Language of document : ECLI:EU:T:2002:77

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

20 marzo 2002 (1)

«Concorrenza - Intesa - Tubi per teleriscaldamento - Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) - Principio di buona amministrazione - Ammenda - Orientamenti per il calcolo delle ammende - Legittimo affidamento»

Nella causa T-31/99,

ABB Asea Brown Boveri Ltd, con sede in Zurigo (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti A. Weitbrecht e S. Völcker, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Oliver e É. Gippini Fournier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto, in via principale, all'annullamento dell'art. 3 della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1), o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 ottobre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (2)

Fatti all'origine della controversia

1.
    La ricorrente è un gruppo multinazionale che opera nei settori della produzione, della trasmissione e distribuzione di energia elettrica, dei sistemi industriali e di costruzione e nel settore dei trasporti. Nel gruppo ABB Asea Brown Boveri Ltd (in prosieguo: l'«ABB»), le attività relative al teleriscaldamento sono svolte dall'impresa danese ABB IC Møller A/S (in prosieguo: l'«ABB IC Møller»), con sede a Fredericia (Danimarca), nonché da altre imprese di produzione e/o di distribuzione con sede in Germania, Finlandia, Polonia e Svezia.

(...)

8.
    Il 21 ottobre 1998 la Commissione adottava la decisione 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati; GU 1999, L 24, pag. 1), rettificata prima della sua pubblicazione con una decisione del 6 novembre 1998 [C(1998) 3415 def.] (in prosieguo: la «decisione» oppure la «decisione impugnata»), con cui constatava la partecipazione di diverse imprese, e segnatamente della ricorrente, a un complesso di accordi e di pratiche concordate ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) (in prosieguo: l'«intesa»).

9.
    Secondo la decisione, alla fine del 1990 veniva raggiunto un accordo tra i quattro produttori danesi di tubi per teleriscaldamento relativamente al principio di una cooperazione generale nel loro mercato interno. Tale accordo avrebbe visto la partecipazione dell'ABB IC Møller A/S, della Dansk Rørindustri A/S, conosciuta anche con la denominazione di Starpipe (in prosieguo: la «Dansk Rørindustri»), della Løgstør Rør A/S (in prosieguo: la «Løgstør») e della Tarco Energi A/S (in prosieguo: la «Tarco») (in prosieguo, le quattro congiuntamente: i «produttori danesi»). Una delle prime iniziative sarebbe consistita nel coordinare un aumento dei prezzi tanto sul mercato danese quanto sui mercati di esportazione. Al fine di suddividere il mercato danese, sarebbe stato concordato un regime di quote, che sarebbe poi stato applicato e controllato da un «gruppo di contatto» costituito dai responsabili delle vendite delle imprese interessate. Per ciascun progetto commerciale (in prosieguo: un «progetto»), l'impresa cui il gruppo di contatto aveva attribuito il progetto avrebbe comunicato il prezzo che intendeva indicare nella proposta alle altre partecipanti, le quali avrebbero allora offerto prezzi superiori per proteggere il fornitore designato dall'intesa.

10.
    Secondo la decisione, due produttori tedeschi, il gruppo Henss/Isoplus (in prosieguo: la «Henss/Isoplus») e la Pan-Isovit GmbH, iniziavano a partecipare alle riunioni regolari dei produttori danesi dall'autunno 1991. Nell'ambito di tali riunioni si sarebbero svolte trattative per ripartire il mercato tedesco. Queste ultime si sarebbero concluse, nell'agosto 1993, con accordi che fissavano quote di vendita per ciascuna impresa.

11.
    Sempre secondo la decisione, nel 1994 veniva raggiunto un accordo tra tutti questi produttori per fissare quote per l'intero mercato europeo. Tale intesa europea avrebbe comportato una struttura a due livelli. Il «club dei direttori», costituito dai presidenti o dagli amministratori delegati delle imprese partecipanti all'intesa, avrebbe attribuito quote a ciascuna di tali imprese tanto nel mercato globale quanto nei vari mercati nazionali, in particolare la Germania, l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, l'Italia, i Paesi Bassi e la Svezia. Per taluni mercati nazionali, sarebbe stato costituito un «gruppo di contatto», formato dai direttori locali delle vendite, a cui sarebbe stato affidato il compito di amministrare gli accordi assegnando i progetti e coordinando le offerte per gli appalti.

12.
    Per quanto riguarda il mercato tedesco, la decisione rileva che, dopo una riunione tenutasi il 18 agosto 1994 tra i sei principali produttori europei (la ricorrente, la Dansk Rørindustri, la Henss/Isoplus, la Løgstør, la Pan-Isovit e la Tarco) e la Brugg Rohrsysteme GmbH (in prosieguo: la «Brugg»), il 7 ottobre 1994 si teneva una prima riunione del gruppo di contatto per la Germania. Le riunioni di tale gruppo sarebbero continuate per molto tempo dopo gli accertamenti della Commissione, alla fine di giugno 1995, sebbene, da quel momento, si siano tenute fuori dall'Unione europea, a Zurigo. Le riunioni a Zurigo sarebbero continuate fino al 25 marzo 1996.

13.
    Come elemento dell'intesa, la decisione menziona, segnatamente, l'adozione e l'attuazione di misure concordate dirette ad eliminare l'unica impresa importante che non ne faceva parte, la Powerpipe. La Commissione precisa che talune partecipanti all'intesa assumevano «dirigenti in posizione chiave» della Powerpipe e facevano intendere a quest'ultima che si doveva ritirare dal mercato tedesco. A seguito dell'aggiudicazione alla Powerpipe di un importante progetto tedesco, nel marzo 1995, si sarebbe tenuta a Düsseldorf una riunione, a cui avrebbero partecipato i sei produttori sopramenzionati e la Brugg. Secondo la Commissione, nel corso di tale riunione veniva deciso di attuare un boicottaggio collettivo dei clienti e dei fornitori della Powerpipe. Tale boicottaggio sarebbe stato successivamente attuato.

14.
    Nella decisione, la Commissione espone i motivi per cui non solo l'accordo esplicito di ripartizione dei mercati concluso tra i produttori danesi alla fine del 1990, ma anche gli accordi conclusi a partire dall'ottobre 1991, possono essere considerati, nel loro insieme, come costituenti un «accordo» vietato ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre la Commissione sottolinea che i cartelli «danese» ed «europeo» costituivano l'espressione di un'unica intesa che ha avuto origine in Danimarca ma che, fin dall'inizio, aveva come obiettivo, più a lungo termine, di estendere il controllo delle partecipanti all'intero mercato. Secondo la Commissione, l'accordo continuato tra produttori ha avuto un considerevole effetto sul commercio tra gli Stati membri.

