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Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015 – Buczek Automotive / Commissione

(Causa T-1/08 INTP) 1

(«Procedura – Interpretazione di una sentenza»)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Buczek Automotive sp. z o.o. (Sosnowiec, Polonia) (rappresentante: J. Jurczyk, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti : K. Herrmann, A. Stobiecka-Kuik e T. Maxian Rusche, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: A. Jasser, agente)

Oggetto

Domanda di interpretazione della sentenza del 17 maggio 2011, Buczek Automotive/Commissione (T-1/08, Racc., EU:T:2011:216).

Dispositivo

Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale del 17 maggio 2011, Buczek Automotive/Commissione (T-1/08, Racc., EU:T:2011:216), deve essere interpretato nel senso che l’articolo 1 della decisione 2008/344/CE della Commissione, del 23 ottobre 2007, relativa all’aiuto di Stato C 23/06 (ex NN 35/06) concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Gruppo Technologie Buczek (GU 2008, L 116, pag. 26), è annullato con effetto erga omnes.

La Commissione europea è condannata alle spese.

L’originale della presente sentenza è allegato all’originale della sentenza interpretata, a margine del quale è fatta menzione della presente sentenza.

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1 GU C 64 dell’8.3.2008.