Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2013 – Equinix (Germany) / UAMI – Acotel (ancotel.)
(Causa T-443/12) 1
[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo ancotel. – Marchio comunitario figurativo anteriore ACOTEL – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Equinix (Germany) GmbH, già ancotel GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: H. Truelsen, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Acotel SpA (Roma)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 agosto 2012 (procedimento R 1895/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Acotel SpA e la ancotel GmbH, divenuta Equinix (Germany) GmbH.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Equinix (Germany) GmbH è condannata alle spese.
________________________1 GU C 379 dell’8.12.2012.