15.
    Per tali motivi, il dispositivo della decisione così recita:

«Articolo 1

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Brugg Rohrsysteme GmbH, Dansk Rørindustri A/S, Henss/Isoplus Group, Ke-Kelit Kunststoffwerk Ges-mb[H], Oy KWH Tech AB, Løgstør Rør A/S, Pan-Isovit GmbH, Sigma Tecnologie di rivestimento Srl, e Tarco Energi A/S hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE, partecipando, nel modo e nella misura indicati nella motivazione ad un complesso di accordi e pratiche concordate, nel settore dei tubi preisolati, iniziati verso novembre/dicembre 1990 fra i quattro produttori danesi, che sono stati successivamente estesi ad altri mercati nazionali e ai quali hanno aderito Pan-Isovit e Henss/Isoplus fino a costituire, alla fine del 1994, un'intesa generale per l'intero mercato comune.

La durata dell'infrazione si è protratta:

-    nel caso di ABB (...) da novembre-dicembre 1990 circa, ad almeno marzo-aprile 1996,

(...)

Le caratteristiche principali delle infrazioni hanno riguardato:

-    la ripartizione tra i produttori dei mercati nazionali e alla fine dell'intero mercato europeo sulla base di un sistema di quote;

-    l'attribuzione dei mercati nazionali a determinati produttori e l'organizzazione del ritiro di altri;

-    la fissazione in comune dei prezzi per il prodotto e per i singoli progetti;

-    l'assegnazione dei singoli progetti a produttori designati e la manipolazione delle procedure d'appalto relative, affinché il contratto in questione fosse aggiudicato al produttore designato;

-    la tutela dell'intesa dalla concorrenza dell'unica impresa importante non partecipante, Powerpipe AB, tramite la fissazione e l'adozione di misure concordate, al fine di ostacolarne l'attività commerciale, nuocere ai suoi affari o estrometterla dal mercato.

(...)

Articolo 3

Alle imprese di cui all'articolo 1 e per le infrazioni ivi indicate sono inflitte le seguenti ammende:

(...).

a) ad ABB Asea Brown Boveri Ltd, un'ammenda di 70 000 000 di EUR;

(...)».

(...)

Nel merito

23.
    La ricorrente fa valere, in sostanza, cinque motivi. Il primo motivo è relativo a errori di fatto nell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Il secondo motivo attiene a una violazione dei diritti della difesa. Il terzo motivo è fondato su una violazione del principio di buona amministrazione. Il quarto motivo riguarda una violazione dei principi generali ed errori nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda. Il quinto motivo si riferisce ad una violazione dell'obbligo di motivazione nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda.

Sul primo motivo, relativo ad errori di fatto nell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato

Argomenti delle parti

24.
    La ricorrente contesta alla Commissione di non aver provato le proprie affermazioni relative al coinvolgimento nell'intesa dei più alti livelli della direzione del gruppo ABB e relative all'utilizzazione delle proprie risorse di importante impresa multinazionale al fine di rafforzare l'efficacia dell'intesa.

25.
    Innanzi tutto, la ricorrente contesta l'affermazione della Commissione secondo cui l'intesa corrispondeva ad un piano strategico «concepito, approvato e diretto dai più alti livelli della direzione del gruppo». In primo luogo, la concezione dell'intesa non sarebbe imputabile ai più alti livelli della direzione del gruppo ABB. Il dirigente di grado più elevato coinvolto nell'intesa sarebbe stato, in quel momento, il presidente della filiale danese Asea Brown Boveri A/S Odense (in prosieguo: l'«ABB Odense»), M. V., che sarebbe divenuto direttore generale aggiunto del gruppo soltanto nel gennaio 1993, mentre il primo accordo dell'intesa sarebbe stato concluso già alla fine del 1990. In secondo luogo, non sussisterebbe alcuna prova del fatto che anche un altro membro del consiglio di amministrazione del gruppo, oltre a M. V., sia stato implicato in tale causa. Infatti, M. V. non avrebbe potuto approvare una misura ch'egli stesso avrebbe «concepito». In terzo luogo, M. V., benché sia stato tenuto informato in merito a talune attività dell'intesa dopo essere diventato direttore generale aggiunto, non avrebbe partecipato all'intesa al punto di «assumerne la direzione». Infine, nel senso ordinario del termine, per «direzione del gruppo» occorrerebbe intendere la partecipazione di dirigenti responsabili di più settori di attività. Ora, ciò non si sarebbe verificato né per M. V., prima di essere nominato direttore generale aggiunto del gruppo, né per i direttori generali dell'ABB IC Møller successivamente nominati.

26.
    Poi, la Commissione non avrebbe assolutamente provato che i più alti livelli della direzione del gruppo avrebbero deciso misure dirette a contestare e a dissimulare l'infrazione e a proseguire le attività connesse a quest'ultima dopo l'avvio dell'indagine della Commissione. Occorrerebbe ricordare, a tale proposito, le iniziative intraprese dai più alti livelli della direzione del gruppo nei confronti della divisione del teleriscaldamento, che hanno rivelato che gli stessi dirigenti del gruppo sono stati ingannati dalla direzione responsabile dell'attività di teleriscaldamento.

27.
    Infine, il fascicolo non conterrebbe alcun elemento che riveli che la ricorrente, in quanto gruppo multinazionale, ha utilizzato le proprie risorse e le proprie attività estranee al mercato del teleriscaldamento per rafforzare l'efficacia dell'intesa e assicurarsi l'obbedienza dei membri dell'intesa. L'unica influenza economica esercitata dalla divisione del teleriscaldamento per attuare l'intesa risulterebbe dalla sua posizione sul mercato e non da un finanziamento o da un'assistenza assicurata dalla direzione o tramite le risorse del gruppo.

28.
    A tale riguardo, la ricorrente contesta i fatti citati dalla Commissione dinanzi al Tribunale come prove dell'utilizzazione o delle minacce di utilizzare il proprio potere economico. Per quanto riguarda il progetto diretto a provocare le dimissioni di un dipendente in posizione chiave della Powerpipe per assumerlo poi come «consulente» presso l'ufficio di rappresentanza della ricorrente a Bruxelles, per attività senza alcun rapporto con il teleriscaldamento, si dovrebbe precisare che si tratta di un'iniziativa che faceva parte di un accordo tra la ricorrente e la Løgstør. A causa di una denuncia della Powerpipe, che faceva valere una clausola di non concorrenza contenuta nel precedente contratto dell'interessato, la persona in questione è stata poi assunta per un settore estraneo al settore del teleriscaldamento. Per quanto riguarda le minacce di azioni giudiziarie e di «misure di rappresaglia», occorrerebbe tenere conto del fatto che il consigliere giuridico dell'ABB che aveva firmato la lettera inviata alla Powerpipe, che figura all'allegato 17 della comunicazione degli addebiti, essendo stato lui stesso ingannato dalla divisione del teleriscaldamento, era convinto, in quel momento, del fatto che le accuse della Powerpipe non fossero fondate e di agire quindi nell'interesse legittimo dell'impresa.

29.
    Come risulterebbe dal punto 169 della motivazione della decisione, in forza di tutte queste affermazioni contestate, la Commissione avrebbe aumentato, nella decisione, l'importo dell'ammenda per garantire un sufficiente effetto dissuasivo di quest'ultima tenuto conto del preteso coinvolgimento dei più alti livelli della direzione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il punto 169 della motivazione della decisione non esprimerebbe quindi l'intenzione di provare la responsabilità della ricorrente come gruppo. Le questioni relative alla responsabilità del gruppo, in particolare la determinazione del destinatario della decisione e la pertinenza del volume d'affari della divisione del teleriscaldamento nell'ambito dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, sarebbero trattate in modo specifico in un altro punto della decisione.

