regole di concorrenza non hanno «diritto» ad un'ammenda di particolare entità. Inoltre, la ricorrente non può sostenere di aver fatto affidamento - quando ha trasmesso documenti alla Commissione - nella comunicazione sulla cooperazione per rendersi conto, in seguito, che la politica in materia di ammende era stata modificata dai nuovi orientamenti. Infatti, la Commissione avrebbe pienamente rispettato il testo e lo spirito di tale comunicazione riducendo l'ammenda del 30%. Poiché tale comunicazione non verte sul calcolo dell'importo di base dell'ammenda, essa non avrebbe potuto creare nelle imprese interessate un affidamento in ordine al livello dell'ammenda prima dell'operazione di riduzione del suo importo in applicazione di tale comunicazione.

2. Giudizio del Tribunale

241.
    Quanto alla determinazione delle ammende per violazione delle regole di concorrenza, si deve rilevare che la Commissione esercita le proprie prerogative nei limiti del margine di discrezionalità concessole dal regolamento n. 17. Ora, secondo una giurisprudenza consolidata, gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di una situazione in atto che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie (v., sentenze della Corte 15 luglio 1982, causa 245/81, Edeka, Racc. pag. 2745, punto 27, e 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punto 33).

242.
    Al contrario, la Commissione può elevare il livello generale delle ammende, nei limiti indicati dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza (v. giurisprudenza citata al punto 237 supra).

243.
    Ne consegue che le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che può concludersi con un'ammenda non possono maturare un legittimo affidamento nel fatto che la Commissione non innalzerà il livello delle ammende praticato precedentemente.

244.
    Quanto all'affidamento della ricorrente ingenerato dalla decisione Cartoncino, in particolare in ordine alla riduzione da applicare in virtù della sua collaborazione durante il procedimento amministrativo, occorre aggiungere che il solo fatto che la Commissione abbia concesso, nella sua prassi decisionale precedente, un determinato tasso di riduzione per un determinato comportamento non implica che essa sia tenuta a concedere la stessa riduzione proporzionale in occasione della valutazione di un comportamento analogo nell'ambito di un procedimento amministrativo successivo (v., relativamente ad una circostanza attenuante, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-347/94, Mayr-Melnhof/Commissione, Racc. pag. II-1751, punto 368).

245.
    Comunque, la Commissione non poteva più applicare, nel caso di specie, la politica applicata al momento dell'adozione della decisione Cartoncino in quanto, da allora, essa ha adottato la comunicazione sulla cooperazione, pubblicata il 18 luglio 1996. A partire da quella data, la Commissione ha fatto sorgere in capo alle imprese un legittimo affidamento nell'applicazione dei criteri esposti in tale comunicazione alla cui attuazione, d'ora in poi, è tenuta.

246.
    A tale riguardo, si deve rilevare che la ricorrente non può assolutamente aver creduto, quando ha contattato la Commissione, che quest'ultima avrebbe applicato, al suo caso, la metodologia esposta nel suo progetto di comunicazione sulla cooperazione, in quanto risulta chiaramente da tale testo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, che si trattava di un progetto. Infatti, la Commissione ha unito a tale testo una spiegazione in cui affermava di voler adottare una comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei confronti delle imprese che collaborano con lei nella fase istruttoria o nel perseguimento delle infrazioni e che, prima di tale adozione, invitava tutti gli interessati a presentare osservazioni in merito al detto progetto. Un siffatto progetto poteva avere l'unico effetto di avvertire le imprese interessate del fatto che la Commissione intendeva adottare una comunicazione a tale riguardo.

247.
    Benché il ragionamento della ricorrente si basi sulla presunzione che la Commissione non abbia rispettato la comunicazione sulla cooperazione, il suo argomento si confonde con quello che si basa su un'errata applicazione della detta comunicazione.

248.
    Ne consegue che la censura fatta valere deve essere respinta in quanto relativa alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

C - Sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità e sulla legittimità degli orientamenti

1. Argomenti delle parti

249.
    La ricorrente fa valere diversi argomenti per sostenere la propria tesi secondo cui la Commissione le ha inflitto un'ammenda eccessiva e discriminatoria, che viola, nel contempo, il principio della parità di trattamento ed il principio di proporzionalità.

250.
    In primo luogo, prendendo come importo di base per il calcolo dell'ammontare dell'ammenda importi astratti, in funzione della sola gravità delle infrazioni, la Commissione avrebbe commesso una discriminazione nei confronti delle piccole e medie imprese. Infatti, la Commissione avrebbe classificato le imprese interessate in quattro categorie, secondo la loro dimensione. Dal momento che l'importo di base specifico da lei fissato per l'ABB, impresa di prima categoria, era inferiore al 10% del volume d'affari di questa impresa, la metodologia di calcolo avrebbe consentito a tutti i fattori rilevanti per la determinazione dell'ammontare finale dell'ammenda di dispiegare compiutamente i loro effetti. Al contrario, per la ricorrente e le altre imprese appartenenti alla seconda e alla terza categoria, di minori dimensioni rispetto all'ABB, i punti di partenza specifici sarebbero stati talmente elevati che gli effetti dei suddetti fattori sarebbero stati assorbiti dalla necessità di scendere al di sotto del limite del 10% del volume d'affari, come imposto dal regolamento n. 17.

251.
    Di conseguenza, la Commissione avrebbe dato luogo ad una discriminazione delle piccole e medie imprese, contraria alla sua politica generale che consiste nel trattare con minore severità società che operano essenzialmente nel settore in cui rientra l'infrazione, rispetto alle multinazionali che operano, nello stesso tempo, in diversi settori. Il comportamento della Commissione sarebbe altresì incompatibile con l'art. 130, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 157, n. 1, CE) secondo cui la Commissione è tenuta a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo, segnatamente delle piccole e medie imprese.

252.
    In secondo luogo, la metodologia di calcolo utilizzata dalla Commissione avrebbe comportato il fatto che le imprese della seconda e della terza categoria si siano viste infliggere importi di base superiori al limite del 10% del volume d'affari fissato dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Secondo la ricorrente, tale limite non può essere superato in nessuna fase del calcolo. Se fosse consentito alla Commissione calcolare l'ammontare dell'ammenda partendo da importi di base che superano tale limite del 10%, qualsiasi correzione apportata dalla Commissione all'ammontare dell'ammenda sarebbe puramente illusoria e irrilevante sull'ammontare finale dell'ammenda, che sarebbe eguale, comunque, al 10% del volume d'affari globale.

253.
    Nel suo controricorso, la ricorrente aggiunge che il punto 5, lett. a), degli orientamenti dispone che «l'ammenda calcolata secondo lo schema di cui sopra (importo di base più o meno le percentuali di maggiorazione e riduzione)» non può in alcun caso superare il 10% del volume d'affari mondiale delle imprese. Gli orientamenti stessi non consentirebbero quindi alcun calcolo il cui risultato possa superare il limite del 10% del volume d'affari.

254.
    La ricorrente osserva che la Commissione - per tenere conto del limite del 10% del volume d'affari nella fase del calcolo dell'ammenda che si situa dopo la presa in considerazione delle circostanze attenuanti ma prima della riduzione dell'importo in virtù della cooperazione - ha ridotto le ammende, per le imprese della seconda e terza categoria, al livello più elevato legittimamente possibile. Nel caso della ricorrente, l'ammenda stabilita prima della riduzione in virtù della sua collaborazione, sarebbe stata pari a ECU 12 700 000, vale a dire, esattamente il 10% del suo volume d'affari.

255.
    In terzo luogo, la Commissione avrebbe fissato l'ammontare delle ammende ad un livello che non corrisponde alla dimensione individuale delle imprese. Infatti, mentre la Commissione, nella sua prassi precedente, avrebbe privilegiato il volume d'affari risultante dai prodotti che riguardano l'oggetto dell'infrazione, essa avrebbe, nel caso in esame, ridotto l'ammenda inflitta alla ricorrente al 10% del volume d'affari totale di quest'ultima. Ora, la Commissione avrebbe l'obbligo di prendere in considerazione, in sede di determinazione dell'ammontare dell'ammenda, ciascuno dei detti volumi d'affari per tenere conto della dimensione e della presenza sui diversi mercati dell'impresa interessata.

256.
    Su tale punto, la ricorrente osserva ancora che la Commissione ha disatteso la realtà della situazione della ricorrente qualificandola come impresa essenzialmente specializzata nel prodotto in questione, mentre, in realtà, il suo volume d'affari sul mercato in causa, rappresenta soltanto il 36,8% del suo volume d'affari totale. A causa di tale errata valutazione della situazione della ricorrente, a quest'ultima sarebbe stata inflitta un'ammenda sproporzionata rispetto al suo volume d'affari sul mercato rilevante. La metodologia di calcolo utilizzata avrebbe provocato una discriminazione della ricorrente rispetto alle imprese della terza categoria, in quanto, tenendo conto delle loro diverse dimensioni, la differenza tra le ammende inflitte a queste ultime e quella inflitta alla ricorrente sarebbe sproporzionata.

257.
    In quarto luogo, calcolando l'ammontare delle ammende in base ad importi più elevati rispetto al massimale legittimamente ammissibile, la Commissione si sarebbe preclusa la possibilità di valutare gli altri fattori che devono essere presi in considerazione per valutare la gravità dell'infrazione. Così, la Commissione non avrebbe calcolato l'importo delle ammende in funzione del profitto che ciascuna delle imprese interessate aveva realizzato sul mercato rilevante, sebbene la necessità di tenere conto di tale fattore sia stato riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte nonché nella prassi della stessa Commissione ed esposta nella sua XXI Relazione sulla politica di concorrenza. Infatti, la Commissione non avrebbe preso in considerazione il fatto che la ricorrente non ha realizzato un utile eccessivo nel corso della durata della pretesa infrazione. La ricorrente non comprende come gli altri elementi sui quali la Commissione si è basata per determinare l'ammontare dell'ammenda possano riflettere i vantaggi teorici ottenuti da ciascuna impresa, come sostiene la convenuta.

258.
    Infine, l'ammenda sarebbe sproporzionata in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto della capacità della ricorrente a far fronte al pagamento dell'ammenda e avrebbe così stabilito quest'ultima ad un livello tale da minacciare la sopravvivenza della ricorrente. Al contrario, nella sua prassi precedente, la Commissione avrebbe inflitto, in diverse occasioni, un'ammenda per un importo inferiore al livello abituale a causa delle difficoltà finanziarie incontrate dalle imprese interessate. Nei suoi orientamenti, la Commissione avrebbe, inoltre, esposto la propria intenzione di prendere in considerazione la capacità contributiva reale delle imprese in un contesto sociale particolare per adeguare l'ammontare delle ammende. Da tale intenzione le imprese potrebbero trarre legittime aspettative. A tale riguardo, la ricorrente sottolinea di aver subito, nel corso degli anni 1997 e 1998, pesanti perdite che, unitamente all'ammenda, hanno comportato una perdita che supera l'intero valore netto dei suoi fondi propri. Per evitare il fallimento e procurarsi i fondi per pagare l'ammenda, la ricorrente avrebbe dovuto vendere la maggior parte delle proprie attività industriali e commerciali nonché il nome di «Løgstør Rør». Benché la ricorrente esista sempre come persona giuridica, essa sarebbe stata quindi eliminata dal mercato in causa.

