Language of document : ECLI:EU:T:2014:1033

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

9 dicembre 2014(*)

«Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi e dei termini di pagamento – Limitazione o controllo della produzione o delle vendite – Violazione delle forme sostanziali – Base giuridica – Diritti della difesa – Ammende – Gravità e durata dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Presa in considerazione di una sentenza d’annullamento in una causa connessa»

Nella causa T‑91/10,

Lucchini SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata inizialmente da M. Delfino, J.-P. Gunther, E. Bigi, C. Breuvart e L. De Sanctis, successivamente da J.-P. Gunther, E. Bigi, C. Breuvart e D. Galli, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da R. Sauer e B. Gencarelli, in qualità di agenti, assistiti da M. Moretto, avvocato, successivamente da R. Sauer e R. Striani, in qualità di agente, assistiti da M. Moretto,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di dichiarazione di inesistenza o di annullamento della decisione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009 (caso COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione), come modificata dalla decisione C (2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009; in via subordinata, una domanda di annullamento dell’articolo 2 della suddetta decisione, e, in via di ulteriore subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da M.E. Martins Ribeiro (relatore), facente funzione di Presidente, A. Popescu e G. Berardis, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 febbraio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1.     Disposizioni del Trattato CECA

1        L’articolo 36 CA prevedeva quanto segue:

«La Commissione, prima di adottare una delle sanzioni pecuniarie o di fissare una delle penalità previste dal presente Trattato, deve porre l’interessato in grado di presentare le sue osservazioni.

Le sanzioni pecuniarie e le penalità inflitte in virtù delle disposizioni del presente Trattato possono formare oggetto di ricorso di piena giurisdizione.

I ricorrenti possono opporre, a sostegno di tale ricorso, nei modi previsti dal primo comma dell’articolo 33 del presente Trattato, l’irregolarità delle decisioni e delle raccomandazioni di cui viene loro addebitata l’inosservanza».

2        L’articolo 47 CA era del seguente tenore:

«La Commissione può raccogliere le informazioni necessarie, per l’adempimento dei suoi compiti. Essa può far compiere le verifiche necessarie.

La Commissione è tenuta a non divulgare le informazioni che, per la loro natura, sono tutelate dal segreto professionale, e in particolare le informazioni relative ad imprese e che concernano le loro relazioni commerciali o gli elementi dei costi. Con tale limitazione deve pubblicare i dati che possano essere utili ai governi o a ogni altro interessato.

La Commissione può applicare, nei confronti delle imprese che avessero a sottrarsi agli obblighi loro risultanti da decisioni prese in applicazione delle disposizioni del presente articolo o che avessero a fornire scientemente false informazioni, ammende, il cui ammontare massimo sarà dell’1% del volume annuo degli affari, e penalità di mora, nella misura massima del 5% del volume degli affari medio giornaliero, per ogni giorno di ritardo.

Qualsiasi violazione del segreto professionale da parte della Commissione, che abbia causato danno a un’impresa, potrà essere oggetto d’azione di indennizzo avanti la Corte, nei modi previsti all’articolo 40».

3        L’articolo 65 CA così disponeva:

«1.      Sono proibiti gli accordi tra imprese, le decisioni da parte di associazioni di aziende ed i sistemi concordati che tendano, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o falsare il gioco normale della concorrenza ed in particolare:

a)      a fissare o determinare i prezzi;

b)      a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c)      a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti d’approvvigionamento.

(…)

4.      Gli accordi o le decisioni proibiti in forza del paragrafo 1 del presente articolo sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati dinanzi ad alcuna giurisdizione degli Stati membri.

La Commissione ha competenza esclusiva, salvo i ricorsi avanti la Corte, a pronunciarsi sulla conformità con le disposizioni del presente articolo di detti accordi o decisioni.

5.      Alle imprese che:

– abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto;

– abbiano applicato o tentato di applicare per via di arbitrato, disdetta, boicottaggio, o qualsiasi altro mezzo, un accordo o una decisione nulli di pieno diritto o un accordo la cui approvazione sia stata rifiutata o revocata;

– abbiano ottenuto il beneficio di una autorizzazione per mezzo di informazioni scientemente false o deformate;

– abbiano messo in atto sistemi contrari alle disposizioni del paragrafo 1;

la Commissione può infliggere ammende e penalità non superiori al doppio della cifra d’affari realizzata coi prodotti che sono stati oggetto dell’accordo, della decisione o dei sistemi contrari alle disposizioni del presente articolo, con la possibilità, se il loro scopo è stato quello di restringere la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, di un aumento del limite massimo così determinato fino al 10% della cifra d’affari annua delle imprese in causa, per quanto riguarda l’ammenda, ed al 20% della cifra d’affari giornaliera, per quanto riguarda le penalità».

4        Ai sensi dell’articolo 97 CA, il Trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002.

2.     Disposizioni del Trattato CE

5        L’articolo 305, paragrafo 1, CE prevedeva quanto segue:

«Le disposizioni del presente trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell’acciaio».

3.     Regolamento (CE) n. 1/2003

6        A termini dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), ai fini «dell’applicazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE], alla Commissione sono attribuite le competenze previste dal presente regolamento».

7        L’articolo 7 del regolamento n. 1/2003, rubricato «Constatazione ed eliminazione delle infrazioni», così dispone:

«1. Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo 81 [CE] o all’articolo 82 [CE], può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata. (…) Qualora la Commissione abbia un legittimo interesse in tal senso, essa può inoltre procedere alla constatazione di un’infrazione già cessata.

(...)».

8        L’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 così dispone:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)      commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 81 [CE] o dell’articolo 82 [CE]».

4.     Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA

9        Il 18 giugno 2002, la Commissione delle Comunità europee ha adottato la comunicazione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA (GU C 152, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione del 18 giugno 2002»).

10      Al punto 2 della comunicazione del 18 giugno 2002 è precisato che essa si prefigge:

«(…)

–        (...) di sintetizzare per gli operatori economici e gli Stati membri, nella misura in cui essi sono interessati dal trattato CECA e dalla relativa legislazione secondaria, i più importanti cambiamenti che il passaggio al regime CE comporta relativamente alle norme sostanziali e procedurali applicabili (…),

–        (…) di spiegare come la Commissione intende affrontare questioni specifiche sollevate dal passaggio dal regime CECA al regime CE nei settori dell’antitrust (…), del controllo delle concentrazioni (…) e del controllo degli aiuti di Stato».

11      Il punto 31 della comunicazione del 18 giugno 2002, che figura nella sezione relativa alle questioni specifiche che sorgono con il passaggio dal regime del Trattato CECA al regime del Trattato CE, è così formulato:

«Se la Commissione, nell’applicare il diritto di concorrenza comunitario alle intese, individua una violazione in un settore rientrante nel campo di applicazione del [T]rattato CECA, il diritto sostanziale applicabile sarà, indipendentemente dal momento in cui tale applicazione ha luogo, quello in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti che hanno costituito la violazione. In ogni caso, per quanto riguarda la procedura, dopo la scadenza del Trattato CECA, si applicherà il diritto CE (…)».

 Oggetto della controversia

12      La presente causa ha per oggetto, in via principale, una domanda di dichiarazione di inesistenza o di annullamento della decisione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione) (in prosieguo: la «prima decisione»), quale modificata dalla decisione C (2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009 (in prosieguo: la «decisione di modifica») (la prima decisione, quale modificata dalla decisione di modifica, è di seguito denominata la «decisione impugnata»); in via subordinata, una domanda di annullamento dell’articolo 2 della decisione impugnata, e, in ulteriore subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, la Lucchini SpA.

13      Nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che le seguenti società hanno violato l’articolo 65 CA:

–        Alfa Acciai SpA (in prosieguo: l’«Alfa»);

–        Feralpi Holding SpA (in prosieguo: la «Feralpi»);

–        Ferriere Nord SpA;

–        IRO Industrie Riunite Odolesi SpA (in prosieguo: la «IRO»);

–        Leali SpA e Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA, in liquidazione (in prosieguo: l’«AFLL») (in prosieguo, queste due società saranno congiuntamente denominate: la «Leali-AFLL»);

–        La ricorrente e SP SpA, in liquidazione (in prosieguo, queste due società saranno congiuntamente denominate: la «Lucchini-SP»);

–        Riva Fire SpA (in prosieguo: la «Riva»);

–        Valsabbia Investimenti SpA e Ferriera Valsabbia SpA (in prosieguo, queste due società saranno congiuntamente denominate: la «Valsabbia»).

 Presentazione della ricorrente

14      La ricorrente è una società per azioni con sede a Milano (Italia). Sino al 20 aprile 2005, il capitale della ricorrente era detenuto per la maggioranza da persone fisiche o giuridiche appartenenti, rispettivamente, alla famiglia e al gruppo Lucchini, mentre il resto della partecipazione era detenuta da enti assicurativi e finanziari. Successivamente a tale data, il controllo della ricorrente è stato acquisito dal gruppo Severstal (punto 95 della prima decisione).

15      Fra il 1989 e il 1991, la Siderpotenza SpA (in prosieguo: la «prima Siderpotenza») era un’impresa controllata congiuntamente dalla Lucchini Siderurgica SpA, da un lato, e dalle vecchie Acciaierie e Ferriere Leali Luigi, dall’altro. Il 5 marzo 1991, la prima Siderpotenza è stata incorporata dalla Lucchini Siderurgica. Quest’ultima è stata incorporata dalla Lucchini il 10 ottobre 1998, con effetto al 1° dicembre 1998 (punti 96 e 97 della prima decisione).

16      Il 31 ottobre 1997, il ramo «tondo per cemento armato» della Lucchini Siderurgica è stato ceduto alla Siderpotenza, società costituita nel luglio 1997 (in prosieguo: la «nuova Siderpotenza»). Il 30 maggio 2002 la nuova Siderpotenza ha ceduto alla Ferriere Nord tutte le sue unità produttive di tondo per cemento armato (punti 99 e 538 della prima decisione).

 Fatti

17      Dall’ottobre al dicembre del 2000, la Commissione ha effettuato, conformemente all’articolo 47 CA, accertamenti presso imprese italiane produttrici di tondo per cemento armato e presso un’associazione d’imprese siderurgiche italiane. Inoltre, essa ha indirizzato loro talune richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 47 CA (punto 114 della prima decisione).

18      Il 26 marzo 2002 la Commissione ha avviato il procedimento amministrativo e formulato addebiti ai sensi dell’articolo 36 CA (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti») (punto 114 della prima decisione). La ricorrente ha presentato osservazioni scritte sulla comunicazione degli addebiti. La Lucchini non ha chiesto che si tenesse un’audizione (punto 118 della prima decisione).

19      Il 12 agosto 2002 la Commissione ha formulato addebiti supplementari (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti supplementari») ai destinatari della suddetta comunicazione degli addebiti. Nella comunicazione degli addebiti supplementari, fondata sull’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), la Commissione precisava la sua posizione quanto alla prosecuzione del procedimento dopo la scadenza del Trattato CECA. Alle imprese interessate è stato assegnato un termine per la presentazione delle loro osservazioni e si è tenuta una seconda audizione in presenza dei rappresentanti degli Stati membri in data 30 settembre 2002 (punto 119 della prima decisione).

20      In esito al procedimento, la Commissione ha adottato la decisione C (2002) 5087 definitivo, del 17 dicembre 2002, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 65 CA (COMP/37.956 – Tondo per cemento armato) (in prosieguo: la «decisione del 2002»), mediante la quale ha constatato che le imprese destinatarie di quest’ultima avevano posto in essere un’intesa unica, complessa e continuata sul mercato italiano del tondo per cemento armato in barre o in rotoli, che aveva per oggetto o per effetto la fissazione dei prezzi e aveva altresì dato luogo ad una limitazione o ad un controllo concordati della produzione o delle vendite, in contrasto con l’articolo 65, paragrafo 1, CA (punto 121 della prima decisione). In tale decisione, la Commissione ha inflitto in solido alla SP e alla ricorrente un’ammenda di EUR 16,14 milioni.

21      Il 5 marzo 2003 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione del 2002. Con sentenza del 25 ottobre 2007, SP e a./Commissione (T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 e T‑98/03, Racc. pag. II‑4331), il Tribunale ha annullato la decisione del 2002. Il Tribunale ha rilevato che, tenuto conto in particolare del fatto che la decisione del 2002 non conteneva alcun riferimento all’articolo 3 e all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, tale decisione era fondata unicamente sull’articolo 65, paragrafi 4 e 5, CA (sentenza SP e a./Commissione, cit., punto 101). Poiché tali disposizioni erano giunte a scadenza il 23 luglio 2002, la Commissione non poteva più trarre da esse, estinte al momento dell’adozione della decisione del 2002, alcuna competenza a constatare un’infrazione all’articolo 65, paragrafo 1, CA e ad infliggere ammende alle imprese che avrebbero partecipato a tale infrazione (sentenza SP e a./Commissione, cit., punto 120).

22      Con lettera del 30 giugno 2008, la Commissione ha informato la ricorrente e le altre imprese interessate della sua intenzione di riadottare una decisione, modificando la base giuridica rispetto a quella prescelta per la decisione del 2002. Essa ha inoltre precisato che, tenuto conto della portata limitata della sentenza SP e a./Commissione, citata supra al punto 21, la decisione riadottata sarebbe stata fondata sulle prove presentate nella comunicazione degli addebiti e nella comunicazione degli addebiti supplementari. Alle imprese interessate è stato assegnato un termine per presentare le loro osservazioni (punti 6 e 123 della prima decisione).

 Prima decisione

23      Il 30 settembre 2009 la Commissione ha adottato la prima decisione, la quale è stata notificata alla ricorrente con lettera del 1° ottobre 2009.

24      Nella prima decisione, la Commissione ha constatato che le restrizioni della concorrenza in essa riscontrate traevano origine in un’intesa tra produttori italiani di tondo per cemento armato e tra questi ultimi e la loro associazione, che aveva avuto luogo nel periodo tra il 1989 e il 2000 e che aveva avuto per oggetto o per effetto di fissare o di determinare i prezzi e di limitare o di controllare la produzione o le vendite tramite lo scambio di un ampio numero di informazioni relative al mercato del tondo per cemento armato in Italia (punti 7 e 399 della prima decisione).

25      Per quanto riguarda la valutazione giuridica dei comportamenti di cui trattasi nel caso di specie, in primo luogo, ai punti da 353 a 369 della prima decisione, la Commissione ha sottolineato che il regolamento n. 1/2003 doveva essere interpretato nel senso che esso le consentiva di constatare e di sanzionare, dopo il 23 luglio 2002, le intese nei settori rientranti ratione materiae e ratione temporis nell’ambito di applicazione del Trattato CECA. Al punto 370 della prima decisione, essa ha indicato che la medesima decisione era stata adottata conformemente alle norme procedurali del Trattato CE e del regolamento n. 1/2003. Ai punti da 371 a 376 della prima decisione, la Commissione ha peraltro ricordato che i principi disciplinanti la successione delle norme nel tempo potevano condurre all’applicazione di disposizioni sostanziali non più in vigore al momento dell’adozione di un atto da parte di un’istituzione dell’Unione europea, fatta salva l’applicazione del principio generale della lex mitior, in forza del quale una persona non può essere sanzionata per un fatto che non costituisce un illecito ai sensi della legislazione entrata in vigore successivamente. Essa è giunta alla conclusione che, nel caso di specie, il Trattato CE non era in concreto più favorevole del Trattato CECA e che, di conseguenza, il principio della lex mitior non avrebbe comunque potuto essere validamente invocato per contestare l’applicazione del Trattato CECA ai comportamenti in esame nella specie.

26      In secondo luogo, per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA, anzitutto, la Commissione ha rilevato che l’intesa aveva per oggetto la fissazione dei prezzi, in funzione della quale era stata concordata anche la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite. Secondo la Commissione, per quanto riguarda la fissazione dei prezzi l’intesa si era essenzialmente concretizzata negli accordi o nelle pratiche concordate riguardanti il prezzo base nel periodo dal 15 aprile 1992 al 4 luglio 2000 (e, fino al 1995, negli accordi o nelle pratiche concordate riguardanti i termini di pagamento) e negli accordi o nelle pratiche concordate riguardanti i «supplementi» nel periodo dal 6 dicembre 1989 al 1º giugno 2000 (punti 399 e 400 della prima decisione).

27      Per quanto riguarda, poi, gli effetti sul mercato delle pratiche restrittive di cui trattasi, la Commissione ha indicato che, trattandosi di un’intesa il cui obiettivo era quello di impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza, non era necessario verificare se essa avesse prodotto effetti sul mercato (punto 512 della prima decisione). Essa ha nondimeno ritenuto che l’intesa avesse avuto effetti concreti sul mercato (punti da 513 a 518 della prima decisione). In particolare, la Commissione ha concluso che l’intesa aveva influenzato il prezzo di vendita praticato dai produttori di tondo per cemento armato in Italia, sebbene le misure adottate nell’ambito dell’intesa non avessero sempre portato immediatamente ai risultati auspicati dalle imprese che vi partecipavano. Inoltre, secondo la Commissione, possono esserci stati fenomeni con effetti differiti. Peraltro, le imprese di cui trattasi rappresentavano all’incirca il 21% del mercato italiano del tondo per cemento armato nel 1989, il 60% nel 1995 e all’incirca l’83% nel 2000, il che indicherebbe un effetto crescente sul mercato degli aumenti di prezzi concordati. Infine, la Commissione ha sottolineato che il fatto che, dal 1989, le iniziative adottate in tale settore fossero comunicate a tutti i produttori di tondo per cemento armato aveva accresciuto l’importanza di tali effetti anche nei primi anni dell’intesa (punto 519 della prima decisione).

28      In terzo luogo, la Commissione ha individuato i destinatari della prima decisione. Per quanto riguarda la ricorrente, ai punti da 538 a 544 della prima decisione la Commissione ha indicato che essa aveva deciso di imputare la responsabilità dell’infrazione alla SP e alla ricorrente, poiché queste ultime formavano un’impresa alla quale erano imputabili non soltanto i comportamenti illeciti propri, bensì anche quelli della Lucchini Siderurgica e della prima Siderpotenza.

29      Per quanto riguarda l’esistenza di un’unità economica tra la SP e la ricorrente, la Commissione si è basata sul fatto che tanto la SP quanto la ricorrente erano, per tutta la durata dell’infrazione, direttamente o indirettamente controllate dalla famiglia Lucchini. Inoltre, la ricorrente avrebbe controllato la gestione concreta della politica produttiva e commerciale della SP relative al settore del tondo per cemento armato, come risulterebbe, ad avviso della Commissione, da elementi di prova precisi, circostanziati e documentati, nonché da elementi concordanti relativi alla struttura organizzativa della SP e della ricorrente, segnatamente alla luce del fatto che alcune persone avrebbero occupato funzioni di gestione commerciale importanti, talvolta simultanee, in seno a tali società (punto 540 della prima decisione).

30      Per quanto riguarda l’imputazione degli eventuali comportamenti anticoncorrenziali della prima Siderpotenza e della Lucchini Siderurgica, giuridicamente estinte, alla SP e alla ricorrente, la Commissione ha rilevato, anzitutto, che la Lucchini Siderurgica era succeduta giuridicamente alla prima Siderpotenza in seguito alla fusione mediante incorporazione del 5 marzo 1991 e che la ricorrente, allo stesso modo, era succeduta alla Lucchini Siderurgica in seguito alla fusione mediante incorporazione del 1º dicembre 1998. L’insieme del capitale materiale ed umano appartenente alla prima Siderpotenza, poi, è stato gestito dalla Lucchini Siderurgica a partire dall’integrazione della prima Siderpotenza in quest’ultima il 5 marzo 1991. Inoltre, il capitale materiale ed umano inerente allo stabilimento di Potenza e gestito dalla Lucchini Siderurgica è stato trasferito, in seno al gruppo, alla nuova Siderpotenza. Infine, la Lucchini Siderurgica e, successivamente, la ricorrente avrebbero esercitato un’influenza decisiva sulle attività della nuova Siderpotenza fino al 1º giugno 2002, data della cessione alla Ferriere Nord del ramo dell’impresa che produce tondo per cemento armato (punti 540 e 541 della prima decisione).

31      La Commissione è quindi giunta alla conclusione che sussisteva: a) continuità giuridica tra la prima Siderpotenza e la Lucchini Siderurgica; b) continuità economica tra queste due società e la nuova Siderpotenza (oggi SP) per quanto riguarda lo stabilimento di Potenza; c) responsabilità, derivante dall’influenza decisiva da esse esercitata, della Lucchini Siderurgica e della ricorrente per le attività della nuova Siderpotenza e d) continuità giuridica tra la Lucchini Siderurgica e la ricorrente. La Commissione ha ritenuto che da ciò risultasse che tutte tali società costituivano una stessa ed unica impresa, che coincideva con quella formata dalla SP e dalla ricorrente (punto 541 della prima decisione).

32      In quarto luogo, la Commissione ha considerato che l’articolo 65, paragrafo 2, CA e l’articolo 81, paragrafo 3, CE non erano applicabili al caso di specie (punti da 567 a 570 della prima decisione). Essa ha altresì sottolineato che le norme in materia di prescrizione enunciate all’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 non le impedivano di adottare la prima decisione (punti da 571 a 574 della prima decisione).

33      In quinto luogo, per quanto riguarda il calcolo dell’importo delle ammende inflitte nel caso di specie, la Commissione ha indicato che, in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, essa poteva infliggere ammende alle imprese che avevano violato le norme sulla concorrenza. Poiché il massimale delle ammende previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 è diverso da quello fissato dall’articolo 65, paragrafo 5, CA, la Commissione ha indicato che avrebbe applicato il limite più basso, conformemente al principio della lex mitior (punto 576 della prima decisione). Essa ha altresì indicato che, conformemente a quanto da essa comunicato alle imprese interessate con lettera del 30 giugno 2008, aveva deciso di applicare nel caso di specie gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»). Essa ha aggiunto che, nel caso di specie, tuttavia, avrebbe tenuto conto del fatto che, al momento dell’adozione della decisione del 2002, essa aveva già deciso in ordine all’importo delle ammende che intendeva infliggere alle imprese interessate (punti 579 e 580 della prima decisione).

34      Anzitutto, la Commissione ha considerato che un’intesa avente per oggetto la fissazione dei prezzi, attuata in vari modi, segnatamente facendo ricorso alla limitazione o al controllo della produzione o delle vendite, costituiva un’infrazione molto grave al diritto della concorrenza dell’Unione (punto 591 della prima decisione). La Commissione ha respinto gli argomenti delle imprese interessate secondo cui la gravità dell’infrazione sarebbe attenuata alla luce dei limitati effetti concreti sul mercato e del contesto economico in cui le suddette imprese operavano (punti da 583 a 596 della prima decisione). Secondo la Commissione, nonostante il carattere molto grave dell’infrazione, essa ha tenuto conto, nel fissare l’importo di base dell’ammenda, delle caratteristiche specifiche di questo caso, segnatamente del fatto che esso riguardava un mercato nazionale soggetto, all’epoca dei fatti, a una particolare normativa del Trattato CECA e del quale le imprese destinatarie della prima decisione rappresentavano, nel primo periodo dell’infrazione, una parte limitata (punto 599 della prima decisione).

35      Successivamente, la Commissione ha considerato il peso specifico di ciascuna impresa e ha classificato le medesime in funzione della loro importanza relativa sul mercato in questione. Dato che le quote di mercato relative ottenute dalle destinatarie della prima decisione nel corso dell’ultimo anno intero dell’infrazione (1999) non erano state considerate dalla Commissione come rappresentative della presenza effettiva di queste ultime sul mercato rilevante nel periodo di riferimento, la Commissione ha distinto, sulla base delle quote di mercato medie nel periodo 1990‑1999, tre gruppi d’imprese, ossia, in primo luogo, la Feralpi e la Valsabbia, a cui ha applicato un importo di partenza dell’ammenda di EUR 5 milioni, in secondo luogo, la Lucchini-SP, l’Alfa, la Riva e la Leali-AFLL, a cui ha applicato un importo di partenza dell’ammenda di EUR 3,5 milioni, e, in terzo luogo, la IRO e la Ferriere Nord, a cui ha applicato un importo di partenza dell’ammenda di EUR 1,75 milioni (punti da 599 a 602 della prima decisione).

36      Al fine di assicurare all’ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo, la Commissione ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda della Lucchini‑SP del 200% e quello della Riva del 375% (punti 604 e 605 della prima decisione).