30.
    La convenuta fa presente, per quanto riguarda il coinvolgimento di dirigenti di alto livello dell'ABB, che il fascicolo fornisce numerose prove della partecipazione diretta alle attività dell'intesa di dirigenti che occorre ritenere che si posizionino ad un livello superiore della direzione del gruppo. Non si tratterebbe soltanto di M. V., ma anche delle due persone che si sono succedute in qualità di direttore generale dell'ABB IC Møller, la società che dirige il settore delle attività connesse al «teleriscaldamento» e che riunisce oltre 30 imprese in seno al gruppo ABB, fra cui in particolare l'ABB Isolrohr GmbH, la principale filiale tedesca del gruppo.

31.
    Secondo la convenuta, la decisione non pretende di dimostrare che la direzione dell'intesa, come cerca di dimostrare la ricorrente, sia imputabile a tutto il consiglio di amministrazione del gruppo. L'unica questione trattata nella decisione era se quadri dirigenziali - che potevano essere considerati ragionevolmente come dirigenti con posizioni di responsabilità nella direzione del gruppo ABB - avessero approvato la concezione e la direzione dell'intesa e vi fossero stati coinvolti. A tale riguardo, la decisione avrebbe apportato sufficienti prove. Il tentativo della ricorrente di minimizzare la partecipazione all'intesa dei dirigenti più importanti del gruppo non avrebbe alcuna utilità, poiché la ricorrente non contesta la conclusione tratta da tale partecipazione, in particolare l'imputazione della responsabilità a tutto il gruppo ABB.

32.
    Quanto allo sfruttamento da parte della ricorrente del suo potere economico quale impresa multinazionale, nella decisione non si affermerebbe che la ricorrente ha utilizzato risorse riferibili a settori di attività diversi dal teleriscaldamento. La decisione constaterebbe solamente il fatto non contestato che la ricorrente ha messo il proprio potere economico e le proprie risorse di impresa multinazionale al servizio dell'intesa. Anche se si accettasse l'interpretazione della ricorrente, la decisione avrebbe citato diversi esempi di utilizzazione o minacce di utilizzazione del potere economico della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

33.
    Occorre rilevare, per quanto riguarda le affermazioni della Commissione sul ruolo svolto nell'intesa dai più alti livelli della direzione del gruppo, che tali affermazioni sono sufficientemente suffragate dagli elementi di prova citati dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda il ruolo svolto da M. V., inizialmente responsabile delle attività del gruppo ABB in Danimarca quale presidente dell'ABB Odense e, dal novembre 1992, direttore generale aggiunto del gruppo ABB, e inoltre per quanto riguarda il comportamento dei direttori generali successivi dell'ABB IC Møller.

34.
    A tale riguardo, si deve precisare che la ricorrente non contesta le constatazioni della Commissione in merito al ruolo svolto da ciascuno dei dirigenti sopra menzionati nell'intesa, ma sostiene che tali dirigenti non facevano parte della direzione del gruppo ABB.

35.
    Tuttavia occorre rilevare che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il termine «direzione del gruppo» non può indicare esclusivamente i soli dirigenti incaricati di più settori di attività del gruppo. Si deve rilevare che, nella struttura del gruppo ABB come presentata dalla ricorrente, il settore del teleriscaldamento non gode di una completa autonomia, poiché tutte le imprese attive in tale settore esercitano le proprie attività, sul piano commerciale, sotto la direzione di un direttore responsabile del settore del teleriscaldamento, che, allo stesso tempo, è direttore generale dell'ABB IC Møller e, al contempo, sono anche subordinate alla principale filiale dell'ABB del loro paese o regione. In tali circostanze, tanto le persone responsabili in un paese o in una regione delle attività dell'ABB quanto la persona incaricata, a livello del gruppo ABB, della direzione commerciale di tutte le imprese di teleriscaldamento possono essere considerate come facenti parte della direzione del gruppo ABB. D'altronde, dai rapporti annuali del gruppo ABB risulta che tanto i dirigenti responsabili per un paese o una regione quanto i dirigenti di tutte le imprese attive in un dato settore sono menzionati nella lista del «management» del gruppo ABB.

36.
    Si deve sottolineare che l'indicazione dei direttori generali dell'ABB IC Møller come facenti parte della direzione del gruppo ABB non è contraddetta dal fatto che, nell'organizzazione del gruppo ABB, la divisione del teleriscaldamento risulta anche sotto la responsabilità diretta di un membro del consiglio di amministrazione, in particolare M. V.. Infatti, la responsabilità integrativa di un membro del più alto organo amministrativo dell'ABB non può impedire di ritenere che i dirigenti espressamente responsabili, a livello del gruppo, di tutte le imprese operanti in un determinato settore facciano anche parte della direzione del gruppo.

37.
    Dal momento che non soltanto M. V., come direttore generale aggiunto del gruppo ABB, ma anche i direttori generali successivi dell'ABB IC Møller - così come M. V., prima della sua nomina nel consiglio di amministrazione del gruppo ABB, quale responsabile delle attività dell'ABB in Danimarca - hanno svolto funzioni a livello di direzione del gruppo ABB, la ricorrente non potrebbe basarsi sul fatto che M. V. è stato l'unico membro del consiglio di amministrazione del gruppo ABB responsabile del teleriscaldamento per asserire che l'intesa non ha potuto essere concepita, approvata e diretta dai più alti livelli della direzione del gruppo.

38.
    Quanto alle misure adottate, a livello di direzione del gruppo ABB, per negare o dissimulare l'esistenza dell'intesa, anche dopo gli accertamenti, occorre rilevare, prima di tutto, che la ricorrente non contesta il fatto che il direttore generale dell'ABB IC Møller rappresentava l'ABB nel corso delle riunioni dei direttori che sono proseguite sino al marzo 1996. A tale proposito, si deve rilevare che, secondo la dichiarazione resa dalla ricorrente, nel corso di una riunione dei direttori veniva deciso, dopo gli accertamenti della Commissione, di mantenere segreti la data e il luogo degli incontri e di svolgere tutte le riunioni del club dei direttori fuori dell'Unione europea (risposta della ricorrente in data 13 agosto 1996 alla richiesta d'informazioni del 13 marzo 1996). Occorre leggere tale dichiarazione della ricorrente congiuntamente alla dichiarazione della Løgstor secondo cui vi era, dopo le indagini, «una forte pressione dell'ABB perché l'accordo fosse conservato» e secondo cui «tutti gli altri avevano paura» (osservazioni della Løgstør sulla comunicazione degli addebiti). Quanto a M. V., risulta che quest'ultimo continuava ad essere informato delle attività dell'intesa anche dopo la sua nomina nel consiglio di amministrazione dell'ABB, come risulta da note interne dell'ABB inviate in data 19 e 22 aprile e 2 luglio 1993 (allegati 26, 29 e 48 della comunicazione degli addebiti). Ora, per quanto riguarda le misure concordate contro la Powerpipe, dalle lettere in data 4 marzo e 2 maggio 1994 inviate da M. V. alla Powerpipe, in risposta all'accusa di attività anticoncorrenziali dell'ABB di cui la Powerpipe sarebbe stata vittima, risulta che M. V. continuava a negare l'esistenza di tali attività anticoncorrenziali (allegati 2 e 7 della comunicazione degli addebiti). Inoltre, dai fax che figurano agli allegati 11, 13 e 16 della comunicazione degli addebiti risulta che M. V. era coinvolto, nel dicembre 1994, nell'elaborazione della posizione adottata dall'ABB in risposta alle affermazioni degli avvocati della Powerpipe che negavano il carattere anticoncorrenziale delle attività dell'impresa. Conseguentemente, tanto il direttore generale dell'ABB IC Møller quanto M. V. sono stati coinvolti, quali membri del più alto livello della direzione del gruppo ABB, nei tentativi di negare o dissimulare l'intesa.

