Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 novembre 2006 - Nanjing Metalink International Co. Ltd / Consiglio
(Dumping - Importazione di ferro-molibdeno proveniente dalla Cina - Revoca dello status di impresa operante in economia di mercato - Art. 2, n. 7, lett. b) e c), e art. 6, n. 1, del regolamento (CE) n. 384/96)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Nanjing Metalink International Co. Ltd (Nanjing, Chine) (rappresentante: sig. P. Waer, avv.)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentante: sig. S. Marquardt, assistito dall'avv. G. Berrisch)
Parte interveniente al sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: .sig. T. Scharf e dalla sig.ra S. Meany, agenti)
Oggetto della causa
Annullamento dell'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 215, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 35, pag. 1)
Dispositivo della sentenza
Il ricorso è respinto.
La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.
La Commissione sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 169 del 13.7.2002.