Language of document : ECLI:EU:T:2011:496





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 settembre 2011 – Evropaïki Dynamiki / Commissione

(causa T‑298/09)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto comunitaria – Prestazione di servizi esterni per programmi d’istruzione – Aggiudicazione dell’appalto a più offerenti – Classificazione di un offerente – Ricorso di annullamento – Obbligo di motivazione – Cause di esclusione dalla procedura di aggiudicazione di un appalto – Art. 93, n. 1, lett. f), del regolamento finanziario – Periodo di validità delle offerte – Responsabilità extracontrattuale»

1.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione sulla classificazione di un offerente nel contesto della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione alla luce degli elementi d’informazione a disposizione della ricorrente al momento della presentazione del ricorso – Mancata violazione dell’obbligo di motivazione (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, nn. 2 e 3) (v. punti 27‑31, 54)

2.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Aggiudicazione degli appalti – Principio di parità di trattamento tra gli offerenti – Portata (Art. 18 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 89, n. 1) (v. punto 73)

3.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Insussistenza di uno di questi presupposti – Rigetto del ricorso per risarcimento dei danni nel suo complesso (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punti 100‑103)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento di due decisioni della Commissione, comunicate con due lettere distinte del 12 maggio 2009, recanti la classificazione della ricorrente, per le sue offerte presentate in risposta al bando di gara EAC/01/2008 relativo alla prestazione di servizi esterni per programmi d’istruzione (ESP-ISEP) (GU 2008/S 158 212752), per il lotto n. 1 (Sviluppo e manutenzione del sistema informatico) nonché per il lotto n. 2 (Studi, testaggio, formazione e supporto a sistemi informatici), in qualità di secondo contraente per ciascuno di tali lotti e, dall’altro, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.