39.
    Da quanto precede risulta che la Commissione ha giustamente constatato, ai punti 121 e 169 della motivazione della decisione, che la partecipazione all'intesa della ricorrente è stata concepita, approvata e diretta dai più alti livelli della direzione del gruppo ABB, così come pure le misure adottate per negare o dissimulare l'esistenza dell'intesa e per garantire la sua prosecuzione dopo gli accertamenti. L'affermazione secondo cui la direzione del gruppo sarebbe intervenuta, già nel novembre 1995, presso la divisione del teleriscaldamento perché quest'ultima rispettasse le regole della concorrenza non può inficiare tale constatazione.

40.
    Quanto all'utilizzo da parte della ricorrente del proprio potere economico e delle proprie risorse di società multinazionale, è sufficiente osservare che la decisione menziona diversi fatti, non contestati dalla ricorrente, che testimoniano l'utilizzo da parte di quest'ultima del suo potere economico in particolare in occasione dei suoi tentativi per ottenere partecipazioni in altre imprese presenti nel settore (punti 37, 46, 48, 91 e 106 della motivazione della decisione).

41.
    Inoltre, come menzionato al punto 156 della motivazione della decisione, risulta dal fascicolo che gli sforzi della ricorrente per eliminare la Powerpipe e garantire gli interessi dell'intesa sono stati compiuti tramite imprese non appartenenti al settore del teleriscaldamento.

42.
    A tale riguardo, occorre osservare in primo luogo, che, per quanto riguarda l'assunzione di un dipendente in posizione chiave della Powerpipe, dalla nota interna dell'ABB, che figura all'allegato 27 della comunicazione degli addebiti, risulta che il progetto iniziale consisteva nell'assunzione di tale persona in una filiale spagnola dell'ABB estranea al settore del teleriscaldamento. Ora, anche se l'assunzione di tale persona nel settore del teleriscaldamento era stata impossibile a causa degli obblighi contrattuali della stessa, si deve ugualmente rilevare come i membri del personale della ricorrente che, all'interno della divisione del teleriscaldamento, preparavano tale assunzione dovessero sapere che altre imprese nel gruppo ABB erano pronte a sostenere le loro iniziative.

43.
    In secondo luogo, occorre rilevare che le attività della divisione del teleriscaldamento nei confronti della Powerpipe sono state seguite e sostenute da persone appartenenti a imprese che, secondo la struttura del gruppo ABB non facevano parte della divisione del teleriscaldamento. Innanzi tutto, dalle corrispondenze che figurano agli allegati 9, 11, 13, 15 e 16 della comunicazione degli addebiti risulta che la posizione adottata dall'ABB nel corso dei contatti con la Powerpipe è stata coordinata non solo con M. V. e il direttore generale dell'ABB IC Møller, ma anche con una persona della filiale tedesca Asea Brown Boveri AG Mannheim. Parimenti, le lettere che figurano agli allegati 144 e 146 della comunicazione degli addebiti dimostrano che un membro della direzione di tale filiale tedesca è intervenuto, nel marzo 1995, relativamente all'attribuzione del progetto di Lipsia-Lippendorf, per sconsigliarne al committente l'attribuzione alla Powerpipe. Infine, il fax che figura all'allegato 159 della comunicazione degli addebiti dimostra che la persona sottratta alla Powerpipe, anche dopo la sua assunzione in una divisione dei trasporti dell'ABB in Belgio, ha continuato a seguire le attività della Powerpipe per informarne il direttore generale dell'ABB IC Møller. Anche se è vero che si trattava, in quest'ultimo caso, di una persona che era stata attiva nel settore del teleriscaldamento e, per quanto riguarda l'Asea Brown Boveri AG Mannheim, di un'impresa che agiva contemporaneamente, in Germania, come società capogruppo delle imprese dell'ABB attive sul mercato tedesco del teleriscaldamento, nondimeno risulta che le attività nei confronti della Powerpipe sono state seguite da membri del personale appartenenti ad imprese dell'ABB il cui settore di attività non era il teleriscaldamento.

44.
    Pertanto, si deve concludere che la Commissione poteva giustamente constatare, al punto 169 della motivazione della decisione, che la ricorrente ha sfruttato in modo sistematico il suo potere economico e le sue risorse quale grande impresa multinazionale per rafforzare l'efficacia dell'intesa e assicurarsi l'obbedienza delle altre imprese.

45.
    Di conseguenza, il motivo deve essere respinto.

(...)

Sul terzo motivo, fondato su una violazione del principio di buona amministrazione

91.
    La ricorrente fa rilevare che le esigenze di buona prassi amministrativa, di obiettività e di neutralità devono costituire le linee di condotta della trattazione dei procedimenti in materia di concorrenza. Ciò nonostante essa sostiene che il principale funzionario responsabile del procedimento in seno alla Commissione ha dimostrato un sostanziale pregiudizio nei suoi confronti nel corso dell'intero procedimento, pregiudizio che si è poi espresso nella decisione nella forma adottata dal collegio dei commissari. A riprova di ciò, la ricorrente cita diversi fatti che proverebbero un preconcetto da parte del principale funzionario responsabile del fascicolo relativo al procedimento.

92.
    In primo luogo, nella primavera del 1996, al termine di una riunione con alcuni rappresentanti della Løgstør, tale funzionario avrebbe assicurato loro che la Løgstør non aveva niente da temere, ma che piuttosto il principale obiettivo dell'indagine era l'ABB.

93.
    In secondo luogo, all'inizio dell'audizione che si è svolta il 24 novembre 1997, lo stesso funzionario avrebbe rivolto, senza alcuna ragione, discutibili considerazioni all'indirizzo della ricorrente, affermando: «l'ABB è orgogliosa della sua reputazione di impresa più rispettata d'Europa (...) potrebbe capitare che dopo i fatti relativi a tale procedimento, si venga a sapere che dovranno lavorare duramente per salvaguardare realmente tale reputazione». Nel corso dell'audizione, il detto funzionario avrebbe altresì posto alla ricorrente domande senza alcuna utilità e che non potevano essere considerate altro che un tentativo di creare imbarazzo in tale circostanza.