37      Inoltre, la Commissione ha ritenuto che l’intesa si fosse protratta dal 6 dicembre 1989 al 4 luglio 2000. Per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente all’infrazione, la Commissione ha rilevato che essa si era protratta dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000. Ha tuttavia sottolineato che dal 9 giugno 1998 al 30 novembre 1998 la Lucchini‑SP non aveva partecipato alla parte dell’intesa relativa alla limitazione o al controllo della produzione o delle vendite (punto 606 della prima decisione).

38      Poiché l’infrazione è durata oltre dieci anni e sei mesi per l’insieme delle imprese, ad eccezione della Ferriere Nord, l’importo di partenza dell’ammenda è stato aumentato del 105% per tutte le imprese, ad eccezione delle Ferriere Nord, il cui importo di partenza è stato maggiorato del 70%. Gli importi di base delle ammende sono quindi stati fissati nel seguente modo:

–        Feralpi: EUR 10,25 milioni;

–        Valsabbia: EUR 10,25 milioni;

–        Lucchini‑SP: EUR 14,35 milioni;

–        Alfa: EUR 7,175 milioni;

–        Riva: EUR 26,9 milioni;

–        Leali-AFLL: EUR 7,175 milioni;

–        IRO: EUR 3,58 milioni;

–        Ferriere Nord: EUR 2,97 milioni (punti 607 e 608 della prima decisione).

39      Per quanto concerne, poi, le circostanze aggravanti, la Commissione ha rilevato che la Ferriere Nord era già stata destinataria di una decisione della Commissione, adottata il 2 agosto 1989, per la sua partecipazione ad un’intesa riguardante la fissazione dei prezzi e la limitazione delle vendite nel settore delle reti elettrosaldate e ha aumentato del 50% l’importo di base della sua ammenda. La Commissione non ha applicato alcuna circostanza attenuante (punti da 609 a 623 della prima decisione).

40      Infine, per quanto riguarda l’applicazione della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996»), la Commissione ha indicato che la Ferriere Nord le aveva fornito indicazioni utili che le avevano consentito di comprendere meglio il funzionamento dell’intesa prima dell’invio della comunicazione degli addebiti, sicché le aveva concesso una riduzione del 20% dell’importo della sua ammenda. La Commissione ha considerato che le altre imprese interessate non avevano soddisfatto le condizioni della suddetta comunicazione (punti da 633 a 641 della prima decisione).

41      Il dispositivo della prima decisione è così formulato:

«Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 65, paragrafo 1, [CA] partecipando, nei periodi indicati, a un accordo continuato e/o pratiche concertate riguardanti il tondo per cemento armato in barre o in rotoli, aventi per oggetto e/o per effetto la fissazione dei prezzi e la limitazione e/o il controllo della produzione o delle vendite nel mercato comune:

–        [Leali/AFLL], dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000;

–        [Alfa], dal 6 dicembre 1989 al 4 luglio 2000;

–        [Valsabbia Investimenti e Ferriera Valsabbia], dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000;

–        [Feralpi], dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000;

–        [IRO], dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000;

–        [Lucchini‑SP], dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000;

–        [Riva] dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000;

–        [Ferriere Nord], dal 1° aprile 1993 al 4 luglio 2000;

Articolo 2

Le seguenti ammende sono inflitte per le infrazioni di cui all’articolo 1:

–        [Alfa]: 7,175 milioni di EUR;

–        [Feralpi]: 10,25 milioni di EUR;

–        [Ferriere Nord]: 3,57 milioni di EUR;

–        [IRO]: 3,58 milioni di EUR;

–        [Leali e AFLL], solidalmente: 6,093 milioni di EUR;

–        [Leali]: 1,082 milioni di EUR;

–        [Lucchini e SP], solidalmente: 14,35 milioni di EUR;

–        [Riva]: 26,9 milioni di EUR;

–        [Valsabbia Investimenti e Ferriera Valsabbia], solidalmente: 10,25 milioni di EUR

(…)».

 Sviluppi successivi alla notifica della prima decisione

42      Con lettere inviate tra il 20 e il 23 novembre 2009, otto delle undici società destinatarie della prima decisione, ovvero la ricorrente, la Riva, la Feralpi, la Ferriere Nord, l’Alfa, la Ferriera Valsabbia, la Valsabbia Investimenti e l’IRO, hanno indicato alla Commissione che l’allegato della prima decisione, quale notificata ai suoi destinatari, non conteneva le tabelle che illustravano le variazioni di prezzo.

43      Il 24 novembre 2009 i servizi della Commissione hanno informato tutti i destinatari della prima decisione che avrebbero provveduto affinché una decisione contenente le suddette tabelle fosse loro notificata. I suddetti servizi hanno altresì precisato che i termini applicabili al pagamento dell’ammenda e ad un eventuale ricorso giurisdizionale avrebbero iniziato a decorrere dalla data di notifica della «decisione completa».

 Decisione di modifica

44      L’8 dicembre 2009, la Commissione ha adottato la decisione di modifica, che integrava nel suo allegato le tabelle mancanti e correggeva i riferimenti numerati alle suddette tabelle in otto note a piè di pagina. La decisione di modifica è stata notificata alla ricorrente il 9 dicembre 2009.

45      Il dispositivo di detta decisione recava modifica delle note a piè di pagina nn. 102, 127, 198, 264, 312, 362, 405 e 448 della prima decisione. Le tabelle contenute in allegato della decisione di modifica sono state aggiunte come allegati della prima decisione.

 Procedimento e conclusioni delle parti

46      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2010, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

47      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        in via preliminare e principale: accertare l’inesistenza e/o la nullità della decisione e, comunque, annullare la decisione con cui la Commissione ha inflitto alla stessa, in solido con la società SP SpA, un’ammenda pari a 14,35 EUR milioni, per incompletezza e violazione delle forme sostanziali, incompetenza e errore di diritto in ordine alla base giuridica, nonché per violazione dei diritti della difesa ed errore di diritto;

–        in subordine: annullare, in ogni caso, l’articolo 2 della decisione del 30 settembre 2009 con cui la Commissione le ha inflitto una sanzione di un importo pari a EUR 14,35 milioni, per mancanza di prove, in violazione dell’articolo 2 del regolamento CE n. 1/2003 e dell’articolo 65 del Trattato CECA;

–        in ulteriore subordine: applicare alla ricorrente un’ammenda simbolica di un importo pari a EUR 1 000 o, comunque, ridurre l’ammenda che la Commissione ha inflitto sulla base del fatturato della stessa, a causa dell’erronea applicazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 nonché degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 1998, per quanto concerne la gravità e la durata dell’infrazione;

–        in ogni caso: condannare la Commissione alle spese.

48      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere in toto il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

49      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso l’apertura della fase orale nella presente causa.

50      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 7 febbraio 2013.

51      Durante l’udienza, la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, di poter versare in atti un documento del 21 dicembre 2012 attestante la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. La Commissione non ha formulato obiezioni, e tale domanda è stata accolta. Nel seguito dell’udienza, la Commissione ha esposto talune osservazioni su detto documento.

 In diritto

52      Occorre rilevare, in via preliminare, che il ricorso contiene tre capi di conclusione, segnatamente, in via principale, una domanda di dichiarazione di inesistenza o di annullamento della decisione impugnata, in via subordinata, una domanda di annullamento dell’articolo 2 della decisione impugnata e, in ulteriore subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

53      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi. I primi quattro sono dedotti a sostegno della domanda di dichiarazione di inesistenza o di annullamento della decisione impugnata, mentre il quinto motivo è dedotto a sostegno della domanda di annullamento dell’articolo 2 della decisione impugnata o della domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

54      Il primo motivo verte sulla violazione delle forme sostanziali. Il secondo, sull’incompetenza della Commissione e su un errore di diritto nella scelta della base giuridica della decisione impugnata. Il terzo, sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente e su un errore di diritto. Il quarto, sulla mancanza di prove e sull’erronea applicazione del diritto sostanziale. Infine, il quinto, sul carattere eccessivo dell’importo dell’ammenda, sulla carenza di prove e di motivazione, sull’erronea applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti del 1998, nonché su una violazione del principio di proporzionalità.

1.     Sulla ricevibilità dei documenti allegati alla replica

55      In via preliminare, la Commissione contesta la ricevibilità dei documenti prodotti dalla ricorrente in allegato alla sua replica.

56      Si deve rilevare che, in effetti, la ricorrente ha prodotto 186 allegati a sostegno della replica. Al riguardo, da un lato essa ha fatto valere, in una lettera di accompagnamento del deposito di tale memoria, che la produzione di due allegati, segnatamente quelli enumerati C.8 e C.13, si era resa necessaria per rispondere alle argomentazioni del controricorso «in cui la Commissione [aveva] affermato che il fatto che la prima Siderpotenza fosse controllata dal gruppo Leali non fosse idoneo ad escludere la responsabilità solidale della ricorrente (…) e [aveva] ribadito che la Lucchini sarebbe responsabile del comportamento delle società che nel corso degli anni [avevano] gestito il ramo di azienda relativo al tondo per cemento poiché sarebbe il successore della Lucchini Siderurgica S.p.A. (…)». Dall’altro lato, essa ha indicato che altri allegati, segnatamente gli allegati C.7, da C.9 a C.12 e da C.14 a C.186, erano documenti che le erano stati trasmessi, su CD‑ROM, in allegato alla comunicazione degli addebiti, che erano stati smarriti e dei quali essa aveva chiesto una copia alla Commissione dopo aver constatato che la loro visione era necessaria per rispondere agli argomenti formulati nel controricorso.

57      Si deve ricordare che, da un lato, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto (sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2007, France Télécom/Commissione, T‑340/03, Racc. pag. II‑107, punto 166).

58      Secondo una giurisprudenza costante, affinché un ricorso sia ricevibile, occorre che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto introduttivo stesso. Pur se il contenuto di quest’ultimo può essere suffragato e completato, su punti specifici, mediante il rinvio a determinati passaggi della documentazione allegata, un rinvio complessivo ad altri documenti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, ai sensi delle norme sopra ricordate, devono figurare nel ricorso (sentenza della Corte del 31 marzo 1992, Commissione/Danimarca, C‑52/90, Racc. pag. I‑2187, punto 17; ordinanze del Tribunale del 29 novembre 1993, Koelman/Commissione, T‑56/92, Racc. pag. II‑1267, punto 21, e del 21 maggio 1999, Asia Motor France e a./Commissione, T‑154/98, Racc. pag. II‑1703, punto 49). Gli allegati potranno essere presi in considerazione solo in quanto diretti a suffragare o a integrare motivi o argomenti espressamente invocati dalle ricorrenti nel testo dei loro atti e solo se sia possibile stabilire con precisione quali sono gli elementi in esso contenuti destinati a suffragare o a integrare i suddetti motivi o argomenti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 17 settembre 2007, Microsoft/Commissione, T‑201/04, Racc. pag. II‑3601, punto 99).

59      Inoltre, non spetta al Tribunale ricercare e individuare, negli allegati, i motivi e gli argomenti sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere basato, atteso che gli allegati assolvono una funzione meramente probatoria e strumentale (sentenze del Tribunale del 7 novembre 1997, Cipeke/Commissione, T‑84/96, Racc. pag. II‑2081, punto 34, e del 21 marzo 2002, Joynson/Commissione, T‑231/99, Racc. pag. II‑2085, punto 154).

60      Tale interpretazione dell’articolo 21 dello Statuto della Corte e dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura concerne altresì la replica (sentenza Microsoft/Commissione, punto 58 supra, punto 95), nonché i motivi e le censure sviluppate nelle memorie (sentenze del Tribunale del 12 gennaio 1995, Viho/Commissione, T‑102/92, Racc. pag. II‑17, punto 68, e France Télécom/Commissione, punto 57 supra, punto 166).

61      Dall’altro lato, l’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura, relativo agli elementi che devono figurare in un ricorso dinanzi al Tribunale, prevede che quest’ultimo contenga «se del caso, le offerte di prova». Analogamente, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il controricorso contiene le offerte di prova.

62      Tali disposizioni, che specificano la fase del procedimento in cui i mezzi di prova devono essere presentati, tengono conto del principio del contraddittorio e della parità delle armi nonché del diritto ad un giusto processo, nell’interesse della buona amministrazione della giustizia. Nella misura in cui esse impongono alle parti di presentare i loro mezzi di prova dal momento del deposito dell’atto introduttivo o del controricorso, esse mirano infatti a informare le altre parti degli elementi di prova depositati a suffragio delle tesi sostenute e a consentire loro di predisporre una difesa o una replica utile, in applicazione dei suddetti principi e diritto. Del resto, una produzione di mezzi di prova durante la prima fase del procedimento è giustificata dall’interesse della buona amministrazione della giustizia, poiché consente, attraverso una rapida istruzione del caso, che la causa sia trattata entro un termine ragionevole (sentenza della Corte del 14 aprile 2005, Gaki-Kakouri/Corte di giustizia, C‑243/04 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 30, e sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione, T‑40/07 P e T‑62/07 P, Racc. FP, pagg. I‑B‑1‑89 e II‑B‑1‑551, punto 113).

63      Le suddette due disposizioni sono completate dall’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura, formulato come segue:

«Le parti possono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni, motivando il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti».

64      Anche detto articolo risponde all’esigenza di un giusto processo e, più in particolare, di una tutela dei diritti della difesa, in quanto autorizza una presentazione di mezzi di prova al di fuori delle situazioni indicate dall’articolo 44, paragrafo 1, e dall’articolo 46, paragrafo 1, del medesimo regolamento (sentenza Gaki-Kakouri/Corte di giustizia, punto 62 supra, punto 32).

65      Poiché l’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura introduce un’eccezione alle norme che disciplinano la presentazione dei mezzi di prova, impone alle parti di motivare il ritardo nella presentazione dei loro mezzi di prova. Un simile obbligo implica il riconoscimento al giudice del potere di controllare la fondatezza della motivazione del ritardo con cui tali mezzi di prova sono offerti e, eventualmente, il contenuto di questi ultimi, nonché del potere di respingere la domanda, qualora non sia sufficientemente fondata in diritto (sentenza Gaki‑Kakouri/Corte di giustizia, punto 62 supra, punto 33).

66      In primo luogo, si deve rilevare che la ricorrente non ha motivato il ritardo nella presentazione degli allegati da C.1 a C.6. Inoltre tali allegati contengono tabelle predisposte dalla ricorrente, nelle quali essa formula osservazioni su altri documenti che si limita a menzionare in modo sintetico nella sua replica. Orbene, tenuto conto della giurisprudenza citata ai punti da 57 a 60 supra, qualificare semplici osservazioni scritte supplementari della ricorrente, che costituiscono un mero prolungamento delle sue memorie, come allegati non è compatibile con il carattere che contraddistingue l’allegato, segnatamente, la sua funzione meramente probatoria e strumentale. Gli allegati da C.1 a C.6 devono quindi essere dichiarati irricevibili.

67      In secondo luogo, gli allegati C.8 e C.13 non possono essere considerati come offerte di prova contraria, dato che le affermazioni della Commissione ai paragrafi 81 e 90 del controricorso, che tali allegati mirerebbero a smentire, sono quelle che già figuravano nel punto 541 e nella nota a piè di pagina n. 593 della decisione impugnata. Ebbene, tale punto e tale nota a piè di pagina riassumono le osservazioni essenziali della Commissione in merito alla sussistenza di un’unità economica tra la ricorrente e la SP ed alla continuità giuridica ed economica tra, da un lato, la Lucchini Siderurgica e la prima Siderpotenza e, dall’altro, la Lucchini e la SP. Ne consegue che gli allegati C.8 e C.13 sono irricevibili.

68      In terzo luogo, come indicato dalla stessa ricorrente, gli allegati C.7, da C.9 a C.12 e da C.14 a C.186 sono estratti da due CD‑ROM che contengono i documenti allegati alla comunicazione degli addebiti e che le sono stati trasmessi insieme alla stessa. Tali documenti erano, inoltre, già menzionati nella decisione impugnata. La ragione dedotta dalla ricorrente, vertente sullo smarrimento dei suddetti CD‑ROM in conseguenza del tempo trascorso dalla loro trasmissione e delle ristrutturazioni che sono avvenute in seno all’impresa, non può però giustificare il ritardo nella produzione di questi mezzi di prova, dato che la ricorrente avrebbe potuto munirsi di una copia di tali CD‑ROM in tempo utile ai fini del deposito del suo ricorso nella presente causa. Al riguardo, occorre sottolineare che la ricorrente ha chiesto una copia di tali supporti alla Commissione soltanto dopo aver ricevuto il controricorso. Ne consegue che anche gli allegati C.7, da C.9 a C.12 e da C.14 a C.186 sono irricevibili.

69      In ogni caso, è necessario constatare che gli scritti difensivi operano un rinvio globale a) agli allegati C.7, C.10 e C.14, il cui contenuto sarebbe «descritto più dettagliatamente» nella tabella 1 dell’allegato C.1; b) agli allegati C.7, da C.5 a C.34, il cui contenuto sarebbe «descritto in maggior dettaglio» nella tabella 3 dell’allegato C.3; c) agli allegati C.10, C.14 e da C.34 a C.39, il cui contenuto sarebbe «descritto più in dettaglio» nella tabella 5 dell’allegato C.5, e d) agli allegati da C.40 a C.186, il cui contenuto sarebbe «riassunto» nella tabella 6 dell’allegato C.6, con la conseguenza che anche tali allegati sono irricevibili sulla scorta della giurisprudenza menzionata ai punti da 57 a 60 supra.

2.     Sulle conclusioni volte a ottenere la dichiarazione dell’inesistenza o l’annullamento della decisione impugnata

70      Per quanto riguarda la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la constatazione, da parte del Tribunale, dell’inesistenza della decisione impugnata, si deve ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che gli atti delle istituzioni dell’Unione si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, finché non siano stati annullati o revocati (sentenze della Corte del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., C‑137/92 P, Racc. pag. I‑2555, punto 48; dell’8 luglio 1999, Hoechst/Commissione, C‑227/92 P, Racc. pag. I‑4443, punto 69, e del 5 ottobre 2004, Commissione/Grecia, C‑475/01, Racc. pag. I‑8923, punto 18).

71      Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un’irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall’ordinamento giuridico dell’Unione non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, neanche provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. Tale deroga mira a salvaguardare l’equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi un ordinamento giuridico, e precisamente la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legge (sentenze Commissione/BASF e a., cit. al punto 70 supra, punto 49, e Hoechst/Commissione, cit. al punto 70 supra, punto 70).

72      La gravità delle conseguenze che si ricollegano all’accertamento dell’inesistenza di un atto delle istituzioni dell’Unione esige che, per ragioni di certezza del diritto, l’inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi (sentenze Commissione/BASF e a., punto 70 supra, punto 50, e Hoechst/Commissione, cit. al punto 70 supra, punto 76).

73      Occorre immediatamente constatare nel caso di specie che le irregolarità fatte valere dalla ricorrente non sembrano di una gravità evidente al punto da dover considerare la decisione impugnata giuridicamente inesistente, e ciò per le ragioni di seguito specificate.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali

74      La ricorrente afferma che la decisione impugnata deve essere dichiarata inesistente oppure deve essere annullata perché la copia conforme della prima decisione che le è stata notificata non conteneva i suoi allegati, inducendo a ritenere che il collegio dei membri della Commissione non avesse approvato l’atto completo, così violando il regolamento interno della Commissione. Inoltre, la ricorrente sostiene che la decisione di modifica consiste nella mera notifica degli allegati mancanti nella prima decisione, include tre articoli nuovi, la cui numerazione si sovrapporrebbe a quella della prima decisione, così generando confusione in merito al contenuto della decisione impugnata, ed è contraria ai principi della certezza del diritto e del rispetto dei diritti della difesa.

75      Più in particolare, sotto un primo profilo, la ricorrente afferma che le tabelle che non figuravano in allegato alla prima decisione costituivano un elemento essenziale della motivazione di tale decisione, e che pertanto la loro assenza dalla prima decisione dovrebbe comportare la constatazione dell’inesistenza o, per lo meno, l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la ricorrente, non sarebbe possibile rimediare a un vizio così grave della prima decisione mediante l’adozione della decisione di modifica.

76      Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione di un atto deve essere adeguata alla natura del medesimo e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto si deve accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 15 CA alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 24 settembre 1996, NALOO/Commissione, T‑57/91, Racc. pag. II‑1019, punto 298, e del 13 dicembre 2001, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, T‑45/98 e T‑47/98, Racc. pag. II‑3757, punto 129; v., altresì, in senso analogo, sentenze della Corte del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc. pag. I‑1719, punto 63, e del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione, C‑280/08 P, Racc. pag. I‑9555, punto 131, e la giurisprudenza ivi citata).

77      Inoltre, nel contesto delle decisioni individuali, da una giurisprudenza costante emerge che l’obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità (v. sentenza della Corte del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, Racc. pag. I‑8947, punto 148, e la giurisprudenza ivi citata).

78      In linea di principio, la motivazione deve dunque essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio (sentenza Elf Aquitaine/Commissione, cit. al punto 77 supra, punto 149).

79      Si deve constatare che la prima decisione non conteneva i suoi allegati, fra i quali figuravano parecchie tabelle alle quali era fatto rinvio ai punti 451 (tabella 13), 513 (tabelle 1 e 3), 515 (tabelle da 1 a 3), 516 (tabelle 9, da 11 a 14 e 16) e 518 (tabelle 11, 12 e 14) nonché alle note a piè di pagina nn. 102 (tabelle da 15 a 17), 127 (tabelle da 18 a 21), 198 (tabelle 22 e 23), 264 (tabelle 24 e 25), 312 (tabella 26), 362 (tabella 27), 405 (tabella 28), 448 (tabelle 29 e 30) e 563 (insieme delle tabelle allegate alla decisione) della prima decisione. A tal riguardo, la Commissione afferma che si trattava di tabelle realizzate per rendere più facile e più immediata la lettura delle variazioni dei prezzi menzionate nella prima decisione, che si limitavano a riprodurre in modo schematico informazioni e dati presenti nel fascicolo.

80      È necessario pertanto verificare se, indipendentemente dall’assenza di tabelle allegate alla prima decisione, citate al precedente punto 79, i punti pertinenti di tale decisione, a sostegno dei quali le suddette tabelle sono state menzionate, facciano apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento seguito dalla Commissione e abbiano consentito alla ricorrente di conoscere le giustificazioni della misura adottata.

81      Occorre anzitutto rilevare, come fa la Commissione, che le tabelle mancanti nella prima decisione erano state allegate alla comunicazione degli addebiti.

82      Occorre altresì sottolineare che, nella decisione di modifica, la Commissione non ha modificato l’insieme dei rinvii alle tabelle mancanti nella prima decisione, ma unicamente i rinvii compiuti alle note a piè di pagina nn. 102, 127, 198, 264, 312, 362, 405 e 448 di quest’ultima.

83      In primo luogo, riguardo alle tabelle da 15 a 17 (menzionate nella nota a piè di pagina n. 102 della prima decisione), si deve constatare che esse riproducono, secondo tale nota a piè di pagina, i «dati riguardanti le modifiche dei prezzi degli “extra di dimensione” che hanno caratterizzato l’industria del tondo per cemento armato in Italia dal dicembre 1989 al giugno 2000». Dette tabelle sono citate dalla Commissione a sostegno della prima frase del punto 126 della prima decisione, formulato come segue:

«Nella prima riunione della quale è a conoscenza la Commissione (quella del 6 dicembre 1989 presso l’[Associazione Industriale Bresciana], i partecipanti hanno deciso all’unanimità di aumentare, dal lunedì 11 dicembre 1989, i prezzi degli “extra di dimensione” [legati al diametro] del tondo per cemento armato sia in barre che in rotoli destinato al mercato italiano (+10 ITL/Kg per gli “extra” da 14 a 30 mm, +15 ITL/Kg per quelli da 8 a 12 mm, +20 ITL/Kg per quelli da 6 mm; tutti aumentati di 5 ITL/Kg per il materiale in rotoli)».

