Language of document : ECLI:EU:T:2012:385





Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 luglio 2012 –
IVBN / Commissione

(causa T‑201/10)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Regime di aiuti concesso dai Paesi Bassi ad imprese operanti nel settore dell’edilizia residenziale sociale – Aiuti esistenti – Aiuto speciale per progetti a favore di imprese operanti nel settore dell’edilizia – Decisione che approva gli impegni assunti dello Stato membro – Decisione che dichiara un nuovo aiuto compatibile – Mancanza di interesse individuale – Mancato avvio della procedura ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione in materia di aiuti di Stato – Ricorso di un’associazione che rappresenta gli interessi collettivi delle imprese del settore interessato – Ricevibilità – Presupposti (Artt. 108 TFUE e 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 26-27, 29, 31-35)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione in materia di aiuti di Stato – Impresa concorrente dell’impresa beneficiaria dell’aiuto – Legittimazione ad agire – Presupposti – Ricorso di un’associazione che agisce in qualità di rappresentante dell’interesse collettivo dei suoi membri senza dimostrare il pregiudizio sostanziale della posizione concorrenziale dei medesimi – Irricevibilità (Artt. 108 TFUE e 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 36-37, 41)

3.                     Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti – Esame da parte della Commissione della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune – Impegni assunti dallo Stato membro erogatore – Impossibilità per la Commissione di avviare il procedimento di indagine formale – Insussistenza di un obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare osservazioni (Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 19, § 1) (v. punti 45-47, 50)

4.                     Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Difficoltà di valutazione – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Serie difficoltà – Nozione – Natura obiettiva (Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE) (v. punti 52-53)

5.                     Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Difficoltà di valutazione – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Serie difficoltà – Possibilità che la durata del primo esame costituisca un indizio dell’esistenza di serie difficoltà (Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE) (v. punto 54)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione C(2009) 9963 def., del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 – (Paesi Bassi – Aiuto esistente e aiuto speciale per progetto a favore di imprese operanti nel settore dell’edilizia).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.