94.
    In terzo luogo, il 9 novembre 1998, anche prima che la Commissione notificasse il testo della decisione all'ABB IC Møller, il detto funzionario avrebbe formulato osservazioni negative nel corso di un intervento in una conferenza sul diritto della concorrenza. Durante la sua presentazione del procedimento relativo ai tubi preisolati, avrebbe detto che l'acronimo ABB avrebbe assunto un nuovo significato: «A Bad Business» (una cattiva impresa). Su tale incidente, il direttore generale della direzione della concorrenza avrebbe espresso in seguito le proprie scuse. In specie, la spiegazione offerta dalla convenuta secondo cui «A Bad Business» era il titolo di un articolo pubblicato in precedenza nella rivista The Parliament non sarebbe pertinente dal momento che non si potrebbero assimilare le norme di condotta di un editorialista a quelle di funzionari della Commissione che presentano un procedimento nella loro veste ufficiale.

95.
    In merito a quest'ultimo incidente, non sarebbe pertinente sostenere che ha avuto luogo dopo l'adozione della decisione poiché tale fatto non è menzionato quale vizio di procedimento, ma come prova di un pregiudizio persistente da parte del principale funzionato responsabile del fascicolo nel corso dell'intero procedimento conclusosi con la decisione impugnata.

96.
    Secondo la ricorrente, la decisione del collegio dei commissari è stata influenzata dal preconcetto espresso nei suoi confronti dal funzionario responsabile del fascicolo. Così, alcune lacune della decisione si spiegherebbero probabilmente con l'accanimento dimostrato da tale funzionario per punire in modo particolare la ricorrente. Su tale punto, la ricorrente fa rilevare innanzi tutto che la decisione considera l'ABB come l'unica multinazionale coinvolta nel procedimento anche se tre altre imprese, la Oy KWH Tech AB (in prosieguo: la «KWH»), la Pan-Isovit e la Sigma Tecnologie di rivestimento Srl (in prosieguo: la «Sigma») fanno altresì parte di grandi gruppi multinazionali e anche se, per quanto riguarda la Pan-Isovit, il fascicolo rivela che i membri del più alto livello della sua direzione hanno partecipato all'intesa. Successivamente, la decisione conterrebbe affermazioni, non suffragate e fuorvianti, relative alla partecipazione di membri del più alto livello della direzione del gruppo ABB all'intesa, dirette ad influenzare il collegio dei commissari a scapito della ricorrente e a indurlo a comminare un'ammenda particolarmente elevata contro quest'ultima. Tenuto conto delle prove dedotte sul pregiudizio del funzionario responsabile del fascicolo e sul fatto che tale pregiudizio abbia trovato espressione nella decisione, la Commissione dovrebbe dimostrare che il pregiudizio non ha avuto alcun effetto sulla decisione adottata dal collegio dei commissari.

97.
    La convenuta fa presente che, anche se i fatti citati fossero esatti, essa non può riconoscervi alcun pregiudizio. Quanto alle osservazioni citate, occorrerebbe notare che l'osservazione formulata nel corso della conferenza è stata fatta dopo l'adozione della decisione e non avrebbe quindi potuto inficiarne la sostanza né la validità. D'altronde, il commento «A Bad Business» sarebbe stato solo il titolo di un articolo pubblicato in precedenza, e inoltre tale articolo sarebbe stato citato espressamente come tale nel corso di tale conferenza.

98.
    Dunque, la ricorrente non avrebbe fatto valere nessun elemento illegittimo della decisione che deriverebbe dall'asserito pregiudizio. Le constatazioni della Commissione nella decisione e le ammende inflitte alle partecipanti all'intesa deriverebbero dal loro specifico comportamento e sarebbero giustificate dai fatti e dalle circostanze integralemente confermati nel fascicolo.

Giudizio del Tribunale

99.
    Occorre osservare che tra le garanzie previste dall'ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi figura in particolare il principio di buona amministrazione, al quale si ricollega l'obbligo dell'istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (sentenze del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T-44/90, La Cinq/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 86; 26 giugno 1993, causa T-7/92, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-669, punto 34, nonché sentenza 11 luglio 1996, cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93 e T-546/93, Racc. pag. II-649, punto 93).

100.
    In tale contesto occorre rilevare che, come risulta dalla processo verbale dell'audizione, la ricorrente è stata oggetto, nel corso dell'audizione, il 24 novembre 1997, di un commento dispregiativo relativo alla sua reputazione nonché di una serie di domande tendenziose su fatti da essa neppure contestati, e da parte di un funzionario della Commissione responsabile del procedimento conclusosi con la decisione impugnata. E' pacifico che lo stesso funzionario, nel corso di una conferenza in data 9 novembre 1998 su questioni relative al diritto della concorrenza, si è espresso utilizzando una citazione che screditava le attività della ricorrente.

101.
    E' vero che queste osservazioni testimoniano di un comportamento e di un linguaggio poco curati da parte di un membro della struttura responsabile, in seno alla Commissione, del procedimento in questione. Del resto ciò è confermato dal fatto che il direttore generale della concorrenza della Commissione ha presentato le proprie scuse alla ricorrente a seguito del commento espresso nel corso della conferenza del 9 novembre 1998.

102.
    Tuttavia, tali commenti, per quanto riprovevoli, non possono fare sorgere un dubbio sul grado di attenzione e imparzialità con cui la Commissione ha condotto la sua inchiesta sull'infrazione compiuta dalla ricorrente. Altrettanto si può dire, se fosse provato, per quanto riguarda il commento che lo stesso funzionario avrebbe fatto nei confronti dei rappresentanti della Løgstør, anche se occorre constatare che, per tale presunto commento, la ricorrente non ha apportato alcuna prova.

103.
    D'altronde, per quanto riguarda il commento espresso nel corso della conferenza del 9 novembre 1998, si deve rilevare che, al momento di tale conferenza, anche se la decisione non era stata ancora notificata alla ricorrente, era stata già adottata. Ora, dalla giurisprudenza risulta che atti posteriori all'adozione della decisione non possono inficiare la sua validità (sentenza della Corte 8 novembre 1983, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ e a./Commissione, Racc. pag. 3369, punti 15-16).

104.
    Poiché la ricorrente pretende di dedurre dalla generalità dei commenti espressi dal medesimo funzionario la prova di un pregiudizio nei suoi confronti, si deve rilevare che un comportamento riprovevole di un membro della struttura responsabile di un procedimento non inficia di per sé la legittimità della decisione che conclude tale procedimento. Infatti, anche se vi fosse stata, da parte di tale funzionario, una violazione del principio di buona amministrazione, occorrerebbe tuttavia rilevare che la decisione impugnata non è stata adottata dal funzionario in questione, ma dal collegio dei commissari.