84      Si deve rilevare che la Commissione ha espressamente indicato, nel suddetto punto, gli aumenti dei prezzi degli extra legati al diametro del tondo per cemento armato che erano stati decisi dai partecipanti alla riunione del 6 dicembre 1989 nonché la loro data di entrata in vigore. Inoltre, per quanto riguarda gli ulteriori aumenti che, secondo la nota a piè di pagina n. 102 della prima decisione, sono indicati anche in tali tabelle (dato che esse riguardano il periodo dal 1989 al 2000), si deve notare che esse non sono oggetto del capitolo 4.1. della prima decisione, al quale si riferisce il punto 126, relativo al comportamento delle imprese fra il 1989 e il 1992. In ogni caso, tali aumenti sono menzionati, fra l’altro, anche ai punti da 126 a 128 e 133 (per gli anni 1989‑1992), 93 e 94 (per gli anni 1993‑1994), da 149 a 151, 162 e 163 (per il 1995), 184 e 185 (per il 1996), 199, 200 e 213 (per il 1997), 269 (per il 1999), e da 296 a 304 (per il 2000) nonché ai punti 439 e 515 della prima decisione.

85      In secondo luogo, riguardo alle tabelle da 18 a 21, citate nella nota a piè di pagina n. 127 della prima decisione, si deve rilevare che esse riproducono, secondo tale nota, i «dati relativi ai prezzi base di listino o comunicati agli agenti riguardanti il periodo fine 1989/fine 1992 dei quali [era] in possesso la Commissione». Tali tabelle sono menzionate dalla Commissione a sostegno del punto 131 della prima decisione, che enuncia quanto segue:

«Per quel che riguarda i prezzi base per il tondo per cemento armato applicati durante il periodo di vigenza del suddetto accordo, si rileva che la IRO e la (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. hanno applicato, a partire dal 16 aprile 1992, quello di ITL/Kg 210 e, a partire dal 1°/6 maggio 1992, quello di ITL/Kg 225. Dal 1°/8 giugno 1992, la IRO, la (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A., la Acciaieria di Darfo S.p.A. e la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. hanno applicato quello di ITL/Kg 235».

86      Occorre pertanto constatare che, pur richiamandosi a cinque pagine del fascicolo amministrativo, menzionate nella nota a piè di pagina n. 126 della prima decisione, la Commissione ha espressamente indicato, al suddetto punto, i prezzi base che erano stati fissati dalle imprese ivi menzionate, nonché la data a partire dalla quale essi erano applicati. Inoltre, si deve rilevare che, al punto 419 della prima decisione, la Commissione ha osservato che il primo comportamento relativo alla fissazione del prezzo base si era verificato, al più tardi, il 16 aprile 1992. Gli eventuali dati figuranti nelle tabelle da 18 a 21 della prima decisione, relativi ai prezzi base per il periodo compreso, secondo la nota a piè di pagina della prima decisione, tra la «fine [del] 1989» e il 16 aprile 1992, sono dunque privi di rilevanza ai fini della comprensione degli addebiti della Commissione indicati al punto 131 della prima decisione.

87      In terzo luogo, riguardo alle tabelle 22 e 23, citate nella nota a piè di pagina n. 198 della prima decisione, si deve constatare che esse riproducono, secondo la suddetta nota, i «dati relativi ai prezzi base di listino o comunicati agli agenti riguardanti il 1993 ed il 1994 dei quali [era] in possesso la Commissione». Dette tabelle sono citate dalla Commissione a sostegno del punto 145 della prima decisione, così formulato:

«Come previsto nel telefax della Federacciai del 25 novembre 1994, il 1° dicembre 1994 si è svolta a Brescia una ulteriore riunione, dove sono state prese le decisioni precisate in un altro telefax della Federacciai, ricevuto dalle imprese il 5 dicembre 1994. Dette decisioni riguardavano:

–        i prezzi del tondo per cemento armato (320 ITL/Kg base partenza Brescia, con decorrenza immediata);

–        i pagamenti (dal 1° gennaio 1995 la dilazione massima sarà di 60/90 giorni fine mese, dal 1° marzo 1995 la dilazione sarà contenuta nei 60 giorni) e gli sconti;

–        la produzione (obbligo, per ciascuna impresa di comunicare alla Federacciai, entro il 7 dicembre 1994, le tonnellate di tondo per cemento armato prodotte in settembre, ottobre e novembre 1994).

La Alfa Acciai S.R.L. ha adottato il nuovo prezzo base il 7 dicembre 1994. Il 21 dicembre 1994 lo ha adottato anche la Acciaieria di Darfo S.p.A., e l’Alfa Acciai S.R.L. ha riconfermato il medesimo prezzo. Anche il prezzo base della [Lucchini‑SP] relativo al gennaio 1995 era di ITL/Kg 320».

88      A tal riguardo, si deve sottolineare che le tabelle indicate nella nota a piè di pagina n. 198 della prima decisione sono state menzionate dalla Commissione a sostegno della sua affermazione secondo cui «la Alfa Acciai S.R.L. [avev]a adottato il nuovo prezzo base il 7 dicembre 1994», «[i]l 21 dicembre 1994 lo [avev]a adottato anche la Acciaieria di Darfo S.p.A., e l’Alfa Acciai S.R.L. [avev]a riconfermato il medesimo prezzo». Ora, il «nuovo prezzo base» e il «medesimo prezzo» a cui si faceva riferimento erano il prezzo di 320 lire italiane al chilo (ITL/kg) indicato al primo trattino del suddetto punto. Gli eventuali dati figuranti nelle tabelle 22 e 23 della prima decisione, relative ai prezzi base per il periodo tra il 1993 e il 7 dicembre 1994 sono pertanto privi di rilevanza ai fini della comprensione degli addebiti della Commissione indicati al punto 145 della prima decisione.

89      In quarto luogo, riguardo alle tabelle 24 e 25, menzionate nella nota a piè di pagina n. 264 della prima decisione, si deve rilevare che esse riproducono, secondo tale nota, i «dati relativi ai prezzi base di listino o comunicati agli agenti (e, per la Lucchini Siderurgica S.p.A., anche quelli relativi alla situazione mensile) riguardanti il 1995 dei quali [era] in possesso la Commissione». Dette tabelle sono citate dalla Commissione a sostegno del punto 174 della prima decisione, che è formulato come segue:

«Successivamente, in un documento dei primi giorni di ottobre del 1995, in possesso della Federacciai (manoscritto dalla segretaria del Direttore generale facente funzione) è affermato che:

–        la clientela rimetteva in discussione i pagamenti (da cui la necessità di una comunicazione che ribadisse la fermezza sui pagamenti);

–        dalla settimana precedente il prezzo del tondo per cemento armato era sceso di ulteriori 5/10 ITL/Kg, collocandosi tra le 260/270 ITL/Kg in zona Brescia, con quotazioni al di sotto delle 250 ITL/Kg fuori di detta zona;

–        la situazione del mercato piuttosto confusa rendeva difficile dare un riferimento preciso per il prezzo; e

–        si dovevano richiedere alle imprese i dati riguardanti gli ordini della 39ma (dal 25 al 29 settembre 1995) e 40ma (dal 2 al 6 ottobre 1995) settimana».

90      Deve pertanto essere rilevato che, al punto 174 della prima decisione, la Commissione si è limitata a prendere atto del contenuto di un documento manoscritto della segretaria del direttore generale facente funzione, redatto nell’ottobre 1995. A tal riguardo, la Commissione ha rinviato alle tabelle 24 e 25 unicamente a sostegno dell’affermazione contenuta in tale documento, secondo cui «la situazione di mercato piuttosto confusa rendeva difficile dare un riferimento preciso per il prezzo». Le tabelle 24 e 25 appaiono dunque prive di rilevanza ai fini della comprensione degli addebiti della Commissione indicati al punto 174 della prima decisione.

91      In quinto luogo, riguardo alla tabella 26, menzionata nella nota a piè di pagina n. 312 della prima decisione, si deve constatare che essa riproduce, secondo la suddetta nota, i «dati relativi ai prezzi base di listino o comunicati agli agenti (e, per la Lucchini Siderurgica S.p.A., anche quelli relativi alla situazione mensile) riguardanti il 1996 dei quali [era] in possesso la Commissione». Tale tabella è citata dalla Commissione a sostegno dell’affermazione, contenuta al punto 200 della prima decisione, secondo cui «[d]urante il periodo che va dal 22 ottobre 1996 al 17 luglio 1997 c[’erano] state almeno dodici riunioni dei responsabili commerciali delle imprese, svoltesi […in particolare] martedì 22 ottobre 1996, data in cui [era] stato riconfermato per il mese di novembre 1996 il prezzo di ITL/Kg 230 base partenza Brescia e il mantenimento della quotazione di ITL/Kg 210 esclusivamente per le consegne di ottobre».

92      Si deve pertanto constatare che, nonostante l’assenza della tabella 26 nella prima decisione, la Commissione ha espressamente citato, al punto 200 della stessa, il prezzo base del periodo in questione nonché il momento della loro entrata in vigore.

93      In sesto luogo, per quanto riguarda la tabella 27, menzionata nella nota a piè di pagina n. 362 della prima decisione, essa riproduce, secondo la suddetta nota, i «dati relativi ai prezzi base di listino o comunicati agli agenti (e, per la Lucchini Siderurgica S.p.A., anche quelli relativi alla situazione mensile) riguardanti il 1997 dei quali [era] in possesso la Commissione». Detta tabella è menzionata dalla Commissione a sostegno dell’affermazione, contenuta al punto 216 della prima decisione, secondo cui:

«Comunque, la [Lucchini‑SP …], l’Acciaieria di Darfo S.p.A., l’Alfa Acciai S.R.L., la Feralpi Siderurgica S.R.L., la IRO, la Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. e la (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. sono le sette imprese destinatarie di una comunicazione (datata 24 novembre 1997) del Dott. Pierluigi Leali, avente ad oggetto l’“ACCORDO PREZZO-CONSEGNE” (…) “Il prezzo di ITL 270/Kg è stato solo chiesto, senza risultato – continuava la comunicazione – da un paio di ferriere mentre in realtà, come dichiarato da più parti nel corso dell’ultima riunione dei commerciali, la quotazione è assestata a ITL 260/Kg con punte al di sotto. Rileviamo tuttavia con parziale soddisfazione che la caduta si è arrestata grazie al contingentamento delle consegne che tutti stiamo rispettando e che, come da accordi, sarà verificato da ispettori esterni all’uopo nominati”. “In questo fine mese – continuava sempre la comunicazione – che ormai si sta trascinando per inerzia, è indispensabile intervenire con immediato irrigidimento sulla quotazione minima di ITL 260/Kg (che non andrebbe sicuramente ad incidere sulle scarse acquisizioni del periodo). Con la pianificazione delle consegne di dicembre concordate (– 20% sulla quota di novembre) siamo sicuramente nella condizione di mantenere il livello di prezzo concordato; è però indispensabile – concludeva il Dott. Pierluigi Leali – che nessuno accetti deroghe sul prezzo minimo stabilito (ITL 260/Kg)”».

94      Dalla formulazione del suddetto punto si evince quindi che la Commissione si è limitata a riprodurre il testo della comunicazione del 24 novembre 1997 ivi menzionata. La tabella 27 risulta pertanto priva di rilevanza ai fini della comprensione dell’addebito della Commissione indicato al punto 216 della prima decisione.

95      In settimo luogo, riguardo alla tabella 28, menzionata nella nota a piè di pagina n. 405 della prima decisione, si deve constatare che essa riproduce, secondo la suddetta nota, i «dati relativi ai prezzi base di listino o comunicati agli agenti (e per la Lucchini/Siderpotenza anche quelli relativi alla situazione mensile) riguardanti il 1998 dei quali [era] in possesso la Commissione». Detta tabella è citata dalla Commissione a sostegno dell’affermazione contenuta al punto 241 della prima decisione, che enuncia quanto segue:

«L’11 settembre 1998 il Dott. Pierluigi Leali ha inviato una comunicazione […] nella quale, facendo riferimento all’intenzione espressa (in un incontro avvenuto il 9 settembre 1998) di mantenere la quotazione minima, a ITL “170 [base di partenza]???”, si rilevavano “comportamenti anomali, ovvero quotazioni mediamente inferiori [di ITL] 5/Kg al livello stabilito, che in alcune zone del sud diventavano ancora maggiori”. “Per parte nostra – scriveva il Dott. Pierluigi Leali – il livello minimo concertato viene mantenuto con conseguente riduzione del flusso di ordini”. “Ci auguriamo – terminava la comunicazione – che nell’incontro tra i responsabili commerciali di martedì 15 c.m. venga riscontrata una sostanziale tenuta dei prezzi, valida per un eventuale recupero della quotazione”».

96      Risulta, pertanto, dalla stessa formulazione di tale punto che la Commissione si è limitata a riprodurre il contenuto della comunicazione dell’11 settembre 1998 ivi menzionato. La tabella 28 appare dunque priva di rilevanza ai fini della comprensione dell’addebito della Commissione indicato al punto 241 della prima decisione.

97      In ottavo luogo, riguardo alle tabelle 29 e 30, citate nella nota a piè di pagina n. 448 della prima decisione, si deve constatare che esse riproducono, secondo la suddetta nota, i «dati relativi ai prezzi base di listino o comunicati agli agenti (e, per la Lucchini/Siderpotenza, anche quelli relativi alla situazione mensile) riguardanti il 1999 dei quali [era] in possesso la Commissione». Dette tabelle sono menzionate dalla Commissione a sostegno dell’affermazione contenuta al punto 276 della prima decisione, così formulato:

«Ulteriori informazioni, sulla situazione del mercato del tondo per cemento armato in Italia in questo periodo, sono contenute in un documento redatto dalla Leali il 10 novembre 1999, e in particolare nella sezione intitolata “BENEFICI E LIMITI DELL’ACCORDO COMMERCIALE ANNO 1999” in cui si legge: “L’accordo base raggiunto tra i produttori nazionali ha consentito, durante i1 1999, di invertire la situazione di debolezza dei prezzi che aveva caratterizzato i due precedenti esercizi 1997 e 1998 e di recuperare oltre 50 ITL/Kg di margine lordo. Durante l’anno 1998 il margine lordo medio (prezzo di vendita – costo materie prime) era risultato di ITL/Kg 70, e per ben 5 mesi era sceso al di sotto di tale soglia”. (…) “L’accordo raggiunto ha consentito di stabilizzare i prezzi di vendita in corso di anno, ed i produttori hanno potuto beneficiare della situazione dei costi della materia prima, incrementando il margine lordo di oltre 50 ITL il Kg, portandolo a ITL/Kg 122 nette”».

98      Risulta pertanto dalla formulazione del punto 276 della prima decisione che la Commissione si è limitata a riprodurre il contenuto della comunicazione del 10 novembre 1999 ivi menzionato. L’assenza delle tabelle 29 e 30 è quindi priva di rilevanza ai fini della comprensione dell’addebito della Commissione indicato al punto 276 della prima decisione.

99      In nono luogo, la tabella 13, menzionata al punto 451 della prima decisione, è citata a sostegno dell’affermazione secondo cui «[p]er quel che riguarda il 1997, occorre constatare che esso [era] stato caratterizzato, nel suo primo semestre, da un aumento costante del prezzo base fissato dall’intesa anticoncorrenziale: ITL/Kg 190, fissato nella riunione del 30 gennaio; ITL/Kg 210, fissato nella riunione del 14 febbraio; ITL/Kg 250, fissato nella riunione del 10 luglio (punto 200)» e secondo cui «[n]ello stesso periodo, il prezzo base medio di mercato è anch’esso costantemente aumentato, passando dalle 170 ITL/Kg di gennaio alle 240 ITL/Kg di luglio (tabella 13, in allegato); a settembre dello stesso anno, il prezzo base medio di mercato è ulteriormente aumentato, raggiungendo le 290 ITL/Kg (tabella 13, in allegato)». Occorre pertanto constatare che la Commissione ha espressamente indicato, nel suddetto punto, gli aumenti del prezzo base durante l’anno 1997, con la conseguenza che la suddetta tabella non risulta indispensabile ai fini della comprensione del ragionamento della Commissione.

100    In decimo luogo, occorre rilevare che, al punto 496 della prima decisione (nota a piè di pagina n. 563 della prima decisione), la Commissione si è riferita in modo globale alle «tabelle allegate alla presente decisione» al fine di sostenere l’affermazione secondo cui «[d]alle informazioni (…) risulta[va] che tutte le imprese coinvolte nel presente procedimento [avevano] pubblicato listini prezzi base nel periodo in esame». Occorre tuttavia sottolineare che il punto 496 della prima decisione rinvia altresì ai punti da 419 a 433 di quest’ultima, i quali «elencano tutte le occasioni documentate in cui il prezzo base è stato oggetto di discussione tra le imprese (ivi compresa l’associazione)». A tal riguardo, la Commissione ha precisato che «[t]ra esse alcune [erano] già state menzionate quando si [era] parlato di concorso di volontà (si vedano i punti (473)-(475))», che «[p]er le altre occasioni, tra il 1993 e il 2000, si [doveva] ricorrere alla nozione di concertazione» e che «[l]’oggetto di questa concertazione era influire sul comportamento dei produttori sul mercato e rendere manifesto il comportamento che ciascuno di loro si proponeva di tenere sul mercato, in pratica, sulla determinazione del prezzo base». L’insieme delle tabelle allegate alla prima decisione non appare dunque indispensabile ai fini della comprensione dell’addebito formulato dalla Commissione.

101    In undicesimo luogo, riguardo ai riferimenti alle tabelle da 1 a 3, 9, da 11 a 14 e 16 operati ai punti 513, 515, 516 e 518 della prima decisione, occorre sottolineare che i suddetti punti si inseriscono nella parte della prima decisione relativa agli effetti sul mercato delle pratiche restrittive e che, dall’analisi del loro contenuto, risulta che le tabelle ivi menzionate o si limitano a riprendere le cifre citate in tali punti, oppure non sono indispensabili ai fini della comprensione del ragionamento della Commissione riguardo agli effetti dell’intesa.

102    Alla luce delle considerazioni che precedono, non si può ritenere che l’assenza delle tabelle allegate alla prima decisione citate al punto 79 supra abbia impedito alla ricorrente di comprendere le censure formulate nella prima decisione.

103    Sotto un secondo profilo, la ricorrente richiama la giurisprudenza del giudice dell’Unione secondo cui il dispositivo e la motivazione della decisione notificata devono corrispondere a quelli della decisione adottata dal collegio dei membri della Commissione, eccezion fatta per mere correzioni ortografiche o grammaticali che possono ancora essere apportate ad un atto definitivamente adottato dal collegio. Nel caso di specie, la prima decisione notificata alla ricorrente sarebbe stata incompleta poiché non conteneva i suoi allegati. Si sarebbe pertanto dovuto ritenere che il collegio dei membri della Commissione non avesse approvato l’atto completo, in tal modo violando il regolamento interno della Commissione, in particolare la procedura di autenticazione e il principio di collegialità.

104    Interrogata a tal proposito durante l’udienza, la ricorrente ha affermato di rinunciare al motivo vertente sulla violazione della procedura di autenticazione attraverso la prima decisione. Relativamente alla dedotta violazione del principio di collegialità, la ricorrente ha rilevato, in sostanza, che tale motivo riguardava il fatto che il collegio dei membri della Commissione non era stato in grado di adottare una decisione con piena cognizione di causa.

105    In merito a tale rilievo, occorre considerare che l’assenza, fra gli allegati della prima decisione, delle tabelle menzionate al punto 79 supra, può comportare l’illegittimità della decisione impugnata solo qualora un’assenza siffatta non abbia consentito al collegio dei membri della Commissione di sanzionare con piena cognizione di causa, vale a dire senza essere stato indotto in errore su un punto essenziale da inesattezze o omissioni, la condotta citata all’articolo 1 della decisione impugnata (v., in tal senso e per analogia, sentenze del Tribunale del 10 luglio 1991, RTE/Commissione, T‑69/89, Racc. pag. II‑485, punti da 23 a 25; del 27 novembre 1997, Kaysersberg/Commissione, T‑290/94, Racc. pag. II‑2137, punto 88; del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./Commissione, T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Racc. pag. II‑491, punto 742, e del 17 febbraio 2011, Zhejiang Xinshiji Foods e Hubei Xinshiji Foods/Consiglio, T‑122/09, non pubblicata nella Raccolta, punti 104 e 105).

106    Atteso che, indipendentemente dall’assenza delle tabelle citate, gli elementi su cui si basa la decisione impugnata sono sufficientemente riportati nel testo stesso di quest’ultima (v. punti da 81 a 102 supra), non si può affermare che il collegio dei membri della Commissione non aveva, al momento dell’adozione della prima decisione, una piena cognizione di causa degli elementi su cui si basava la misura. Una siffatta omissione, quindi, non è tale da aver viziato l’iter di adozione della decisione impugnata e da mettere quindi in discussione la legittimità di quest’ultima.

107    Sotto un terzo profilo, la ricorrente fa valere che la decisione di modifica consiste nella mera notifica degli allegati mancanti nella prima decisione e che essa contiene tre articoli la cui numerazione si «sovrapporrebbe» a quella della prima decisione. Da un lato, la Commissione non avrebbe potuto pronunciarsi su un «testo integrativo ed incompleto», ma avrebbe dovuto pronunciarsi sul testo della decisione impugnata nel suo insieme. Dall’altro, l’articolo 2 della decisione di modifica, che menziona i destinatari della medesima, non si concilierebbe con l’articolo 2 della prima decisione, che indicava l’importo delle sanzioni. Tale confusione sarebbe inaccettabile dal punto di vista della certezza del diritto e del rispetto dei diritti della difesa.

108    Anzitutto, occorre considerare che il potere della Commissione di adottare un determinato atto deve necessariamente comprendere il potere di modificare tale atto, nel rispetto delle disposizioni relative all’esercizio della sua competenza nonché nel rispetto delle forme e delle procedure previste al riguardo dal Trattato (v., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Tizzano relative alla sentenza della Corte del 13 luglio 2004, Commissione/Consiglio, C‑27/04, Racc. pag. I‑6649, paragrafi 134 e 143). Ne consegue che la Commissione poteva validamente adottare la decisione di modifica allo scopo di allegare le tabelle mancanti nell’allegato della decisione impugnata. Si deve inoltre sottolineare al riguardo che la Commissione si è espressamente riferita, nella parte introduttiva della decisione di modifica, alla prima decisione, i cui allegati erano stati omessi nella fase della sua adozione.

109    Riguardo, poi, all’argomento della ricorrente relativo all’asserita confusione creata dal dispositivo della decisione di modifica, è sufficiente constatare che risulta chiaramente da quest’ultimo che esso non si «sovrappone» al dispositivo della prima decisione. Così, l’articolo 1 della decisione di modifica – l’unico che apporta modifiche alla prima decisione – indica con precisione tali modifiche, riguardanti a) la formulazione delle otto note a piè di pagina elencate e corrette da detto articolo, e b) l’aggiunta, quali allegati della decisione impugnata, delle tabelle allegate alla decisione di modifica. Inoltre, l’articolo 2 della decisione di modifica si limita ad elencare i destinatari della suddetta decisione.

110    Di conseguenza, la lettura congiunta della prima decisione e della decisione di modifica non si presta a confusione e, pertanto, non è dimostrata la violazione dei principi della certezza del diritto e del rispetto dei diritti della difesa della ricorrente che deriverebbe da una tale confusione.

111    Il primo motivo deve pertanto essere respinto.

 Sul secondo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione e su un errore di diritto nella scelta della base giuridica della decisione impugnata

112    Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è illegittima in quanto, dopo la scadenza del Trattato CECA, la Commissione non sarebbe stata più competente per l’adozione della decisione impugnata sulla base dell’articolo 65, paragrafo 1, CA.

113    Sotto un primo profilo, la scadenza del Trattato CECA avrebbe necessariamente comportato l’estinzione della competenza della Commissione ad applicare le disposizioni di tale Trattato.

114    In primo luogo, ai sensi degli articoli 54 e 70 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, un accordo tra Stati che sia scaduto non potrebbe più fondare né obblighi né competenze, fatta salva l’espressione di una contraria volontà degli Stati contraenti. L’articolo 65, paragrafo 1, CA potrebbe dunque essere applicato retroattivamente, «anche nella sua parte sostanziale», solo se esistesse una specifica disposizione transitoria, che invece mancherebbe.

115    In secondo luogo, la Commissione non può basarsi sulla «somiglianza» tra gli articoli 65 CA e 81 CE, che non sarebbero completamente «sovrapponibili», per attribuirsi una competenza e sanzionare la ricorrente.

