Language of document :

Impugnazione proposta il 22 aprile 2022 dal sig. Michaël Julien avverso l’ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 24 febbraio 2022 nella causa T-442/21, Rhiannon Thomas e Michaël Julien / Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-285/22 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Michaël Julien (rappresentanti: J. Fouchet e J.-N. Caubet-Hilloutou, avocats)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza T-442/21 del Tribunale dell’Unione europea del 24 febbraio 2022;

annullare la decisione 2021/689 1 adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 29 aprile 2021, nella misura in cui essa approva l’articolo COMPROV.16 dell’accordo sugli scambi commerciali firmato il 30 dicembre 2020 dall’Unione europea e dal Regno Unito e nella misura in cui tale accordo non garantisce il mantenimento della libertà di circolazione a favore dei cittadini britannici che hanno vincoli familiari e patrimoniali stretti sul territorio dell’Unione europea;

condannare l’Unione europea alla totalità delle spese del procedimento, compresi gli onorari di avvocato fino a concorrenza di EUR 5000.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente fa valere che, per quanto riguarda i diritti delle persone, l’organizzazione del recesso del Regno Unito dall’Unione europea è stata concepita in senso restrittivo e che l’indifferenza dell’accordo sugli scambi commerciali nei confronti dei diritti dei singoli lede la sua situazione di cittadino britannico di origine francese, con familiari francesi e proprietario di un immobile in Francia, nel quale soggiorna regolarmente per più di 90 giorni.

Di conseguenza, il ricorrente è titolare di un interesse che gli attribuisce la legittimazione ad agire contro la decisione relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e, non riconoscendolo, il Tribunale ha violato l’articolo 263 TFUE, circostanza che deve indurre la Corte ad annullare l’ordinanza di quest’ultimo e a statuire sul merito della causa.

In particolare, il Tribunale è incorso in errori di diritto nella sua valutazione dei criteri di ricevibilità del ricorso di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Infatti, da un lato, gli atti impugnati, in quanto atti di portata generale non soggetti alla procedura legislativa, sono effettivamente atti regolamentari; dall’altro, dal momento che l’accordo sugli scambi commerciali non prevede alcunché quanto ai cittadini britannici che hanno mantenuto legami personali, familiari o patrimoniali stretti con l’Unione europea, esso non comporta, per loro, alcuna misura d’esecuzione.

Inoltre, anche il criterio dell’incidenza diretta sulla situazione individuale del ricorrente è soddisfatto, in quanto i diritti alla vita privata e familiare, alla certezza del diritto e all’uso pacifico e libero del diritto di proprietà, che dipendono dalla sua libertà di circolazione, gli sono stati negati dall’accordo sugli scambi commerciali, non avendo quest’ultimo previsto alcunché per la cerchia ristretta di soggetti che si trovano nella sua stessa situazione.

Il ricorrente è quindi interessato in modo sufficientemente individuale dalle omissioni dell’accordo sugli scambi commerciali relative alla libertà di circolazione dei cittadini britannici che hanno mantenuto legami personali, familiari e patrimoniali stretti sul territorio dell’Unione europea.

____________

1     Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU 2021, L 149, pag. 2).