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Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1° octobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie - Belgio) – Vos Aannemingen BVBA / Belgische Staat

(Causa C-405/19) 1

[Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) – Diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte – Servizi di cui hanno beneficiato anche terzi – Esistenza di un nesso diretto e immediato con l’attività economica del soggetto passivo – Esistenza di un nesso diretto e immediato con una o più operazioni compiute a valle]

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Vos Aannemingen BVBA

Convenuto: Belgische Staat

Dispositivo

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, deve essere interpretato nel senso che la circostanza che le spese effettuate da un soggetto passivo, promotore immobiliare, a titolo di spese di pubblicità, di spese amministrative e di commissioni di intermediazione, da esso sostenute nell’ambito della vendita di appartamenti, vadano a beneficio anche di un terzo non osta a che tale soggetto passivo possa detrarre integralmente l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte relativa a tali spese, qualora, da un lato, vi sia un nesso diretto e immediato tra dette spese e l’attività economica del soggetto passivo e, dall’altro, il vantaggio per il terzo sia accessorio rispetto alle esigenze dell’impresa del soggetto passivo.

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che la circostanza che le spese effettuate dal soggetto passivo vadano a beneficio anche di un terzo non osta a che tale soggetto passivo possa detrarre integralmente l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte relativa a tali spese, nel caso in cui esse non rientrino tra le spese generali del soggetto passivo, ma costituiscano spese imputabili a determinate operazioni a valle, purché dette spese presentino un nesso diretto e immediato con le operazioni imponibili del soggetto passivo, fatto che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto di tutte le circostanze in cui tali operazioni si sono svolte.

3)    L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un terzo tragga un vantaggio dalle spese effettuate dal soggetto passivo, la circostanza che quest’ultimo abbia la possibilità di trasferire su tale terzo una parte delle spese così effettuate costituisce, insieme a tutte le altre circostanze in cui si sono svolte le operazioni di cui trattasi, uno degli elementi che spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione al fine di determinare la portata del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto di cui il soggetto passivo dispone.

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1 GU C 288 del 26.8.2019.