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Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 aprile 2008 - Imelios / Commissione

(Causa T-97/07) 1

(Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento - Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) - Clausola compromissoria - Nota di addebito - Irricevibilità)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Imelios SA (Velizy-Villacoublay, Francia) (rappresentante: avv. C. Curtil)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Ladenburger e E. Manhaeve, agenti)

Oggetto

In primo luogo, domanda di annullamento della decisione adottata dalla Commissione, in seguito ad una relazione di verifica contabile dell'Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF), di procedere, mediante nota d'addebito 17 gennaio 2007, al recupero degli anticipi versati nell'ambito del contratto, recante il numero di riferimento IST-1999-10934-Assist, relativo al progetto "Knowledge Management for Help Desk Operators", stipulato nel contesto del Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), nel settore della società dell'informazione di facile uso; in secondo luogo, domanda di pagamento della somma di EUR 34 368 a titolo della rata di sovvenzione ancora da versare in applicazione del detto contratto e, in terzo luogo, domanda di risarcimento diretta ad ottenere la riparazione del danno asseritamente subito dalla ricorrente in seguito all'adozione della detta decisione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Imelios SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

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1 - GU C 129 del 9.6.2007