259.
    La ricorrente aggiunge che l'obiettivo della Commissione, nello stabilire l'ammontare delle ammende, dev'essere di natura dissuasiva e non di eliminare imprese dal mercato rilevante e di nuocere in tal modo alla concorrenza all'interno del settore in causa. Ora, la fissazione delle ammende ad un livello talmente elevato potrebbe comportare la scomparsa dal mercato dei due principali concorrenti dell'ABB, vale a dire la ricorrente e la Tarco.

260.
    Quanto al fatto che la Commissione si è basata sui nuovi orientamenti in sede di calcolo delle ammende, per fissare l'importo eccessivo e discriminatorio dell'ammenda, la ricorrente fa valere l'illegittimità di tali orientamenti con riguardo all'art. 184 del Trattato CE (divenuto art. 241 CE). Infatti, la Commissione avrebbe determinato, nei suoi orientamenti, importi di base per il calcolo dell'ammenda talmente elevati che la privano del potere discrezionale che le è stato conferito in forza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 al fine di prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti, comprese eventuali circostanze attenuanti.

261.
    La convenuta osserva, preliminarmente, che l'affermazione secondo cui essa ha operato una discriminazione nella determinazione degli importi utilizzati per il calcolo delle ammende è priva di fondamento.

262.
    L'utilizzazione di un'unica cifra di ECU 20 milioni come importo di base per tutti i contravventori non potrebbe essere ritenuta come discriminatoria in quanto tale importo sarebbe stato successivamente modulato in funzione di ciascuno dei contravventori e della gravità della loro partecipazione all'infrazione. Infatti, la Commissione avrebbe espressamente tenuto conto delle diverse dimensioni e della capacità economica delle imprese in questione, in particolare, aumentando l'importo iniziale dell'ammenda da infliggere all'ABB. L'ammenda di ECU 8,9 milioni inflitta alla ricorrente, anziché essere fissata al livello massimo possibile, resterebbe al di sotto del massimale autorizzato dal regolamento n. 17.

263.
    Inoltre, anche se l'ABB avesse ricevuto indebitamente un trattamento favorevole rispetto alla ricorrente, ciò non potrebbe portare ad una riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente, poiché nessuno può far valere a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri. Comunque, la ricorrente non può invocare lo statuto di media impresa. Quanto all'art. 130 del Trattato, tenuto conto della sua natura generale, sembrerebbe praticamente inconcepibile che una misura possa essere annullata per incompatibilità con tale disposizione.

264.
    In seguito, la convenuta contesta l'affermazione secondo cui gli importi utilizzati per il calcolo delle ammende non possano in nessuna fase del calcolo essere superiori al 10% del volume d'affari. Ciò che rileverebbe rispetto al massimale fissato dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 sarebbe esclusivamente il risultato finale del calcolo dell'ammenda e non gli importi utilizzati nel corso del calcolo. La Commissione avrebbe d'altronde potuto utilizzare un importo di base inferiore al 10% del volume d'affari che avrebbe portato al medesimo ammontare finale dell'ammenda. Niente impedirebbe alla Commissione, nel caso in cui l'applicazione dei criteri degli orientamenti conduca ad un importo superiore al limite massimo, di ridurre l'importo ad una somma corrispondente in modo preciso a tale limite prima di applicare i criteri contenuti nella comunicazione sulla cooperazione. Nella parte in cui la ricorrente si basa, nella sua replica, sul dettato del punto 5, lett. a), degli orientamenti, saremmo in presenza di un nuovo argomento e pertanto irricevibile in forza dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

265.
    D'altronde, l'interpretazione del limite del 10% del volume d'affari sostenuta dalla ricorrente sarebbe infondata in quanto comporterebbe l'obbligo di iniziare il calcolo ad un livello anormalmente basso per non superare, in nessun momento del calcolo, tale limite, circostanza che potrebbe condurre alla fissazione di un importo di base che non è più conforme ai criteri definiti negli orientamenti. Secondo tale metodologia, tutto il calcolo dovrebbe essere fatto alla rovescia e l'importo di base risulterebbe chiaramente soltanto alla fine dell'operazione. Una siffatta metodologia sarebbe arbitraria e porterebbe la Commissione ad ignorare le circostanze proprie a ciascun caso specifico.

266.
    La Commissione potrebbe legittimamente imporre un'ammenda che non supera il 10% del volume di affari mondiale di un'impresa. Benché la Commissione abbia spesso preso in considerazione il volume d'affari sul mercato in causa come importo di base del calcolo delle ammende, essa non sarebbe stata tenuta a seguire tale prassi precedente. Infatti, nel calcolo dell'ammenda, occorrerebbe prendere in considerazione un grande numero di elementi e non attribuire un'importanza sproporzionata al volume d'affari. Ad ogni modo, la prassi precedente della Commissione non sarebbe stata costante, dato che sarebbero state fissate ammende anche con riferimento ad altri volumi d'affari rispetto a quello del mercato in causa oppure rispetto ai vantaggi ottenuti dagli autori dell'infrazione.

267.
    Rilevando che la ricorrente era specializzata in un unico prodotto, la decisione non avrebbe affermato che essa produceva soltanto un unico prodotto. Ora, la descrizione della ricorrente come impresa specializzata essenzialmente in un solo prodotto non sarebbe errata, poiché, secondo le informazioni fornite dalla stessa ricorrente, i tubi preisolati rappresentavano, al momento in cui l'indagine è stata compiuta, circa l'80% del suo volume d'affari mondiale. D'altronde, la Commissione si sarebbe basata su tale elemento esclusivamente per differenziare la ricorrente dall'ABB e per ridurre l'importo di base della sua ammenda da 20 a 10 milioni di ECU.

268.
    Quanto alla presa in considerazione dei vantaggi ricavati dall'infrazione, la Commissione non sarebbe tenuta a compierla. Sarebbe generalmente difficile determinare i vantaggi che ciascuna impresa avrebbe ricavato dalla propria partecipazione all'infrazione, circostanza che si sarebbe verificata in specie nella causa di cui trattasi. Comunque, si dovrebbe ritenere che gli altri elementi sui quali la Commissione si basa riflettano i vantaggi teorici ottenuti da ciascuna impresa. Nel caso di una violazione grave e deliberata dell'art. 85 del Trattato, quest'ultima potrebbe essere ritenuta talmente grave che la Commissione non debba attribuire un'importanza particolare al reale importo dei benefici.

269.
    La Commissione non sarebbe neppure tenuta a prendere in considerazione la precaria situazione finanziaria di un'impresa quando determina l'ammontare dell'ammenda, fintantoché essa rimanga al di sotto del limite massimo imposto dal regolamento n. 17. Nel caso specifico, la ricorrente non avrebbe dimostrato che la sua sopravvivenza sarebbe stata minacciata dall'irrogazione dell'ammenda, né che la vendita delle sue attività sarebbe stata resa necessaria dall'obbligo di pagare la stessa. Infatti, una tale misura potrebbe essere stata adottata per diverse ragioni e non potrebbe, comunque, essere assimilata all'eliminazione dell'impresa dal mercato in causa.

270.
    Poiché l'ammenda non è né eccessiva né discriminatoria, la ricorrente non avrebbe alcuna ragione per contestare la legittimità degli orientamenti. Non sarebbe neppure esatto sostenere che la Commissione, adottando gli orientamenti, si sarebbe vincolata al punto che non avrebbe più tenuto conto delle eventuali circostanze attenuanti e del ruolo svolto dalle diverse partecipanti all'intesa.

2. Giudizio del Tribunale

271.
    Occorre rilevare che la ricorrente ha accompagnato i suoi argomenti relativi ad una violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, con un'eccezione d'illegittimità, conformemente all'art. 184 del Trattato, nei confronti degli orientamenti, per la parte in cui la Commissione, adottando questi ultimi, si è preclusa l'esercizio del suo potere discrezionale di valutazione, conferito dal regolamento n. 17, in specie per tenere conto della dimensione individuale delle imprese e del ruolo svolto da ciascuna di queste in un'infrazione. Occorre esaminare, preliminarmente, tale eccezione d'illegittimità.

- Sull'eccezione d'illegittimità degli orientamenti

272.
    In limine, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, l'art. 184 del Trattato è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, al fine di ottenere l'annullamento di una decisione che la concerne direttamente e individualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni comunitarie che, pur non avendo la forma del regolamento, costituiscono il fondamento normativo della decisione impugnata, se la parte non aveva il diritto di proporre, in forza dell'art. 173 del Trattato, un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l'annullamento (sentenza della Corte 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777, punti 39 e 40).

273.
    Poiché l'art. 184 del Trattato non ha lo scopo di consentire ad una parte di contestare l'applicabilità di qualsiasi atto di portata generale a sostegno di un ricorso qualsiasi, l'atto generale di cui si eccepisce l'illegittimità dev'essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico diretto fra la decisione individuale impugnata e l'atto generale in questione (sentenze della Corte 31 marzo 1965, causa 21/64, Macchiorlati Dalmas e Figli/Alta Autorità, Racc. pagg. 221, 238, e 13 luglio 1966, causa 32/65, Italia/Consiglio e Commissione, Racc. pagg. 295, 323; sentenza del Tribunale 26 ottobre 1993, cause riunite T-6/92 e T-52/92, Reinarz/Commissione, Racc. pag. II-1047, punto 57).

274.
    Quanto agli orientamenti, occorre rilevare che la Commissione ha annunciato, nei primi paragrafi degli stessi, che «i principi indicati negli orientamenti riportati in appresso dovrebbero consentire di assicurare la trasparenza ed il carattere obiettivo delle decisioni della Commissione, di fronte sia alle imprese che alla Corte di giustizia, ponendo l'accento, nel contempo, sul margine discrezionale lasciato dal legislatore alla Commissione nella fissazione delle ammende, entro il limite del 10% del volume d'affari [...] delle imprese» e che «[l]a nuova metodologia applicabile per la determinazione dell'ammontare dell'ammenda si baserà ormai sullo schema seguente». Ne consegue che, benché gli orientamenti non costituiscano il fondamento normativo della decisione impugnata, in quanto quest'ultima è basata sugli artt. 3 e 15, n. 2, del regolamento n. 17, essi stabiliscono, in modo generale e astratto, la metodologia che la Commissione si è imposta per la determinazione delle ammende inflitte dalla decisione e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto delle imprese.

275.
    Inoltre, è pacifico che la Commissione ha determinato l'ammenda inflitta alla ricorrente conformemente alla metodologia generale che essa si è data nei suoi orientamenti (v. punto 222 supra).

276.
    Pertanto, nel caso di specie sussiste un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e l'atto generale costituito dagli orientamenti. Poiché la ricorrente non era in grado di chiedere l'annullamento degli orientamenti, in quanto atto generale, questi ultimi possono essere oggetto di un'eccezione di illegittimità.