105.
    Comunque, gli elementi fatti valere dalla ricorrente non possono dimostrare che, nel caso in cui il funzionario in questione abbia avuto un pregiudizio contro la ricorrente, tale pregiudizio si sarebbe espresso nella medesima decisione. Da una parte, per quanto riguarda l'affermazione sulla partecipazione dei più alti livelli della direzione del gruppo ABB all'intesa, è sufficiente riferirsi ai punti 33-44 supra, in cui è stato constatato che quest'ultima era suffragata da prove raccolte dalla Commissione. Dall'altra, per quanto riguarda il fatto che la Commissione ha ritenuto che l'ABB fosse la sola impresa multinazionale coinvolta nell'affare, è giocoforza rilevare che, poiché la Commissione non ha trovato indizi sufficienti per imputare l'infrazione ai gruppi a cui appartengono la KWH, la Pan-Isovit e la Sigma, spetta alla ricorrente, che ritiene che il coinvolgimento di tali gruppi risulti dal fascicolo, fornirne la prova. Ora, la ricorrente si è limitata ad affermare, senza fornirne la prova, che i più alti livelli della direzione del gruppo a cui apparteneva la Pan-Isovit, al momento dei fatti, sarebbero stati informati delle attività dell'intesa e le avrebbero approvate. Quanto ai gruppi a cui appartenevano la KWH e la Sigma, la ricorrente non si è riferita a nessun elemento del fascicolo che possa dimostrare il loro coinvolgimento nell'intesa. A tale riguardo, si deve osservare che, poiché la Commissione si è basata su un insieme di elementi per imputare l'infrazione al gruppo ABB, come risulta dai punti 156 e 169 della motivazione della decisione, non è sufficiente fare valere, per estendere la responsabilità di altri partecipanti per l'infrazione alle loro società capogruppo, che questi ultimi facciano parte di un gruppo internazionale e svolgano, essi stessi, attività a livello internazionale.

106.
    A tale riguardo, occorre rilevare ancora che, una volta stabilito che un'impresa è stata coinvolta in un'intesa a livello del gruppo a cui appartiene, anche la prova che la Commissione - nel corso del procedimento amministrativo - ha espresso anticipatamente la propria convinzione secondo cui sussista tale coinvolgimento del gruppo in questione non può confutare la stessa prova di un tale coinvolgimento.

107.
    Per queste ragioni, si deve respingere il motivo fondato su una violazione del principio di buona amministrazione.

Sul quarto motivo, relativo alla violazione dei principi generali ed a errori di valutazione nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda

108.
    Come quarto motivo, la ricorrente fa valere la violazione dei principi generali relativi alla tutela del legittimo affidamento, alla proporzionalità e alla parità di trattamento e contesta alla Commissione un'errata valutazione della durata dell'infrazione nonché delle circostanze aggravanti, delle circostanze attenuanti e della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

(...)

Sull'errata applicazione della comunicazione sulla cooperazione

- Argomenti delle parti

226.
    La ricorrente asserisce che la Commissione avrebbe dovuto accordarle la riduzione del 50% cui essa aveva diritto in forza della comunicazione sulla cooperazione, in quanto soddisfaceva le due condizioni previste al punto D di tale comunicazione. Per quanto riguarda la condizione secondo cui «prima dell'invio di una comunicazione degli addebiti, un'impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell'infrazione», la Commissione stessa riconoscerebbe che la ricorrente ha contribuito in modo rilevante all'accertamento degli elementi di fatto pertinenti, fra cui i fatti concernenti le origini dell'intesa in Danimarca alla fine del 1990, per i quali la Commissione non disponeva di alcun elemento di prova. Per quanto riguarda la condizione secondo cui, «dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un'impresa informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse», occorrerebbe osservare che la ricorrente era in realtà l'unico grande partecipante all'intesa che non abbia contestato i fatti sui quali la Commissione ha basato le sue affermazioni.

227.
    Secondo la ricorrente, le due condizioni del punto D non possono essere considerate come complementari. Altrimenti, un'impresa che non soddisfa le condizioni dei punti B e C della comunicazione sulla cooperazione non sarebbe motivata per cooperare con la Commissione prima dell'invio della comunicazione degli addebiti. Soddisfacendo le due condizioni previste al punto D, la ricorrente avrebbe dovuto ottenere quanto meno una riduzione del 50%. In realtà, sarebbe difficile immaginare in che modo la ricorrente avrebbe potuto essere più sincera e cooperativa o come la sua sincerità e il suo spirito di cooperazione avrebbero potuto risultare più preziose per la Commissione.

228.
    La ricorrente contesta la giustificazione formulata nella decisione di accordarle solo una riduzione dell'ammenda pari al 30%, in particolare la spiegazione secondo cui essa avrebbe iniziato a cooperare soltanto dopo aver ricevuto una richiesta d'informazioni, nel marzo 1996, e cioè nove mesi dopo essere stata informata del fatto che la Commissione aveva avviato un'indagine. Da una parte, per quanto riguarda l'inizio della cooperazione, le due condizioni di cui al punto D della comunicazione sarebbero state certamente soddisfatte. La prima condizione richiederebbe solamente che la cooperazione debba avere luogo prima della comunicazione degli addebiti, senza alludere alla portata delle lettere inviate ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17. Quanto alla seconda condizione, l'inizio della cooperazione non sarebbe un elemento rilevante. Dall'altra, la decisione sarebbe in contrasto con l'applicazione della comunicazione sulla cooperazione nella decisione della Commissione 21 gennaio 1998, 98/247/CECA, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 65 del Trattato CECA (Caso IV/35.814 - Extra di lega) (GU L 100, pag. 55; in prosieguo: la «decisione Extra di lega»). In tale procedimento, alcune imprese avrebbero beneficiato di una riduzione del 40% in virtù della loro cooperazione e della confessione dei loro comportamenti illegali, benché avessero cooperato solo 21 mesi dopo aver appreso che la Commissione aveva avviato un'indagine e un anno dopo la formulazione della comunicazione degli addebiti da parte della Commissione in tale procedimento.

229.
    Infine, la ricorrente fa presente di essere stata discriminata in quanto si è vista concedere soltanto una riduzione dell'ammenda pari al 30%. La stessa riduzione sarebbe stata concessa alla Løgstør e alla Tarco, mentre tali imprese avevano contestato un gran numero di elementi di fatto decisivi di cui la ricorrente aveva riconosciuto l'esistenza. Il diverso trattamento della ricorrente da parte della Commissione risulterebbe altresì dal fatto che essa ha concesso alla KE KELIT Kunststoffwerk GmbH una riduzione del 20% esclusivamente per non aver contestato elementi di fatto sostanziali nella stessa comunicazione degli addebiti. A tale riguardo, l'argomento della Commissione secondo cui la ricorrente non potrebbe invocare a suo vantaggio un illecito commesso in favore di altri non ha fondamento, in quanto la ricorrente non sostiene che le partecipanti a cui non è stata aumentata l'ammenda siano state trattate in maniera illegittima.

