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Ricorso proposto il 14 agosto 2009 - Planet / Commissione

(Causa T-320/09)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Planet AE Anonymi Etairia Parochis Symvouleftikon Ypiresion (rappresentante: avv. V. Christianos)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare le due decisioni della Commissione (OLAF) con cui è stata chiesta la registrazione della ricorrente prima nella categoria W1 a e poi nella categoria W1 b del SAR

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso verte sull'annullamento, in primo luogo, della decisione della Commissione con cui è stata chiesta la registrazione della ricorrente nella categoria W1a del Sistema di Allarme Rapido (in prosieguo: il "SAR") e, in secondo luogo, della decisione della Commissione con cui è stata chiesta la modifica di tale prima decisione ai fini della registrazione della ricorrente, a partire dal 25 maggio 2009, nella categoria W1 b del SAR, più sfavorevole.

La ricorrente sostiene che gli atti impugnati sono affetti dal vizio di diritto consistente nella violazione delle forme sostanziali, a causa dell'inosservanza delle condizioni poste dalla decisione 2008/969/CE relativamente alle formalità che vanno adempiute nell'effettuare le registrazioni nel SAR affinché esse siano conformi al diritto comunitario. In particolare, la ricorrente sottolinea che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della decisione di cui sopra, l'organo competente della Commissione responsabile della sottoscrizione di un contratto è tenuto ad informare preventivamente la persona fisica o giuridica per la quale sia stata presentata una domanda di registrazione di un avviso nel SAR dell'eventuale registrazione dei dati che la riguardano. Inoltre, conformemente all'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione di cui sopra, la registrazione deve essere corredata da debita motivazione.

Parimenti, la ricorrente sostiene che l'inosservanza delle condizioni poste dall'art. 8 della decisione 2008/969/CE lede sia principi basilari sia diritti fondamentali riconosciuti dal diritto comunitario. Secondo la ricorrente, il comportamento della Commissione è in contrasto con il principio di buona amministrazione, sancito all'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto la medesima non l'ha informata preventivamente e ritualmente secondo quanto stabilito all'art. 8, n. 1, della decisione 2008/969/CE, privandola della possibilità di far conoscere il proprio punto di vista. Parallelamente, la Commissione è venuta meno, secondo quanto affermato dalla ricorrente, anche al suo dovere di diligenza. Il comportamento della Commissione contrasta, peraltro, anche con l'art. 1 del codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione nei rapporti con il pubblico.

Infine, la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato il suo diritto al contraddittorio, alla difesa nonché alla presunzione d'innocenza, poiché alla ricorrente non è stata data la possibilità di far conoscere il proprio punto di vista e le sue obiezioni in relazione alle decisioni sulla registrazione nel SAR che sono state adottate dall'organo competente della Commissione.

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1 - Decisione della Commissione 16 dicembre 2008, 2008/969/CE,Euratom, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive ( GU L 344, pag. 125).