277.
    In tale ambito, si deve rilevare che, come è stato indicato ai punti 223-232 supra, la Commissione, esponendo, nei suoi orientamenti, la metodologia che intendeva applicare per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, è rimasta nell'ambito normativo costituito da tale disposizione.

278.
    Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione non è tenuta - in sede di determinazione dell'ammontare dell'ammenda in funzione della gravità e della durata dell'infrazione in questione - ad effettuare il calcolo dell'ammenda a partire dagli importi basati sul fatturato delle imprese interessate né ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli ammontari finali delle ammende a cui è giunto il suo calcolo per le imprese interessate rendano conto di ogni differenza tra le stesse imprese in ordine al loro fatturato complessivo o al loro fatturato sul mercato del prodotto di cui trattasi.

279.
    A tale riguardo, occorre ricordare la giurisprudenza consolidata secondo cui la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (v. la giurisprudenza citata al punto 236 supra).

280.
    Tra i criteri di valutazione della gravità possono figurare il volume e il valore delle merci oggetto dell'infrazione nonché le dimensioni e la potenza economica dell'impresa e, pertanto, l'influenza che essa può aver esercitato sul mercato. Ne consegue, da un lato, che sussiste la possibilità, per determinare l'ammenda, di tener conto tanto del fatturato complessivo dell'impresa, che costituisce un'indicazione, sia pure approssimata e imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell'impresa stessa, quanto della frazione di quel dato proveniente dalle merci oggetto dell'infrazione che è quindi atta a fornire un'indicazione della sua gravità. Dall'altro, che non si deve attribuire né all'uno né all'altro di questi dati un peso eccessivo rispetto agli altri criteri di valutazione e che la determinazione dell'ammenda non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo (v. sentenza Musique Diffusion française, citata, punti 120 e 121; sentenze del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-77/92, Parker Pen/Commissione, Racc. pag. II-549, punto 94, e 14 maggio 1998, causa T-327/94, SCA Holding/Commissione, Racc. pag. II-1373, punto 176).

281.
    Infatti, dalla giurisprudenza risulta che la Commissione può legittimamente determinare un'ammenda in funzione della gravità dell'infrazione e senza tenere conto dei diversi fatturati delle imprese interessate. In tal modo, il giudice comunitario ha constatato la liceità di una metodologia di calcolo secondo cui la Commissione determina in via preliminare l'importo complessivo delle ammende da irrogarsi, per ripartire successivamente tale importo tra le imprese interessate, a seconda delle loro attività nel settore di cui trattasi (sentenza della Corte 8 novembre 1983, cause riunite 96-102/82, 104/82-105/82, 108/82 e 110/82, IAZ/Commissione, Racc. pag. 3369, punti 48-53) ovvero a seconda del loro livello di partecipazione, del loro ruolo nell'intesa e della loro rispettiva importanza sul mercato, calcolata sulla base della quota di mercato medio nel corso di un periodo di riferimento.

282.
    Ne consegue che la Commissione, esponendo, nei suoi orientamenti, una metodologia di calcolo delle ammende che non si basa sul fatturato delle imprese interessate non si è discostata dall'interpretazione dell'art. 15 del regolamento n. 17 elaborata dalla giurisprudenza.

283.
    A tale riguardo, occorre rilevare che, sebbene gli orientamenti non prevedano che le ammende siano calcolate in funzione del fatturato complessivo o del fatturato sul mercato del prodotto in causa delle imprese interessate, essi non ostano a che tali fatturati siano presi in considerazione per la determinazione dell'ammenda al fine di rispettare i principi generali di diritto comunitario e qualora le circostanze lo richiedano.

284.
    Infatti, succede che, nell'applicazione degli orientamenti, il fatturato delle imprese interessate possa essere preso in considerazione al momento della valutazione dell'effettiva capacità economica degli autori dell'infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori e della necessità di assicurare all'ammenda un carattere sufficientemente dissuasivo o al momento della presa in considerazione del fatto che le imprese di grandi dimensioni dispongono quasi sempre di infrastrutture giuridico-economiche sufficienti che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza (v. punto 226 supra). Il fatturato delle imprese interessate può altresì essere considerato al momento della determinazione del peso specifico e quindi dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante un'infrazione di ciascuna impresa, specie qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione (v. punto 227 supra). Analogamente, il fatturato delle imprese può dare un'indicazione del vantaggio economico o finanziario realizzato dagli autori dell'infrazione o di altre caratteristiche proprie a questi ultimi che occorre, a seconda delle circostanze, prendere in considerazione (v. punto 230 supra).

285.
    Inoltre, gli orientamenti dispongono che il principio di parità della sanzione per un medesimo comportamento può dar luogo, in determinate circostanze, all'applicazione di importi differenziati per le imprese interessate, senza che tale differenziazione derivi da un calcolo rigorosamente aritmetico (punto 1 A, settimo paragrafo).

286.
    Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, gli orientamenti non privano la Commissione del potere discrezionale conferitole dal regolamento n. 17. La ricorrente sostiene che tali orientamenti consentono alla Commissione di imporre, in funzione della gravità dell'infrazione, un importo di base per il calcolo dell'ammontare dell'ammenda talmente elevato che - tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, l'importo dell'ammenda non può in nessun caso superare il massimale del 10% del volume d'affari dell'impresa interessata - altri fattori, come la durata o le circostanze attenuanti o aggravanti, in alcuni casi, non possono più incidere sull'entità dell'ammenda.

287.
    Al riguardo, occorre osservare che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, nel disporre che la Commissione può infliggere ammende per un importo che può essere aumentato fino al 10% del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, richiede, infatti, che l'ammenda definitivamente inflitta ad un'impresa venga ridotta nel caso in cui il suo importo superi il 10% del suo volume d'affari, indipendentemente dalle operazioni di calcolo intermedie dirette a tenere conto della gravità e della durata dell'infrazione.

288.
    Di conseguenza, l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non vieta alla Commissione di fare riferimento, nel suo calcolo, ad un importo intermedio che supera il 10% del volume d'affari dell'impresa interessata, sempreché l'importo dell'ammenda finale inflitta all'impresa stessa non superi tale limite massimo.

289.
    Gli orientamenti, d'altronde, vanno nella medesima direzione, disponendo che «l'ammenda calcolata secondo lo schema di cui sopra (importo di base più o meno le percentuali di maggiorazione e riduzione) non può in alcun caso superare il 10% del volume d'affari mondiale delle imprese, come previsto dall'art. 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17» [punto 5, lett. a)].

290.
    Nel caso in cui la Commissione si riferisca, nel suo calcolo, ad un importo intermedio che supera il 10% del volume d'affari dell'impresa interessata, non può esserle contestato il fatto che taluni fattori considerati durante lo stesso calcolo non si ripercuotano sull'ammontare finale dell'ammenda, dato che questa è la conseguenza del divieto, previsto dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, di non superare il 10% del volume d'affari dell'impresa interessata.

291.
    Per la parte in cui la ricorrente si basa sull'illegittimità degli orientamenti nei confronti del regolamento n. 17, la sua eccezione deve dunque essere respinta.

- Sulla violazione del principio di parità di trattamento

292.
    Si deve rilevare che la ricorrente contesta alla Commissione di averle inflitto, come alle altre piccole e medie imprese, un'ammenda che, rispetto all'ammenda inflitta all'ABB, non avrebbe adeguatamente tenuto conto del suo fatturato e delle sue dimensioni.

293.
    A tale riguardo, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento viene trasgredito soltanto quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28, e 28 giugno 1990, causa C-174/89, Hoche, Racc. pag. I-2681, punto 25; sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-311/94, BPB de Eendracht/Commissione, Racc. pag. II-1129, punto 309).

294.
    Nel caso specifico, si deve rilevare che la Commissione ha ritenuto che si trattava di un'infrazione molto grave, per la quale l'ammenda normalmente applicabile è di ECU 20 milioni (punto 165 della motivazione della decisione).

295.
    Occorre poi rilevare che la Commissione, per tenere conto della diversità nelle dimensioni delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, ha suddiviso le stesse in quattro categorie secondo la loro importanza nel mercato comunitario, procedendo ad eventuali adattamenti per tenere conto della necessità di garantire un efficace effetto dissuasivo (punto 166, capoversi secondo-quarto, della motivazione della decisione). Dai punti 168-183 della motivazione della decisione risulta che alle quattro categorie sono stati imposti, in ordine d'importanza, per il calcolo delle ammende, importi di base specifici di 20, 10, 5 e 1 milioni di ECU.

296.
    Quanto alla determinazione degli importi di base per ciascuna categoria, la Commissione ha spiegato, a seguito di un quesito del Tribunale, che tali importi riflettono l'importanza di ciascuna impresa nel settore dei tubi preisolati tenuto conto della loro dimensione e del loro peso specifico rispetto all'ABB e all'interno dell'intesa. A tal fine, la Commissione ha tenuto conto non soltanto dei loro fatturati sul mercato rilevante ma anche dell'importanza relativa che i membri dell'intesa attribuivano a ciascuno di loro, come risulta dalle quote convenute all'interno dell'intesa, che figurano all'allegato 60 della comunicazione degli addebiti, e dai risultati ottenuti e previsti nel 1995, che figurano agli allegati 169-171 della comunicazione degli addebiti.

297.
    Inoltre, la Commissione ha aumentato ancora l'importo di base per il calcolo dell'ammenda da imporre all'ABB, fino a ECU 50 milioni, per tenere conto del fatto che si tratta di uno dei maggiori complessi industriali d'Europa (punto 168 della motivazione della decisione).

298.
    In tale contesto, occorre ritenere che, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti presi in considerazione per la fissazione degli importi di base specifici, la differenza tra l'importo di base utilizzato per la ricorrente, da una parte, e l'importo di base utilizzato per l'ABB, dall'altra, è obiettivamente giustificata. Poiché la Commissione non è tenuta a garantire che gli ammontari finali delle ammende a cui giunge il suo calcolo per le imprese interessate rendano conto di ogni differenza tra le stesse in ordine al loro fatturato, la ricorrente non può contestare alla Commissione di averle imposto un importo di base che ha determinato un'ammenda finale superiore, in percentuale del proprio fatturato complessivo, all'ammenda imposta all'ABB.

299.
    D'altronde, il Tribunale ha già statuito che la Commissione, nella parte in cui si era basata, nel caso di specie, per determinare l'ammontare delle ammende, sul fatturato di un'impresa sul mercato rilevante, non ha l'obbligo di considerare, per valutare la gravità dell'infrazione, il nesso esistente tra il fatturato complessivo di un'impresa e il fatturato proveniente dalle merci oggetto dell'infrazione (sentenza SCA Holding/Commissione, citata, punto 184). Pertanto, la Commissione non è, a fortiori, obbligata a determinare l'ammontare delle ammende in funzione del fatturato complessivo delle imprese interessate in una situazione come quella del caso in esame, in cui essa ha scelto di tenere conto di un insieme di fattori rilevanti per valutare la gravità e la durata dell'infrazione e, segnatamente, per determinare gli importi di base per il calcolo delle ammende.

