Language of document : ECLI:EU:T:2018:795

Cause riunite T202/10 RENV II e T203/10 RENV II

Stichting Woonlinie e a.

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Edilizia residenziale sociale – Regime di aiuti in favore delle società di edilizia residenziale sociale – Aiuti esistenti – Impegni dello Stato membro – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999 – Servizio di interesse economico generale – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Definizione della missione di servizio pubblico»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 15 novembre 2018

1.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti preparatori – Esclusione – Lettera della Commissione che esprime dubbi quanto alla compatibilità di un aiuto con il mercato interno e che propone opportune misure – Atto che costituisce una fase nel procedimento di elaborazione di una decisione che constata l’incompatibilità dell’aiuto con il mercato interno – Esclusione

(Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 17)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Regime di aiuti – Nozione – Versamento degli aiuti individuali – Inclusione

[Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, d)]

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Regime di aiuti – Nozione – Necessità di una disposizione legislativa a fondamento di tale regime – Insussistenza

[Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, d)]

4.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Esclusione – Condizioni enunciate nella sentenza Altmark – Carattere cumulativo

(Art. 107, § 1, TFUE)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Distinzione tra il criterio Altmark, inteso a stabilire l’esistenza di un aiuto, e il criterio dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, che consente di stabilire la compatibilità di un aiuto con il mercato interno

(Artt. 106, § 2, e 107, § 1, TFUE)

7.      Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Definizione dei servizi di interesse economico generale – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Controllo della Commissione e sindacato giurisdizionale limitati al caso di errore manifesto

(Artt. 106, § 2, e 107, § 1, TFUE)

8.      Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Esame da parte della Commissione della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune – Necessità di prendere in considerazione il rischio di sovracompensazione soltanto per il futuro

(Artt. 106, § 2, e 107, § 1, TFUE)

9.      Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Valutazione dei sovraccosti generati dalla missione di servizio pubblico – Potere discrezionale della Commissione

(Art. 106, § 2, TFUE)

1.      Poiché una lettera della Commissione a norma dell’articolo 17 del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], in cui sono espressi dubbi quanto alla compatibilità di un regime di aiuti con il mercato interno e in cui vengono proposte misure utili, costituisce una prima fase dell’elaborazione di una decisione che dichiara tale regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e una volta che tali dubbi siano stati confermati da detta decisione, il ricorrente non può vedersi impedire di invocare un’illegittimità che vizia la valutazione contenuta in tale lettera a sostegno del suo ricorso avverso la decisione in esame.

(v. punto 41)

2.      Consegue dall’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], che il fatto che siano versati aiuti individuali non esclude l’esistenza di un regime in base al quale sono concessi tali aiuti.

Al riguardo, il fatto che la Commissione abbia ricevuto denunce relative a singole operazioni di vendita di beni a un prezzo inferiore al prezzo di mercato non osta all’esistenza di un regime di aiuti in forza del quale sono stati concessi detti aiuti individuali.

(v. punto 50)

3.      Il requisito di una disposizione legislativa come fondamento di un regime di aiuti non fa parte della definizione di un regime di aiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE].

(v. punto 51)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 63)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 72‑74)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 76, 77)

7.      Anche se lo Stato membro dispone di un ampio margine di discrezionalità nel determinare ciò che considera un servizio di interesse economico generale (SIEG), ciò non lo dispensa tuttavia dal dimostrare, in termini giuridicamente sufficienti, che l’ambito di quest’ultimo è necessario e proporzionato a un bisogno reale di servizio pubblico. Infatti, l’onere di provare che il SIEG è definito in modo sufficientemente chiaro spetta alle autorità nazionali. L’assenza di prova, da parte dello Stato membro, del fatto che tali criteri siano soddisfatti o della loro inosservanza può costituire un errore manifesto di valutazione che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione.

Alla luce, da un lato, dell’ampio margine di discrezionalità di cui dispone lo Stato membro quanto alla definizione di un compito di SIEG e alle condizioni di applicazione della stessa e, dall’altro, della portata del controllo limitata all’errore manifesto che la Commissione è autorizzata a esercitare a tale titolo, neppure il controllo che deve essere esercitato dal Tribunale sulla valutazione della Commissione a tal riguardo può eccedere lo stesso limite e, pertanto, tale controllo deve limitarsi a esaminare se correttamente la Commissione abbia constatato, o abbia escluso, l’esistenza di un errore manifesto dello Stato membro.

(v. punti 81, 82, 98)

8.      L’esame da parte della Commissione degli aiuti esistenti può portare solo a una decisione avente efficacia ex nunc. La Commissione può quindi essere indotta a proporre misure opportune solo se considera che il sistema di finanziamento di cui trattasi presenta un rischio di sovracompensazione per il futuro.

Alla luce di tali considerazioni, se è possibile che la ricerca, nell’ambito di un esame permanente di un aiuto esistente, di un’eventuale sovracompensazione per il passato possa eventualmente, secondo le circostanze particolari del caso di specie, presentare un interesse per la valutazione della compatibilità di tale aiuto esistente con il mercato interno, resta ciò nondimeno che una siffatta ricerca non è di per sé necessariamente indispensabile per una corretta valutazione della necessità di proporre misure opportune per il futuro e per la determinazione di tali misure. In definitiva, il rischio o l’assenza di rischio di sovracompensazione per il futuro dipende essenzialmente dalle modalità concrete del regime di finanziamento stesso e non dalla circostanza che tale regime abbia comportato, in pratica, una sovracompensazione nel passato.

Al riguardo, in una lettera a norma dell’articolo 17 del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], contenente una valutazione preliminare della Commissione, quest’ultima non ha bisogno di dimostrare che le attività accessorie delle società di cui trattasi beneficino effettivamente di aiuti di Stato o che siano effettivamente avvenute sovvenzioni incrociate.

(v. punti 120, 154‑156)

9.      Una definizione chiara del servizio di interesse economico generale (SIEG) è necessaria per assicurare il rispetto del requisito della proporzionalità dell’aiuto, vale a dire per garantire che la compensazione concessa non ecceda quanto è necessario per adempiere la missione di servizio pubblico.

Al riguardo, la Commissione, chiedendo alle autorità nazionali di definire il SIEG dell’edilizia residenziale sociale rispetto a un gruppo di destinatari costituito dalle famiglie socialmente svantaggiate, le invita a stabilire chiaramente i compiti di servizio pubblico per i quali sono state concesse le compensazioni. Tale precisa definizione consente quindi di stabilire i costi sostenuti per l’esecuzione del SIEG e di evitare, da un lato, la sovracompensazione e, dall’altro, che le attività svolte dalle società di edilizia residenziale al di fuori dell’ambito del SIEG beneficino degli aiuti di Stato al fine di evitare le sovvenzioni incrociate.

(v. punti 148, 149)