Language of document : ECLI:EU:T:2005:318

Causa T‑72/04

Sonja Hosman-Chevalier

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto — Nozione di “servizi effettuati per un altro Stato”»

Massime della sentenza

1.      Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Presupposti per la concessione — Servizi svolti per un altro Stato o un’organizzazione internazionale — Nozione di «servizi svolti per un altro Stato» — Personale della rappresentanza permanente di uno Stato membro presso l’Unione europea — Inclusione

[Statuto del personale, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]

2.      Diritto comunitario — Interpretazione — Principi — Interpretazione autonoma — Limiti — Riferimento, in taluni casi, al diritto degli Stati membri

1.      La deroga in materia di indennità di dislocazione, prevista dall’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, ultima frase, dell’allegato VII dello Statuto a favore dei dipendenti che hanno effettuato servizi per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale durante il periodo di riferimento di cinque anni che scade sei mesi prima della loro entrata in servizio, trova la sua ratio nel fatto che, in tal caso, non si può ritenere che questi dipendenti abbiano stabilito un nesso durevole con il paese della sede di servizio a causa del carattere temporaneo del loro distacco in questo paese.

La nozione di Stato prevista in tale disposizione riguarda solo lo Stato come persona giuridica e soggetto unitario di diritto internazionale e i suoi organi di governo. Al riguardo, è sufficiente che una persona eserciti la sua attività professionale per un organismo che fa parte dello Stato, quale una rappresentanza permanente presso l’Unione europea, affinché essa rientri pienamente nell’eccezione di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto, indipendentemente dalle funzioni particolari e specifiche da essa svolte nell’ambito del detto organismo.

(v. punti 28-29, 42)

2.      Discende dalla necessità tanto dell’applicazione uniforme del diritto comunitario quanto del principio di uguaglianza che una disposizione di diritto comunitario la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve di regola dar luogo in tutta la Comunità ad un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contenuto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi. In assenza di un espresso richiamo, l’applicazione del diritto comunitario può tuttavia implicare all’occorrenza un riferimento al diritto degli Stati membri qualora il giudice comunitario non riesca a rinvenire nel diritto comunitario o fra i principi generali del diritto comunitario gli elementi che gli permettano di precisarne il contenuto e la portata attraverso un’interpretazione autonoma.

(v. punto 40)