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Ricorso proposto il 26 novembre 2013 – Romonta / Commissione

(Causa T-614/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Romonta GmbH (Seegebiet Mansfelder Land, Germania) (rappresentanti: I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow e A. Schulze, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione 2013/448/UE della Commissione europea, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella parte in cui, all’articolo 1, paragrafo 1, nega alla ricorrente, per il terzo periodo di scambio di quote di emissione, compreso tra il 2013 e il 2020, le quote supplementari a fronte di difficoltà di cui all’articolo 9, paragrafo 5, della legge tedesca sugli scambi di quote di emissione di gas a effetto serra (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo: violazione del principio di proporzionalità

A parere della ricorrente, la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità, poiché, alla luce dell’obiettivo formulato dalla convenuta, il diniego delle quote di emissione supplementari richieste a fronte delle difficoltà sarebbe erroneo e del tutto sproporzionato rispetto al pregiudizio arrecato alla ricorrente. In subordine, la ricorrente sostiene, nell’ambito del presente motivo, che la decisione 2011/278/UE1 è in contrasto con il diritto dell’Unione ed è anzi nulla.

Secondo motivo: violazione del principio di sussidiarietà

Nell’ambito del presente motivo la ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola il principio di sussidiarietà, in forza del quale l’azione dell’Unione europea deve limitarsi al necessario. Contrariamente a quanto sostiene la convenuta, gli Stati membri hanno il diritto (per quanto limitato) di adottare norme in materia di assegnazione di quote. Una misura per casi eccezionali come quella prevista all’articolo 9, paragrafo 5, della legge tedesca sugli scambi di quote di emissione di gas a effetto serra rientra fra le norme la cui adozione è di competenza degli Stati membri.

Terzo motivo: violazione di diritti fondamentali

Con tale motivo la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola i suoi diritti fondamentali alla libertà d’impresa, alla libertà professionale e alla proprietà e che tale violazione non è giustificata né dagli obiettivi d’interesse generale riconosciuti dall’Unione europea né dalla tutela dei diritti e delle libertà altrui.

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1 Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C (2011) 2772] (GU L 130, pag. 1).