300.
    Poiché l'importo di base utilizzato per la ricorrente è obiettivamente diverso rispetto a quella utilizzato per l'ABB, non si può contestare alla Commissione il fatto che taluni fattori considerati in occasione del suo calcolo non si ripercuotano sull'ammontare finale dell'ammenda inflitta a quest'ultima, dal momento che questa è la conseguenza del divieto, previsto dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, di non superare il 10% del fatturato dell'impresa interessata (v. punto 290 supra). Per il resto, per quanto riguarda la minore gravità del ruolo svolto dalla ricorrente nell'infrazione rispetto al ruolo svolto dall'ABB, si deve rilevare che, come risulta dal punto 171 della motivazione della decisione, il particolare ruolo dell'ABB è stato preso in considerazione, quale circostanza aggravante, per aumentare l'importo dell'ammenda da infliggere a quest'ultima.

301.
    Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione le avrebbe inflitto un'ammenda discriminatoria rispetto all'ammenda inflitta all'ABB, e neanche che la Commissione avrebbe, generalmente, operato una discriminazione delle piccole e medie imprese nei confronti di un'impresa di grandi dimensioni come l'ABB.

- Sulla violazione del principio di proporzionalità

302.
    Quanto alla violazione del principio di proporzionalità, occorre rilevare che la ricorrente contesta alla Commissione, in primo luogo, di non aver tenuto sufficientemente conto del suo fatturato sul mercato rilevante, circostanza che avrebbe portato quest'ultima ad infliggerle un'ammenda discriminatoria rispetto alle ammende inflitte alle imprese della terza categoria.

303.
    A tale riguardo, è sufficiente rilevare che risulta dalla decisione nonché dalla spiegazione fornita dalla Commissione a seguito di un quesito scritto del Tribunale che quest'ultima ha tenuto conto, nella determinazione degli importi di base specifici per il calcolo delle ammende, di un insieme di fattori che riflettono l'importanza di ciascuna impresa nel settore dei tubi preisolati, tra i quali figurava il fatturato realizzato sul mercato rilevante. Ora, il solo fatto che la Commissione, in tale ambito, non si sia basata esclusivamente sul fatturato sul mercato rilevante di ciascuna impresa ma abbia preso in considerazione altri fattori relativi all'importanza delle imprese su tale mercato non può portare alla conclusione che la Commissione avrebbe imposto un'ammenda sproporzionata. Infatti, dalla giurisprudenza risulta che non si deve attribuire né al fatturato complessivo di un'impresa né alla frazione dello stesso proveniente da prodotti oggetto dell'infrazione un peso eccessivo rispetto agli altri criteri di valutazione (v. punto 280 supra).

304.
    In tale contesto, non si può ritenere che sussista una sproporzione dell'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente, dal momento che l'importo di base della sua ammenda è giustificato alla luce dei criteri utilizzati dalla Commissione per la valutazione dell'importanza di ciascuna delle imprese sul mercato rilevante. Tenuto conto della quota attribuita alla ricorrente nell'ambito dell'intesa e dei risultati previsti, come risultano dagli allegati 60 e 169-171 della comunicazione degli addebiti, la Commissione poteva legittimamente imporre, quantomeno, un importo di base due volte superiore rispetto a quello imposto alle imprese della terza categoria.

305.
    Al riguardo, la ricorrente non può ricavare argomenti dal fatto che la Commissione, al punto 175 della motivazione della sua decisione, l'ha qualificata come «impresa specializzata in un solo prodotto». Infatti, da tale passaggio risulta che tale qualifica ha avuto solo lo scopo di differenziare, al ribasso, l'importo di base della sua ammenda rispetto all'importo di base utilizzato per l'ABB. La ricorrente non è riuscita a definire in quale misura una tale qualifica, anche supponendo che sia errata, avrebbe potuto penalizzarla.

306.
    Nella parte in cui la ricorrente contesta alla Commissione di non aver considerato il suo fatturato sul mercato rilevante nel corso dell'applicazione del limite del 10% del fatturato previsto dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, occorre ricordare la giurisprudenza consolidata secondo cui il fatturato indicato dall'art. 15 n. 2, del regolamento n. 17 deve essere inteso come relativo al fatturato globale dell'impresa considerata, il solo che possa dare un'indicazione approssimativa dell'importanza e dell'influenza di quest'ultima sul mercato (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 119; sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-144/89, Cockerill-Sambre/Commissione, Racc. pag. II-947, punto 98, e 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II-441, punto 160). Nel rispetto del limite fissato dalla disposizione sopramenzionata del regolamento n. 17, la Commissione può determinare l'ammenda a partire dal fatturato di sua scelta, in termini di base geografica e di prodotti in questione.

307.
    In secondo luogo, la ricorrente non può neppure fare valere una violazione del principio di proporzionalità basata sul fatto che la Commissione non avrebbe calcolato la sua ammenda in funzione del profitto che essa aveva realizzato sul mercato rilevante. Da una parte, infatti, anche se il profitto che le imprese hanno potuto trarre dalle loro pratiche fa parte dei fattori che possono entrare nella valutazione della gravità dell'infrazione (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 129; sentenza Deutsche Bahn/Commissione, citata, punto 127) ed anche se la Commissione, qualora sia capace di valutare tale profitto illecito, ha la facoltà di fissare le ammende ad un livello tale da superare tale profitto, dall'altra, risulta da una giurisprudenza consolidata che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (v. punto 236 supra). Analogamente, la Commissione ha precisato, nei suoi orientamenti, che il vantaggio economico o finanziario eventualmente realizzato dagli autori dell'infrazione rientra tra gli elementi obiettivi che occorre «secondo le circostanze» prendere in considerazione per adeguare l'ammontare delle ammende previste (v. punto 230 supra). Comunque, poiché la Commissione ha determinato l'importo di base per l'ammenda da infliggere alla ricorrente partendo da un insieme di fattori che riflettono l'importanza di quest'ultima sul mercato, non si può sostenere che essa abbia trascurato i vantaggi che la ricorrente ha potuto ricavare dall'infrazione in questione.

308.
    Quanto alla capacità di far fronte all'ammenda, è sufficiente rilevare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell'ammontare dell'ammenda, a prendere in considerazione la situazione finanziaria di passività di un'impresa interessata, dal momento che il riconoscimento di un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno idonee alle condizioni del mercato (sentenza IAZ e a./Commissione, citata, punti 54 e 55; sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-319/94, Fiskeby Board/Commissione, Racc. pag. II-1331, punti 75 e 76, nonché causa T-348/94, Enso Española/Commissione, Racc. pag. II-1875, punto 316). Analogamente, nella parte in cui gli orientamenti prevedono la presa in considerazione della «capacità contributiva reale in un contesto sociale particolare» per adattare l'importo delle ammende previste, ciò avviene indicando che occorre farlo «secondo le circostanze» (v. punto 230 supra).

309.
    Nella parte in cui la ricorrente si basa su una violazione del principio di proporzionalità, i suoi argomenti devono essere disattesi.

310.
    Pertanto, la censura relativa ad una violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità e all'illegittimità degli orientamenti deve essere rigettata integralmente.

D - Sull'errata valutazione della durata dell'infrazione

1. Argomenti delle parti

311.
    Secondo la ricorrente, la Commissione non ha il diritto di moltiplicare l'importo intermedio dell'ammenda per 1,4 a causa di una pretesa durata dell'intesa pari a cinque anni, dal momento che, per quanto la riguarda, essa ha preso parte esclusivamente ad un'intesa in Danimarca di una durata relativamente breve, da cui si era ritirata nel 1993, nonché ad una breve intesa, più ampia, che è durata solo qualche mese prima che la cooperazione all'interno di quest'ultima non si alterasse completamente. Il fatto che l'ABB avrebbe ammesso l'esistenza di un'infrazione continuata non può essere rilevante per il calcolo della durata dell'infrazione che la riguarda.

312.
    Inoltre, il fatto che «all'inizio le intese erano incomplete e con effetti limitati fuori del mercato danese» avrebbe dovuto altresì, essere preso in considerazione al momento della valutazione della durata dell'intesa.

313.
    La convenuta precisa che l'argomento della ricorrente è diretto a contestare la propria partecipazione ad una intesa continuata. Comunque, determinando la durata dell'infrazione in cinque anni al punto 170 della motivazione della decisione, la Commissione avrebbe tenuto conto del carattere incompleto degli accordi al di fuori della Danimarca nel primo periodo.

2. Giudizio del Tribunale

314.
    Come è già stato osservato, ai punti 99-109 supra, la Commissione ha correttamente calcolato la durata dell'infrazione contestata alla ricorrente.

315.
    Quanto alla circostanza secondo cui le intese all'interno del cartello sono state, all'inizio, incomplete e con effetti limitati fuori del mercato danese, è sufficiente constatare che la Commissione ne ha tenuto adeguatamente conto, in sede di valutazione della durata dell'infrazione contestata alla ricorrente.

316.
    Pertanto, la censura dev'essere respinta.

E - Sull'applicazione erronea delle circostanze aggravanti

1. Argomenti delle parti

317.
    La ricorrente contesta l'aumento dell'importo di base del 30% che è stato operato sulla base delle circostanze aggravanti considerate dalla Commissione, in particolare la deliberata partecipazione continuata all'infrazione dopo gli accertamenti svolti dalla Commissione ed il suo asserito ruolo attivo nella rappresaglia contro la Powerpipe. In tal modo, la Commissione non avrebbe per il resto dimostrato nessuna delle circostanze aggravanti menzionate al punto 2 dei suoi propri orientamenti.

318.
    La Commissione avrebbe aumentato a torto l'ammontare dell'ammenda per la prosecuzione dell'infrazione dopo gli accertamenti. Infatti, la continuazione delle pratiche in questione dopo l'inizio dell'indagine della Commissione sarebbe intrinseca ad ogni infrazione e non può dunque essere considerata una circostanza aggravante. Ciò sarebbe confermato dal fatto che la prassi decisionale della Commissione nonché i suoi orientamenti dimostrano che la mancata prosecuzione dell'infrazione deve essere presa in considerazione come circostanza attenuante. Se la fine precoce di un'infrazione può essere considerata una circostanza attenuante, non vi sarebbe ragione di trattare la continuazione dell'infrazione dopo l'inizio della indagine come una circostanza aggravante.

319.
    Quanto alle misure concordate nei confronti della Powerpipe, la ricorrente ripete di non aver partecipato a nessuna azione punitiva contro la Powerpipe.

320.
    La convenuta osserva che l'elenco delle circostanze aggravanti che figura negli orientamenti non è esauriente. Pertanto, essa poteva legittimamente considerare la prosecuzione dell'infrazione come una circostanza aggravante, in particolare quando si tratta di infrazioni tanto gravi che nessuna persona prudente potrebbe considerare tale comportamento come legittimo. Infine, la responsabilità della ricorrente per le azioni concordate contro la Powerpipe sarebbe stata accertata nella decisione.

2. Giudizio del Tribunale

321.
    In primo luogo, occorre rilevare che, per quanto riguarda l'elenco delle circostanze aggravanti enumerate negli orientamenti, questi ultimi precisano chiaramente che si tratta soltanto di un elenco esemplificativo.

