Language of document : ECLI:EU:T:2014:932

Causa T‑53/13

(Per estratto)


Vans, Inc.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante una linea ondulata – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 – Articolo 76 del regolamento n. 207/2009 – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 6 novembre 2014

Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Registrazione di un nuovo marchio – Esame superficiale degli elementi di prova o mancata considerazione di taluni elementi di prova da parte dell’Ufficio – Assenza di violazione dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 1)

Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, gli esaminatori e le commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) devono procedere d’ufficio all’esame dei fatti. Ne consegue che gli organi competenti dell’Ufficio possono essere portati a fondare le loro decisioni su fatti che non siano stati rivendicati dal richiedente della registrazione di marchio comunitario. Inoltre, l’Ufficio, qualora rifiuti di prendere in considerazione argomenti o elementi di prova presentati dalle parti in tempo utile, commette una violazione dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009.

Un esame superficiale degli elementi di prova da parte della commissione di ricorso non può configurare una violazione della norma procedurale di cui all’articolo 76 del regolamento n. 207/2009. Una valutazione errata degli elementi di prova forniti da una parte può, eventualmente, dar luogo ad una violazione della norma sostanziale applicabile al caso di specie.

La circostanza che la commissione di ricorso non abbia richiamato tutti gli argomenti e gli elementi di prova prodotti da una parte o non abbia risposto a ciascuno di essi non consente, da sola, di concludere nel senso che la commissione di ricorso abbia rifiutato di prenderli in considerazione.

Pertanto, di per sé il fatto che il contenuto di taluni documenti sia sfuggito all’attenzione della commissione di ricorso non è tale da configurare una violazione della norma procedurale di cui all’articolo 76 del regolamento, ma è una valutazione errata degli elementi di prova forniti dal ricorrente eventualmente in grado di dar luogo ad una violazione di una norma sostanziale. Le eventuali conseguenze di detta valutazione errata della commissione di ricorso saranno esaminate nell’ambito della fondatezza della decisione di quest’ultima.

(v. punti 12, 17, 20‑22)