Language of document : ECLI:EU:T:2015:138





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 marzo 2015 –
Rose Vision e Seseña / Commissione

(causa T‑45/13)

«Clausola compromissoria – Settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Convenzioni di sovvenzione relative ai progetti FIRST, FutureNEM e sISI – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Riqualificazione del ricorso – Ricevibilità – Sospensione dei pagamenti – Termine per la comunicazione del rapporto di audit – Diffusione di informazioni ai terzi»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Fondamento giuridico di un ricorso – Scelta spettante al ricorrente e non al giudice dell’Unione (v. punto 48)

2.                     Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Riqualificazione del ricorso – Presupposti [Artt. 263 TFUE e 272 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, §§ 1, c), e 5 bis] (v. punti 50‑56, 58, 59)

3.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti che modificano la situazione giuridica del ricorrente – Avviso nel sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive – Ricorso di un’entità che è stata oggetto di un avviso siffatto – Ricevibilità (Art. 263 TFUE; decisione della Commissione 2008/969) (v. punto 76)

4.                     Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto al ricorso di annullamento – Limiti – Ricorso per la revoca di una decisione individuale divenuta definitiva – Irricevibilità (Artt. 268 TFUE e 340, comma 2, TFUE) (v. punti 78, 79)

5.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 113‑115)

6.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Margine di discrezionalità dell’istituzione nell’adozione dell’atto – Necessità di prendere in considerazione tale margine nell’esame della responsabilità (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 116‑118)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della lettera della Commissione con cui la stessa ha proceduto alla sospensione dei pagamenti nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 246910, relativa al progetto FutureNEM, nonché del rapporto di audit finanziario 11‑INFS‑025, sul quale la Commissione si è basata per adottare l’atto citato, e, dall’altro lato, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito da parte dei ricorrenti a causa del comportamento della Commissione, per l’importo di EUR 5 854 264, fatti salvi i danni che potrebbero essere stimati nel corso del presente procedimento, nonché gli interessi maturati.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Rose Vision, SL e il sig. Julián Seseña sono condannati alle spese.