322.
    Per quanto riguarda il ruolo attivo della ricorrente nella rappresaglia contro la Powerpipe, è sufficiente ricordare che è accertato, come constatato ai punti 139-164 supra, che la ricorrente, a partire da luglio 1992, ha contattato l'ABB per danneggiare le attività della Powerpipe, che si è accordata con la stessa ABB, nel 1993, sulle dimissioni di un dipendente in posizione chiave di tale impresa, e che si è adoperata, dopo la riunione del 24 marzo 1995, intervenendo presso uno dei suoi fornitori, per fare ritardare le consegne di quest'ultimo alla Powerpipe. Alla luce di ciò, la Commissione poteva legittimamente contestarle, come circostanza aggravante, il suo ruolo attivo nella rappresaglia contro la Powerpipe, riconoscendo, per il resto, il ruolo maggiore svolto dall'ABB al riguardo.

323.
    Si deve rilevare, in secondo luogo, che la ricorrente non contesta di aver proseguito la sua infrazione dopo gli accertamenti della Commissione.

324.
    Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il fatto che la cessazione di un'infrazione dopo i primi interventi della Commissione possa essere considerata una circostanza attenuante non significa che la prosecuzione di un'infrazione in una situazione di questo genere non possa essere considerata come una circostanza aggravante. Infatti, la reazione di un'impresa all'avvio di un'indagine relativa alle sue attività può essere valutata soltanto tenendo conto del contesto particolare del caso specifico. Dal momento che la Commissione non può quindi essere tenuta, come norma generale, a considerare una prosecuzione dell'infrazione come una circostanza aggravante, né a ritenere la cessazione di un'infrazione una circostanza attenuante, la possibilità che essa qualifichi tale cessazione, in un caso specifico, come circostanza attenuante non può privarla della facoltà di considerare una siffatta prosecuzione, in un caso diverso, come una circostanza aggravante.

325.
    Pertanto, la censura non può essere accolta.

F - Sulla mancata presa in considerazione di circostanze attenuanti

1. Argomenti delle parti

326.
    La ricorrente contesta alla Commissione di non aver tenuto conto di taluni fattori, che, nel passato, sarebbero stati sistematicamente considerati circostanze attenuanti, in particolare l'esistenza di pressioni esercitate su un'impresa da un'altra o l'adozione in seno all'impresa di una politica di adeguamento al diritto comunitario.

327.
    In primo luogo, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che, nel suo caso, si tratta di un'impresa familiare di medie dimensioni, che non ha dunque il capitale di un'impresa che fa parte di un gruppo, circostanza che avrebbe ridotto la sua capacità di pagare l'ammenda.

328.
    In secondo luogo, la ricorrente sarebbe stata costantemente sottoposta a forti pressioni da parte dell'ABB, che disponeva del potere e delle risorse necessarie per dominare il settore. In realtà, l'ABB non avrebbe mai nascosto che il suo obiettivo a lungo termine era quello di acquisire il controllo della ricorrente o di danneggiare quest'ultima in quanto la sua tecnologia più economica costituiva una minaccia. L'obiettivo della ricorrente sarebbe stato, pertanto, quello di non contrastare l'ABB piuttosto che rispettare un'intesa imposta da quest'ultima. Le pressioni esercitate dall'ABB dovrebbero quindi essere considerate una circostanza attenuante a vantaggio della ricorrente.

329.
    Su tale punto, la ricorrente contesta l'argomento della convenuta secondo cui sarebbe sufficiente prendere in considerazione tali circostanze nella valutazione della gravità del comportamento dell'ABB. Nella valutazione individuale di ciascuna impresa, la Commissione sarebbe stata obbligata a considerare l'effetto materiale che la strategia di pressione dell'ABB aveva avuto sul comportamento delle imprese e, dunque, su quello della ricorrente. Comunque, la decisione avrebbe dovuto tenere conto del carattere relativamente meno grave del ruolo della ricorrente rispetto a quello dell'ABB, il capofila dell'intesa.

330.
    In terzo luogo, la Commissione avrebbe dovuto considerare la circostanza che la ricorrente disponeva di una tecnologia superiore che le consentiva di abbassare i prezzi. Essa avrebbe quindi avuto, in qualsiasi momento, più interesse a guadagnare quote di mercato piuttosto che a bloccare la sua situazione sul mercato. All'interno dell'EuHP, essa sarebbe stata vittima di un'opposizione all'impiego della sua nuova tecnologia economica.

331.
    Quanto all'argomento della convenuta secondo cui il mancato deposito di una denuncia da parte sua impedirebbe di tenere conto di tale situazione come circostanza attenuante, tale argomento sarebbe contraddetto dal medesimo testo della comunicazione sulla cooperazione.

332.
    In quarto luogo, la partecipazione della ricorrente all'intesa avrebbe potuto avere soltanto conseguenze minime sul mercato dal momento che essa aveva raggiunto, nel 1991 e 1992, quote di mercato in Danimarca sensibilmente superiori alle quote che le erano state attribuite. In tal modo, la ricorrente avrebbe preso le distanze, nella misura richiesta dalla giurisprudenza, dalle prassi in materia di quote utilizzate dalle altre imprese. Occorrerebbe altresì sottolineare che è stata la ricorrente che ha messo fine alla prima intesa in Danimarca, dal mese di aprile 1993.

333.
    In quinto luogo, occorrerebbe rilevare che, dalla fine dell'anno 1997, essa ha lasciato l'EuHP. Secondo la ricorrente, la cooperazione all'interno dell'EuHP avrebbe fatto parte del comportamento sanzionato dalla decisione. La Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione i fatti che giustificavano il suo ritiro dall'EuHP al momento della determinazione dell'ammontare dell'ammenda.

334.
    Infine, la ricorrente avrebbe adottato un programma interno di adeguamento al diritto comunitario nella primavera del 1997, che comportava la distribuzione di un «manuale di conformità» nonché conferenze e discussioni al riguardo con il suo personale danese e tedesco.

335.
    La convenuta afferma che nessuna delle circostanze enunciate nel ricorso avrebbe dovuto essere presa in considerazione come circostanza attenuante.

2. Giudizio del Tribunale

336.
    Occorre osservare che, nella fattispecie, la Commissione ha potuto legittimamente ritenere che nessuna circostanza attenuante doveva essere riconosciuta alla ricorrente.

337.
    In via preliminare, occorre rilevare che il solo fatto che la Commissione abbia ritenuto, nella sua prassi decisionale precedente, che taluni elementi costituissero circostanze attenuanti ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda non implica che essa sia costretta a effettuare la medesima valutazione in una decisione successiva (sentenza Mayr-Melnhof/Commissione, citata, punto 368).

338.
    Occorre aggiungere, poi, che la circostanza secondo cui la ricorrente costituisce un'impresa familiare di medie dimensioni non può assolutamente costituire una circostanza attenuante. Anche supponendo che vi sia un nesso tra il carattere familiare dell'azionariato di un'impresa e la sua solvibilità, il che non è provato, risulta da una giurisprudenza consolidata che la Commissione non è tenuta a prendere in considerazione la situazione finanziaria di passività di un'impresa interessata, dal momento che il riconoscimento di un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno idonee alle condizioni del mercato (v. punto 308 supra).

339.
    In seguito, per quanto riguarda le pressioni esercitate dall'ABB sulla ricorrente, occorre ricordare che quest'ultima avrebbe potuto denunciare alle autorità competenti le pressioni cui era sottoposta e presentare alla Commissione un reclamo a norma dell'art. 3 del regolamento n. 17, piuttosto che partecipare all'intesa (v. punto 144 supra). Comunque, non si può contestare alla Commissione di aver ignorato tali pressioni, in quanto, in sede di determinazione dell'ammenda da infliggere all'ABB, le pressioni che quest'ultima ha esercitato sulle altre imprese per convincerle ad aderire all'intesa sono state ritenute un elemento che determinava un aumento della sua ammenda.

340.
    Lo stesso vale per quanto riguarda le pressioni che la ricorrente avrebbe subito da parte delle altre imprese partecipanti all'EuHP, in merito all'impiego della sua nuova tecnologia. Si deve rilevare, al riguardo, che la ricorrente, grazie alla disponibilità di una tecnologia che le consentiva di economizzare i costi, sarebbe stata appunto in una posizione più forte per opporsi alle attività dell'intesa e, nel caso in cui quest'ultima le avesse impedito di utilizzare la sua tecnologia, per presentare una denuncia presso la Commissione.

341.
    Occorre sottolineare, d'altronde, che nessun elemento nel testo della comunicazione sulla cooperazione, né in quello degli orientamenti, osta a che, in mancanza della presentazione di una denuncia relativa alle pressioni esercitate dalle imprese concorrenti, l'esistenza di tali pressioni non venga considerata come una circostanza attenuante.

342.
    Infine, la ricorrente non può ricavare argomenti dal fatto che, nell'ambito dell'intesa danese, essa non avrebbe sempre rispettato l'attribuzione delle quote convenute all'interno dell'intesa. Infatti, come sottolineato ai punti 36 e 37 della motivazione della decisione, anche se la ricorrente ha minacciato di lasciare l'intesa, essa non ha posto fine alla propria partecipazione all'intesa ma piuttosto ha cercato, con tale mezzo, di ottenere un aumento della sua quota. Occorre rilevare, a tale riguardo, che la ricorrente ha ammesso di avere presentato essa stessa, in quel periodo, proposte per una revisione della ripartizione delle quote di mercato (risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti). Poi, per quanto riguarda il suo ritiro dall'intesa danese, nell'aprile 1993, si deve rilevare, come è stato constatato ai punti 75-77 supra, che, dopo l'attenuazione dell'intesa danese, essa era ancora coinvolta nelle trattative relative ad una ripartizione del mercato tedesco.

343.
    Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha potuto legittimamente ritenere che il comportamento della ricorrente all'interno dell'intesa non poteva dare luogo ad alcuna circostanza attenuante.

344.
    Quanto al ritiro della ricorrente dall'EuHP, all'inizio dell'anno 1997, è sufficiente rilevare che, poiché la Commissione non ha considerato, nei confronti della ricorrente, la cooperazione all'interno dell'EuHP come elemento costitutivo dell'infrazione e ha, inoltre, stabilito la fine dell'infrazione nella primavera del 1996, essa non doveva accettare come circostanza attenuante nei confronti della ricorrente il ritiro di quest'ultima dall'EuHP che, inoltre, risulta avvenuto in un periodo successivo al periodo considerato per l'infrazione.

