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Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 maggio 2013 – Gap granen & producten / Commissione

(causa T‑437/10)

«Responsabilità extracontrattuale – Importazione di frumento (grano) duro di alta qualità – Dazi all’importazione – Regolamento (CE) n. 919 – Regolamento (CE) n. 1249/96 – Violazione sufficientemente qualificata di una regola di diritto che attribuisce diritti ai singoli – Danno materiale – Nesso di causalità»

1.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Carattere cumulativo – Illegalità / Illecito – Danno – Nesso causale – Nozione – Onere della prova (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punti 15, 16, 74, 76, 80, 81)

2.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Margine di discrezionalità dell’istituzione nell’adozione dell’atto – Necessità di prendere in considerazione tale margine nell’esame della responsabilità – Fissazione di dazi all’importazione sul grano duro di alta qualità dal (Art. 340, secondo comma, TFUE; regolamenti della Commissione n. 1249/96, art. 4 e n. 919/2009) (v. punti 19, 22-24, 28-35, 40, 41, 44, 52, 56, 62, 66, 70, 71)

3.                     Responsabilità extracontrattuale – Danno – Danno risarcibile – Spese sostenute ai fini del procedimento giurisdizionale – Esclusione (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punto 86)

Oggetto

Ricorso per risarcimento danni proposto sulla base dell’articolo 340 TFUE diretto ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente a causa della fissazione di dazi all’importazione sul frumento (grano) duro di alta qualità dal regolamento (CE) della Commissione del 1 ottobre 2009, n. 919, recante modifica del regolamento (CE) n. 915/2009 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1º ottobre 2009 (GU L 259, pag. 5).

Dispositivo

1)

La Commissione europea è tenuta a risarcire il danno subito dalla Gap granen & producten NV a causa dell’applicazione del regolamento (CE) della Commissione del 1º ottobre 2009, n. 919, recante modifica del regolamento (CE) n. 915/2009 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1º ottobre 2009, in quanto detto regolamento non ha tenuto conto della quotazione fob né utilizzato un metodo di calcolo rappresentativo degli effettivi costi di trasporto ai fini della fissazione dei dazi all’importazione per il frumento (grano) duro di alta qualità.

2)

La Gap granen & producten e la Commissione trasmetteranno al Tribunale, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza, gli importi da corrispondere, comprensivi degli interessi, stabiliti di comune accordo.

3)

In caso di mancato accordo, la Gap granen & producten e la Commissione faranno pervenire al Tribunale, entro il medesimo termine, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione del danno.

4)

Le spese sono riservate.