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Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2014 – Ferriere Nord / Commissione

(Causa T-90/10) 1

[«Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi e dei termini di pagamento – Limitazione o controllo della produzione o delle vendite – Violazione delle forme sostanziali – Competenza della Commissione – Diritti della difesa – Accertamento dell’infrazione – Ammende – Recidiva – Circostanze attenuanti – Cooperazione – Competenza giurisdizionale estesa al merito»]

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italia) (rappresentanti: W. Viscardini e G. Donà, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Sauer e B. Gencarelli, successivamente M. Sauer e R. Striani, in qualità di agenti, assistiti da M. Moretto, avvocato)

Oggetto

In via principale, una domanda di annullamento della decisione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 65 [CA] (caso COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione), come modificata dalla decisione C (2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009, e, in via subordinata, una domanda di annullamento parziale della suddetta decisione e una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

L’importo dell’ammenda inflitta alla Ferriere Nord SpA è fissato in EUR 3 421 440.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Ferriere Nord sopporterà le proprie spese nonché tre quarti di quelle sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà un quarto delle proprie spese.

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1 GU C 113 dell’1.5.2010.