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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 – Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-504/14)1

(Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Tutela della natura – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6, paragrafi 2 e 3, e articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d) – Fauna e flora selvatiche – Conservazione degli habitat naturali – Tartaruga marina Caretta caretta – Tutela delle tartarughe di mare nella baia di Kyparissia – Sito di importanza comunitaria “Dune di Kyparissia” – Tutela delle specie)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e C. Hermes, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Dispositivo

1)    La Repubblica ellenica,

–    avendo tollerato la costruzione di case ad Agiannaki (Grecia) nel corso del 2010, l’utilizzo, in assenza di una disciplina sufficiente, di altre case ad Agiannaki risalenti al 2006 e l’avvio dei lavori di costruzione relativi ad una cinquantina di edifici residenziali situati tra Agiannaki ed Elaia (Grecia), nonché avendo autorizzato la costruzione di tre dimore di villeggiatura a Vounaki (Grecia) nel corso del 2012;

–    avendo tollerato lo sviluppo delle infrastrutture d’accesso alla spiaggia situata nella zona di Kyparissia (Grecia), vale a dire l’apertura di cinque nuove strade verso la spiaggia di Agiannaki nonché l’asfaltatura di taluni punti di accesso e strade esistenti;

–    non avendo adottato misure sufficienti per garantire l’osservanza del divieto di campeggio libero in prossimità della spiaggia di Kalo Nero (Grecia) e a Elaia;

–    non avendo adottato le misure necessarie per limitare l’esercizio dei bar situati tra Elaia e Kalo Nero, sulle spiagge in cui le tartarughe marine Caretta caretta si riproducono, e non avendo vigilato a che le emissioni nocive provocate da tali bar non perturbino tali specie;

–    non avendo adottato le misure necessarie per ridurre, all’interno della zona di Kyparissia, la presenza di attrezzature e di diverse installazioni sulle spiagge in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta e avendo autorizzato la costruzione di una piattaforma nei pressi dell’hotel Messina Mare;

–    non avendo adottato le misure necessarie per limitare sufficientemente l’inquinamento luminoso interessante le spiagge situate nella zona di Kyparissia e in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta, e

–    non avendo adottato le misure necessarie per limitare sufficientemente le attività di pesca lungo le spiagge situate nella zona di Kyparissia in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU 2006, L 363, pag. 368).

2)    La Repubblica ellenica, avendo rilasciato concessioni per case costruite nel 2010 ad Agiannaki, per tre dimore di villeggiatura a Vounaki nel 2012 e per la costruzione di una piattaforma presso l’hotel Messina Mare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43.

3)    La Repubblica ellenica,

–    non avendo adottato un quadro legislativo e regolamentare completo, coerente e rigoroso diretto alla tutela della tartaruga marina Caretta caretta nella zona di Kyparissia;

–    non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le misure concrete necessarie per evitare la perturbazione deliberata della tartaruga marina Caretta caretta durante il periodo di riproduzione di detta specie, e

–    non avendo adottato le misure necessarie per far osservare il divieto di deterioramento o di distruzione dei siti di riproduzione di detta specie,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43.

4)    Il ricorso è respinto per il resto.

5)    La Commissione europea e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 7 del 12.1.2015.