116    In terzo luogo, neppure l’applicazione del combinato disposto del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 65 CA, nel momento in cui quest’ultimo non era più in vigore, costituirebbe una valida base giuridica per l’imposizione di sanzioni e violerebbe il principio della certezza del diritto nonché i principi delle competenze di attribuzione e della legalità dei delitti e delle pene (nullum crimen nulla poena sine lege), poiché dalle disposizioni del regolamento n. 1/2003 risulterebbe in modo incontrovertibile che quest’ultimo consente solo alla Commissione di imporre ammende per infrazioni agli articoli 81 CE e 82 CE. Quando ha fondato la decisione impugnata sugli articoli 7 e 23 del regolamento n. 1/2003, la Commissione, anziché conformarsi alla sentenza SP e a./Commissione, citata al punto 21 supra, che ha annullato la decisione del 2002, avrebbe prorogato ex novo l’applicazione nel tempo dell’articolo 65, paragrafo 1, CA, in palese violazione delle attribuzioni del Consiglio.

117    Nella replica, la ricorrente aggiunge che i principi che reggono la successione delle norme nel tempo non potrebbero giustificare, nel caso di specie, l’applicazione dell’articolo 65 CA a fatti verificatisi quando lo stesso era in vigore, poiché l’applicazione di disposizioni non più in vigore sarebbe esclusa qualora comportasse la violazione del principio delle competenze di attribuzione. La ricorrente afferma altresì che la Commissione non avrebbe potuto avviare un nuovo procedimento ai sensi del regolamento n. 1/2003, in quanto i suoi poteri di contestare e irrogare la sanzione erano prescritti ai sensi dell’articolo 25 del medesimo regolamento.

118    In secondo luogo, ad avviso della ricorrente, dato che, al momento dell’adozione della decisone di modifica, il Trattato FUE era già entrato in vigore, la Commissione era tenuta a riadottare la decisione sulla base di tale nuovo Trattato, per motivi legati alla certezza del diritto ed al principio della successione delle norme nel tempo.

119    Nella controreplica, la Commissione eccepisce preliminarmente che la censura riguardante la prescrizione del suo potere di accertare e sanzionare l’infrazione di cui trattasi non è stata dedotta nel ricorso ed è irricevibile.

120    Dall’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura risulta che la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tuttavia, dev’essere dichiarato ricevibile un motivo che costituisca l’ampliamento di un motivo enunciato precedentemente, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del ricorso e che presenti uno stretto collegamento con questo (sentenza del Tribunale del 19 settembre 2000, Dürbeck/Commissione, T‑252/97, Racc. pag. II‑3031, punto 39, confermata a seguito di impugnazione con l’ordinanza della Corte del 13 novembre 2001, Dürbeck/Commissione, C‑430/00 P, Racc. pag. I‑8547, punto 17). Un’analoga soluzione va adottata quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto (sentenza Joynson/Commissione, cit. al punto 59 supra, punto 156).

121    Invece, dev’essere dichiarata irricevibile una censura presentata in sede di replica che non possa essere considerata come l’ampliamento di un motivo, stante il carattere nuovo dell’argomentazione in diritto e in fatto che essa implica, e che si fondi su elementi noti alla ricorrente al momento della proposizione del ricorso (sentenza del Tribunale del 21 ottobre 2010, Umbach/Commissione, T‑474/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 60).

122    Nel caso di specie, si deve dichiarare che la censura vertente sulla prescrizione del potere sanzionatorio della Commissione non è stata sollevata nel ricorso e non costituisce l’ampliamento di un motivo enunciato in quest’ultimo. Pertanto, essa è irricevibile.

123    Inoltre, occorre respingere come irricevibile, sulla scorta della giurisprudenza citata al precedente punto 57, anche la censura della ricorrente relativa all’entrata in vigore del Trattato FUE prima dell’adozione della decisione di modifica, che è del tutto infondata.

 Sulla scelta della base giuridica della decisione impugnata

124    Va ricordato innanzitutto che i trattati comunitari hanno instaurato un ordinamento giuridico di nuovo genere, a favore del quale gli Stati hanno limitato, in settori sempre più ampi, i loro poteri sovrani e che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini (v., in tal senso, sentenze della Corte del 5 febbraio 1963, van Gend & Loos, 26/62, Racc. pag. 3; del 15 luglio 1964, Costa, 6/64, Racc. pag. 1129, 1144; parere della Corte 1/91, del 14 dicembre 1991, Racc. pag. I‑6079, punto 21, e sentenze del Tribunale SP e a./Commissione, cit. al punto 21 supra, punto 70, e del 1° luglio 2009, ThyssenKrupp Stainless/Commissione, T‑24/07, Racc. pag. II‑2309, punto 63).

125    In tale ordinamento giuridico, le istituzioni dispongono soltanto di competenze di attribuzione. Per questo motivo, nel preambolo degli atti comunitari viene indicata la base giuridica che abilita l’istituzione di cui trattasi ad agire nel settore considerato. La scelta della base giuridica appropriata riveste, infatti, un’importanza di natura costituzionale (v. sentenze SP e a./Commissione, cit. al punto 21 supra, punto 71, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 124 supra, punto 64, e la giurisprudenza ivi citata).

126    Nel caso di specie, va constatato che il preambolo della decisione impugnata contiene riferimenti a disposizioni del Trattato CECA, ossia gli articoli 36 CA, 47 CA e 65 CA, ma anche la menzione del Trattato CE, del regolamento n. 17, in particolare del suo articolo 11, e del regolamento n. 1/2003, ossia del suo articolo 7, paragrafo 1, del suo articolo 18 e del suo articolo 23, paragrafo 2, e quella del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell’articolo [81 CE] e dell’articolo [82 CE] (GU L 354, pag. 18).

127    Si deve altresì rilevare che, nella motivazione della decisione impugnata, la Commissione ha indicato, al punto 1, che «[l]a presente decisione constata un’infrazione dell’articolo 65, paragrafo 1 [CA] ed è adottata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003». Al punto 3 della decisione impugnata, la Commissione ha aggiunto che «[c]on la presente decisione, [… essa] irroga ammende alle imprese destinatarie della stessa, sulla base dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003».

128    Al punto 350 della decisione impugnata, la Commissione ha quindi affermato di ritenere che «l’articolo 7, paragrafo 1 e l’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 rappresenta[ssero] le basi giuridiche appropriate che l’autorizza[va]no ad adottare la presente decisione» e che «[s]ulla base dell’articolo 7, paragrafo l [essa …] constata[va] un’infrazione dell’articolo 65, paragrafo l [CA] e obbliga[va] le destinatarie della presente decisione a porvi fine, mentre sulla base dell’articolo 23, paragrafo 2 infligge[va] loro ammende» (v. anche il punto 361 della decisione impugnata).

129    In tale contesto, si deve ritenere che la decisione impugnata, con cui la Commissione ha accertato un’infrazione all’articolo 65, paragrafo 1, CA ed inflitto alla ricorrente un’ammenda, ha la sua base giuridica, quanto all’accertamento dell’infrazione, nell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e, quanto all’imposizione dell’ammenda, nell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

 Sulla competenza della Commissione a constatare e a sanzionare un’infrazione all’articolo 65, paragrafo 1, CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, sulla base del regolamento n. 1/2003

130    In primo luogo, occorre ricordare che la disposizione che costituisce la base giuridica di un atto e legittima l’istituzione dell’Unione ad adottare l’atto medesimo dev’essere in vigore al momento dell’adozione di quest’ultimo (sentenze della Corte del 4 aprile 2000, Commissione/Consiglio, C‑269/97, Racc. pag. I‑2257, punto 45; del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., C‑201/09 P e C‑216/09 P, Racc. pag. I‑2239, punto 75, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, Racc. pag. I‑2359, punto 88; sentenze SP e a./Commissione, cit. al punto 21 supra, punto 118, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione cit. al punto 124 supra, punto 74), ciò che incontestabilmente vale per l’articolo 7, paragrafo 1, e per l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, che costituiscono la base giuridica della decisione impugnata.

131    In secondo luogo, va sottolineato che i Trattati comunitari hanno istituito un ordinamento giuridico unico nel cui contesto, come emerge dall’articolo 305, paragrafo 1, CE, il Trattato CECA costituiva un regime specifico, che derogava alle norme di carattere generale fissate dal Trattato CE (v. sentenze del Tribunale del 31 marzo 2009, ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, T‑405/06, Racc. pag. II‑771, punto 57, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 124 supra, punto 75, e la giurisprudenza ivi citata).

132    Il Trattato CECA costituiva quindi, ai sensi dell’articolo 305, paragrafo 1, CE, una lex specialis che derogava alla lex generalis rappresentata dal Trattato CE (sentenza della Corte del 24 ottobre 1985, Gerlach, 239/84, Racc. pag. 3507, punti da 9 a 11; parere della Corte 1/94, del 15 novembre 1994, Racc. pag. I‑5267, punti da 25 a 27; sentenze SP e a./Commissione, cit. al punto 21 supra, punto 111, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 124 supra, punto 76, confermata a seguito di impugnazione con la sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punti 70 e 73).

133    Ne consegue che, per quel che riguarda il funzionamento del mercato comune, le norme del Trattato CECA e tutte le disposizioni adottate per la sua attuazione sono rimaste in vigore, nonostante l’entrata in vigore del Trattato CE (sentenze della Corte Gerlach, cit. al punto 57 supra, punto 9, e del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, C‑74/00 P e C‑75/00 P, Racc. pag. I‑7869, punto 100; sentenza ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 124 supra, punto 77, confermata a seguito di impugnazione con la sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punti 70 e 73).

134    Nondimeno, nei limiti in cui determinate questioni non fossero disciplinate dal Trattato CECA o da una regolamentazione adottata in forza di esso, il Trattato CE e le disposizioni emanate per la sua attuazione potevano essere applicati a prodotti rientranti nell’ambito CECA già prima della scadenza del relativo Trattato (sentenze della Corte del 15 dicembre 1987, Deutsche Babcock, 328/85, Racc. pag. 5119, punto 10, e Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, cit. al punto 133 supra, punto 100; sentenze del Tribunale del 25 ottobre 2007, Ferriere Nord/Commissione, T‑94/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 83, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 124 supra, punto 78, confermata a seguito di impugnazione con la sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punti 70 e 73).

135    In forza del suo articolo 97, il Trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002. Di conseguenza, il 24 luglio 2002 l’ambito di applicazione del regime generale istituito dal Trattato CE si è esteso ai settori che erano inizialmente disciplinati dal Trattato CECA (sentenze ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, cit. al punto 131 supra, punto 58, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 124 supra, punto 79, confermate a seguito di impugnazione con le sentenze ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 130 supra, punti 59 e 63, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punti 70 e 73).

136    Se è pur vero che il passaggio dal quadro normativo del Trattato CECA a quello del Trattato CE ha comportato, a partire dal 24 luglio 2002, una modifica delle basi giuridiche, delle procedure e delle norme sostanziali applicabili, quest’ultima si inserisce tuttavia nel contesto dell’unità e della continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e dei suoi obiettivi (sentenze del Tribunale del 12 settembre 2007, González y Díez/Commissione, T‑25/04, Racc. pag. II‑3121, punto 55; ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, cit. al punto 131 supra, punto 59, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 124 supra, punto 80, confermate a seguito di impugnazione con le sentenze ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 130 supra, punti 60 e 63, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punti 71 e 73).

137    A questo proposito, va rilevato che l’istituzione e il mantenimento di un regime di libera concorrenza, nel cui ambito siano garantite le normali condizioni di concorrenza, e che è in particolare all’origine delle norme in materia di aiuti di Stato e di intese tra imprese, costituiscono uno degli obiettivi essenziali sia del Trattato CE che del Trattato CECA (v. sentenze ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, cit. al punto 131 supra, punto 60, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 124 supra, punto 81, e la giurisprudenza ivi citata, confermate a seguito di impugnazione con le sentenze ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 130 supra, punti 60 e 63, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punti 71 e 73).

138    In questo contesto, per quanto le norme dei Trattati CECA e CE che disciplinano la materia delle intese divergano in una certa misura, occorre sottolineare che le nozioni di accordo e di pratiche concordate sotto la vigenza dell’articolo 65, paragrafo 1, CA corrispondono a quelle di accordo e di pratiche concordate ai sensi dell’articolo 81 CE e che entrambe tali disposizioni vengono interpretate allo stesso modo dal giudice dell’Unione. Pertanto, il perseguimento dell’obiettivo di una concorrenza non falsata nei settori inizialmente rientranti nel mercato comune del carbone e dell’acciaio non subisce interruzione a seguito della scadenza del Trattato CECA, poiché questo obiettivo è parimenti perseguito nell’ambito del Trattato CE e dalla medesima istituzione, la Commissione, autorità amministrativa incaricata dell’attuazione e dello sviluppo della politica della concorrenza nell’interesse generale della Comunità europea (v. sentenze ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, cit. al punto 131 supra, punto 61, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 124 supra, punto 82, e la giurisprudenza ivi citata, confermate a seguito di impugnazione con le sentenze ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 130 supra, punti 60 e 63, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punti 71 e 73).

139    La continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e degli obiettivi che presiedono al suo funzionamento richiede, pertanto, che la Comunità europea, in quanto subentrata alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio, e nel suo proprio quadro procedurale, assicuri, nei riguardi delle situazioni sorte sotto la vigenza del Trattato CECA, il rispetto dei diritti e degli obblighi che a suo tempo si imponevano sia agli Stati membri, sia ai singoli, in forza del Trattato CECA e delle disposizioni adottate per la sua applicazione. Tale esigenza si afferma a maggior ragione in quanto la distorsione della concorrenza risultante dal mancato rispetto delle norme in materia di intese può estendere i propri effetti nel tempo successivamente alla scadenza del Trattato CECA sotto la vigenza del Trattato CE (v. sentenze ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, cit. al punto 131 supra, punto 63, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 124 supra, punto 83, e la giurisprudenza ivi citata, confermate a seguito di impugnazione con le sentenze ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 130 supra, punti 62 e 63, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punti 72 e 73).

140    La Corte ha altresì ricordato che la successione dei Trattati CECA, CE e FUE assicurava, al fine di garantire la libera concorrenza, che qualsiasi comportamento corrispondente alla fattispecie contemplata dall’articolo 65, paragrafo 1, CA, indipendentemente dal fatto che si fosse verificato prima o dopo il 23 luglio 2002, potesse essere sanzionato dalla Commissione e possa continuare ad esserlo (sentenze ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punti da 65 a 67 e 77, e ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 130 supra, punti da 55 a 57 e 65).

141    Inoltre, dalla giurisprudenza emerge, da un lato, che, conformemente ad un principio comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, le cui origini risalgono al diritto romano, qualora venga mutata la legge ed il legislatore non esprima una volontà contraria, è opportuno assicurare la continuità degli istituti giuridici e, dall’altro, che tale principio si applica alle modifiche del diritto primario dell’Unione (v. sentenze della Corte del 25 febbraio 1969, Klomp, 23/68, Racc. pag. 43, punto 13, e ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 130 supra, punto 63).

142    Orbene, non sussiste alcun indizio del fatto che il legislatore dell’Unione abbia inteso sottrarre i comportamenti collusivi vietati dal Trattato CECA all’applicazione di qualsivoglia sanzione successivamente alla scadenza di quest’ultimo (sentenza ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 130 supra, punto 64).

143    Infatti, da un lato, la Corte ha rilevato che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri avevano affermato di essere disposti ad adottare tutte le misure necessarie per far fronte alle conseguenze derivanti dalla scadenza del suddetto Trattato. Dall’altro, la Corte ha sottolineato che la Commissione aveva precisato di dover sottoporre proposte di disposizioni transitorie solamente nel caso in cui tale passo fosse stato ritenuto necessario e che, alla luce dei principi generali di diritto applicabili, essa riteneva che nel settore del diritto delle intese non sussistesse una siffatta necessità (sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punto 75).

144    Ne consegue che la ricorrente non può trarre alcun valido argomento dall’assenza di disposizioni transitorie in materia (v., in tal senso, sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punto 76).

145    Ciò premesso, sarebbe contrario allo scopo e alla coerenza sistematica dei Trattati nonché incompatibile con la continuità dell’ordinamento giuridico dell’Unione che la Commissione non fosse abilitata a garantire l’uniforme applicazione delle norme connesse al Trattato CECA che continuano a produrre effetti anche dopo la scadenza di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza della Corte del 18 luglio 2007, Lucchini, C‑119/05, Racc. pag. I‑6199, punto 41).

146    Da quanto precede risulta che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il regolamento n. 1/2003 e, più in particolare, il suo articolo 7, paragrafo 1, e il suo articolo 23, paragrafo 2, devono essere interpretati nel senso che essi consentono alla Commissione di constatare e di sanzionare, successivamente al 23 luglio 2002, le intese realizzate nei settori ricompresi nell’ambito di applicazione del Trattato CECA ratione materiae e ratione temporis, e questo benché le citate disposizioni di detto regolamento non menzionino espressamente l’articolo 65 CA (v. sentenze ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, cit. al punto 131 supra, punto 64, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 124 supra, punto 84, e la giurisprudenza ivi citata, confermate a seguito di impugnazione con le sentenze ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 130 supra, punto 74, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punti 72, 73 e 87). Si devono pertanto respingere gli argomenti formulati a tal riguardo dalla ricorrente e volti a dimostrare che l’applicazione congiunta del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 65 CA, in un momento in cui quest’ultimo non era più in vigore, non costituisca una base giuridica valida per l’imposizione di sanzioni e violi il principio delle competenze di attribuzione.

147    Si deve, inoltre, rilevare che l’applicazione, in seno all’ordinamento giuridico dell’Unione, delle norme del Trattato CE in un settore inizialmente regolato dal Trattato CECA deve avvenire nel rispetto dei principi che disciplinano l’applicazione della legge nel tempo. A questo proposito, secondo costante giurisprudenza, benché le norme di procedura si ritengano generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui entrano in vigore, altrettanto non vale per le norme sostanziali. Infatti, queste ultime devono essere interpretate, onde garantire il rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nel senso che non riguardano situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore salvo che emerga chiaramente dai loro termini, dalle loro finalità o dalla loro economia che si deve attribuire loro questo effetto (sentenze della Corte del 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e a., da 212/80 a 217/80, Racc. pag. 2735, punto 9, e del 10 febbraio 1982, Bout, 21/81, Racc. pag. 381, punto 13; sentenze del Tribunale del 19 febbraio 1998, Eyckeler & Malt/Commissione, T‑42/96, Racc. pag. II‑401, punto 55; ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, cit. al punto 131 supra, punto 65, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 124 supra, punto 85, confermata a seguito di impugnazione con la sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punto 79).

148    In quest’ottica, per quanto riguarda la questione delle disposizioni sostanziali applicabili ad una situazione giuridica definitivamente maturata anteriormente alla scadenza del Trattato CECA, la continuità dell’ordinamento giuridico dell’Unione e i dettami dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento impongono l’applicazione delle disposizioni sostanziali adottate in applicazione del Trattato CECA ai fatti rientranti nel loro ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis. La circostanza che, a causa della scadenza del Trattato CECA, il quadro normativo di cui trattasi non sia più in vigore al momento in cui viene compiuta la valutazione della situazione di fatto, non modifica tale considerazione perché tale valutazione verte su una situazione giuridica definitivamente maturata in un’epoca in cui erano applicabili le disposizioni sostanziali adottate ai sensi del Trattato CECA (sentenze ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, cit. al punto 131 supra, punto 66, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 124 supra, punto 86, confermata a seguito di impugnazione con la sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punto 79; v. inoltre, nello stesso senso, sentenza Ferriere Nord/Commissione, cit. al punto 134 supra, punto 96).

149    Nel caso in esame, per quanto riguarda le norme di merito, si deve osservare che la decisione impugnata riguarda una situazione giuridica definitivamente acquisita anteriormente alla scadenza del Trattato CECA, il 23 luglio 2002, e che il periodo dell’infrazione è compreso tra il 6 dicembre 1989 e il 4 luglio 2000 (v. punto 37 supra). Mancando qualsiasi efficacia retroattiva al diritto sostanziale della concorrenza applicabile dal 24 luglio 2002, si deve rilevare che l’articolo 65, paragrafo 1, CA costituisce la norma sostanziale applicabile, e di fatto applicata, dalla Commissione nella decisione impugnata, fermo restando che proprio dalla natura di lex generalis del Trattato CE rispetto al Trattato CECA, sancita dall’articolo 305 CE, risulta che il regime specifico istituito dal Trattato CECA e dalle norme adottate per la sua applicazione è, in forza del principio lex specialis derogat legi generali, l’unico applicabile alle situazioni acquisite prima del 24 luglio 2002 (v., in tal senso, sentenze ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, cit. al punto 131 supra, punto 68, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 124 supra, punto 89, confermate a seguito di impugnazione con le sentenze ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 130 supra, punto 77, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punto 79).

150    Ne consegue che la ricorrente non può affermare che il principio di legalità dei delitti e delle pene comporta che la norma sostanziale, per la violazione della quale è inflitta una sanzione, sia in vigore non soltanto al momento della commissione dell’illecito ma anche al momento dell’adozione della decisione che stabilisce la sanzione.

151    Inoltre, la Corte ha ricordato che il principio della legalità dei reati e delle pene, quale sancito, segnatamente, all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, esige che la normativa dell’Unione definisca chiaramente le infrazioni e le sanzioni (v. sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punto 80, e la giurisprudenza ivi citata).

152    Inoltre, il principio della certezza del diritto esige che una tale normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che questi debbano poter conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (v. sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punto 81, e la giurisprudenza ivi citata).

153    Considerato che i Trattati definivano chiaramente, già prima della data dei fatti, le infrazioni nonché la natura e l’entità delle sanzioni che potevano essere inflitte a tal titolo, i suddetti principi non sono volti a garantire alle imprese che successive modifiche dei fondamenti normativi e delle disposizioni procedurali assicurino loro di sfuggire a qualsivoglia sanzione relativa ai loro comportamenti illeciti tenuti in passato (sentenze ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 130 supra, punto 70, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punto 83).

154    Si deve rilevare che un’impresa diligente, nella situazione della ricorrente, non poteva in alcun momento ignorare le conseguenze del proprio comportamento, né fare affidamento sul fatto che il passaggio dal contesto normativo del Trattato CECA a quello del Trattato CE avrebbe prodotto la conseguenza di sottrarla a qualsiasi sanzione per le infrazioni all’articolo 65 CA da essa commesse nel passato (sentenze ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 130 supra, punto 73, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punto 86).

155    Inoltre, la decisione impugnata è stata adottata sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, a seguito di un procedimento esperito in conformità al regolamento n. 17 e al regolamento n. 1/2003. Le disposizioni relative alla base giuridica e al procedimento seguito fino all’adozione della decisione impugnata rientrano nelle norme di procedura ai sensi della giurisprudenza citata al punto 147 supra. Dato che la decisione impugnata è stata adottata successivamente alla scadenza del Trattato CECA, correttamente la Commissione ha applicato disposizioni contenute nel regolamento n. 1/2003 (v. sentenze ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, cit. al punto 131 supra, punto 67, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 124 supra, punto 87, e la giurisprudenza ivi citata, confermate a seguito di impugnazione con le sentenze ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 130 supra, punto 74, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punto 90; v. inoltre, nello stesso senso, sentenza Ferriere Nord/Commissione, cit. al punto 134 supra, punto 96).

156    Ne consegue che il presente motivo dev’essere respinto.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente e su un errore di diritto

157    Con il presente motivo, la ricorrente contesta la mancata riapertura del procedimento amministrativo e il mancato invio di una nuova comunicazione degli addebiti prima dell’adozione della decisione impugnata, nonché l’erronea applicazione della lex mitior al caso di specie.

158    In via preliminare, nella controreplica, la Commissione afferma che la ricorrente ha dedotto, nella sua replica, censure non formulate nell’atto introduttivo e riguardanti la pretesa invalidità degli atti adottati prima della decisione del 2002, l’asserita mancata istruttoria quanto agli effetti dell’intesa sul commercio tra gli Stati membri e l’asserita violazione delle prerogative riconosciute alle autorità nazionali dal regolamento n. 1/2003.

159    Occorre anzitutto osservare, alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 120 e 121 supra, che la censura vertente sull’invalidità degli atti adottati prima della decisione del 2002 dev’essere considerata come ampliamento della censura secondo cui la Commissione non poteva legittimamente adottare la decisione impugnata in assenza di riapertura del procedimento amministrativo e che essa è, pertanto, ricevibile.