230.
    La convenuta riconosce che una riduzione del 30% tiene obiettivamente e debitamente conto della collaborazione della ricorrente nell'indagine. Non sarebbe esatto sostenere che la decisione menziona solo un motivo per non concederle la riduzione massima, e cioè il fatto che l'ABB abbia cooperato solo nove mesi dopo le indagini. La rilevanza della riduzione dipenderebbe, tuttavia, dalla misura in cui la cooperazione di un'impresa ha contribuito all'indagine della Commissione. Al punto 174 della sua motivazione, la decisione avrebbe precisato che il contributo della ricorrente nell'accertamento dei fatti non riguardava tutti gli aspetti dell'intesa e che la Commissione disponeva anche di altre prove dell'esistenza dell'intesa prima del 1994. Quanto alla circostanza che la ricorrente non ha mai contestato i fatti, anche se ciò non è menzionato al punto 174 della motivazione della decisione, ciò sarebbe riconosciuto correttamente ai punti 26, 119 e 169 della motivazione della decisione.

231.
    Quanto alla cooperazione della ricorrente, la convenuta fa inoltre osservare che la ricorrente, pur essendo la prima ad aver manifestato la propria intenzione di cooperare, non è stata la prima a offrire prove dell'origine dell'intesa nel 1990. Per quanto riguarda tale periodo, nella decisione si affermerebbe soltanto che la Commissione non aveva potuto ottenere prove sufficienti «durante le sue indagini» nei locali delle partecipanti all'intesa. In ogni caso, la Commissione avrebbe ottenuto numerose prove a carico relative a tutta l'intesa nel corso dei suoi accertamenti. Il tentativo della ricorrente di suddividere l'infrazione in due parti sarebbe in contrasto con la valutazione non contestata che l'intesa avrebbe dato vita ad un'infrazione unica e continuata. La convenuta aggiunge che la ricorrente non ha mai fornito prove documentali diverse da quelle che sono state scoperte nei suoi locali nel corso dell'indagine.

232.
    In seguito, la convenuta contesta il metodo di calcolo utilizzato dalla ricorrente per giungere ad una riduzione del 50%. La riduzione del 30% concessa alla ricorrente tradurrebbe correttamente il suo contributo all'indagine così come la circostanza di non avere contestato i fatti. La convenuta spiega che le due condizioni previste dal punto D della comunicazione sono ampiamente complementari in quanto la seconda condizione è, quasi sempre, implicitamente contenuta nella prima. Non si può quindi sostenere che la circostanza di non aver contestato taluni fatti potrebbe comportare un aumento sensibile della riduzione concessa all'ABB per aver aiutato la Commissione ad accertare i fatti. Comunque, tale circostanza giustificherebbe solo una minima riduzione qualora un'impresa possa contestare pochi elementi senza contraddire prove inconfutabili o annichilire il proprio contributo all'indagine in forza della prima parte del punto D della comunicazione.

233.
    Infine, quanto all'asserita discriminazione, la convenuta ripete la propria affermazione secondo cui la ricorrente non ha dimostrato che la valutazione della Commissione in merito alla sua cooperazione nell'indagine è stata manifestamente errata. Relativamente alle altre imprese, la valutazione della riduzione da concedere rifletterebbe in modo dovuto la situazione di ciascuna impresa. Per quanto riguarda la Løgstør, occorrerebbe osservare che, benché tale impresa abbia forse contestato una parte dell'interpretazione dei fatti, come l'esistenza di un'intesa continuata durante tutto il periodo in cui si è svolta l'indagine, essa ha fornito elementi di prova sostanziali su numerosi aspetti importanti del procedimento, compresa la prosecuzione dell'intesa dopo l'indagine. Quanto alla Tarco, si tratterebbe della prima impresa che ha fornito prove documentali sull'origine dell'intesa nel 1990. Ad ogni modo, anche se la riduzione concessa ad altre partecipanti all'intesa potesse essere qualificata come eccessivamente generosa, il rispetto del principio di parità di trattamento dovrebbe essere ponderato con il rispetto del principio di legittimità, secondo cui nessuno potrebbe invocare a suo vantaggio un illecito commesso a favore di altri.

- Giudizio del Tribunale

234.
    In via preliminare, si deve rilevare che la Commissione, nella sua comunicazione sulla cooperazione, ha stabilito a quali condizioni le imprese che cooperano con essa nel corso delle sue indagini relative ad un'intesa potranno evitare l'imposizione di ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro ammontare (v. punto A, n. 3, della comunicazione sulla cooperazione).

235.
    E' pacifico che il caso della ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del punto B di tale comunicazione, che riguarda il caso in cui un'impresa abbia denunciato un'intesa segreta alla Commissione prima che quest'ultima abbia proceduto ad un accertamento (caso che può portare ad una riduzione pari almeno al 75% dell'ammontare dell'ammenda), né in quello del punto C della suddetta comunicazione, che riguarda un'impresa che ha denunciato un'intesa segreta dopo che la Commissione ha proceduto ad un accertamento senza che quest'ultima abbia potuto fornire una base sufficiente per giustificare l'avvio del procedimento in vista dell'adozione di una decisione (caso che può portare a una riduzione dal 50% al 75% dell'ammontare dell'ammenda).

236.
    Infatti, il caso della ricorrente rientra nell'ambito del punto D della comunicazione sulla cooperazione, ai sensi del quale, «un'impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B e C beneficia di una riduzione dal 10% al 50% dell'ammontare dell'ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione». Tale comunicazione precisa che:

«Ciò può verificarsi in particolare:

-    se, prima dell'invio di una comunicazione degli addebiti, un'impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell'infrazione,

-    se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un'impresa informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse».

237.
    In tale contesto, occorre preliminarmente osservare che non si può contestare alla Commissione di avere rifiutato di concedere alla ricorrente l'intera riduzione del 50%, ammissibile in forza del punto D della comunicazione sulla cooperazione basandosi, segnatamente, sul fatto che è stato necessario aspettare, affinché la ricorrente iniziasse a cooperare, l'invio delle richieste d'informazioni dettagliate (punto 174, capoversi terzo e quarto, della motivazione della decisione).

238.
    Infatti, alla luce di una giurisprudenza costante, una riduzione dell'ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo è giustificata soltanto se il comportamento dell'impresa di cui trattasi abbia consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C-297/98 P, SCA Holding/Commissione, Racc. pag. I-10101, punto 36; sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1021, punto 393; 14 maggio 1998, causa T-310/94, Gruber + Weber/Commissione, Racc. pag. II-1043, punto 271, e causa T-311/94, BPB de Eendracht/Commissione, Racc. pag. II-1129, punto 325). Ora, anche al di fuori della situazione che rientra nell'ambito del punto C della comunicazione, poiché la cooperazione di un'impresa prima che la Commissione abbia notificato una richiesta d'informazioni può facilitare le indagini della Commissione, quest'ultima poteva decidere di non concedere la riduzione massima prevista dal punto D della comunicazione alla ricorrente, la quale ha dichiarato la propria volontà di cooperare solo dopo il ricevimento di una prima richiesta d'informazioni in data 13 marzo 1996, mentre gli accertamenti presso la ABB IC Møller avevano già avuto luogo il 29 giugno 1995.