345.
    Infine, non può si può contestare alla Commissione di non aver considerato, come circostanza attenuante, l'attuazione da parte della ricorrente di un programma interno di adeguamento al diritto comunitario. Infatti, se è certo importante che la ricorrente abbia adottato provvedimenti volti ad impedire che in futuro vengano commesse nuove infrazioni al diritto comunitario della concorrenza da parte di membri del suo personale, tale circostanza non muta in nulla la realtà dell'infrazione rilevata nella fattispecie (sentenza 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, punto 357). Inoltre, risulta dalla giurisprudenza che, se l'attuazione di un programma per conformarsi alle norme comunitarie della concorrenza dimostra la volontà dell'impresa interessata di prevenire le future infrazioni e costituisce quindi un elemento che consente alla Commissione di meglio svolgere la sua missione, consistente in particolare nell'applicare in materia di concorrenza i principi sanciti dal Trattato e nell'indirizzare le imprese in tal senso, il solo fatto che, in alcuni casi, la Commissione abbia preso in considerazione, nella sua prassi decisionale precedente, l'attuazione di un programma siffatto alla stregua di una circostanza attenuante non fa sorgere a suo carico l'obbligo di procedere allo stesso modo in un caso determinato (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, Fiskeby Board/Commissione, citata, punto 83, e causa T-352/94, Mo och Domsjö/Commissione, Racc. pag. II-1989, punto 417). A maggior ragione quando l'infrazione di cui trattasi costituisce, come nel caso di specie, una violazione manifesta dell'art. 85, n. 1, lett. a) e c), del Trattato.

346.
    Per tali ragioni, la censura deve dunque essere respinta.

G - Sull'erronea applicazione della comunicazione sulla cooperazione

1. Argomenti delle parti

347.
    La ricorrente fa valere, in primo luogo, che la riduzione del 30% dell'ammenda concessa in forza del punto D della comunicazione sulla cooperazione non riflette a sufficienza il valore della sua collaborazione con la Commissione. In secondo luogo, essa ritiene che la Commissione avrebbe dovuto applicare, nei suoi confronti, i principi menzionati nel suo progetto di comunicazione sulla cooperazione piuttosto che le disposizioni della versione definitiva di tale comunicazione. In terzo luogo, nessuna ammenda avrebbe dovuto esserle inflitta per fatti successivi alla data degli accertamenti.

348.
    In primo luogo, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la ricorrente era la prima impresa ad informare la stampa che avrebbe collaborato con la suddetta istituzione nella sua indagine. La ricorrente sarebbe stata la prima impresa a fornire alla Commissione informazioni ed elementi di prova materiali, comprese le prove della prosecuzione dell'intesa dopo gli accertamenti, circostanza che quest'ultima ignorava. Nella sua collaborazione sistematica con la Commissione, la ricorrente si sarebbe dimostrata flessibile, rinunciando al suo diritto di accesso al fascicolo e al suo diritto di non autoaccusarsi. La Commissione non potrebbe rifiutare di concederle una riduzione maggiore sulla base del solo fatto che la ricorrente aveva iniziato a collaborare molto dopo l'inizio dell'indagine, in quanto il punto D della comunicazione richiede esclusivamente che la collaborazione si svolga prima dell'invio della comunicazione degli addebiti.

349.
    Secondo la ricorrente, la sua collaborazione avrebbe dovuto comportare una riduzione maggiore del 30% dell'ammenda dal momento che la sua cooperazione sarebbe andata ben al di là del solo atteggiamento di non contestazione dei fatti, circostanza che avrebbe determinato, nella decisione Cartoncino ad esempio, una riduzione del 33% dell'ammenda. Nel caso specifico, un semplice atteggiamento di non contestazione dei fatti avrebbe già determinato a favore della Ke-Kelit una riduzione del 20% dell'ammenda.

350.
    La ricorrente avrebbe potuto aspettarsi una riduzione analoga a quella accordata nella decisione Cartoncino, a cui la Commissione aveva anche fatto riferimento nel corso del suo primo contatto con la stessa ricorrente. Nella decisione della Commissione 21 gennaio 1998, 98/247/CECA, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 65 del Trattato CECA (caso IV/35.814 - Extra di lega) (GU L 100, pag. 55; il prosieguo: la «decisione Extra di lega»), riduzioni del 40% dell'ammenda sarebbero state accordate per la produzione di prove e, nel caso della prima impresa che aveva fornito elementi di prova, nessuna ammenda sarebbe stata inflitta.

351.
    In secondo luogo, la Commissione avrebbe dovuto applicare i principi enunciati nel proprio progetto di comunicazione sulla cooperazione e non quelli enunciati nella versione definitiva della comunicazione sulla cooperazione. Infatti, poiché tale versione definitiva non era stata ancora pubblicata, la ricorrente avrebbe deciso di cooperare con la Commissione in base al progetto di comunicazione sulla cooperazione ed alla prassi precedente della Commissione. Nel suo progetto di comunicazione sulla cooperazione, la Commissione avrebbe d'altronde dichiarato di essere a conoscenza del fatto che la comunicazione creava aspettative legittime sulle quali potevano fare affidamento le imprese che volevano rivelarle l'esistenza di un'intesa.

352.
    In forza del progetto di comunicazione sulla cooperazione, una riduzione di almeno il 50% doveva essere accordata se, dopo che la Commissione ha proceduto agli accertamenti, l'impresa soddisfava tre criteri, e cioè, in primo luogo, essere la prima ad offrire la propria cooperazione, in secondo luogo, informare la Commissione in modo esauriente e mantenere una cooperazione permanente e, in terzo luogo, non avere costretto un'altra impresa a partecipare all'intesa né avere svolto un ruolo determinante nell'attività illecita. Tale progetto di comunicazione sulla cooperazione non conterrebbe quindi la condizione, che figura nella versione definitiva, secondo cui gli accertamenti non hanno potuto fornire una base sufficiente per giustificare l'avvio del procedimento in vista dell'adozione di una decisione. Il progetto di comunicazione sulla cooperazione rifletterebbe, a tale riguardo, la prassi della Commissione in atto fino a quel momento, espressa in particolare nella decisione Cartoncino, in cui sono state concesse alle imprese riduzioni fino a due terzi dell'ammenda per aver fornito prove che avevano ridotto la necessità per la Commissione di basarsi su prove indirette e per avere influito su altre imprese interessate che, diversamente, avrebbero forse continuato a negare l'infrazione.

353.
    Anche se la Commissione aveva potuto legittimamente applicare la comunicazione nella sua versione definitiva e se aveva potuto ritenere che la ricorrente rientrasse nell'ipotesi descritta al punto D di tale comunicazione, non apparirebbe chiaramente per quale ragione essa non ha beneficiato della riduzione più elevata possibile, cioè il 50%.

354.
    In terzo luogo, nessuna ammenda avrebbe dovuto esserle inflitta per le attività illecite compiute dopo gli accertamenti dal momento che essa stessa aveva informato la Commissione di tali attività, di cui quest'ultima ha riconosciuto di non essere stata a conoscenza a quel tempo. Tanto il progetto di comunicazione sulla cooperazione quanto la sua versione definitiva, al punto B, stabilirebbero che un'impresa che informa la Commissione di un'intesa di cui questa non era a conoscenza ha diritto a una riduzione notevole o, meglio ancora, ai sensi del progetto di comunicazione, a che nessuna ammenda le venga inflitta.

355.
    Nel caso specifico, la riduzione dell'ammenda concessa alla ricorrente sarebbe stata molto limitata in quanto i fatti rivelati alla Commissione avevano già comportato un aumento dell'ammenda, una prima volta in ragione dell'aumento della durata dell'infrazione e, una seconda volta, in ragione, essenzialmente, dell'aumento del 30% con riguardo alla gravità dell'infrazione.

356.
    La convenuta afferma di aver esercitato il potere discrezionale di cui dispone nell'applicazione della sua comunicazione sulla cooperazione in modo legittimo e ragionevole. Infatti, ai sensi del punto D della suddetta comunicazione, l'aiuto apportato dalla ricorrente non avrebbe meritato più di una riduzione del 30%, in quanto essa non ha iniziato a collaborare prima del ricevimento di una richiesta d'informazioni. Inoltre, la ricorrente non avrebbe fatto valere argomenti per dimostrare che i punti B e C di tale comunicazione erano applicabili. Comunque, la Commissione non può discostarsi dalla sua comunicazione definitiva, dal momento che deve rispettare la politica che essa stessa ha enunciato pubblicamente.

357.
    Poiché la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale a tale riguardo, considerato il gran numero di fattori da prendere in considerazione, la ricorrente non avrebbe potuto fare alcun legittimo affidamento su una particolare riduzione concessa in cause anteriori, come, ad esempio, nella decisione Cartoncino. Il caso della ricorrente non sarebbe nemmeno confrontabile con i casi delle imprese che hanno beneficiato di riduzioni del 40% nella decisione Extra di lega. Quanto all'argomento relativo alla riduzione del 20% concessa alla Ke-Kelit, questo potrebbe esclusivamente determinare un aumento dell'ammenda inflitta a quest'ultima.

358.
    Comunque, la ricorrente non potrebbe basarsi sul punto B della comunicazione sulla cooperazione per pretendere l'immunità sui fatti commessi dopo l'apertura dell'indagine. Al contrario, la prosecuzione dell'infrazione in tali condizioni sarebbe stata talmente offensiva da indurre la Commissione ad aumentare l'importo dell'ammenda a titolo dissuasivo.

2. Giudizio del Tribunale

359.
    In via preliminare, si deve rilevare che la Commissione, nella sua comunicazione sulla cooperazione, ha definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso delle sue indagini relative ad un'intesa potranno evitare l'imposizione di ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro ammontare (v. punto A 3 della comunicazione sulla cooperazione).

360.
    Come esposto al punto E 3 della comunicazione sulla cooperazione, quest'ultima ha creato aspettative legittime sulle quali fanno affidamento le imprese che intendono informare la Commissione dell'esistenza di un'intesa. Tenuto conto del legittimo affidamento che le imprese che intendono cooperare con la Commissione hanno potuto trarre da tale comunicazione, la Commissione era dunque tenuta a conformarvisi al momento della valutazione - in sede di determinazione dell'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente - della sua cooperazione.

361.
    Al contrario, la ricorrente non può sostenere che la Commissione avrebbe dovuto applicare, al suo caso, i criteri menzionati nel suo progetto di comunicazione. Così come è stato constatato, al punto 246 supra, tale progetto, avvertendo le imprese che la Commissione intendeva adottare una comunicazione sulla cooperazione delle imprese nella fase istruttoria o nel perseguimento delle infrazioni, non poteva creare, di per sé, un qualche affidamento sul fatto che i criteri che vi erano contenuti venissero definitivamente adottati e successivamente applicati. La soluzione contraria avrebbe l'effetto indesiderabile di dissuadere la Commissione dal pubblicare progetti di comunicazione per ricevere osservazioni da parte degli operatori interessati.

362.
    Poi, per quanto riguarda l'applicazione della comunicazione sulla cooperazione al caso della ricorrente, occorre rilevare che quest'ultimo non rientra nell'ambito di applicazione del punto B di tale comunicazione, che riguarda il caso in cui un'impresa abbia denunciato un'intesa segreta alla Commissione prima che quest'ultima abbia proceduto ad un accertamento (caso che può portare a una riduzione pari almeno al 75% dell'ammontare dell'ammenda), né in quello del punto C della suddetta comunicazione, che riguarda un'impresa che ha denunciato un'intesa segreta dopo che la Commissione ha proceduto ad un accertamento senza che quest'ultima abbia potuto fornire una base sufficiente per giustificare l'avvio del procedimento in vista dell'adozione di una decisione (caso che può portare ad una riduzione dal 50% al 75% dell'ammontare dell'ammenda).

