Language of document : ECLI:EU:T:2014:835

Causa T‑614/13

Romonta GmbH

contro

Commissione europea

«Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Norme transitorie concernenti l’assegnazione armonizzata delle quote di emissioni a titolo gratuito a partire dal 2013 – Decisione 2011/278/UE – Misure di attuazione nazionali presentate dalla Germania – Clausola relativa a casi presentanti difficoltà eccessive – Libertà professionale e libertà d’impresa – Diritto di proprietà – Proporzionalità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2014

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Decisione della Commissione rivolta agli Stati membri, concernente l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni dei gas a effetto serra – Determinazione in via definitiva dell’insieme dei fattori da prendere in considerazione per le misure nazionali di attuazione – Applicazione avente carattere meramente automatico – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Insussistenza

(Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 11; decisione della Commissione 2013/448)

2.      Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Esaustività delle regole di assegnazione armonizzate – Potere discrezionale della Commissione – Insussistenza – Decisione della Commissione che rifiuta l’assegnazione di quote sulla base di una clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive – Violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali – Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, artt. 10 bis e 11; decisioni della Commissione 2011/278, artt. 10 e 15, § 3, e 2013/448)

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Forza maggiore – Nozione – Circostanze indipendenti dalla persona che le invoca, anormali e imprevedibili, con conseguenze inevitabili nonostante l’uso della massima diligenza – Assoggettamento di un’impresa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Rischio di insolvenza – Insussistenza di forza maggiore

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87; decisione della Commissione 2013/448)

4.      Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Assenza di una clausola relativa a casi presentanti difficoltà eccessive – Violazione dei diritti fondamentali – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 15‑17; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, artt. 10 bis e 11; decisione della Commissione 2011/278)

5.      Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Assenza di una clausola relativa a casi presentanti difficoltà eccessive – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, artt. 10 bis e 11; decisione della Commissione 2011/278)

6.      Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Esaustività delle regole di assegnazione armonizzate – Assegnazione sulla base di una norma nazionale che va oltre le regole armonizzate – Incompatibilità – Decisione della Commissione che rifiuta l’assegnazione di quote sulla base di una clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive – Violazione del principio di sussidiarietà – Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, artt. 10 bis e 11; decisione della Commissione 2011/278)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 29‑37)

2.      Nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, l’assegnazione di quote a titolo gratuito è assoggettata a regole esaustive definite nella decisione 2011/278, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87.

Di conseguenza, la decisione della Commissione di rifiutare o meno l’assegnazione a titolo gratuito ad un impianto dipende esclusivamente dalla circostanza se le quote assegnate all’impianto dallo Stato membro di cui trattasi siano state calcolate conformemente a dette regole. La Commissione non dispone di un potere di valutazione a tal riguardo e non può, segnatamente, autorizzare l’assegnazione di quote di emissione a titolo gratuito sulla base di una clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive. Pertanto, rifiutando l’assegnazione in un tale caso, la Commissione non viola il principio di proporzionalità o i diritti fondamentali dell’operatore dell’impianto interessato.

(v. punti 44, 46, 47)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 48, 49)

4.      La decisione 2011/278, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, non consente l’assegnazione di quote a titolo gratuito sulla base di una clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive. L’assenza di una tale clausola costituisce un’ingerenza nelle libertà professionali e d’impresa nonché nel diritto di proprietà delle imprese colpite da tali difficoltà, previsti dagli articoli da 15 a 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Tuttavia le restrizioni apportate a tali diritti fondamentali non pregiudicano il loro contenuto essenziale. Peraltro, il sistema introdotto dalla decisione 2011/278 è effettivamente coerente con l’obiettivo di interesse generale di tutela dell’ambiente e tiene conto dei livelli di riduzione delle emissioni considerati scientificamente necessari per evitare un cambiamento climatico pericoloso. Di conseguenza, poiché tale decisione non è, a causa dell’assenza di una clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive, manifestamente inidonea con riferimento agli obiettivi da raggiungere, l’ingerenza nei diritti fondamentali non costituisce una violazione di detti diritti.

(v. punti 58, 59, 61, 67, 73)

5.      La circostanza che la decisione 2011/278, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, non consente l’assegnazione di quote a titolo gratuito sulla base di una clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive, manifestamente sproporzionata in senso stretto. A tal riguardo in assenza di elementi che consentano di considerare che, oltre al rischio in un’economia di mercato, l’esistenza dei gestori di impianti assoggettati al sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra è tipicamente minacciata dall’applicazione delle regole di assegnazione previste dalla decisione 2011/278. Il fatto che tale decisione non preveda clausole per evitare le situazioni in cui l’esistenza di un’impresa sia minacciata a causa di difficoltà economiche e finanziarie risultanti dalla sua gestione individuale non consente di concludere che essa è manifestamente sproporzionata in senso stretto.

Infatti, l’introduzione di una tale clausola sarebbe difficilmente conciliabile con il principio del chi inquina paga sancito per il settore ambientale dall’articolo 191, paragrafo 2, TFUE. Peraltro, anche in assenza di una tale clausola, il regime transitorio introdotto dal legislatore dell’Unione può evitare, in talune fattispecie, difficoltà economiche per gli impianti rientranti in un settore esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione di emissioni di carbonio. Non spetta invece alla Commissione garantire alle singole imprese un minimo di produzione in relazione ai loro criteri di redditività e di sviluppo.

Per di più il vantaggio finale per l’ambiente dipende dal rigore con cui viene stabilita la quantità totale di quote concesse, la quale costituisce il limite globale delle emissioni autorizzate dal sistema di scambio di quote. Se esistesse una clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive, i gestori sarebbero meno incentivati a ridurre le loro emissioni mediante misure di adeguamento economiche o tecniche.

(v. punti 79, 81, 83, 89, 91‑93)

6.      La decisione 2011/278, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, definisce esaustivamente le norme relative all’assegnazione di quote a titolo gratuito. Una tale armonizzazione totale per l’insieme dell’Unione presuppone che tali regole escludano necessariamente qualsiasi assegnazione di quote gratuite in virtù di norme nazionali.

Poiché è inerente a siffatte regole generali di assegnazione che queste abbiano un impatto più significativo su taluni impianti piuttosto che su altri, tali regole riguardano tutte le fattispecie e anche le fattispecie atipiche. Una deroga alle norme armonizzate dell’Unione non può essere concessa unilateralmente da uno Stato membro.

Poiché le norme armonizzate rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, il principio di sussidiarietà non può essere invocato nei confronti di una decisione della Commissione che rigetta un’assegnazione di quote fondata su una disposizione nazionale relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive.

(v. punti 101, 103‑105)