160    Inoltre, la censura vertente sull’asserita mancanza di istruttoria quanto agli effetti dell’intesa sul commercio tra gli Stati membri è stata formulata già nell’atto introduttivo e si ricollega agli argomenti avanzati nella seconda parte del motivo in esame, secondo i quali l’articolo 81, paragrafo 1, CE prevede una condizione ulteriore, riguardante l’impatto sul commercio tra gli Stati membri, rispetto all’equivalente disposizione del Trattato CECA. Anch’essa è pertanto ricevibile.

161    Infine, la censura vertente sull’asserita violazione delle prerogative riconosciute alle autorità nazionali dal regolamento n. 1/2003 non è stata formulata nell’atto introduttivo e non costituisce l’ampliamento di una censura in esso dedotta. Di conseguenza, è irricevibile.

 Sul primo capo, vertente sulla mancata riapertura del procedimento amministrativo e sul mancato invio di una nuova comunicazione degli addebiti

162    La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato i suoi diritti di difesa, in quanto, prima di riadottare la decisione impugnata, ha omesso di riaprire il procedimento amministrativo e di inviarle una nuova comunicazione degli addebiti.

163    Si deve ricordare che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 stabilisce quanto segue:

«Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento avviato dalla Commissione di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. La Commissione basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. I ricorrenti sono strettamente associati al procedimento».

164    Secondo costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento all’esito del quale possano essere inflitte sanzioni, specialmente ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa. A tal riguardo, la comunicazione degli addebiti costituisce la garanzia procedurale del principio fondamentale del diritto dell’Unione che esige il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento. In forza di detto principio, in particolare, la comunicazione degli addebiti trasmessa dalla Commissione a un’impresa alla quale intende infliggere una sanzione per violazione delle norme sulla concorrenza deve contenere gli elementi essenziali della contestazione mossa contro tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova su cui si fonda la Commissione, affinché l’impresa in questione sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a suo carico (v., in tal senso, sentenze della Corte del 3 settembre 2009, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, Racc. pag. I‑7191, punti 34 e 36, e la giurisprudenza ivi citata, e Prym e Prym Consumer/Commissione, C‑534/07 P, Racc. pag. I‑7415, punti da 26 a 28).

165    Il rispetto dei diritti della difesa esige infatti che l’impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare l’asserita infrazione nei suoi confronti (v. sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punto 66, e la giurisprudenza ivi citata).

166    Sotto un primo profilo, la ricorrente sostiene che, anche ammettendo che l’errore della Commissione nella scelta della base giuridica di una decisione possa qualificarsi come un mero vizio procedurale, il riesame unilaterale delle norme da applicarsi nel caso di specie, secondo il principio della lex mitior, ed il paragrafo 5 della decisione impugnata, che fa parte del suo capitolo III «Valutazione giuridica», violano l’articolo 27 del regolamento n. l/2003. Infatti, la ricorrente non sarebbe mai stata consultata con riferimento all’analisi ed al raffronto dettagliato tra l’articolo 65 CA e l’articolo 81 CE, tenuto anche conto che tale ragionamento non era contenuto nella comunicazione degli addebiti, ma soltanto nella comunicazione degli addebiti supplementari, tuttora «valida».

167    Occorre preliminarmente osservare che il punto 5 della decisione impugnata verte sulle conseguenze giuridiche della scadenza del Trattato CECA, alla luce della sentenza SP e a./Commissione, citata al punto 21 supra.

168    In tale paragrafo, la Commissione si è anzitutto richiamata alla comunicazione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA (GU 2002, C 152, pag. 5) e alla comunicazione degli addebiti supplementari, nella quale ha informato le imprese interessate della sua intenzione di seguire l’approccio indicato in tale comunicazione. Essa ha altresì ricordato la motivazione della sentenza SP e a./Commissione, citata al punto 21 supra, e il fatto di aver informato le imprese interessate della sua intenzione di riadottare la decisione in seguito all’annullamento della decisione del 2002 da parte del Tribunale, previa correzione della base giuridica (punti da 342 a 351 della decisione impugnata). Quindi, la Commissione ha chiarito la distinzione fra la scelta della base giuridica che la abilita all’adozione di un atto e la determinazione delle norme procedurali e sostanziali applicabili (punti da 353 a 376 della decisione impugnata). Riguardo alla scelta della base giuridica, essa ha esposto le ragioni per le quali riteneva di restare competente per perseguire le infrazioni alle norme sulla concorrenza nei settori rientranti nel campo di applicazione del Trattato CECA. Per quanto riguarda le norme procedurali, la Commissione ha richiamato l’attenzione sul fatto che si sarebbe trattato di quelle applicabili al momento dell’adozione dell’atto. Infine, per quanto concerne le norme sostanziali, la Commissione ha esposto i principi che regolano la successione delle norme nel tempo, che possono comportare l’applicazione di disposizioni sostanziali che non sono più in vigore al momento dell’adozione di un atto e che sono limitati dal principio della lex mitior.

169    In primo luogo, la ricorrente non può affermare di non essere mai stata consultata con riferimento «all’analisi ed al raffronto dettagliato» tra l’articolo 65 CA e l’articolo 81 CE. Se è vero che la comunicazione degli addebiti, anteriore alla scadenza del Trattato CECA, non conteneva argomenti relativi alle conseguenze della scadenza del Trattato CECA e all’analisi dell’articolo 65 CA e dell’articolo 81 CE nella prospettiva del principio della lex mitior, la comunicazione degli addebiti supplementari, successiva alla scadenza del Trattato CECA, trattava specificamente di siffatte conseguenze nella presente causa.

170    Così, al punto 11 della comunicazione degli addebiti supplementari, la Commissione ha indicato che le due disposizioni del Trattato CECA le quali potevano essere, in astratto, qualificate come meno favorevoli rispetto alle equivalenti disposizioni del Trattato CE erano l’articolo 65, paragrafo 1, CA – rispetto all’articolo 81, paragrafo 1, CE – e l’articolo 65, paragrafo 5, CA – rispetto all’articolo 15 del regolamento n. 17. Ai punti da 12 a 15 di detta comunicazione, la Commissione ha esaminato le rispettive disposizioni alla luce dei fatti di causa e ha concluso che, nel caso di specie, il Trattato CE non sarebbe stato in concreto più favorevole del Trattato CECA e che, di conseguenza, il principio della lex mitior non poteva essere validamente invocato al fine di contestare l’applicazione del diritto materiale del Trattato CECA ai fatti in esame.

171    È vero che, nella comunicazione degli addebiti supplementari, la Commissione non ha dedicato alcun argomento alla questione se l’articolo 65, paragrafo 2, CA, relativo all’esenzione di taluni accordi, potesse essere, in astratto, qualificato come meno favorevole rispetto all’articolo 81, paragrafo 3, CE. Tuttavia, da un lato, una tale omissione si spiega con il fatto che la Commissione ha stimato, al punto 11 di tale comunicazione (v. punto 170 supra), che soltanto i paragrafi 1 e 5 dell’articolo 65 CA avrebbero potuto essere considerati, in astratto, come meno favorevoli rispetto a tale disposizione del Trattato CE. Dall’altro lato, al punto 6 della comunicazione degli addebiti supplementari, la Commissione ha affermato che l’articolo 65, paragrafo 2, CA era inapplicabile nel caso di specie, per i motivi esposti nella comunicazione degli addebiti. Pertanto, la ricorrente non può affermare che, se ne avesse avuto la possibilità, avrebbe potuto dimostrare che alcune delle sue pratiche relative ai prezzi potevano esplicare effetti positivi per i clienti della SP. Infatti, dalla comunicazione degli addebiti supplementari risulta che la Commissione riteneva che l’intesa nel caso di specie avesse come unico scopo quello di restringere la concorrenza e non potesse beneficiare di alcuna esenzione.

172    A tal riguardo, nella sentenza SP e a./Commissione, citata al precedente punto 21, il Tribunale ha rilevato che la disposizione che costituisce la base giuridica di un atto dev’essere in vigore al momento in cui esso viene emanato e che l’articolo 65, paragrafi 4 e 5, CA era decaduto il 23 luglio 2002 conformemente all’articolo 97 CA, con la conseguenza che la Commissione non avrebbe più potuto trarre da tali disposizioni, scadute alla data dell’adozione della decisione impugnata, la competenza a constatare una violazione dell’articolo 65, n. 1, CA e ad imporre ammende alle imprese che vi avessero preso parte. Pertanto, il Tribunale non ha affrontato il merito della controversia e non si è pronunciato sulla validità degli atti della procedura antecedenti alla sua adozione.

173    Dato che, secondo una giurisprudenza costante, l’annullamento di un atto dell’Unione non incide necessariamente sugli atti preparatori, poiché, in linea di principio, il procedimento diretto a sostituire l’atto annullato può ripartire dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata (sentenze della Corte del 12 novembre 1998, Spagna/Commissione, C‑415/96, Racc. pag. I‑6993, punti 31 e 32, e del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Racc. pag. I‑8375, punto 73; v. sentenze del Tribunale del 15 ottobre 1998, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, T‑2/95, Racc. pag. II‑3939, punto 91, e del 25 giugno 2010, Imperial Chemical Industries/Commissione, T‑66/01, Racc. pag. II‑2631, punto 125, e la giurisprudenza ivi citata), si deve osservare che la sentenza SP e a./Commissione, citata al punto 21 supra, non ha inciso sulla legittimità della comunicazione degli addebiti e della comunicazione degli addebiti supplementari e che la Commissione poteva a giusto titolo riprendere il procedimento dal punto preciso in cui l’illegittimità si era verificata, segnatamente al momento dell’adozione della decisione del 2002.

174    In secondo luogo, occorre ricordare che il 30 giugno 2008 la Commissione ha inviato alla ricorrente e alle altre imprese interessate anche una lettera che le informava della sua intenzione di riadottare una decisione rettificando la base giuridica rispetto a quella scelta per la decisione del 2002. In tale lettera, che non formulava addebiti nei confronti delle imprese destinatarie, la Commissione ha indicato la sua intenzione di riadottare una decisione in seguito all’annullamento della decisione del 2002 da parte della sentenza SP e a./Commissione, cit. al punto 21 supra, e ha reiterato le sue considerazioni in merito al principio della lex mitior, al contempo aggiungendo che l’ambito di applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, CA era più ristretto di quello dell’articolo 81, paragrafo 3, CE. A tal riguardo, essa ha indicato, come aveva menzionato al punto 6 della comunicazione degli addebiti supplementari, che, tuttavia, nessuna delle suddette due disposizioni era applicabile al caso in esame. Orbene, neppure nella risposta a detta lettera la ricorrente ha formulato osservazioni, né ha presentato elementi atti a dimostrare la sussistenza delle condizioni di esenzione previste dall’articolo 81, paragrafo 3, CE.

175    Ne deriva che la ricorrente non può affermare che i suoi diritti della difesa siano stati violati perché non è stata consultata con riferimento «all’analisi ed al raffronto dettagliato» dell’articolo 65 CA e dell’articolo 81 CE.

176    In secondo luogo, la ricorrente non può sostenere che non sia possibile considerare la lettera della Commissione del 30 giugno 2008 come una comunicazione di addebiti valida perché non ne avrebbe i requisiti, in particolare poiché è estremamente succinta e prevede un termine di un mese per rispondervi, discostandosi in tal modo dal termine di due mesi abitualmente previsto per rispondere a una comunicazione degli addebiti.

177    Si deve rilevare, come fa la Commissione, e come è stato già osservato al punto 174 supra, che la lettera del 30 giugno 2008 non comportava nuovi addebiti, ma era volta a informare le imprese in questione dell’intenzione della Commissione di riadottare una decisione previa rettifica della sua base giuridica. Orbene, secondo la giurisprudenza, quando, in seguito all’annullamento di una decisione in materia di concorrenza, la Commissione sceglie di rimediare all’illegittimità o alle illegittimità accertate e di adottare una decisione identica non viziata da tali illegittimità, quest’ultima decisione riguarda i medesimi addebiti in merito ai quali le imprese si sono già pronunciate (sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. al punto 173 supra, punto 98).

178    Dato che la lettera del 30 giugno 2008 non era una comunicazione di addebiti, come del resto risulta anche dai punti 6, 122 e 123, 390 e 391 della decisione impugnata, sono irrilevanti gli argomenti della ricorrente secondo cui, da un lato, la Commissione avrebbe violato i suoi diritti della difesa accordandole un termine di un solo mese per formulare osservazioni, e, dall’altro, una tale comunicazione sarebbe troppo succinta.

179    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che i suoi diritti della difesa siano stati violati in quanto la Commissione non avrebbe atteso la sua presa di posizione, avendole trasmesso, prima ancora della scadenza del termine per presentare osservazioni impartito dalla Commissione stessa, una richiesta di informazioni concernente il suo fatturato. Orbene, una domanda simile costituirebbe, in generale, l’«ultima tappa» che precede l’adozione di una decisione.

180    A tal riguardo, si deve anzitutto rilevare che la Commissione non era obbligata ad attendere le osservazioni delle imprese interessate prima di trasmettere loro richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Inoltre, la mera circostanza che la Commissione abbia indirizzato una richiesta di informazioni alla ricorrente il 24 luglio 2008, vale a dire lo stesso giorno in cui quest’ultima le aveva trasmesso le proprie osservazioni sulla lettera del 30 giugno 2008, non dimostra che la Commissione non abbia tenuto conto degli argomenti formulati dalla ricorrente nelle suddette osservazioni. La tesi della ricorrente è del resto contraddetta dal fatto che, ai punti da 388 a 394 della decisione impugnata, la Commissione abbia espressamente risposto alle osservazioni formulate dalle imprese interessate in risposta alla lettera del 30 giugno 1998.

181    Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, è privo di rilevanza l’argomento della ricorrente fondato sull’asserita inapplicabilità al caso di specie del ragionamento operato dal Tribunale nelle sentenze ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, cit. al punto 131 supra, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 124 supra. Innanzitutto, risulta da quanto precede che, nel presente caso, la ricorrente non è stata privata delle garanzie procedurali. Inoltre, la Commissione non era obbligata ad indirizzare alla ricorrente una nuova comunicazione di addebiti. Infine, erroneamente la ricorrente asserisce di non aver potuto formulare osservazioni in merito all’analisi e al raffronto dettagliato degli articoli 65 CA e dell’articolo 81 CE.

182    Ne consegue che il primo capo del terzo motivo dev’essere respinto.

 Sul secondo capo, vertente sull’errore di diritto consistente nell’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA, in quanto norma più favorevole dell’articolo 81 CE

183    Nell’ambito del secondo capo del presente motivo, la ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in un errore di diritto quando ha applicato l’articolo 65, paragrafo 1, CA, anziché l’articolo 81, paragrafo 1, CE. La Commissione sembrerebbe aver dato per scontato che la lex mitior da applicare nel caso di specie fosse l’articolo 65, paragrafo 1, CA, e questo nonostante l’articolo 81, paragrafo 1, CE prevedesse una condizione supplementare rispetto all’articolo 65, paragrafo 1, CA, riguardante il pregiudizio al commercio tra gli Stati membri.

184    La ricorrente contesta a tal proposito la valutazione della Commissione secondo cui l’infrazione imputatale da quest’ultima sarebbe stata in ogni caso atta a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. A suo avviso, le condizioni fissate dalla Commissione nelle linee direttrici la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2004, C 101, pag. 81) per affermare la sussistenza del pregiudizio arrecato al commercio tra gli Stati membri non sono soddisfatte nel caso di specie.

185    In via preliminare, riguardo ai precedenti punti da 169 a 175, si deve respingere l’argomento della ricorrente secondo cui i suoi diritti della difesa sarebbero stati violati a causa del mancato avvio di un nuovo procedimento al fine di verificare gli effetti dell’intesa in questione.

186    Si deve ricordare che la Corte ha giudicato che, perché una decisione, un accordo o una prassi possano pregiudicare il commercio fra Stati membri è necessario che, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia con un sufficiente grado di probabilità che essi esercitano un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi tra Stati membri, in un modo tale da far temere che possano nuocere al conseguimento di un mercato unico fra Stati membri. Occorre inoltre che una siffatta influenza non sia insignificante (v. sentenze della Corte del 23 novembre 2006, Asnef-Equifax e Administración del Estado, C‑238/05, Racc. pag. I‑11125, punto 34, e la giurisprudenza ivi citata, e del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Racc. pag. I‑8681, punto 36).

187    Così, un impatto sugli scambi intracomunitari risulta, in generale, dalla combinazione di più fattori che, considerati in modo isolato, non sarebbero necessariamente determinanti. Per verificare se un’intesa pregiudichi in modo significativo il commercio fra Stati membri è necessario esaminarla nel suo contesto economico e giuridico (sentenza Erste Group Bank e a./Commissione, cit. al punto 186 supra, punto 37; v. sentenza Asnef-Equifax e Administración del Estado, cit. al punto 186 supra, punto 35, e giurisprudenza ivi citata).

188    Inoltre, la Corte ha già affermato che il fatto che un’intesa abbia per oggetto soltanto la distribuzione dei prodotti in un unico Stato membro non è sufficiente ad escludere che il commercio fra gli Stati membri possa essere pregiudicato. Infatti, un’intesa che si estenda a tutto il territorio di uno Stato membro ha, per sua natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato CE (v. sentenze Erste Group Bank e a./Commissione, cit. al punto 186 supra, punto 38, e Asnef-Equifax e Administración del Estado, cit. al punto 186 supra, punto 37, e la giurisprudenza ivi citata).

189    Si deve rilevare che, nell’ambito della determinazione della lex mitior, la Commissione si è basata, ai punti da 373 a 375 e da 385 a 387 della decisione impugnata, sui seguenti elementi: a) l’intesa in questione ha riguardato tutto il territorio italiano, nel quale sono stati prodotti, durante il periodo in cui è durata l’intesa, tra il 29 e il 43% del tondo per cemento armato prodotto nella Comunità; b) l’incidenza delle esportazioni (a partire dall’Italia) rispetto alle consegne totali (consegne Italia ed esportazioni) è sempre stata significativa (tra il 6 e il 34% durante il periodo dell’infrazione); c) le circostanze per cui, da un lato, per effetto della partecipazione, dal dicembre 1989 al luglio 1998, dell’associazione di imprese Federacciai, gli effetti dell’intesa si sono estesi a tutti i produttori italiani di tondo per cemento armato, e, dall’altro, quando la Federacciai non vi partecipava più, l’intesa riguardava comunque le principali imprese italiane aventi una quota complessiva di mercato pari all’80%; d) almeno due importanti imprese partecipanti all’intesa sono state attive anche come produttori in almeno un altro mercato geografico del tondo per cemento armato; e) l’intesa è stata altresì caratterizzata dall’avere per oggetto, come misura equivalente alla riduzione temporanea e concertata della produzione, l’esportazione concertata al di fuori del territorio italiano, e f) la quota dell’Italia negli scambi intracomunitari oscillava tra il 32,5% nel 1989 e il 18,1% nel 2000, con un minimo del 13,4% nel 1998. Orbene, la ricorrente non contesta tali fatti.

190    In primo luogo, tenuto conto della giurisprudenza citata al precedente punto 188,non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui il mercato geografico rilevante nel caso di specie sarebbe rappresentato esclusivamente dal territorio italiano.

191    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che non vi sono prove che essa stessa e le altre società destinatarie della decisione impugnata abbiano discusso dei prezzi praticati negli altri Stati membri né sorvegliato il comportamento dei concorrenti all’estero o esercitato pressioni anticoncorrenziali sugli stessi. Un simile argomento è privo di rilevanza in quanto, tenuto conto del fatto che la nozione di pregiudizio al commercio comprende anche gli effetti potenziali, non è decisivo se venga effettivamente adottata una azione di questo tipo contro i concorrenti di altri Stati membri (v. punti 79 e 80 delle linee direttrici la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE]).

192    In terzo luogo, la ricorrente afferma che la sussistenza di un pregiudizio concreto o potenziale dipende altresì dalla presenza di barriere naturali agli scambi nel mercato. Nel caso di specie, dette barriere sarebbero costituite dal potenziale degli scambi del tondo per cemento armato estremamente basso per effetto delle diverse normative di omologazione. La scelta delle imprese estere di non stabilirsi in Italia dipenderebbe pertanto dal carattere nazionale dei mercati e non da una pratica anticoncorrenziale. A tal riguardo occorre considerare, come fa la Commissione, che la diversità delle norme in materia di omologazione non può aver rappresentato una barriera sufficiente ad escludere un pregiudizio potenziale, perché, nonostante tale diversità, il livello di esportazioni a partire dall’Italia e l’incidenza delle esportazioni sulle consegne totali è sempre stata significativa durante il periodo considerato (punti 26, 48 e 375 della decisione impugnata).

193    In quarto luogo, la ricorrente sottolinea che l’affermazione della Commissione ai punti 375 e seguenti della decisione impugnata, secondo cui ci sarebbe stata una concertata esportazione al di fuori del territorio italiano, dev’essere letta unitamente all’affermazione di cui al punto 183 della decisione impugnata, secondo cui gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio non erano compresi nelle esportazioni concertate. Una simile affermazione, anche assumendone la verità, non potrebbe comunque, alla luce di tutti gli elementi ricordati al precedente punto 189, dimostrare un’eventuale assenza di pregiudizio al commercio fra Stati membri.

194    In quinto luogo, l’osservazione della ricorrente relativa al fatto che, al momento dell’adozione della decisione di modifica, era già in vigore il Trattato FUE, il cui articolo 101, paragrafo l, TFUE mira a sanzionare solo le intese che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, è inconferente, dato che la lettera dell’articolo 81, paragrafo 1, CE è identica a quella dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

195    In considerazione di quanto precede, risulta che la Commissione non è incorsa in alcun errore di diritto quando ha ritenuto che, nel caso di specie, l’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE non fosse più favorevole dell’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA. La seconda parte del terzo motivo deve quindi essere disattesa.

196    Ne consegue che il terzo motivo deve essere integralmente respinto.

 Sul quarto motivo, vertente sull’assenza di prova e su un’erronea applicazione del diritto sostanziale

197    La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 65, paragrafo 1, CA quando le ha imputato l’infrazione, per via dell’impresa unica Lucchini‑SP, per tutta la durata dell’infrazione, segnatamente dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000. La Commissione sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione in quanto non ha distinto, nello stabilire l’esistenza di un’unità economica, tre periodi dell’infrazione, in particolare, dapprima, il periodo dal 6 dicembre 1989 al 5 marzo 1991, poi, il periodo dal 5 marzo 1991 al 31 ottobre 1997 e, infine, il periodo dal mese di ottobre 1997 al 27 giugno 2000. La Commissione non avrebbe neppure correttamente determinato il «rapporto di successione giuridica» tra la prima Siderpotenza, la Lucchini Siderurgica, la SP e la ricorrente.

198    In via preliminare, si deve rilevare che il diritto dell’Unione in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese e che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di finanziamento (sentenze della Corte dell’11 dicembre 2007, ETI e a., C‑280/06, Racc. pag. I‑10893, punto 38; del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑97/08 P, Racc. pag. I‑8237, punti 54 e 55, e Elf Aquitaine/Commissione, cit. al punto 77 supra, punto 53).

199    Il giudice dell’Unione ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che si riferisce ad un’unità economica anche qualora, sotto il profilo giuridico, questa unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenze della Corte del 14 dicembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C‑217/05, Racc. pag. I‑11987, punto 40, e Elf Aquitaine/Commissione, cit. al punto 77 supra, punto 53).

200    Esso ha così sottolineato che, ai fini dell’applicazione delle norme sulla concorrenza, la formale separazione tra due società, conseguente alla loro personalità giuridica distinta, non è decisiva, mentre è decisiva l’unità o meno del loro comportamento sul mercato. Può quindi risultare necessario accertare se due società aventi personalità giuridiche distinte formino, ovvero appartengano a, una sola ed unica impresa o entità economica che attui un comportamento unitario sul mercato (sentenza della Corte del 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries/Commissione, 48/69, Racc. pag. 619, punto 140, e sentenza del Tribunale del 15 settembre 2005, DaimlerChrysler/Commissione T‑325/01, Racc. pag. II‑3319, punto 85).

201    Qualora un tale soggetto economico violi le norme in materia di concorrenza, è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione (v. sentenze ETI e a., cit. al punto 198 supra, punto 39; Akzo Nobel e a./Commissione, cit. al punto 198 supra, punto 56, e Elf Aquitaine/Commissione, cit. al punto 77 supra, punto 53, e la giurisprudenza ivi citata).