363.
    Per quanto riguarda il punto D della comunicazione sulla cooperazione, si deve osservare che, ai sensi di tale disposizione, «un'impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B e C beneficia di una riduzione dal 10% al 50% dell'ammontare dell'ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione». Tale comunicazione precisa che:

«Ciò può verificarsi in particolare:

- se, prima dell'invio di una comunicazione degli addebiti, un'impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell'infrazione,

- se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un'impresa informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse».

364.
    E' giocoforza constatare che la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione, avendo riconosciuto che essa le ha volontariamente trasmesso i documenti di prova che hanno contribuito sostanzialmente ad accertare aspetti importanti del caso, in particolare il fatto che i membri dell'intesa avevano deciso di continuare la stessa dopo l'indagine, fatto che la Commissione sospettava, senza peraltro averne la prova (punto 177 della motivazione della decisione), avrebbe dovuto accordarle una riduzione superiore a quella del 30% di cui essa ha beneficiato.

365.
    Infatti, occorre rilevare che la Commissione ha osservato, al punto 177 della motivazione della sua decisione, che le richieste d'informazioni hanno fornito alla ricorrente l'occasione per trasmettere i documenti di prova dell'infrazione. A tale riguardo, dalla decisione risulta che, per quanto riguarda la cooperazione offerta dall'ABB, la Commissione ha ritenuto che quest'ultima non può beneficiare di un tasso di riduzione del 50%, ammissibile in forza del punto D della comunicazione, in quanto è stato necessario aspettare, affinché iniziasse a cooperare, l'invio delle richieste d'informazioni dettagliate (punto 174, capoversi terzo e quarto, della motivazione della decisione). Ne discende che la Commissione non era disponibile ad accordare una riduzione dell'ammontare dell'ammenda del 50% dal momento che l'impresa di cui trattasi non le ha trasmesso informazioni prima del ricevimento di una richiesta d'informazioni. Ora, è pacifico che la ricorrente ha trasmesso documenti alla Commissione solo dopo aver ricevuto da quest'ultima una specifica richiesta d'informazioni.

366.
    Quanto al confronto del caso specifico con la prassi precedente della Commissione, occorre rilevare che il solo fatto che la Commissione abbia concesso, nella sua prassi decisionale precedente, un determinato tasso di riduzione per un determinato comportamento non implica che essa sia tenuta a concedere la medesima riduzione proporzionale in occasione della valutazione di un comportamento analogo nell'ambito di un procedimento amministrativo successivo (v. punto 244 supra).

367.
    La ricorrente non può inoltre ricavare argomenti dal fatto che alla Ke-Kelit è stata concessa una riduzione del 20% dell'ammontare della sua ammenda per non avere contestato i fatti che le erano addebitati. Anche supponendo che la Commissione abbia accordato una riduzione troppo elevata dell'ammenda inflitta a tale impresa, bisogna ricordare che l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, SCA Holding/Commissione, citata, punto 160, e Mayr-Melnhof/Commissione, citata, punto 334).

368.
    Inoltre, la ricorrente non può pretendere una riduzione maggiore per quanto riguarda il periodo successivo all'avvio delle indagini, durante il quale l'infrazione è continuata e per il quale la ricorrente ha fornito prove alla Commissione. Poiché tale prosecuzione dell'intesa costituisce un aspetto indissociabile dall'infrazione, quest'ultima ha potuto essere considerata, in occasione dell'applicazione della comunicazione sulla cooperazione, soltanto nel suo insieme. Dato che la ricorrente non soddisfa le condizioni per l'applicazione del punto B, né del punto C della suddetta comunicazione, il suo comportamento deve essere valutato ai sensi del punto D.

369.
    Infine, la Commissione poteva legittimamente tenere conto della prosecuzione dell'infrazione dopo gli accertamenti, al di fuori del calcolo della durata di quest'ultima, anche come circostanza aggravante, in quanto un siffatto comportamento testimoniava la particolare determinazione delle partecipanti all'intesa a continuare la loro infrazione malgrado il rischio di vedersi infliggere una sanzione.

370.
    Alla luce di ciò, la Commissione non ha commesso alcun errore di diritto o di fatto nell'applicazione della sua comunicazione sulla cooperazione. Pertanto, la censura deve essere respinta.

IV - Sul quarto motivo, relativo ad una violazione dell'obbligo di motivazione in sede di determinazione dell'ammontare dell'ammenda

1. Argomenti delle parti

371.
    La ricorrente contesta alla Commissione di avere violato l'obbligo di motivazione non garantendo la trasparenza della metodologia di calcolo dell'ammontare dell'ammenda. La Commissione non avrebbe fornito spiegazioni sul fatto che l'ammenda è stata fissata sulla base di importi di base espressi in importi assoluti, indipendenti dal fatturato delle imprese e superiori al livello massimo legalmente consentito. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese coinvolte, essa non avrebbe dato spiegazioni sulla sua valutazione della gravità dell'infrazione. In particolare, essa non avrebbe spiegato come aveva potuto discostarsi dalla sua prassi precedente consistente nel determinare l'ammontare delle ammende proporzionalmente al fatturato sul mercato rilevante.

372.
    Secondo la ricorrente, anche l'applicazione retroattiva da parte della convenuta, senza alcuna giustificazione, dei suoi nuovi orientamenti per il calcolo delle ammende violerebbe l'obbligo di motivazione.

373.
    Analogamente, tale obbligo sarebbe stato violato nella parte in cui la Commissione si sarebbe discostata dalla sua prassi precedente di clemenza e dal suo progetto di comunicazione sulla cooperazione, che riprende in particolare tale clemenza, applicando piuttosto un'altra politica contenuta nella versione definitiva della comunicazione sulla cooperazione.

374.
    Inoltre, la Commissione avrebbe trasgredito il suo obbligo di motivazione ignorando tutte le circostanze attenuanti fatte valere dalla ricorrente. Sebbene la Commissione non fosse tenuta a prendere in considerazione le circostanze enumerate dalla ricorrente, essa avrebbe dovuto spiegare per quale motivo aveva ignorato tali fattori.

375.
    La convenuta sottolinea che la ricorrente, con il motivo relativo all'obbligo di motivazione, ripresenta semplicemente sotto un'altra forma gli argomenti già sviluppati in merito a una pretesa discriminazione.

376.
    Comunque, l'argomento della ricorrente relativo all'asserita mancanza di motivazione sarebbe privo di fondamento, tanto relativamente all'applicazione «retroattiva» dei nuovi orientamenti quanto relativamente alla circostanza secondo cui la Commissione si sarebbe discostata dal suo progetto di comunicazione sulla cooperazione. Infine, dal momento che la Commissione non era tenuta a considerare talune circostanze come circostanze attenuanti, nessuna motivazione sarebbe stata necessaria su tale punto.

2. Giudizio del Tribunale

377.
    Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto contestato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 63).

378.
    Per quanto riguarda una decisione che infligge ammende a diverse imprese per una violazione delle norme comunitarie della concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere, in particolare, determinata alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

379.
    Nel caso di specie, la Commissione, nella sua decisione, precisa preliminarmente le sue osservazioni generali relative alla gravità dell'infrazione in questione nonché gli elementi propri dell'intesa su cui si è basata per giungere alla conclusione che, nel caso in esame, si tratta di un'infrazione molto grave per la quale l'ammenda normalmente applicabile dovrebbe essere almeno di EUR 20 milioni (punti 164 e 165 della motivazione della decisione). In seguito, essa spiega che tale importo dev'essere modulato tenendo conto dell'effettiva capacità degli autori dell'infrazione di arrecare un rilevante pregiudizio alla concorrenza e della necessità di assicurare un effetto sufficientemente dissuasivo all'ammenda (punto 166 della motivazione della decisione). Poi, la Commissione afferma di aver tenuto conto, nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda, di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti nonché della posizione di ciascuna impresa in relazione alla comunicazione sulla cooperazione (punto 167 della motivazione della decisione).

380.
    Quanto all'ammenda da infliggere alla ricorrente, la Commissione precisa poi, che, tenuto conto dell'importanza della ricorrente quale secondo produttore europeo di tubi preisolati, e per tenere conto del fatto che l'impresa in questione produce un solo prodotto, la base per l'ammenda da applicare sarà aumentata a EUR 10 milioni, per la gravità dell'infrazione nei limiti in cui la riguarda (punto 175, capoversi primo e secondo, della motivazione della decisione). In seguito, la Commissione spiega la ponderazione dell'ammenda da infliggere alla ricorrente in funzione della durata dell'infrazione (punto 175, terzo capoverso, della motivazione della decisione).

381.
    Poi, la Commissione rileva che occorre aumentare l'importo di base dell'ammenda della ricorrente a causa della circostanza particolarmente aggravante costituita dalla sua deliberata partecipazione continuata all'infrazione dopo gli accertamenti nonché a causa dell'altra circostanza aggravante rappresentata dal ruolo attivo della ricorrente nella rappresaglia contro la Powerpipe, benché su un piano diverso dall'ABB (punto 176, capoversi primo e secondo, della motivazione della decisione). La Commissione rileva altresì che nessuna circostanza attenuante può essere considerata, affermando che, anche se la ricorrente può avere subito pressioni da parte dell'ABB in diverse occasioni, essa ne esagera indubbiamente gli effetti asserendo di essere stata trascinata nell'intesa contro la sua volontà (punto 176, terzo capoverso, della motivazione della decisione). Inoltre, la Commissione precisa che, poiché l'importo definitivo calcolato in conformità di tale metodologia non può in alcun caso essere superiore al 10% del fatturato mondiale della ricorrente, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, l'ammenda sarà fissata a 12 700 000 EUR, in modo da non superare il massimale previsto (punto 176, quarto capoverso, della motivazione della decisione).

382.
    Infine, la Commissione osserva che, in forza della comunicazione sulla cooperazione, alla ricorrente è stata concessa una riduzione del 30% in quanto ha volontariamente trasmesso i documenti di prova che hanno contribuito sostanzialmente ad accertare importanti aspetti del caso, in particolare il fatto che i membri dell'intesa avevano deciso che questa continuasse anche dopo gli accertamenti, fatto che la Commissione sospetta, senza peraltro averne la prova (punto 177 della motivazione della decisione).

383.
    Si deve ritenere che, interpretati alla luce delle constatazioni di fatto esposte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, i punti 164-167 e 175-177 della motivazione della decisione contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi di valutazione presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa dalla ricorrente (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C-248/98 P, KNP BT/Commissione, Racc. pag. I-9641, punto 43).

384.
    Alla luce di ciò, non si può contestare alla Commissione di non aver motivato in maniera più precisa l'entità degli importi di base e dell'ammontare finale dell'ammenda inflitta alla ricorrente o del tasso di riduzione concesso in virtù della sua cooperazione, tanto più che, su quest'ultimo punto, la decisione ha definito l'importanza della sua cooperazione alla luce del punto D della comunicazione sulla cooperazione.

385.
    Anche supponendo che, per quanto riguarda l'entità dell'ammenda, la decisione traduca un aumento sensibile di tale entità rispetto alle decisioni precedenti, la Commissione ha motivato l'iter logico seguito che l'ha indotta a determinare a tale livello l'ammontare dell'ammenda della ricorrente in modo assolutamente chiaro (v. sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione, Racc. pag. 1491, punto 31).

