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Impugnazione proposta il 7 maggio 2024 dal Regno di Danimarca avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata), causa T-364/20, Danimarca / Commissione

(Causa C-337/24 P)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Maertens, agente, R. Holdgaard e J. Pinborg, advokaten)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno del Belgio, Repubblica federale di Germania e Granducato di Lussemburgo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2024 nella causa T-364/20, Regno di Danimarca / Commissione europea.

In via principale, annullare l’articolo 2 della decisione della Commissione europea del 20 marzo 2020 relativa all’aiuto di Stato SA.39078 - 2019/C (ex 2014/N)1 , nella parte in cui dispone che «le misure costituite da apporti di capitale e da una combinazione di prestiti e garanzie statali a favore della Femern A/S, alle quali la Danimarca ha dato esecuzione almeno in parte illegittimamente, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea», e condannare la Commissione europea alle spese.

In subordine, rinviare la causa al Tribunale e riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo di impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’adottare un’interpretazione troppo restrittiva del concetto di esercizio di pubblici poteri e nel non verificare se la Commissione abbia effettuato la valutazione globale richiesta. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto ai punti da 43 a 65 e da 75 a 91 della sentenza impugnata nel non effettuare una corretta verifica – conformemente all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE – della valutazione della Commissione sulla questione se le attività della Femern A/S costituiscano esercizio di pubblici poteri, così come sostenuto dal governo nel ricorso dinanzi al Tribunale. Una siffatta valutazione richiede un esame concreto e globale della questione se l’attività, in base alla sua natura, al suo scopo e alle norme alle quali è soggetta, costituisca esercizio di pubblici poteri.

Secondo motivo di impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel non verificare se la Commissione abbia effettuato la valutazione globale richiesta della questione se le attività della Femern A/S costituiscano integralmente o parzialmente attività non economiche. Anche qualora le attività della Femern A/S non possano essere considerate come esercizio di pubblici poteri, il Tribunale ha commesso un errore di diritto ai punti da 145 a 164 della sentenza impugnata nel non verificare se la Commissione abbia effettuato la valutazione globale delle attività, come richiesto dalla giurisprudenza, al fine di stabilire se le attività costituiscano integralmente o parzialmente attività non economiche, come sostenuto dal governo nel ricorso dinanzi al Tribunale.

Terzo motivo di impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella sua valutazione della questione se la Femern A/S, sin dalla fase di costruzione, svolga un’attività economica concorrenziale. Con il terzo motivo di impugnazione, si sostiene che, anche qualora le attività della Femern A/S non possano essere considerate come esercizio di pubblici poteri o come altra attività non economica, il Tribunale ha commesso un errore di diritto ai punti da 176 a 208 nel non effettuare una verifica della valutazione della Commissione secondo cui la Femern A/S svolge un’attività economica sin dalla fase di costruzione, semplicemente perché la Commissione ha considerato che la Femern A/S svolge un’attività economica in fase operativa.

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1 GU 2020, L 339, pag. 1