202    Secondo una costante giurisprudenza, in via di principio, la responsabilità per l’infrazione incombe alla persona fisica o giuridica che dirigeva l’impresa interessata al momento in cui l’infrazione è stata commessa, anche se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l’infrazione, la gestione dell’impresa non fosse più sotto la sua responsabilità (sentenze della Corte del 16 novembre 2000, KNP BT/Commissione, C‑248/98 P, Racc. pag. I‑9641, punto 71; Cascades/Commissione, C‑279/98 P, Racc. pag. I‑9693, punto 78; Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, C‑286/98 P, Racc. pag. I‑9925, punto 37, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punto 143).

203    Per quanto riguarda la questione relativa all’individuazione delle circostanze in presenza delle quali un ente che non sia l’autore dell’infrazione possa nondimeno essere sanzionato per questa, la Corte ha già avuto modo di precisare che rientra in tale ipotesi la situazione in cui l’ente che abbia commesso un’infrazione abbia cessato di esistere giuridicamente o economicamente, atteso che una sanzione inflitta ad un’impresa che non eserciti più attività economiche rischia di essere priva di effetto dissuasivo (sentenze ETI e a., cit. al punto 198 supra, punto 40, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 130 supra, punto 144).

204    Occorre inoltre rilevare che, qualora non fosse prevista alcun’altra possibilità di irrogare la sanzione a un ente diverso da quello che ha commesso l’infrazione, talune imprese potrebbero sfuggire alle sanzioni per il semplice fatto che la loro identità sia stata modificata a seguito di ristrutturazioni, cessioni o altre modifiche di natura giuridica o organizzativa. Lo scopo di reprimere i comportamenti contrari alle norme sulla concorrenza e di prevenirne il ripetersi mediante sanzioni dissuasive sarebbe in tal modo compromesso (v. sentenza ETI e a., cit. al punto 198 supra, punto 41, e la giurisprudenza ivi citata).

205    Così, da un lato, qualora, tra il momento in cui viene commessa l’infrazione e il momento in cui l’impresa in causa deve risponderne, la persona responsabile della gestione dell’impresa abbia cessato di esistere giuridicamente, occorrerebbe dapprima localizzare l’insieme degli elementi materiali e umani che hanno concorso alla commissione dell’infrazione per poi identificare la persona che è divenuta responsabile della gestione di detto insieme, allo scopo di evitare che, in seguito alla scomparsa della persona che era responsabile della sua gestione al momento in cui è stata commessa l’infrazione, l’impresa possa non rispondere di quest’ultima (sentenza del Tribunale del 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Racc. pag. II‑931, punto 953; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte del 16 novembre 2000, SCA Holding/Commissione, C‑297/98 P, Racc. pag. I‑10101, punto 27).

206    Dall’altro, in caso di trasferimento della totalità o di parte delle attività economiche da un’entità giuridica a un’altra, la responsabilità dell’infrazione commessa dal gestore iniziale, nell’ambito delle attività in questione, è imputabile al nuovo gestore se esso costituisce con il primo un medesimo ente economico ai fini dell’applicazione delle norme in materia di concorrenza, anche se il gestore iniziale esiste ancora in quanto ente giuridico (v., in tal senso, sentenze Aalborg Portland e a./Commissione, punto 165 supra, punti da 354 a 359; del Tribunale del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/Commissione, T‑43/02, Racc. pag. II‑3435, punti da 131 a 133, e ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, punto 131 supra, punto 109).

207    In particolare, una tale configurazione della sanzione è ammissibile qualora tali enti siano stati sotto il controllo della stessa persona e, visti gli stretti legami che li uniscono sul piano economico e organizzativo, abbiano applicato in sostanza le stesse direttive commerciali. Ciò vale, in particolare, per i casi di ristrutturazione nell’ambito di un gruppo di imprese, dove l’originario gestore non cessa necessariamente di esistere giuridicamente, ma non svolge più alcuna attività economica significativa neanche su un mercato diverso da quello interessato dall’intesa. Qualora, infatti, tra l’originario gestore e il nuovo gestore dell’impresa che ha preso parte all’intesa sussista un nesso strutturale, gli interessati potrebbero sottrarsi – intenzionalmente o meno – alla loro responsabilità in materia di concorrenza grazie alle possibilità di riconfigurazioni giuridiche loro consentite (v. sentenza ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, punto 131 supra, punto 110, e la giurisprudenza ivi citata).

208    È alla luce delle suesposte considerazioni che occorre esaminare il presente motivo.

209    In primo luogo, la ricorrente sostiene che, durante il periodo che va dal 6 dicembre 1989 al 5 marzo 1991, la prima Siderpotenza era controllata dalla Leali. La Lucchini, inizialmente azionista minoritaria ed in seguito azionista al 50% (il restante 50% era detenuto dalla Leali), nulla aveva a che vedere con la direzione generale della prima Siderpotenza, né con la sua gestione commerciale, affidate alla Leali. Contrariamente alla Leali, la Lucchini non produceva tondo per cemento armato e non disponeva di alcun know-how né quota di mercato in questo settore. La gestione globale e la gestione della parte commerciale sarebbero state affidate a una persona legata alla Leali. Infine, la prima Siderpotenza non era mai stata consolidata nel bilancio annuale della Leali.

210    Come la Commissione ha osservato al punto 541 e alla nota a piè di pagina n. 592 della decisione impugnata, l’imputazione alla Lucchini Siderurgica e alla Lucchini dei comportamenti illeciti posti in essere dalla prima Siderpotenza si fonda sulla successione giuridica tra la prima Siderpotenza, da un lato, e la Lucchini Siderurgica e la Lucchini, dall’altro. L’argomento della ricorrente si fonda dunque sull’erronea premessa secondo cui la Commissione avrebbe considerato che essa aveva esercitato un controllo effettivo sulla prima Siderpotenza.

211    Sulla scorta della giurisprudenza citata al precedente punto 205, e dato che la ricorrente non contesta che l’insieme degli elementi materiali e umani facenti capo alla prima Siderpotenza sono stati gestiti dalla Lucchini Siderurgica successivamente all’incorporazione della prima in quest’ultima, avvenuta il 5 marzo 1991, giustamente la Commissione ha considerato la Lucchini Siderurgica quale successore giuridico della prima Siderpotenza.

212    L’argomento avanzato dalla ricorrente nella replica, secondo cui in tal modo la Commissione avrebbe violato il principio della responsabilità personale, non può essere accolto. Infatti, dagli accertamenti compiuti dalla Commissione risulta che, durante il periodo considerato al precedente punto 209, la prima Siderpotenza era l’autore dell’infrazione in questione. A tal riguardo, benché sia vero che la circostanza per cui una società affiliata ha personalità giuridica distinta non è sufficiente ad escludere la possibilità che la sua condotta sia imputata alla società capogruppo, tuttavia la Corte ha dichiarato che la Commissione non è obbligata, in via di principio, a procedere previamente a un tale esame prima di poter valutare se dirigersi contro tale impresa, autrice dell’infrazione, nemmeno laddove quest’ultima abbia subìto modifiche in quanto ente giuridico. Il principio della responsabilità personale, infatti, non osta in alcun modo a che la Commissione consideri inizialmente di sanzionare quest’ultima prima di indagare se, eventualmente, l’infrazione possa essere imputata alla società capogruppo. Se così non fosse, le indagini della Commissione sarebbero notevolmente rallentate dalla necessità di verificare, in ciascun caso di successione nel controllo di un’impresa, in quale misura i comportamenti illeciti di questa impresa possano essere imputati alla precedente società capogruppo (sentenza Erste Group Bank e a./Commissione, cit. al punto 186 supra, punti 81 e 82).

213    Dato che la Commissione poteva legittimamente sanzionare la prima Siderpotenza per i comportamenti in questione, ed imputare la responsabilità alla Lucchini Siderurgica nella sua qualità di successore giuridico della prima Siderpotenza, la Commissione non era obbligata ad accertare se il comportamento della prima Siderpotenza avrebbe potuto essere imputato alla Leali. Pertanto, l’argomentazione della ricorrente relativa al controllo effettivo della Leali sulla prima Siderpotenza è inconferente (v., in tal senso, sentenza Erste Group Bank e a./Commissione, cit. al punto 186 supra, punto 85).

214    In secondo luogo, per quanto concerne il periodo intercorso tra il 5 marzo 1991, data in cui la Lucchini Siderurgica ha incorporato la prima Siderpotenza, e il 31 ottobre 1997, data in cui la Lucchini Siderurgica ha ceduto il ramo di attività «tondo per cemento armato» alla nuova Siderpotenza, la ricorrente riconosce di essere stata azionista di maggioranza della Lucchini Siderurgica. Tuttavia, essa contesta che un siffatto azionariato possa fondare una qualsivoglia presunzione di responsabilità.

215    Occorre sottolineare che, come risulta dal punto 540 della decisione impugnata, ai fini dell’imputazione della responsabilità dei comportamenti della Lucchini Siderurgica alla ricorrente, la Commissione non si è fondata su una qualsiasi presunzione di controllo da parte della ricorrente sulla Lucchini Siderurgica tra il 1991 e il 1997, ma sul principio della successione giuridica, quale ricordato al precedente punto 205 della presente sentenza. In tal senso, al punto 541 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che era evidente che la Lucchini Siderurgica fosse succeduta giuridicamente alla prima Siderpotenza in seguito alla fusione per incorporazione del 5 marzo 1991 e che, allo stesso modo, la Lucchini fosse succeduta alla Lucchini Siderurgica in seguito alla fusione per incorporazione del 1° dicembre 1998. La Commissione ha aggiunto che l’insieme degli elementi materiali e umani relativi allo stabilimento di Potenza e gestiti dalla Lucchini Siderurgica erano stati trasferiti, all’interno del gruppo, alla nuova Siderpotenza, in seguito alla costituzione di quest’ultima nel 1997 (v. altresì i precedenti punti da 28 a 31 della presente sentenza). Dato che la Commissione non si è fondata su un’asserita presunzione di responsabilità che deriverebbe dall’azionariato di maggioranza della Lucchini nella Lucchini Siderurgica, anche l’argomento della ricorrente è inconferente. Un’identica conclusione si impone con riferimento all’argomento della ricorrente secondo cui il contratto di mandato del 2 gennaio 1998 non costituirebbe una prova dei legami organizzativi tra la Lucchini e la SP nel periodo dal 1991 al 1997.

216    Inoltre, nell’ambito degli argomenti da essa formulati relativamente al periodo tra il 5 marzo 1991 e il 31 ottobre 1997, la ricorrente ha affermato altresì che, contrariamente a quanto avrebbe affermato la Commissione al punto 540 della decisione impugnata, la responsabilità solidale della medesima ricorrente con la SP non poteva essere desunta dal fatto che la famiglia Lucchini detenesse quote di capitale in entrambe le società. Al riguardo, la ricorrente disporrebbe di elementi di prova idonei a confutare la lista «approssimativa» figurante al punto 538 della decisione impugnata. Atteso che gli elementi figuranti al suddetto punto sono volti a dimostrare la sussistenza di un’unità economica tra la ricorrente e la nuova Siderpotenza, che è stata costituita soltanto nel 1997, questi ultimi saranno esaminati nel prosieguo.

217    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che, riguardo al periodo tra l’ottobre 1997 e il 27 giugno 2000, la circostanza per cui l’azionariato della nuova Siderpotenza fosse stato detenuto dalla Lucchini Siderurgica (fino all’assorbimento di quest’ultima da parte della ricorrente medesima), dalla ricorrente stessa e da altre società della famiglia Lucchini, così come la circostanza per cui taluni oneri di gestione fossero comuni, non sono indizi sufficienti per dimostrare la sussistenza di un’unità economica tra la ricorrente medesima e la SP.

218    A tal riguardo, si deve ricordare che, per affermare la responsabilità solidale tra la ricorrente e la SP relativamente al periodo indicato al precedente punto 217 della presente sentenza, la Commissione si è riferita in particolare, al punto 538 della decisione impugnata, ai seguenti elementi:

–        la detenzione da parte della famiglia Lucchini del capitale della SP e della Lucchini;

–        la sussistenza di varie sovrapposizioni di persone nelle cariche sociali tra la Lucchini e la SP;

–        la sussistenza di un contratto di mandato in base al quale, fra l’altro, la SP si era impegnata a rispettare nei contratti di vendita con i clienti, le condizioni riguardanti i volumi, i prezzi e i termini di pagamento pattuite dalla Lucchini con i clienti stessi;

–        il fatto che le modificazioni organizzative riguardanti l’area di attività relativa al tondo per cemento armato, decise nel novembre 1999, sono state formalizzate in una comunicazione del Direttore commerciale della Lucchini all’allora Vicepresidente (oggi Presidente) della Lucchini;

–        la circostanza che la fattura di un ristorante in data 9 marzo 1999, dove si è tenuto un incontro dei titolari al quale ha partecipato il Direttore commerciale della Lucchini, sia intestata alla Lucchini e sia contabilizzata nella nota spese che tale direttore ha indirizzato alla Lucchini;

–        la redazione sotto la responsabilità della Lucchini, dei report mensili «Area 20» relativi al tondo per cemento armato;

–        un documento interno della Lucchini del 28 febbraio 2000 riguardante l’«ipotesi per una riorganizzazione del mercato italiano del tondo [per cemento armato]», che menziona la Lucchini fra i produttori di quest’ultimo;

–        il fatto che uno dei destinatari di varie comunicazioni o dei partecipanti a vari incontri, relativi al tondo per cemento armato, nel periodo dal novembre 1997 al 2000, è stato il Direttore commerciale della Lucchini;

–        l’affermazione del seguente tenore, contenuta nel sito internet della Lucchini il 9 ottobre 2000, nella sezione «Tondo [per cemento armato]»: «Siderpotenza, stabilimento del Gruppo Lucchini produce tondo per cemento armato».

219    In primo luogo, la ricorrente afferma che il controllo azionario da parte della famiglia Lucchini non è una prova sufficiente dell’unità economica tra la Lucchini e la SP. Essa sostiene di non avere mai detenuto una partecipazione maggioritaria nella SP e che l’azionariato delle due società era diverso.

220    Anzitutto, come rilevato dalla Commissione al punto 540 della decisione impugnata, «la particolarità del presente caso è che, per tutta la durata dell’infrazione, non esisteva un rapporto di controllo azionario diretto fra Lucchini (…) e la [nuova] Siderpotenza (…), ma un comune controllo azionario delle due società da parte della Famiglia Lucchini».

221    Inoltre, si deve rilevare che la ricorrente non nega l’esistenza, durante il periodo di cui trattasi, di un controllo esercitato sulla medesima e sulla Siderpotenza, direttamente o indirettamente, da persone fisiche e giuridiche appartenenti alla famiglia Lucchini (punti 95 e 99 della decisione impugnata), ma si limita ad affermare che il suo azionariato e quello della Siderpotenza non erano coincidenti. Per di più, l’esistenza di un controllo del capitale sociale delle due società da parte di persone fisiche e giuridiche appartenenti alla famiglia Lucchini è confermata da un documento prodotto dalla stessa ricorrente.

222    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che neppure l’esistenza di sovrapposizioni di persone nelle cariche sociali può costituire una prova in tal senso, dato che siffatte sovrapposizioni sarebbero tipiche di qualsiasi gruppo di società e non sarebbero altro che la conseguenza naturale dell’appartenenza a uno stesso gruppo di società.

223    Si deve constatare che la Commissione – la quale a sua volta ha ricordato al punto 540 della decisione impugnata che il semplice fatto che il capitale sociale di due società commerciali distinte appartenga a un medesimo soggetto o a una medesima famiglia non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza, tra le due società, di un’unità economica – ha giustamente affermato che l’esistenza di una tale unità economica può risultare da un insieme di circostanze.

224    Fra tali circostanze, possono annoverarsi quelle attinenti all’assunzione allo stesso tempo, da parte di determinate persone, di responsabilità all’interno della SP e della Lucchini. Risulta infatti dalla giurisprudenza che il fatto di ricoprire cariche fondamentali in seno agli organi di gestione di varie società è un elemento da prendere in considerazione per accertare l’unità economica delle società di cui trattasi (sentenza della Corte del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punti 119 e 120). Nel caso di specie, la ricorrente non nega che le stesse persone abbiano ricoperto cariche importanti all’interno della sua società e della SP e che le stesse persone abbiano partecipato a incontri nell’ambito dell’intesa (punti da 538 a 540 della decisione impugnata). Le circostanze dedotte dalla ricorrente, secondo cui le persone in questione avrebbero assunto cariche anche all’interno di altre società del gruppo Lucchini e non sarebbero state direttamente nominate dalla ricorrente, non sarebbero tali da contraddire questa conclusione.

225    In terzo luogo, il fatto che la Lucchini non abbia prodotto tondo per cemento armato è privo di rilevanza anche nella misura in cui il fatto, per una persona giuridica, di produrre essa stessa l’articolo oggetto di un’intesa non è determinante ai fini dell’imputazione delle condotte costitutive di una violazione dell’articolo 65 CA. Ciò che conta, infatti, è che la persona giuridica in questione eserciti un’attività ai sensi dell’articolo 80 CA. Orbene, anche se la ricorrente non produceva direttamente tondo per cemento armato, in quanto tale attività era stata delegata, in seno al gruppo, alla nuova Siderpotenza, è pacifico che essa li commercializzava.

226    In quarto luogo, da una lettera trasmessa dalla Lucchini alla Commissione il 7 maggio 2002, risulta che detta società non avrebbe dato alcuna disposizione alle persone che operavano per la SP con riferimento alle attività di quest’ultima. Tuttavia, una simile affermazione è smentita dalle clausole del contratto di mandato stipulato tra la ricorrente e la nuova Siderpotenza, in forza delle quali quest’ultima si impegna ad effettuare ordinazioni secondo le condizioni pattuite dalla ricorrente con i clienti e i fornitori.

227    In quinto luogo, la ricorrente afferma che il riferimento a fatture e a rimborsi spese ad essa intestati non costituisce la prova di un’unità economica, dato che esse sarebbero state imputate alla fine di ciascun anno, come tutte le altre fatture, alle varie società di riferimento all’interno del gruppo. Anche un siffatto argomento dev’essere respinto. Oltre al fatto che la nota spese recante data 31 marzo 1999 non è evidentemente una mera imputazione di spese al termine dell’anno, una tale nota, che riguarda l’imputazione alla Lucchini delle spese per l’incontro dei partecipanti all’intesa del 9 marzo 1999 (punto 261, secondo trattino, e punto 538, ottavo trattino, della decisione impugnata), tende a dimostrare, unitamente all’insieme degli altri elementi raccolti dalla Commissione, la partecipazione della Lucchini alla gestione della politica di commercializzazione del tondo per cemento armato.

228    In sesto luogo, la ricorrente sostiene che il contratto di mandato del 2 gennaio 1998, stipulato per una durata annuale e tacitamente rinnovato, unitamente al parallelo contratto di servizi, per gli anni successivi, non sarebbe determinante ai fini della qualificazione della stessa con la SP come un’entità economica unica. Per quanto riguarda il contratto di servizi, si deve rilevare che il gruppo Lucchini forniva, attraverso la società Lucchini Servizi Srl, i medesimi servizi ad altre società appartenenti al gruppo, senza che, in virtù di tale fatto, occorresse considerare che essa costituiva un’unica impresa con le suddette società.

229    Sotto tale profilo, si deve osservare, anzitutto, che il contratto di mandato e il contratto di servizi sono stati firmati il 3 novembre 1997 per l’anno 1997 e rinnovati per iscritto il 2 gennaio 1998 per l’anno 1998. È altresì pacifico che, in seguito, essi sono stati rinnovati in modo tacito.

230    Risulta, poi, dall’articolazione dei suddetti contratti che la nuova Siderpotenza era incaricata solo della produzione in senso tecnico e non determinava in modo autonomo il suo comportamento sul mercato. Così, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del contratto di mandato, la nuova Siderpotenza si è impegnata a «emettere ordinazioni in conformità e secondo le condizioni contrattuali pattuite dalla mandataria [la Lucchini] con fornitori e clienti (volumi, prezzi e termini di pagamento)». Tali contratti non possono quindi costituire prove dell’indipendenza organizzativa della SP e della ricorrente, ma, al contrario, sono prove dell’unità economica di tali due società. Questa conclusione non è inficiata dal fatto che il gruppo Lucchini fornisse, attraverso la società Lucchini Servizi, gli stessi servizi ad altre società legate al gruppo. Pertanto, l’argomentazione della ricorrente a tal riguardo non può essere accolta.

231    A tal riguardo, non è credibile l’affermazione secondo cui la SP era una società del tutto autonoma dal punto di vista produttivo e dotata di una propria organizzazione, che si era avvalsa della Lucchini Siderurgica e della ricorrente solo per ottenere, dietro pagamento, una serie di servizi amministrativi e gestionali e che avrebbe utilizzato i servizi della Lucchini Siderurgica per distribuire i propri prodotti unicamente nella fase iniziale delle sue attività.

232    In settimo luogo, la ricorrente invoca ulteriori circostanze delle quali la Commissione non avrebbe tenuto conto nella decisione impugnata.

233    Anzitutto, il gruppo Lucchini sarebbe stato suddiviso in aree di prodotto, caratterizzate da una forte autonomia. Tuttavia, tale affermazione non sarebbe idonea a dimostrare la mancanza di unità economica tra la Lucchini e la SP, in particolare tenuto conto delle condizioni del contratto di mandato stipulato fra tali due società. Inoltre, la ricorrente veniva informata dell’attività nel settore del tondo per cemento armato mediante report mensili all’interno del gruppo.

234    Inoltre, il fatto che il deposito del marchio per il tondo per cemento era avvenuto a nome della Siderpotenza, e non della Lucchini, e che il codice di nervatura imposto dalla normativa vigente era riferibile esclusivamente a Siderpotenza non sono tali da dimostrare l’assenza di un’unità economica delle due società, ma, al contrario, avvalorano la tesi secondo cui la Siderpotenza era incaricata solo della produzione in senso tecnico.

235    Infine, come risulta dalla giurisprudenza, il fatto che la ricorrente e la SP fossero rappresentate, durante il procedimento amministrativo e giurisdizionale, da procuratori diversi, i quali avrebbero deciso le proprie strategie difensive in modo autonomo, non può mettere in dubbio la sussistenza di un’unità economica fra tali due società (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 13 luglio 2011, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Commissione, T‑144/07, da T‑147/07 a T‑150/07 e T‑154/07, Racc. pag. II‑5129, punto 98, e la giurisprudenza ivi citata).

236    In ottavo luogo, come giustamente osserva la Commissione, l’assenza di autonomia effettiva della nuova Siderpotenza rispetto alla Lucchini, tanto all’interno quanto all’esterno del gruppo, risulta anche da numerosi altri elementi che figurano nel fascicolo del procedimento. Così, ad esempio, la Lucchini era considerata come il punto di contatto per le relazioni tra concorrenti nell’ambito dell’intesa, alla quale erano ritrasmessi gli inviti agli incontri anticoncorrenziali nonché la corrispondenza relativa alle intese (v., in particolare, punti 217, 220 e da 221 a 226, 228 e 229, 232 e 233, 241 e 242, 258, 261 e 262, 271, 277, 289, 299 e 304 della decisione impugnata). Inoltre, in una lista dei membri della Federacciai dell’anno 2000, la Lucchini e la nuova Siderpotenza presentano un identico indirizzo e identici numeri di telefono e di telefax. A tal riguardo, nella replica la ricorrente afferma, senza tuttavia ulteriormente comprovare le sue parole, che tale conclusione è smentita «da altri documenti tratti dai due CD‑ROM allegati alla comunicazione degli addebiti (…), copia dei quali è contenuta agli Allegati C.7, C.15-C34 (…) il cui contenuto è stato descritto in maggior dettaglio nella Tabella 3 dell’Allegato C.3». Si deve tuttavia constatare che gli allegati richiamati dalla ricorrente, così come le precitate osservazioni, sono stati dichiarati irricevibili (v. punti da 66 a 68 della presente sentenza).

237    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve respingere il quarto motivo.

3.     Sulle conclusioni volte a ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda

 Osservazioni preliminari

238    Occorre rammentare che risulta da una costante giurisprudenza che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende. Tale metodo, delimitato dagli orientamenti del 1998, prevede vari elementi di flessibilità che consentono alla Commissione di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità al disposto dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenza Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, cit. al punto 164 supra, punto 112 e giurisprudenza ivi citata).

239    La gravità delle infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione deve essere accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali, segnatamente, le particolari circostanze del procedimento, il suo contesto e la portata dissuasiva delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (sentenze della Corte del 19 marzo 2009, Archer Daniels Midland/Commissione, C‑510/06 P, Racc. pag. I‑1843, punto 72, e Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. al punto 164 supra, punto 54).