386.
    La ricorrente non può nemmeno contestare alla Commissione di non aver motivato il suo calcolo dell'ammenda con riferimento a fattori da essa fatti valere come circostanze attenuanti.

387.
    Infatti, dal momento che la Commissione ha precisato, nella sua decisione, di non aver preso in considerazione nessuna circostanza attenuante nei confronti della ricorrente, essa ha fornito tutti gli elementi necessari che consentono a quest'ultima di valutare se la decisione sia fondata o se sia eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità.

388.
    D'altronde, l'art. 190 del Trattato, se da un lato obbliga la Commissione a motivare le sue decisioni menzionando i dati di fatto dai quali dipende la giustificazione della decisione e le considerazioni giuridiche che l'hanno indotta ad adottarla, dall'altro non prescrive che la Commissione discuta tutti i punti di fatto e di diritto eventualmente trattati durante il procedimento amministrativo (sentenze Michelin/Commissione, citata, punti 14 e 15, nonché Fiskeby Board/Commissione, citata, punto 127).

389.
    Comunque, per quanto riguarda le pressioni subite dalla ricorrente, la Commissione ha spiegato, al punto 176, terzo capoverso, della motivazione della decisione, le ragioni per cui non ne teneva conto come circostanze che dovevano determinare una riduzione dell'ammenda.

390.
    Infine, non si può contestare alla Commissione di non aver illustrato il contesto giuridico che disciplinava il caso specifico, in particolare l'applicazione dei nuovi orientamenti o, ancora, la comunicazione sulla cooperazione. Infatti, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza Commissione/Sytraval e Brink's France, citata, punto 63). Ora, tenuto conto dell'impegno assunto dalla Commissione, al momento della pubblicazione dei suoi orientamenti e della sua comunicazione sulla cooperazione, di attenervisi in sede di determinazione dell'ammontare di un'ammenda per violazione delle norme della concorrenza (v. punti 245 e 274 supra), essa non era tenuta a precisare se e per quali motivi provvedeva alla sua applicazione in sede di determinazione dell'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

391.
    Di conseguenza, il motivo relativo ad una violazione dell'obbligo di motivazione deve essere respinto.

V - Sul quinto motivo, relativo ad un livello eccessivo del tasso d'interesse dell'ammenda

1. Argomenti delle parti

392.
    La ricorrente rileva che il tasso di interesse moratorio, stabilito all'art. 4 della decisione a 7,5%, ossia il tasso applicato dalla Banca centrale europea sulle sue operazioni in euro il primo giorno lavorativo del mese in cui la decisione è stata adottata, maggiorato di 3,5 punti, è anormalmente elevato. Tale tasso eserciterebbe una pressione eccessiva sulla ricorrente per costringerla a pagare le ammende rapidamente mentre essa ritiene di avere fondati argomenti giuridici per impugnare la decisione. Il tasso di interesse dovrebbe, pertanto, essere ridotto ad un livello ragionevole.

393.
    A tale riguardo, la ricorrente fa valere le conclusioni dell'avvocato generale Fennelly nella sentenza della Corte 16 marzo 2000, cause riunite C-395/96 P e C-396/96 P, Compagnie Maritime Belge e a./Commissione (Racc. pag. I-1365, in particolare pag. I-1371), in cui quest'ultimo precisa che il tasso di interesse non dovrebbe essere così alto da obbligare di fatto le imprese a pagare le ammende e che un'aggiunta, senza alcuna spiegazione, di 3,5 punti in percentuale ad un tasso già elevato non è ammissibile.

394.
    La convenuta osserva che poteva legittimamente fissare un tasso tanto elevato per dissuadere le imprese dal pagare l'ammenda in ritardo. Tenuto conto dei tassi attuali delle banche commerciali, un tasso del 7,5% sarebbe stato assolutamente ragionevole e rientrerebbe appunto entro i limiti del suo potere discrezionale.

2. Giudizio del Tribunale

395.
    L'applicazione di interessi moratori alle ammende inflitte alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, commettono un'infrazione alle disposizioni dell'art. 85 del Trattato, garantisce la pratica efficacia del Trattato. A tale proposito, tali interessi moratori rafforzano il potere della Commissione nel compito, ad essa conferito dall'art. 89 del Trattato CE (divenuto art. 85 CE), di vigilare sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza e garantiscono che le norme del Trattato non siano eluse mediante prassi unilateramente messi in opera da imprese che tardino a pagare le ammende alle quali sono state condannate. Se la Commissione non disponesse del potere di aggiungere alle ammende interessi moratori, le imprese che tardano a pagare le loro ammende sarebbero avvantaggiate rispetto a quelle che effettuano il pagamento delle ammende alla scadenza loro impartita (sentenza del Tribunale 14 luglio 1995, causa T-275/94, CB/Commissione, Racc. pag. II-2169, punti 48 e 49).

396.
    Se il diritto comunitario non ammettesse misure intese a compensare il vantaggio che un'impresa può trarre dal suo ritardo al momento del pagamento di una ammenda, ciò incoraggerebbe la presentazione di ricorsi manifestamente infondati, aventi il solo scopo di ritardare il pagamento (sentenza AEG/Commissione, citata, punto 141).

397.
    In tale contesto, è giocoforza constatare che la Commissione, imponendo un tasso d'interesse del 7,5% costituito dal tasso applicato dalla Banca centrale europea sulle sue operazioni in euro il primo giorno lavorativo del mese in cui la decisione è stata adottata, maggiorato di 3,5 punti, non ha oltrepassato i limiti del potere discrezionale di cui la Commissione dispone nella determinazione di un tasso di interesse moratorio.

398.
    A tale riguardo, è utile ricordare che, se il tasso di interesse non deve essere talmente elevato da obbligare di fatto le imprese a pagare le ammende anche qualora ritengano di avere buoni motivi per contestare la validità della decisione della Commissione, tuttavia quest'ultima può adottare un punto di riferimento più elevato rispetto al tasso di interesse passivo medio applicabile sul mercato nella misura in cui ciò sia necessario per scoraggiare manovre dilatorie (conclusioni dell'avvocato generale Fennelly nella sentenza Compagnie Maritime Belge e a./Commissione, citate, paragrafo 190).

399.
    Dal momento che la Commissione non ha commesso un errore di valutazione nella determinazione del tasso di interesse moratorio, il motivo relativo ad un livello eccessivo del detto tasso deve essere respinto.

400.
    Da quanto precede risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.

Sulle spese

401.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente è condannata alle spese.

Mengozzi
Tiili
Moura Ramos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 marzo 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Mengozzi

Indice

     Fatti all'origine della controversia

II - 2

     Procedimento e conclusioni delle parti

II - 6

     Nel merito

II - 6

         I - Sul primo motivo, relativo ad errori di fatto nell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato

II - 7

             A - Sul meccanismo di compensazione nell'ambito dell'intesa danese

II - 7

                 1. Argomenti delle parti

II - 7

                 2. Giudizio del Tribunale

II - 7

             B - Sull'esistenza di una intesa continuata dal 1990 fino al 1996

II - 8

                 1. Sulla partecipazione all'intesa al di fuori del mercato danese per il periodo 1990-1993

II - 9

                     - Argomenti delle parti

II - 9

                     - Giudizio del Tribunale

II - 11

                 2. Sulla sospensione della partecipazione all'intesa nel 1993 e la partecipazione all'intesa a partire dal 1994

II - 18

                     - Argomenti delle parti

II - 18

                     - Giudizio del Tribunale

II - 19

                 3. Sulla durata e sul carattere continuativo dell'infrazione contestata alla ricorrente

II - 24

                     - Argomenti delle parti

II - 24

                     - Giudizio del Tribunale

II - 24

             C - Sulla partecipazione all'intesa europea relativamente al mercato italiano

II - 27

                     1. Argomenti delle parti

II - 27

                     2. Giudizio del Tribunale

II - 27

             D - Sulla cooperazione attinente alle norme di qualità

II - 28

                     1. Argomenti delle parti

II - 28

                     2. Giudizio del Tribunale

II - 28

             E - Sulle azioni concordate contro Powerpipe

II - 29

                     1. Argomenti delle parti

II - 29

                     2. Giudizio del Tribunale

II - 32

             F - Sulla pressione esercitata dall'ABB

II - 37

                     1. Argomenti delle parti

II - 37

                     2. Giudizio del Tribunale

II - 38

         II - Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa

II - 38

             A - Sull'accesso al fascicolo

II - 38

                 1. Argomenti delle parti

II - 38

                 2. Giudizio del Tribunale

II - 39

             B - Sulla violazione del diritto di essere sentito relativamente alla deduzione di nuovi mezzi di prova

II - 42

                 1. Argomenti delle parti

II - 42

                 2. Giudizio del Tribunale

II - 43

             C - Sulla violazione del diritto di essere sentito per quanto riguarda l'applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende

II - 44

                 1. Argomenti delle parti

II - 44

                 2. Giudizio del Tribunale

II - 45

         III - Sul terzo motivo, relativo alla violazione di principi generali e ad errori di fatto nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda

II - 46

             A - Sulla violazione del principio d'irretroattività

II - 47

                 1. Argomenti delle parti

II - 47

                 2. Giudizio del Tribunale

II - 48

             B - Sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

II - 52

                 1. Argomenti delle parti

II - 52

                 2. Giudizio del Tribunale

II - 53

             C - Sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità e sulla legittimità degli orientamenti

II - 54

                 1. Argomenti delle parti

II - 54

                 2. Giudizio del Tribunale

II - 59

                     - Sulla eccezione d'illegittimità degli orientamenti

II - 60

                     - Sulla violazione del principio di parità di trattamento

II - 63

                     - Sulla violazione del principio di proporzionalità

II - 65

             D - Sull'errata valutazione della durata dell'infrazione

II - 68

                 1. Argomenti delle parti

II - 68

                 2. Giudizio del Tribunale

II - 68

             E - Sull'applicazione erronea delle circostanze aggravanti

II - 68

                 1. Argomenti delle parti

II - 68

                 2. Giudizio del Tribunale

II - 69

             F - Sulla mancata presa in considerazione di circostanze attenuanti

II - 70

                 1. Argomenti delle parti

II - 70

                 2. Giudizio del Tribunale

II - 71

             G - Sull'erronea applicazione della comunicazione sulla cooperazione

II - 73

                 1. Argomenti delle parti

II - 74

                 2. Giudizio del Tribunale

II - 76

         IV - Sul quarto motivo, relativo ad una violazione dell'obbligo di motivazione in sede di determinazione dell'ammontare dell'ammenda

II - 79

             1. Argomenti delle parti

II - 79

             2. Giudizio del Tribunale

II - 80

         V - Sul quinto motivo, relativo ad un livello eccessivo del tasso d'interesse dell'ammenda

II - 83

             1. Argomenti delle parti

II - 83

             2. Giudizio del Tribunale

II - 83

     Sulle spese

II - 84


1: Lingua processuale: l'inglese.