Ricorso proposto il 23 luglio 2008 - CPS Color Group / UAMI - Fema Farben und Putze (TEMACOLOR)
(Causa T-295/08)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: CPS Color Group Oy (Vantaa, Finlandia) (rappresentante: avv. P. Hagman)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fema Farben und Putze GmbH (Ettlingen, Germania)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 maggio 2008 nel procedimento R 808/2007-1; e
condannare alle spese il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "TEMACOLOR" per prodotti della classe 2
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: la registrazione n. 2 104 061del marchio denominativo tedesco "FEMA-Color" per prodotti della classe 2; la registrazione n. 691 406 del marchio internazionale "FEMA-Color" per prodotti della classe 2
Decisione della divisione di opposizione: opposizione interamente accolta
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore di diritto laddove ha stabilito che fra i marchi in conflitto sussiste una somiglianza tale da dare adito a confusione, in violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94.
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