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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Firenze (Italia) il 26 marzo 2024 – A.M. / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Causa C-226/24, Barbavi 1 )

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Firenze

Parti nella causa principale

Ricorrente: A.M.

Resistente: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Questioni pregiudiziali

Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che osta ad una contrattazione collettiva nazionale, come quella contenuta nell’articolo 40 del C.C.N.L. [contratto collettivo nazionale di lavoro] per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, come interpretata dalla Corte di Cassazione in modo vincolante per il giudice di rinvio, che con riguardo all’operaio agricolo a tempo determinato riconosce il diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata, a fronte del precedente articolo 30 del C.C.N.L. che per gli operai agricoli a tempo indeterminato riconosce il diritto alla retribuzione, parametrandolo a una giornata lavorativa di ore 6,30.

In caso di risposta positiva alla precedente questione, se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che anche la determinazione della misura della contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato nell’ambito di un regime professionale di sicurezza sociale rientra nelle condizioni di impiego, conseguendone che la stessa debba essere determinata sulla base dello stesso criterio previsto per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato e quindi commisurata sulla base dell’orario giornaliero di lavoro fissato dalla contrattazione collettiva, e non già sulla base delle ore di lavoro effettivamente svolte.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.