240    Come si è esposto al precedente punto 33, la Commissione, nel caso di specie, ha determinato l’importo delle ammende applicando il metodo definito negli orientamenti del 1998.

241    Tali orientamenti, anche se non possono essere qualificati come norme giuridiche che l’amministrazione deve rispettare in ogni caso, enunciano pur sempre una regola di condotta indicativa della prassi da seguire da cui l’amministrazione non può discostarsi, in un’ipotesi specifica, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento (v. sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 224 supra, punto 209, e la giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2008, Carbone‑Lorraine/Commissione, T‑73/04, Racc. pag. II‑2661, punto 70).

242    Adottando siffatte norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui esse si riferiscono, la Commissione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, salvo vedersi sanzionata, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (v. sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 224 supra, punto 211 e la giurisprudenza ivi citata e Carbone‑Lorraine/Commissione, cit. al punto 241 supra, punto 71).

243    Inoltre, gli orientamenti del 1998 stabiliscono, in modo generale e astratto, la metodologia che la Commissione si è imposta ai fini della determinazione dell’ammontare delle ammende e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto nei confronti delle imprese (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 224 supra, punti 211 e 213).

244    Secondo gli orientamenti del 1998, il metodo per la determinazione dell’importo dell’ammenda si basa sulla fissazione di un importo di base al quale si applicano talune maggiorazioni per tener conto delle circostanze aggravanti e talune diminuzioni per tener conto delle circostanze attenuanti.

245    Secondo il punto 1 degli orientamenti del 1998, l’importo di base è determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione.

246    Per quanto attiene alla valutazione della gravità dell’infrazione, gli orientamenti del 1998 affermano, al punto 1 A, primo e secondo comma, quanto segue:

«[p]er valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante. Le infrazioni saranno pertanto classificate in tre categorie, in modo tale da distinguere tra infrazioni poco gravi, infrazioni gravi e infrazioni molto gravi».

247    Dagli orientamenti del 1998 risulta che le infrazioni poco gravi potrebbero consistere, ad esempio, in «restrizioni, per lo più verticali, intese a limitare gli scambi, ma il cui impatto sul mercato resta circoscritto e che riguardano inoltre una parte sostanziale ma relativamente ristretta del mercato comunitario» (punto 1 A, secondo comma, primo trattino, degli orientamenti del 1998). Quanto alle infrazioni gravi, la Commissione precisa che «trattasi per lo più di restrizioni orizzontali o verticali della medesima natura che nel caso [delle infrazioni poco gravi], ma applicate in maniera più rigorosa, il cui impatto sul mercato è più vasto e che sono atte a produrre effetti su ampie zone del mercato comune» Essa indica che può «trattarsi inoltre di abusi di posizione dominante» (punto 1 A, secondo comma, secondo trattino, degli orientamenti del 1998). Quanto alle infrazioni molto gravi, la Commissione indica che si tratta «essenzialmente di restrizioni orizzontali, quali «cartelli di prezzi» e di ripartizione dei mercati, o di altre pratiche che pregiudicano il buon funzionamento del mercato interno, ad esempio quelle miranti a compartimentare i mercati nazionali, o di abusi incontestabili di posizione dominante da parte di imprese in situazione di quasi‑monopolio» (punto 1 A, secondo comma, terzo trattino, degli orientamenti del 1998).

248    La Commissione precisa altresì che, da un lato, nell’ambito di ciascuna di tali categorie, ed in particolare per le categorie denominate gravi e molto gravi, la forcella delle sanzioni previste consentirà di differenziare il trattamento da riservare alle imprese in funzione della natura delle infrazioni commesse, e, dall’altro, che sarà necessario valutare in che misura gli autori dell’infrazione abbiano l’effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e occorrerà fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, terzo e quarto comma, degli orientamenti del 1998).

249    Secondo gli orientamenti del 1998, per le infrazioni «molto gravi», l’importo di partenza delle ammende applicabile va oltre EUR 20 milioni; per le infrazioni «gravi», esso può variare tra EUR 1 e 20 milioni; per le infrazioni «poco gravi», l’importo di partenza delle ammende applicabile è compreso tra EUR 1 000 e 1 milione (punto 1 A, secondo comma, dal primo al terzo trattino, degli orientamenti del 1998).

250    Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, secondo il punto 1 B degli orientamenti del 1998, essa dovrebbe essere presa in considerazione in modo da distinguere tra:

–        infrazioni di breve durata (in generale per periodi inferiori a 1 anno): nessuna maggiorazione;

–        infrazioni di media durata (in generale per periodi da 1 a 5 anni): la maggiorazione può arrivare fino al 50% dell’ammenda applicabile in funzione della gravità dell’infrazione;

–        infrazioni di lunga durata (in generale per periodi superiori a 5 anni): la maggiorazione applicabile per ciascun anno può essere pari al 10% dell’ammenda applicabile in funzione della gravità dell’infrazione.

251    A tal riguardo, come ricordato dalla Corte nelle sentenze dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione (C‑389/10 P, punto 129), e KME e a./Commissione (C‑272/09 P, punto 102), il giudice dell’Unione ha il compito di effettuare il controllo di legittimità ad esso incombente sulla base degli elementi prodotti dalle ricorrenti a sostegno dei loro motivi. In occasione di tale controllo, il giudice non può basarsi sul potere discrezionale di cui dispone la Commissione, né per quanto riguarda la scelta degli elementi presi in considerazione in sede di applicazione dei criteri indicati negli orientamenti né per quanto riguarda la valutazione di tali elementi, al fine di rinunciare a un controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto.

252    È alla luce delle suesposte considerazioni che occorre esaminare il presente motivo.

 Sulle eccezioni d’irricevibilità sollevate dalla Commissione

253    Occorre preliminarmente statuire sulle eccezioni d’irricevibilità sollevate dalla Commissione, in base alle quali la ricorrente avrebbe, nella sua replica, ampliato la portata del quinto motivo, facendo valere nuove censure relative al carattere dell’importo dell’ammenda inflitta, non proporzionato rispetto al comportamento della SP e delle società che l’hanno preceduta, nonché all’erroneità dell’applicazione della maggiorazione del 200% a fini dissuasivi. Secondo la Commissione, tali censure sarebbero irricevibili, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

254    Occorre rilevare che, nell’atto introduttivo, la ricorrente ha sviluppato quattro argomenti a sostegno del suo quinto motivo, segnatamente l’omessa irrogazione di un’ammenda simbolica, l’erronea valutazione della gravità dell’infrazione, l’erronea applicazione di una maggiorazione del 105% sulla base della durata dell’infrazione e, infine, l’omessa considerazione di talune circostanze attenuanti. La ricorrente non ha invece formulato censure specificamente attinenti alla violazione dl principio di proporzionalità, e una tale violazione è stata sollevata in modo incidentale soltanto nella replica.

255    Da un lato, il carattere sproporzionato dell’importo dell’ammenda inflitta rispetto al comportamento della SP e delle società che l’hanno preceduta non può essere considerato come l’ampliamento di un motivo del ricorso che presenta uno stretto nesso con quest’ultimo. Se è vero che la ricorrente ha sottolineato, nel suo atto introduttivo, che «per quanto concerne Siderpotenza (ora S.P. S.p.A. in liquidazione), la mancata applicazione dei prezzi concordati e delle fermate produttive decise negli incontri, non [era]no stati adeguatamente esaminati dalla Commissione, nel determinare la gravità dell’infrazione», che una tale censura concerneva unicamente la qualificazione dell’infrazione come «molto grave», e non l’asserito carattere sproporzionato e ingiusto dell’ammenda «alla luce del comportamento» e del «ruolo passivo e marginale» della SP invocato nella replica. Pertanto, detta censura è irricevibile. In ogni caso, l’argomentazione della ricorrente relativa al comportamento della SP non appare nel testo della replica, bensì, in sostanza, in una tabella allegata alla replica e all’interno di 147 allegati, che sono stati dichiarati irricevibili (v. precedenti punti 66, 68 e 69).

256    Dall’altro lato, si deve constatare che l’asserita erronea applicazione della maggiorazione del 200% a scopi dissuasivi non è stata dedotta nell’atto introduttivo e non può essere considerata come l’ampliamento di un motivo in esso contenuto e che presenta uno stretto collegamento con tale motivo. Tale censura è, conseguentemente, irricevibile.

 Sull’erronea valutazione della gravità dell’infrazione, il difetto di motivazione e la mancanza di prova

257    La ricorrente fa valere che la Commissione, in sede di valutazione della gravità dell’infrazione, non ha correttamente applicato gli orientamenti del 1998. Essa sostiene altresì che la decisione impugnata è viziata da un grave difetto di motivazione e da una mancanza di prova a tal riguardo.

258    In primo luogo, per quanto attiene all’asserita violazione dell’obbligo di motivazione riguardo al calcolo dell’importo delle ammende, si deve ricordare che gli orientamenti del 1998 recano regole indicative sugli elementi di valutazione di cui la Commissione tiene conto ai fini della determinazione della gravità e della durata dell’infrazione. Di conseguenza, i requisiti della formalità sostanziale costituita dall’obbligo di motivazione sono soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione di cui essa ha tenuto conto nell’applicare i suoi orientamenti e che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda (sentenza del Tribunale del 9 luglio 2003, Cheil Jedang/Commissione, T‑220/00, Racc. pag. II‑2473, punti 217 e 218).

259    Nel caso di specie, si deve constatare che la Commissione ha soddisfatto tale requisito. Infatti, essa ha esposto, ai punti da 582 a 605 della decisione impugnata, gli elementi sui quali essa si era basata al fine di qualificare l’intesa come «molto grave».

260    In secondo luogo, riguardo alla fondatezza della qualificazione dell’infrazione come «molto grave» da parte della Commissione, sotto un primo profilo la ricorrente sostiene che, nel determinare la gravità dell’infrazione e, di conseguenza, l’importo dell’ammenda, la Commissione non ha tenuto conto dell’impatto concreto del comportamento dei partecipanti all’intesa e, in particolare, di quello della SP. Ad avviso della ricorrente, nell’ambito di un’intesa sui prezzi, la Commissione dovrebbe constatare che quest’ultima abbia effettivamente consentito alle imprese interessate di raggiungere un livello di prezzi superiore a quello che sarebbe esistito in mancanza di intesa. Nel caso di specie, la Commissione non sarebbe stata in grado di dimostrare un tale effetto, ma si sarebbe invece limitata a qualificare l’intesa come «molto grave» a motivo del suo oggetto. Inoltre, la ricorrente afferma che l’impatto dell’intesa è stato limitato, come risulterebbe dalla reale evoluzione dei prezzi sul mercato durante il periodo di riferimento e come emergerebbe da uno studio prodotto da alcune imprese e dalla dichiarazione dell’associazione nazionale sagomatori ferro, i quali indicherebbero l’assenza di impatto dell’intesa.

261    Occorre preliminarmente respingere l’argomento della ricorrente secondo cui, al fine di stabilire la gravità dell’infrazione, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto, in particolare, del comportamento della SP, la quale non avrebbe applicato i prezzi concordati. Come risulta da una giurisprudenza costante, il comportamento effettivo che un’impresa asserisce di aver tenuto non è rilevante ai fini della valutazione dell’impatto di un’intesa sul mercato, in quanto devono essere presi in considerazione soltanto gli effetti risultanti dal complesso dell’infrazione (sentenza della Corte dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc. pag. I‑4125, punto 152; sentenze del Tribunale del 9 luglio 2003, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, T‑224/00, Racc. pag. II‑2597, punto 167; del 28 aprile 2010, Gütermann e Zwicky/Commissione, T‑456/05 e T‑457/05, Racc. pag. II‑1443, punto 133, e KME Germany e a./Commissione, cit. al punto 251 supra, punto 72).

262    Quindi, la presa in considerazione, da parte della Commissione, del comportamento configurante infrazione della ricorrente doveva intervenire al fine di valutare la singola situazione di quest’ultima, ma non poteva avere alcuna incidenza sulla classificazione dell’infrazione nella categoria delle infrazioni «molto gravi» (v., in tal senso, sentenza Gütermann e Zwicky/Commissione, cit. al punto 261 supra, punto 134). Allo stesso modo, l’argomento della ricorrente secondo cui la SP e le società che l’hanno preceduta non avrebbero potuto dare attuazione all’intesa, ed in particolare ai prezzi fissati da «base partenza Brescia», poiché operavano quasi esclusivamente «nel meridione», è privo di rilevanza ai fini della qualificazione dell’infrazione come «molto grave».

263    Occorre, poi, ricordare che, se l’impatto concreto dell’infrazione è un elemento da prendere in considerazione per valutare la gravità della stessa, si tratta di un criterio che si accompagna ad altri, quali la natura propria dell’infrazione e l’ampiezza del mercato geografico. Del pari, il punto 1 A, primo comma, degli orientamenti del 1998 precisa che tale impatto concreto sul mercato è da prendersi in considerazione solo qualora esso sia misurabile (sentenze della Corte del 9 luglio 2009, Archer Daniels Midland/Commissione, C‑511/06 P, Racc. pag. I‑5843, punto 125, e Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. al punto 164 supra, punto 74).

264    Per quanto concerne le intese orizzontali sui prezzi o di ripartizione dei mercati, risulta altresì dagli orientamenti del 1998 che dette intese possono essere qualificate come infrazioni molto gravi sul solo fondamento della loro stessa natura, senza che la Commissione sia tenuta a dimostrare un impatto concreto dell’infrazione sul mercato. In tale ipotesi, l’impatto concreto dell’infrazione costituisce solo uno dei vari fattori che, se misurabili, possono consentire alla Commissione di aumentare l’importo di partenza dell’ammenda oltre l’importo minimo applicabile di EUR 20 milioni (sentenza Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. al punto 164 supra, punto 75).

265    A tal riguardo, si deve constatare che dal sistema delle sanzioni per la violazione delle norme sulla concorrenza dell’Unione, quale delineato dal regolamento n. 1/2003 ed interpretato dalla giurisprudenza, risulta che le intese meritano, a causa della loro natura, le ammende più severe. Il loro eventuale impatto concreto sul mercato – e segnatamente sapere in che misura la restrizione della concorrenza abbia determinato un prezzo di mercato superiore a quello che si sarebbe imposto nell’ipotesi di assenza del cartello – non costituisce un criterio decisivo per la fissazione del livello delle ammende. Occorre aggiungere che dagli orientamenti del 1998 risulta che gli accordi o le pratiche concordate i quali, come nel caso di specie, sono diretti in particolare a determinare i prezzi possano, sul solo fondamento della loro stessa natura, essere qualificati come «molto gravi» senza che occorra circostanziare tali comportamenti in funzione di un’incidenza o di un’estensione geografica particolari. Tale conclusione è corroborata dal fatto che, mentre la descrizione delle infrazioni «gravi» menziona espressamente l’impatto sul mercato e gli effetti su ampie zone del mercato comune, quella delle infrazioni «molto gravi», viceversa, non indica alcuna necessità di un concreto impatto sul mercato, né di spiegamento degli effetti in una zona geografica particolare (v. sentenza del Tribunale del 6 maggio 2009, KME Germany e a./Commissione, T‑127/04, Racc. pag. II‑1167, punti 65 e 66, e la giurisprudenza ivi citata).

266    Nel caso in esame, l’intesa di cui trattasi aveva per oggetto la fissazione dei prezzi, attuata in modi differenti, in particolare ricorrendo alla limitazione o al controllo della produzione o delle vendite e, pertanto, poteva essere qualificata come infrazione molto grave senza che la Commissione fosse tenuta a dimostrare un impatto concreto della stessa sul mercato. Peraltro, considerata la giurisprudenza ricordata al precedente punto 265, la ricorrente non può affermare che la Commissione avrebbe dovuto constatare, nella fattispecie, che l’intesa aveva effettivamente consentito ai partecipanti interessati di conseguire un livello di prezzo superiore a quello che si sarebbe imposto in assenza dell’intesa.

267    In ogni caso, riguardo all’asserito limitato impatto dell’infrazione, che risulterebbe «evidente dall’andamento reale dei prezzi nel mercato nel periodo di riferimento», i quali nel periodo rilevante sarebbero diminuiti, come emergerebbe dalle tabelle allegate alla decisione impugnata, si deve rilevare, da un lato, che la ricorrente non ha in alcun modo comprovato il suo argomento, ad esempio basandosi su dati precisi indicati nelle suddette tabelle. Ora, come osservato dalla Commissione ai punti 513 e 514 della decisione impugnata, oltre al fatto che l’evoluzione dei prezzi reali totali non era ricostruibile in modo univoco, essa riteneva che, pur volendo considerare importanti riduzioni del prezzo base in termini reali, l’aumento del prezzo degli extra era stato almeno del 40% in termini reali.

268    Dall’altro lato, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe avuto a sua disposizione «una molteplicità di elementi che indicavano univocamente che la presunta intesa non aveva avuto alcun impatto non solo sul commercio tra Stati membri, ma neanche nel mercato rilevante», si deve rilevare che le conclusioni dello studio Lear (Laboratorio di Economia, Antitrust, Regolamentazione), intitolato «L’industria del tondo per cemento armato in Italia dal 1989 al 2000», commissionato dalle imprese Alfa, Feralpi, IRO, SP e Valsabbia, richiamato dalla ricorrente, ma che non è allegato al ricorso in oggetto, sono state respinte dalla Commissione ai punti 42, da 50 a 56, 62, 513, 521 e 585 della decisione impugnata, dove si afferma che i dati non sembravano supportare la tesi dello studio Lear di una riduzione del prezzo totale del 32% in termini reali (v. anche punto 267 della presente sentenza). Peraltro, al punto 490 della decisione impugnata, la Commissione ha confutato l’argomento secondo cui l’aumento del prezzo degli extra di dimensione sarebbe stato senza effetto in quanto neutralizzato da una diminuzione del prezzo base, con la motivazione che, essendo il prezzo totale del tondo per cemento armato composto dalla somma del prezzo base e del prezzo degli extra di dimensione, ed essendo quest’ultimo considerato come estraneo a ogni concorrenza o non negoziabile, quindi immune da ogni incertezza, l’aumento dell’extra di dimensione si traduceva in una riduzione della variabilità del prezzo totale e quindi in una riduzione del margine d’incertezza di tale prezzo. Orbene, la ricorrente non ha prodotto alcun elemento volto a mettere in discussione tali constatazioni.

269    Ancora, riguardo alla dichiarazione dell’associazione nazionale sagomatori ferro secondo cui l’esistenza di intese restrittive della concorrenza sul mercato de quo non sarebbe mai stata avvertita (punto 524 della decisione impugnata), è sufficiente constatare che essa non dimostra l’assenza dell’impatto dell’infrazione sul mercato.

270    In considerazione di quanto precede, risulta privo di rilevanza l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione si sarebbe limitata ad affermare che l’accordo fu attuato per dedurre l’esistenza di un impatto concreto sul mercato. Tale argomento è, in ogni caso, infondato, dato che la Commissione ha constatato, ai punti da 512 a 524 della decisione impugnata, che l’intesa aveva influenzato il prezzo di vendita del tondo per cemento armato, ed in particolare gli extra di dimensione, in Italia durante il periodo in argomento.

271    Sotto un secondo profilo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che l’intesa fosse circoscritta al solo territorio italiano e che le imprese interessate avrebbero detenuto quote di mercato non costanti e, in ogni caso, inferiori al 50% prima del 1996.

272    Un siffatto argomento è fondato su una premessa erronea, dato che, come risulta dal punto 592 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che la limitazione degli effetti dell’intesa al solo mercato italiano non permetteva di ridurre la gravità dell’infrazione da «molto grave» a «grave» poiché occorreva tenere conto dell’importanza della produzione italiana. Per la determinazione dell’importo di base dell’ammenda, la Commissione ha tuttavia espressamente tenuto conto, al punto 599 della decisione impugnata, del fatto che l’intesa concerneva un mercato nazionale che era soggetto, all’epoca dei fatti, alla particolare normativa del Trattato CECA e di cui le imprese destinatarie della decisione detenevano, nel primo periodo dell’infrazione, una quota limitata.

273    A tal proposito, occorre in ogni caso ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza, l’estensione del mercato geografico rappresenta solo uno dei tre criteri rilevanti, secondo gli orientamenti del 1998, per una valutazione globale della gravità dell’infrazione. Fra questi criteri interdipendenti, un ruolo di primo piano spetta alla natura dell’infrazione. Di contro, l’estensione del mercato geografico non è un criterio autonomo nel senso che solo infrazioni concernenti molti Stati membri potrebbero essere qualificate come «molto gravi». Né il Trattato CE, né il regolamento n. 1/2003, né gli orientamenti del 1998, né la giurisprudenza consentono di ritenere che solo restrizioni geograficamente molto estese possano essere qualificate come tali (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, Racc. pag. II‑5169, punto 311 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, correttamente la Commissione ha ritenuto che la limitazione degli effetti dell’intesa al solo mercato italiano non fosse tale da giustificare la qualificazione dell’infrazione di cui trattasi come «grave».

274    Sotto un terzo profilo, la ricorrente deduce che la Commissione, in sede di determinazione della gravità dell’infrazione, non sembra aver tenuto conto del contesto normativo ed economico del comportamento addebitato. Si sarebbe verificata, dal 1990 al 2000, una grave crisi economica nel mercato italiano del tondo per cemento armato, che avrebbe comportato una contrazione della domanda e di una stabilità dell’offerta, l’uscita dal mercato di numerose imprese, un’instabilità delle quote di mercato delle aziende coinvolte nella produzione ed una diminuzione dei prezzi.

275    Un siffatto argomento è anch’esso fondato su una premessa erronea e deve essere respinto.

276    Innanzitutto, la Commissione ha dichiarato, al punto 64 della decisione impugnata, di conoscere il contesto economico del settore dell’acciaio nell’Unione, e del tondo per cemento armato in particolare. Al successivo punto 68, la Commissione ha altresì considerato, per quanto riguarda le condizioni di crisi manifesta nel settore siderurgico, che il tondo per cemento armato, che non rientrava più nell’ambito di applicazione del sistema di quote dal 1° gennaio 1986, era stato escluso dal «regime di sorveglianza» in ragione del fatto che il tondo per cemento armato era prodotto per più dell’80% da piccole imprese a bassi costi che non conoscevano, normalmente, difficoltà.

277    Inoltre, si deve osservare che giustamente la Commissione ha rilevato, ai punti 74 e 596 della decisione impugnata, che, dopo la fine dello stato di crisi manifesta, gli operatori del settore siderurgico non potevano ragionevolmente ignorare le conseguenze dei comportamenti restrittivi della concorrenza che avessero messo in atto, al contempo ricordando che talune comunicazioni di Federacciai recavano la menzione «da distruggere dopo presa visione», il che non lasciava alcun dubbio sulla natura illegittima di queste ultime.

278    Infine, come già osservato al precedente punto 272, la Commissione aveva indicato di aver tenuto conto, per la determinazione dell’importo di base dell’ammenda, del fatto che l’intesa concerneva un mercato nazionale che era soggetto, all’epoca dei fatti, alla particolare normativa del Trattato CECA. Al riguardo, occorre sottolineare che la Commissione ha fissato l’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente in EUR 3,5 milioni, vale a dire meno di un quinto della soglia minima di EUR 20 milioni normalmente prevista dagli orientamenti del 1998 per detto tipo di infrazione molto grave (v. punto 1 A, secondo comma, terzo trattino, degli orientamenti del 1998). Pertanto, la ricorrente non può affermare che nel caso in esame la Commissione non ha tenuto conto del contesto normativo ed economico del comportamento addebitato.

279    Ne consegue che giustamente la Commissione ha ritenuto che l’asserita crisi economica grave nel settore italiano del tondo per cemento armato non fosse tale da giustificare la qualificazione dell’infrazione come «grave».

280    In considerazione di quanto precede, si deve respingere il presente capo del quinto motivo.

 Sull’erronea applicazione della maggiorazione del 105% sulla base della durata dell’infrazione

281    La ricorrente sostiene che erroneamente la Commissione ha maggiorato l’importo della sua ammenda del 105% sulla base della durata dell’infrazione.

