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Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2014 – Feralpi / Commissione

(Causa T-70/10) 1

[«Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi e dei termini di pagamento – Limitazione o controllo della produzione o delle vendite – Violazione delle forme sostanziali – Incompetenza – Base giuridica – Violazione dei diritti della difesa – Principio della buona amministrazione, della proporzionalità e della parità delle armi – Criteri di imputazione – Definizione del mercato – Violazione dell’articolo 65 CA – Ammende – Prescrizione – Gravità – Durata»]

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Feralpi Holding SpA (Brescia, Italia) (rappresentanti: G. Roberti e I. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Sauer e B. Gencarelli, successivamente R. Sauer, R. Striani e T. Vecchi e, da ultimo, R. Sauer e T. Vecchi, in qualità di agenti, assistiti da P. Manzini, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione), come modificata dalla decisione C (2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009, mediante la quale la Commissione ha inflitto alla ricorrente un’ammenda di EUR 10,25 milioni per la violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Feralpi Holding SpA è condannata alle spese.

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1 GU C 100 del 17.4.2010.