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Ricorso proposto il 16 gennaio 2012 - Fomanu / UAMI (Qualität hat Zukunft)

(Causa T-22/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fomanu AG (Neustadt a.d. Waldnaab, Germania) (rappresentante: avv. T. Raible)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 27 ottobre 2011, procedimento R 1518/2011-1;

condannare l'UAMI alle spese sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "Qualität hat Zukunft" per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 40.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché il marchio comunitario di cui trattasi avrebbe carattere distintivo.

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