239.
    Quanto al confronto del caso specifico con la prassi precedente della Commissione, occorre rilevare come il solo fatto che la Commissione abbia concesso, nella sua precedente prassi decisionale, un certo tasso di riduzione per un determinato comportamento non implica che essa sia tenuta a concedere la medesima riduzione proporzionale in occasione della valutazione di un comportamento analogo nell'ambito di un procedimento amministrativo successivo (sentenza 14 maggio 1998, causa T-347/94, Mayr-Melnhof/Commissione, Racc. pag. II-1751, punto 368).

240.
    Tuttavia, occorre esaminare se la Commissione, laddove ha concesso alla ricorrente la medesima riduzione del 30% concessa alla Løgstør e alla Tarco, abbia rispettato il principio della parità di trattamento che osta a che situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata e a che situazioni diverse siano trattate in maniera analoga, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28; 28 giugno 1990, causa C-174/89, Hoche, Racc. pag. I-2681, punto 25, e sentenza BPB de Eendracht/Commissione, citata, punto 309).

241.
    A questo proposito, non si potrebbe contestare alla Commissione di non aver differenziato il grado di cooperazione della ricorrente da quello corrispondente alla Løgstør e alla Tarco relativamente alla comunicazione di elementi di prova alla Commissione. Infatti, anche se è vero che le informazioni fornite dall'ABB hanno contribuito sostanzialmente all'accertamento dei fatti, in particolare per quanto riguarda le origini del cartello in Danimarca alla fine del 1990, occorre rilevare che, a tale riguardo, la Tarco è stata la prima a fornire le prove (risposta della Tarco del 26 aprile 1996 alla richiesta d'informazioni del 13 marzo 1996). Del resto, risulta dal fascicolo che le informazioni fornite dalla ricorrente nelle sue risposte alla richiesta d'informazioni sono state importanti, ma, dal punto di vista del loro contributo all'accertamento dell'infrazione, non più importanti di quelle fornite da altre imprese, alla luce delle prove di cui disponeva la Commissione dopo le indagini. Così, per quanto riguarda la prosecuzione dell'intesa dopo le indagini, elementi di prova sono stati forniti dalla Løgstør (risposta della Løgstør del 25 aprile 1996 alla richiesta d'informazioni del 13 marzo 1996) mentre la ricorrente, dopo aver riconosciuto tale prosecuzione dell'infrazione nella sua risposta in data 4 giugno 1996, ha fornito informazioni più dettagliate soltanto nella sua risposta del 13 agosto 1996. Quanto alle misure adottate nei confronti della Powerpipe, occorre rilevare che la Commissione non ha potuto basarsi su informazioni offerte dall'ABB, ma ha dovuto basarsi sulle informazioni offerte dalla Powerpipe e su altri documenti che attestavano l'approvazione e l'attuazione di un tale accordo. Ne consegue che la Commissione poteva legittimamente non differenziare la riduzione relativa alla cooperazione concessa alla ricorrente, alla Løgstør e alla Tarco, per quanto riguarda la loro comunicazione di elementi di prova alla Commissione.

242.
    Tuttavia, occorre rilevare che la Commissione avrebbe dovuto differenziare la riduzione relativa alla cooperazione da concedere alla ricorrente da quelle concesse alla Løgstør e alla Tarco per il fatto che la ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, non ha più contestato l'accertamento dei fatti né la loro interpretazione da parte della Commissione. Tenuto conto della constatazione secondo cui, da una parte, la cooperazione della ricorrente in merito alla sua comunicazione di elementi di prova non è stata significativamente diversa da quella fornita dalla Løgstør o dalla Tarco e, dall'altra, la Commissione non ha più citato, nel corso della valutazione della cooperazione della ricorrente al punto 174 della motivazione della decisione, il fatto che quest'ultima non abbia contestato la sostanza dei fatti, si deve rilevare che quest'ultima circostanza non è stata considerata in sede di calcolo della riduzione da concedere alla ricorrente per la sua cooperazione.

243.
    A questo proposito, occorre ricordare che la Commissione ha espressamente riconosciuto, al punto 26 della motivazione della decisione, che, dopo aver formulato le sue osservazioni sulla comunicazione degli addebiti, la ricorrente si è distinta dalle altre imprese in quanto la maggior parte delle imprese hanno minimizzato la durata dell'infrazione e il ruolo da esse svolto e hanno negato di aver partecipato a qualsiasi manovra per nuocere alla Powerpipe, ad eccezione della ricorrente, che non ha contestato i principali fatti descritti dalla Commissione né le conclusioni di quest'ultima. La Commissione ha altresì affermato che la Løgstør e la Tarco, nelle loro osservazioni sulla comunicazione degli addebiti, hanno asserito che, prima del 1994, l'intesa era limitata al mercato danese e che, inoltre, non vi era stata un'intesa continuata e hanno negato di aver partecipato ad azioni dirette ad estromettere dal mercato la Powerpipe o di averle attuate (punto 26, secondo capoverso, e punto 27, quinto capoverso, della motivazione della decisione).

244.
    Poiché la Commissione non ha rispettato il principio di parità di trattamento laddove avrebbe dovuto prendere in considerazione, al momento della valutazione della cooperazione della ricorrente, il fatto che quest'ultima non ha contestato i fatti principali, occorre rilevare che la Commissione ha erroneamente fissato al 30% la riduzione da concedere alla ricorrente per la sua cooperazione nel corso del procedimento amministrativo.

245.
    Il motivo deve dunque essere accolto nella parte in cui contesta alla Commissione di non aver concesso una riduzione superiore al 30% della sua ammenda.

(...)

Conclusioni

260.
    Alla luce di quanto precede, in particolare dei punti 240-245 supra, la Commissione ha erroneamente fissato l'importo dell'ammenda da infliggere alla ricorrente a EUR 70 000 000.

261.
    Pertanto, il Tribunale, statuendo nell'esercizio della sua competenza anche di merito ai sensi degli artt. 172 del Trattato CE (divenuto art. 229 CE) e 17 del regolamento n. 17, ritiene giustificato ridurre l'ammontare dell'ammenda inflitta ex art. 3, lett. a), della decisione, formulato in EUR in applicazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), a EUR 65 000 000.

Sulle spese

262.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, quest'ultimo può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché il ricorso è stato accolto solo parzialmente, si ritiene che sia fatta un'equa valutazione delle circostanze della causa decidendo che la ricorrente sopporterà le proprie spese nonché il 90% delle spese sostenute dalla Commissione e che quest'ultima sopporterà il 10% delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    L'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3, lett. a), della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati), è ridotto a EUR 65 000 000.

2)    Il ricorso è respinto per il resto.

3)    La ricorrente sopporterà le proprie spese e il 90% delle spese sostenute dalla Commisione.

4)    La Commissione sopporterà il 10% delle proprie spese.

Mengozzi
Tiili
Moura Ramos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 marzo 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Mengozzi


1: Lingua processuale: l'inglese.


2: -     Sono qui riprodotti solamente i punti della motivazione della presente sentenza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione. La descrizione dei fatti ed il contesto normativo della causa di cui trattasi sono esposti nella sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-23/99, LR AF 1998/Commissione (Racc. pag. II-1705).