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Ricorso proposto il 9 gennaio 2012 – ZZ / Commissione e EMA

(Causa F-2/12)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: M. Ekimdzhiev, K. Boncheva e G. Chernicherska, avvocati)

Convenute: Commissione europea e Agenzia europea per i medicinali

Oggetto e descrizione della controversia

In primo luogo, l’annullamento delle decisioni della Commissione riguardanti l’elaborazione e l’approvazione dell’elenco di preselezione presentato al consiglio di amministrazione dell’EMA nell’ambito della procedura di selezione e di nomina del direttore esecutivo della citata agenzia, in secondo luogo, l’annullamento della nomina di un altro candidato al suddetto posto e, in terzo luogo, il risarcimento del danno morale asseritamente subito.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della commissione di preselezione di redigere un elenco di candidati da presentare al comitato consultivo per le nomine della Commissione europea, comunicata al ricorrente mediante messaggio di posta elettronica del 14 marzo 2011;

annullare la previa decisione del comitato consultivo per le nomine della Commissione europea, del 14 marzo 2011, di convocare i quattro candidati iscritti nell’elenco della commissione di preselezione per un colloquio con il comitato consultivo per le nomine, comunicata al ricorrente mediante messaggio di posta elettronica del 14 marzo 2011;

annullare la decisione del comitato consultivo per le nomine della Commissione europea, del 14 marzo 2011, di approvare il parere della commissione di preselezione riguardante la migliore posizione di merito dei quattro candidati iscritti nell’elenco della commissione di preselezione, comunicata al ricorrente mediante messaggio di posta elettronica del 14 marzo 2011;

annullare la decisione della Commissione europea, del 20 aprile 2011, di redigere un elenco dei candidati preselezionati;

annullare la decisione della Commissione europea, del 6 ottobre 2011, recante rigetto del reclamo presentato quale ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e che indica dettagliatamente la motivazione sottesa alla decisione della Commissione europea, del 20 aprile 2011, di redigere un elenco dei candidati preselezionati;

annullare la decisione del consiglio di amministrazione dell’EMA, del 6 ottobre 2011, relativa alla nomina del direttore esecutivo dell’EMA, secondo le modalità di cui all’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, oggetto di un reclamo presentato all’autorità che ha il potere di nomina ai sensi dell’articolo 90 del suddetto Statuto;

ordinare un giusto risarcimento del danno morale subito;

condannare la Commissione e l’EMA alle spese.