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Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2024 – PAN Europe / Commissione

(Causa T-536/22)1

(«Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva cipermetrina – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2049 – Richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Rigetto della richiesta – Individuazione dei settori critici di preoccupazione da parte dell’EFSA – Valutazione e gestione del rischio – Principio di precauzione – Potere discrezionale della Commissione»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: A. Bailleux, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. C. Becker, G. Gattinara e M. ter Haar, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione europea del 23 giugno 2022 con la quale quest’ultima ha respinto la richiesta di riesame interno da essa presentata conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi dell’Unione europea delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), per il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2049 della Commissione, del 24 novembre 2021, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva «cipermetrina» come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2021, L 420, pag. 6).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) è condannata alle spese.

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1 GU C 408 del 24.10.22