282    In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore quando ha affermato, al punto 607 della decisione impugnata, che l’infrazione era durata più di dieci anni e sei mesi per tutte le imprese, salvo che per le Ferriere Nord e di conseguenza ha applicato un incremento del 105% all’importo di base dell’ammenda. Infatti, la Commissione avrebbe imputato alla ricorrente l’infrazione per il periodo che va dal 6 dicembre 1989 al 5 marzo 1991 in modo erroneo, dato che, in quel periodo, la Leali aveva il controllo della prima Siderpotenza.

283    Tuttavia, come risulta dalle osservazioni articolate ai precedenti punti da 209 a 213, giustamente la Commissione ha imputato l’infrazione alla ricorrente per il periodo che va dal 6 dicembre 1989 al 5 marzo 1991.

284    Nella replica, la ricorrente sostiene altresì che la Commissione non ha dimostrato che la SP o le società che l’hanno preceduta abbiano posto in essere comportamenti restrittivi della concorrenza nel periodo dal 1989 al 1991.

285    Anche volendo assumere la ricevibilità di una tale censura, che non è stata formulata nel ricorso, si deve dichiarare che essa non è fondata. Da un lato, la Commissione ha dimostrato che la SP era stata destinataria della comunicazione della Federacciai del 6 dicembre 1989 riguardante i prezzi degli «extra di dimensione» (punti 126 e 560 della decisione impugnata) e che tale società aveva modificato il suo listino prezzi in modo corrispondente a quanto previsto da detta comunicazione (punti 127 e 560 della decisione impugnata). Dall’altro lato, la Commissione ha constatato che sei imprese, fra cui la SP, avevano modificato a più riprese, e in modo sostanzialmente identico, i supplementi di prezzo il 21 marzo e il 2 aprile 1990, il 1° e il 20 agosto 1990, il 17 gennaio e il 17 febbraio 1991 e il 1° giugno e il 28 agosto 1991 (punto 128 della decisione impugnata).

286    A tal riguardo, si deve ricordare che spetta agli operatori interessati fornire la prova contraria della presunzione secondo cui le imprese partecipanti alla concertazione tengono conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento sul mercato (sentenze della Corte Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 261 supra, punto 121, e dell’8 luglio 1999, Hüls/Commissione, C‑199/92 P, Racc. pag. I‑4287, punto 162). Stante l’assenza di qualsiasi elemento in tal senso, l’argomento della ricorrente relativo all’asserita mancanza di prova della sua partecipazione all’intesa tra il 1989 e il 1990 non può essere accolto.

287    In secondo luogo, nella replica, la ricorrente afferma altresì che la Commissione non ha fornito elementi atti a dimostrare la partecipazione della SP agli accordi sui prezzi base e sui prezzi degli extra di dimensione.

288    Anche ammettendo la ricevibilità di una tale censura, la quale non è stata sollevata nell’atto introduttivo, essa non può essere accolta, poiché la ricorrente non ha prodotto alcun elemento al fine di confutare le constatazioni sulle quali la Commissione si è basata, ai punti 220, 233, 240, 241, da 245 a 267 e 562 della decisione impugnata, per dimostrare la suddetta partecipazione.

289    In terzo luogo, la ricorrente afferma che, al punto 606 della decisione impugnata, la Commissione ha riconosciuto che essa aveva sospeso la sua partecipazione alla parte dell’intesa inerente alla limitazione o al controllo della produzione e delle vendite, per il periodo compreso tra il 9 giugno e il 30 novembre 1998. Ne conseguirebbe che la Commissione sarebbe incorsa in un errore quando ha contestato alla stessa una partecipazione ininterrotta all’intesa e ha applicato all’importo di base della sua ammenda un coefficiente analogo a quello delle altre società. A tal proposito, il fatto che, ad avviso della Commissione, l’infrazione contestata abbia il carattere di un’infrazione unica e continuata, non consentirebbe di giustificare una violazione del principio della parità di trattamento e della certezza del diritto.

290    Si deve preliminarmente rilevare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha concluso che i comportamenti illeciti riscontrati costituivano un’infrazione unica, complessa e continuata, che poteva essere qualificata come un’infrazione unica dato che si era concretizzata attraverso un comportamento continuato costituito sia da accordi che da pratiche concordate, che perseguivano tutti lo stesso obiettivo, segnatamente l’aumento dei prezzi del tondo per cemento armato (punti 436, 437, 442, 444, 458, 462, 507, 508 e 510 della decisione impugnata).

291    Riguardo alla ricorrente, la Commissione ha dichiarato che incontestabilmente la partecipazione della stessa all’intesa era durata almeno dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000. Tuttavia, la Commissione ha precisato che la Lucchini SP aveva sospeso la sua partecipazione alla parte dell’intesa relativa alla limitazione o controllo della produzione o delle vendite dal 9 giugno al 30 novembre 1998 (punti da 560 a 562 e 606 della decisione impugnata).

292    Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente attinenti alla durata dell’infrazione ad essa addebitata, da un lato, occorre rilevare che la medesima non contesta formalmente la qualificazione dell’intesa come infrazione unica e continuata.

293    Dall’altro lato, si deve ricordare che un’impresa la quale abbia partecipato ad un’infrazione unica e complessa con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 65 CA e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa qualora sia dimostrato che detta impresa era al corrente dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (sentenze della Corte Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 261 supra, punto 203, e del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, punto 42; sentenze del Tribunale del 20 marzo 2002, Brugg Rohrsysteme/Commissione, T‑15/99, Racc. pag. II‑1613, punto 73, e Gütermann e Zwicky/Commissione, cit. al punto 261 supra, punto 50).

294    Di conseguenza, il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato non è rilevante per dimostrare l’esistenza di un’infrazione da parte sua. Ove si accerti che un’impresa era a conoscenza dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi, essa è altresì considerata responsabile, per tutta la durata della sua partecipazione all’infrazione, dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione (sentenze Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 165 supra, punto 328, e Gütermann e Zwicky/Commissione, cit. al punto 261 supra, punto 156).

295    Pertanto, la mancata partecipazione della ricorrente alla parte dell’intesa relativa alla limitazione ed al controllo della produzione o delle vendite dal 9 giugno al 30 novembre 1998 non può incidere sulla valutazione della durata dell’infrazione constatata nei suoi confronti. La ricorrente non può, quindi, affermare che la Commissione avrebbe, a tal riguardo, violato i principi della parità di trattamento e della certezza del diritto.

296    Di contro, per quanto riguarda la valutazione della responsabilità individuale della ricorrente, si deve ricordare che, nonostante l’irrilevanza, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di un’infrazione, del fatto che un’impresa non abbia partecipato a tutti gli elementi costituitivi di un’intesa o abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato, un tale elemento deve essere preso in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, della determinazione dell’importo dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 261 supra, punto 90, e sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 165 supra, punto 292).

297    Nella fattispecie, la ricorrente non ha partecipato alla parte dell’intesa relativa alla limitazione ed al controllo della produzione o delle vendite dal 9 giugno al 30 novembre 1998.

298    Tuttavia, al punto 613 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che tale mancata partecipazione diretta a una parte dell’intesa durante un breve periodo non giustificava una diminuzione dell’importo dell’ammenda. In particolare essa ha precisato, per prima cosa, che la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite aveva come solo obiettivo la fissazione di un prezzo base più elevato, come attesterebbero taluni documenti interni e dichiarazioni della Lucchini‑SP (punti 207, 228 e 455 della decisione impugnata). Poi, la Commissione ha aggiunto che l’infrazione in questione non era meno grave per il fatto che l’uno o l’altro dei destinatari della decisione impugnata non avesse partecipato, per un breve periodo, a una delle parti di tale infrazione. Infine, essa ha ricordato che la mancata partecipazione della Lucchini faceva riferimento unicamente a una o al massimo due di quelle che erano state in precedenza definite come le proposte della società di consulenza K. dell’aprile e del luglio 1998.

299    Si deve dichiarare che siffatta constatazione della Commissione non è inficiata da alcun errore di diritto.

300    Infatti, va rilevato che la ricorrente non ha fornito alcun elemento volto a confutare i motivi indicati dalla Commissione al punto 613 della decisione impugnata al fine di negare alla stessa il riconoscimento di una circostanza attenuante per la mancata partecipazione diretta, durante un breve periodo, alla parte dell’intesa relativa alla limitazione ed al controllo della produzione o delle vendite dal 9 giugno al 30 novembre 1998.

301    Va altresì evidenziato che la ricorrente non contesta gli accertamenti della Commissione secondo cui, per prima cosa, da un documento interno della Lucchini‑SP dell’aprile 1998 risulta che «[l]’accordo tra i produttori dovrebbe consentire un recupero del prezzo nel corso del mese di maggio di circa ITL 15‑20» e che «[l]a domanda non è particolarmente sostenuta, il tentativo in atto dovrebbe essere sostenuto da una riduzione della produzione da parte di tutti i produttori, valutabile attorno al 20% delle rispettive produzioni mensili» (punti 228 e 453 della decisione impugnata), per seconda cosa, la stessa ha manifestato, nel periodo immediatamente seguente all’intervento di controllo della società di consulenza K., una certa fiducia che la situazione avrebbe portato a ottenere, da parte dei produttori, gli auspicati aumenti dei prezzi di vendita (punto 235 della decisione impugnata) e, per terza cosa, la circostanza, verificabile e documentata, che anche imprese non partecipanti al sistema di riduzione della produzione realizzato mediante il controllo della società di consulenza K., ma operanti in sintonia con esso, erano al corrente dell’esistenza di tale sistema nonché del suo essere funzionale a un concordato aumento del prezzo del tondo per cemento armato (punto 453 della decisione impugnata).

302    Ne consegue che anche il presente capo del quinto motivo deve essere respinto.

 Sulla mancata considerazione di altre circostanze attenuanti

303    La ricorrente sostiene che l’importo dell’ammenda deve essere ridotto a motivo dell’esistenza di circostanze attenuanti che avrebbero dovuto essere prese in considerazione dalla Commissione, conformemente al punto 3 degli orientamenti del 1998.

304    In primo luogo, la ricorrente avrebbe collaborato concretamente durante tutto l’arco temporale della procedura amministrativa, che sarebbe stata caratterizzata da numerosi errori della Commissione e da ripetute richieste d’informazioni a cui la ricorrente ha sempre risposto entro i termini impartiti.

305    A tal riguardo, da un lato, si deve osservare che gli orientamenti del 1998, là dove prescrivono che si tenga conto della collaborazione effettiva di un’impresa alla procedura quale circostanza attenuante, si riferiscono ai casi che ricadono «al di là del campo di applicazione della [comunicazione sulla cooperazione del 1996]» (punto 3, sesto trattino, degli orientamenti del 1998). Orbene, è pacifico che il presente caso rientra nell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996, la quale al suo punto A 1, primo comma, prevede il caso delle intese segrete volte alla fissazione dei prezzi, delle quote di produzione o di vendita, oppure alla ripartizione dei mercati o al divieto di importazione o di esportazione. Di conseguenza, la ricorrente non può addebitare alla Commissione di non aver preso in considerazione la sua asserita cooperazione come circostanza attenuante al di fuori dell’ambito giuridico della comunicazione sulla cooperazione del 1996 (v., in questo senso, sentenza del Tribunale del 20 marzo 2002, HFB e a./Commissione, T‑9/99, Racc. pag. II‑1487, punti 609 e 610, confermata a seguito di impugnazione con la sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 224 supra, punti da 380 a 382).

306    Dall’altro lato, il giudice dell’Unione ha ricordato che una collaborazione all’inchiesta che non oltrepassa quanto incombe alle imprese in forza dell’articolo 11 del regolamento n. 17 o dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003 non giustifica una riduzione dell’importo dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 14 maggio 1998, Weig/Commissione, T‑317/94, Racc. pag. II‑1235, punto 283, e del 18 luglio 2005, Scandinavian Airlines System/Commissione, T‑241/01, Racc. pag. II‑2917, punto 218).

307    In secondo luogo, la ricorrente non avrebbe tratto alcun vantaggio o profitto dall’intesa.

308    Un simile argomento non può essere accolto. Invero, la ricorrente non deduce alcun elemento atto a dimostrare il fatto che non ha tratto profitto dall’intesa e si limita a menzionare una forte riduzione della produzione, consistenti perdite e una rilevante tensione finanziaria nel 2009 nonché lo stato di liquidazione della SP.

309    In ogni caso, anche ammettendo che la ricorrente non abbia tratto profitto dalle pratiche di cui è stata accusata, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, benché l’importo dell’ammenda inflitta debba essere proporzionato alla durata dell’infrazione e agli altri elementi idonei a rientrare nella valutazione della gravità dell’infrazione, tra i quali figura il profitto che l’impresa interessata ha potuto trarre dalle proprie pratiche, il fatto che un’impresa non abbia ricavato alcun vantaggio dall’infrazione non può impedire l’imposizione di un’ammenda, se non si vuole che quest’ultima perda il proprio carattere dissuasivo. Ne consegue che la Commissione non è tenuta, ai fini della fissazione dell’importo delle ammende, a prendere in considerazione l’assenza di vantaggi derivanti dall’infrazione in questione. Inoltre, l’assenza di un vantaggio economico connesso all’infrazione non può essere considerata una circostanza attenuante (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 29 novembre 2005, Heubach/Commissione, T‑64/02, Racc. pag. II‑5137, punti da 184 a 186, e la giurisprudenza ivi citata). Analogamente, la Commissione non è tenuta, ai fini della determinazione dell’importo delle ammende, a prendere in considerazione lo scarso margine di profitto asseritamente realizzato nell’industria interessata (sentenza del Tribunale del 19 maggio 2010, Wieland-Werke e a./Commissione, T‑11/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 227).

310    In terzo luogo, la ricorrente asserisce di non essere attiva nel mercato del tondo per cemento armato.

311    Detto argomento non può essere accolto, dato che, come affermato ai precedenti punti da 209 a 237, giustamente la Commissione aveva ritenuto che la ricorrente e la SP costituissero un’entità economica unica alla quale erano imputabili, oltre ai propri comportamenti illeciti, quelli della prima Siderpotenza e della Lucchini Siderurgica, giuridicamente estinte. Orbene è pacifico che la prima e la nuova Siderpotenza, così come la Lucchini Siderurgica, producevano tondo per cemento armato durante il periodo dell’intesa e che la ricorrente era attiva proprio nel mercato in questione attraverso le suddette imprese.

312    In quarto luogo, la ricorrente afferma che, sebbene secondo gli orientamenti del 1998 il fatturato globale a cui la Commissione fa riferimento deve essere quello corrispondente all’esercizio precedente l’anno della decisione impugnata o quello immediatamente anteriore, nel caso di specie il fatto di basarsi sul fatturato del 2007 non risponderebbe al principio della certezza del diritto, né alla ratio che sta alla base della stessa politica in materia di concorrenza, dato che tale fatturato non sarebbe collegato con il periodo in cui l’asserita infrazione avrebbe avuto luogo, vale a dire dal 1989 al 2000, e questo a causa dell’abnorme lunghezza della procedura amministrativa e di errori in cui è incorsa la Commissione.

313    Anche detto argomento è infondato, poiché nel caso di specie la Commissione ha tenuto conto del fatto che, in occasione dell’adozione della decisione del 2002, aveva già fissato l’importo dell’ammenda che voleva infliggere alle imprese interessate (punto 580 de la decisione impugnata). In aggiunta, come giustamente osservato dalla Commissione, l’utilizzo del fatturato più recente della Lucchini‑SP ha avuto dei riflessi anche sulla determinazione del moltiplicatore a scopo dissuasivo, in quanto la Commissione ha ritenuto giustificato aumentare l’importo di base del 200% anziché del 225%, poiché il rapporto tra il fatturato della Lucchini‑SP e quello della più grande delle altre imprese era sceso da 1:3 nel 2001 a 1:2 nel 2008 (punto 605 della decisione impugnata); in tal modo, l’importo globale dell’ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione impugnata era inferiore a quello dell’ammenda stabilita nella decisione del 2002.

314    In ogni caso, si deve notare che, soprattutto in ragione di operazioni di cessione o di concentrazione, le risorse globali di un’impresa possono variare, diminuendo o aumentando, in modo significativo in un lasso di tempo relativamente breve, in particolare tra la cessazione dell’infrazione e l’adozione della decisione che infligge l’ammenda. Ne consegue che dette risorse devono essere valutate, al fine di perseguire in maniera corretta la finalità deterrente, nel rispetto del principio di proporzionalità, nel giorno in cui l’ammenda viene inflitta. (sentenza del Tribunale del 5 aprile 2006, Degussa/Commissione, T‑279/02, Racc. pag. II‑897, punto 285).

315    Del resto, per quanto attiene alla durata della procedura amministrativa, occorre rilevare che, essendo trascorsi due anni tra i primi accertamenti della Commissione ai sensi dell’articolo 47 CA e l’adozione della decisione del 2002, e due ulteriori anni tra l’annullamento della suddetta decisione e l’adozione della decisione impugnata (v. precedenti punti da 17 a 23), la ricorrente non può validamente affermare l’abnorme lunghezza di tale procedura.

316    Di conseguenza, la ricorrente non può criticare la presa in considerazione del suo fatturato dell’anno che ha preceduto l’adozione della decisione impugnata.

317    In considerazione di quanto precede, occorre respingere il presente capo del quinto motivo.

 Sulla mancata applicazione di un’ammenda simbolica

318    La ricorrente sostiene che, nel caso di specie, la Commissione avrebbe dovuto imporle un’ammenda simbolica.

319    In primo luogo, la ricorrente sostiene che l’infrazione di cui trattasi presenta un carattere di novità, poiché si tratterebbe del primo caso in cui una società che non è coinvolta nella produzione del bene oggetto dell’intesa è sanzionata per la violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA. Si dovrebbe applicare, mutatis mutandis, il ragionamento seguito nella decisione della Commissione del 10 dicembre 2003, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E‑2/37.857 – Perossidi organici).

320    Occorre ricordare, al riguardo, che la Corte ha ripetutamente affermato che la precedente prassi decisionale della Commissione non funge da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza e che decisioni relative ad altri casi hanno un carattere meramente indicativo in ordine all’esistenza di discriminazioni (sentenze della Corte del 21 settembre 2006, JCB Service/Commissione, C‑167/04 P, Racc. pag. I‑8935, punto 205; Erste Group Bank e a./Commissione, cit. al punto 186 supra, punto 233, e del 19 aprile 2012, Tomra Systems e a./Commissione, C‑549/10 P, punto 104).

321    Inoltre, si deve rilevare che l’argomento della ricorrente si fonda su un’erronea concezione della nozione di «impresa» ai sensi dell’articolo 65 CA. Infatti, dalle considerazioni formulate ai precedenti punti da 197 a 237, risulta che giustamente la Commissione ha considerato che la ricorrente costituisse, insieme alla nuova Siderpotenza (oggi, la SP), un’unica impresa alla quale erano imputabili non soltanto i propri comportamenti illeciti, bensì anche quelli della prima Siderpotenza e della Lucchini Siderurgica. Perciò, la ricorrente è stata personalmente condannata per un’infrazione che si reputa abbia commesso essa stessa nel settore del cemento armato in ragione dei vincoli economici e giuridici che la univano alla SP (v., in tal senso, sentenze della Corte Imperial Chemical Industries/Commissione, cit. al punto 200 supra, punto 141, e del 16 novembre 2000, Metsä-Serla e a./Commissione, C‑294/98 P, Racc. pag. I‑10065, punti 28 e 34). Di conseguenza, essa non può sostenere che la Commissione avrebbe dovuto infliggerle un’ammenda simbolica per il motivo che essa non sarebbe stata coinvolta nella produzione del prodotto interessato.

322    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione del 2002 è la «prima decisione» ad essere annullata per erronea scelta della base giuridica nell’ambito della successione del Trattato CECA e del Trattato CE, nonché del Trattato FUE.

323    Neppure tale argomentazione può essere accolta. Infatti, si deve ricordare che l’infrazione è stata commessa prima della scadenza del Trattato CECA e che un’impresa diligente nella situazione della ricorrente non poteva in alcun momento ignorare le conseguenze del proprio comportamento (v. punti 153 e 154 supra). Del resto, è già stato rilevato che il riferimento all’entrata in vigore del Trattato FUE è inconferente, dato che la lettera dell’articolo 81, paragrafo 1, CE è identica a quella dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v. punto 194 supra).

324    In terzo luogo, l’applicazione di un’ammenda simbolica sarebbe stata giustificata dalla circostanza che l’effetto dell’infrazione sul mercato rilevante non è stata significativa.

325    Questo argomento deve essere respinto, per le medesime ragioni esposte ai precedenti punti da 260 a 273.

326    Infine, ed in quarto luogo, la ricorrente sostiene che la durata della procedura sarebbe stata eccessiva a causa di errori in cui è incorsa la Commissione.

327    Anche tale argomento appare infondato. Come si è osservato al precedente punto 315, la ricorrente non può validamente affermare che le procedure che hanno condotto, rispettivamente, all’adozione della decisione del 2002 e a quella della decisione impugnata, siano state abnormemente lunghe.

328    In ogni caso, si deve ricordare che, se è vero che l’osservanza di un termine ragionevole nella conduzione dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, del quale il giudice dell’Unione assicura il rispetto (sentenze della Corte del 18 marzo 1997, Guérin automobiles/Commissione, C‑282/95 P, Racc. pag. I‑1503, punti 36 e 37; Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. al punto 173 supra, punti da 167 a 171, e del 21 settembre 2006, Technische Unie/Commissione, C‑113/04 P, Racc. pag. I‑8831, punto 40), per dichiarare la sussistenza di una violazione del principio del termine ragionevole si deve valutare l’incidenza della durata del procedimento sui diritti della difesa dell’impresa interessata (v., per analogia, sentenza Technische Unie/Commissione, cit., punti 47 e 48, e sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, T‑5/00 e T‑6/00, Racc. pag. II‑5761, punti 73 e 74, e la giurisprudenza ivi citata).

329    Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non afferma che la durata del procedimento abbia pregiudicato i suoi diritti della difesa. La mera allusione alla durata del procedimento non può, pertanto, giustificare l’applicazione di un’ammenda simbolica.

330    In considerazione di quanto precede, l’argomento della ricorrente secondo cui, nel caso di specie, sussistevano i requisiti per l’applicazione di un’ammenda simbolica non appare fondato e di conseguenza occorre respingere il presente capo del quinto motivo nonché il motivo nella sua interezza.

331    In considerazione di quanto precede, occorre integralmente respingere le richieste di annullamento. Inoltre, per quanto riguarda la domanda, presentata in via subordinata, intesa alla modificazione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, non sussistono, segnatamente alla luce delle suesposte considerazioni, i presupposti perché il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, accolga tale domanda.

 Sulle spese

332    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

333    La ricorrente, essendo rimasta soccombente, va condannata alle spese del presente giudizio, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Lucchini SpA è condannata alle spese.

Martins Ribeiro

Popescu

Berardis

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 dicembre 2014.

Firme

Indice


Contesto normativo

1. Disposizioni del Trattato CECA

2. Disposizioni del Trattato CE

3. Regolamento (CE) n. 1/2003

4. Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA

Oggetto della controversia

Presentazione della ricorrente

Fatti

Prima decisione

Sviluppi successivi alla notifica della prima decisione

Decisione di modifica

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1. Sulla ricevibilità dei documenti allegati alla replica

2. Sulle conclusioni volte a ottenere la dichiarazione dell’inesistenza o l’annullamento della decisione impugnata

Sul primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali

Sul secondo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione e su un errore di diritto nella scelta della base giuridica della decisione impugnata

Sulla scelta della base giuridica della decisione impugnata

Sulla competenza della Commissione a constatare e a sanzionare un’infrazione all’articolo 65, paragrafo 1, CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, sulla base del regolamento n. 1/2003

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente e su un errore di diritto

Sul primo capo, vertente sulla mancata riapertura del procedimento amministrativo e sul mancato invio di una nuova comunicazione degli addebiti

Sul secondo capo, vertente sull’errore di diritto consistente nell’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA, in quanto norma più favorevole dell’articolo 81 CE

Sul quarto motivo, vertente sull’assenza di prova e su un’erronea applicazione del diritto sostanziale

3. Sulle conclusioni volte a ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda

Osservazioni preliminari

Sulle eccezioni d’irricevibilità sollevate dalla Commissione

Sull’erronea valutazione della gravità dell’infrazione, il difetto di motivazione e la mancanza di prova

Sull’erronea applicazione della maggiorazione del 105% sulla base della durata dell’infrazione

Sulla mancata considerazione di altre circostanze attenuanti

Sulla mancata applicazione di un’ammenda simbolica

Sulle spese


* Lingua processuale: l’italiano.