Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 settembre 2015 –
Nestlé Unternehmungen Deutschland / UAMI – Lotte (Rappresentazione di un koala)
(causa T‑483/12)
«Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante taluni koala – Marchi nazionali tridimensionale anteriore KOALA-BÄREN e figurativo anteriore KOALA – Uso effettivo del marchio – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Annullamento o riforma per motivi emersi successivamente alla pronuncia della decisione – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 2) (v. punto 24)
2. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Interpretazione tenuto conto della ratio legis dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 56)
3. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 58‑60, 95‑98)
4. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, comma 2, a), e 42, §§ 2 e 3] (v. punti 73 e 74)
Oggetto
| Ricorso presentato avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 3 settembre 2012 (procedimento R 2103/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Nestlé Schöller GmbH & Co. KG e la Lotte Co. Ltd. |
Dispositivo
1) | | La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 3 settembre 2012 (procedimento R 2103/2010‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Nestlé Schöller GmbH & Co. KG e la Lotte Co. Ltd, è annullata. |
2) | | L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH. |
3) | | La Lotte Co. Ltd sopporterà le proprie spese. |