Language of document : ECLI:EU:T:2014:1033

Causa T‑91/10

Lucchini SpA

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi e dei termini di pagamento – Limitazione o controllo della produzione o delle vendite – Violazione delle forme sostanziali – Base giuridica – Diritti della difesa – Ammende – Gravità e durata dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Presa in considerazione di una sentenza d’annullamento in una causa connessa»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2014

1.      Procedimento giurisdizionale – Replica – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Replica che rinvia a documenti allegati alle memorie – Ricevibilità – Presupposti – Documenti che svolgono la funzione puramente probatoria e strumentale tipica degli allegati

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

2.      Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, e), 46, § 1, e 48, § 1]

3.      Atti delle istituzioni – Presunzione di validità – Atto inesistente – Nozione

4.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza notificata senza i suoi allegati – Contesto conosciuto dall’interessato, che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Insussistenza della violazione dell’obbligo di motivazione

(Artt. 15 CA e 36 CA)

5.      Commissione – Principio di collegialità – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza notificata senza i suoi allegati – Violazione del principio di collegialità – Insussistenza – Elementi sufficientemente esposti nel testo della decisione

(Art. 219 CE)

6.      Atti delle istituzioni – Atti della Commissione – Competenza – Portata – Potere di adottare un atto che comporta quello di modificarlo nel rispetto delle regole di competenza e delle forme previste dal Trattato

7.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta nella fase della replica – Irricevibilità – Criteri analoghi quanto alle censure invocate a sostegno di un motivo

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2)

8.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Ampliamento di un motivo fatto valere precedentemente – Ricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, e 48, § 2)

9.      Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Normativa dell’Unione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità – Indicazione espressa della base giuridica – Decisione della Commissione che constata, dopo la scadenza del Trattato CECA, un’infrazione all’articolo 65 CA e che sanziona l’impresa di cui trattasi – Base giuridica costituita dall’articolo 7, paragrafo 1, e dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003

(Art. 65, § 1, CA; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 7, § 1, e 23, § 2)

10.    Intese – Intese soggette ratione materiae e ratione temporis al regime giuridico del Trattato CECA – Scadenza del Trattato CECA – Continuità del regime di libera concorrenza con il Trattato CE – Mantenimento di un controllo da parte della Commissione che agisce nel contesto normativo del regolamento n. 1/2003

(Art. 65, § 1, CA; regolamento del Consiglio n. 1/2003)

11.    Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Norme sostanziali – Distinzione – Scadenza del Trattato CECA – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza adottata dopo tale scadenza e riguardante fatti ad essa precedenti – Principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e della legalità delle pene – Situazioni giuridiche maturate anteriormente alla scadenza del Trattato CECA – Assoggettamento al regime giuridico del Trattato CECA

(Art. 65, § 1, CA; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1)

12.    Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio – Annullamento di una prima decisione della Commissione che constata un’infrazione – Adozione di una nuova decisione sul fondamento di un’altra base giuridica e dei precedenti atti preparatori – Ammissibilità – Obbligo di procedere ad una nuova comunicazione degli addebiti – Insussistenza

(Art. 65 CA)

13.    Intese – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Criteri di valutazione – Valutazione fondata su diversi fattori esistenti, che non presentano necessariamente, presi isolatamente, un effetto determinante – Intese che si estendono all’insieme del territorio di uno Stato membro – Esistenza di una forte presunzione di incidenza sul commercio

(Art. 81, § 1, CE)

14.    Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Impresa – Nozione – Unità economica – Esistenza che può essere desunta da un insieme di elementi concordanti – Società controllate da una medesima famiglia – Criteri di valutazione al fine di accertare l’esistenza di un’unità economica tra tali società

(Art. 65, § 1, CA)

15.    Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Persona giuridica responsabile della gestione dell’impresa al momento dell’infrazione – Eccezioni – Trasferimento dell’attività di una società che non ha cessato di esistere ad un’altra che appartiene al medesimo gruppo – Imputazione alla persona giuridica che prosegue la gestione dell’impresa – Presupposti

(Art. 65, § 1, CA)

16.    Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Persona giuridica responsabile della gestione dell’impresa al momento dell’infrazione – Obbligo di imputare la responsabilità alla società controllante – Insussistenza – Imputazione della responsabilità all’acquirente in caso di acquisizione o di assorbimento – Ammissibilità

(Art. 65, § 1, CA)

17.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Insussistenza di un elenco vincolante o esaustivo di criteri

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)

18.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Valutazione economica complessa – Margine di discrezionalità della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Controllo di legittimità – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punti 1 A e 1 B)

19.    Concorrenza – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Natura giuridica – Regola di condotta indicativa che comporta un’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione – Obbligo di rispettare i principi di parità di trattamento, di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto

(Comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

20.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione – Calcolo dell’importo di base dell’ammenda – Presa in considerazione delle caratteristiche dell’infrazione nel suo complesso

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)

21.    Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Indicazione degli elementi di valutazione che hanno permesso alla Commissione di misurare la gravità e la durata dell’infrazione – Indicazione sufficiente

(Art. 15 CA; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23)

22.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Infrazioni qualificate come molto gravi già soltanto in base alla loro natura – Obbligo di dimostrare un impatto concreto dell’infrazione sul mercato – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)

23.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Qualificazione di un’infrazione come molto grave – Ruolo fondamentale del criterio attinente alla natura dell’infrazione – Mancanza di autonomia di quello attinente alle dimensioni del mercato dei prodotti di cui trattasi – Qualificazione di un’infrazione come molto grave malgrado la sua limitazione al territorio di un solo Stato membro – Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)

24.    Intese – Pratica concordata – Scambio d’informazioni nell’ambito di un’intesa o in vista della sua preparazione – Presa in considerazione delle informazioni scambiate – Presunzione

(Art. 65, § 1, CA)

25.    Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Responsabilità per i comportamenti di altre imprese nell’ambito della stessa infrazione – Ammissibilità – Criteri – Presa in considerazione al momento della valutazione della gravità dell’infrazione

(Art. 65, § 1, CA)

26.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in caso di infrazioni alle regole di concorrenza – Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata – Caso che rientra nell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione – Esclusione dei motivi di una riduzione

(Comunicazioni della Commissione 96/C 207/04, punto A 1, e 98/C 9/03, punto 3)

27.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata – Cooperazione all’indagine che non supera l’adempimento degli obblighi che incombono alle imprese ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 17 o dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003 – Esclusione

(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 11, e n. 1/2003, art. 18)

28.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Insussistenza di un vantaggio – Esclusione – Situazione finanziaria sfavorevole del settore di cui trattasi – Realizzazione di scarsi margini di profitto – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)

29.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Carattere dissuasivo – Fatturato da prendere in considerazione

(Art. 65 CA; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

30.    Concorrenza – Ammende – Contesto giuridico – Determinazione – Precedente prassi decisionale della Commissione – Carattere indicativo

(Art. 65 CA; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

31.    Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Violazione – Presupposto – Lesione dei diritti della difesa dell’impresa interessata

(Art. 65 CA)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 56‑60, 66, 67, 69)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 61‑65, 68)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 70‑72)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 76‑80, 102)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 105, 106)

6.      Il potere della Commissione di adottare un determinato atto deve necessariamente comprendere il potere di modificare tale atto. Pertanto, la Commissione può, in particolare, aggiungere allegati mancanti ad una decisione. L’esercizio del potere di adottare decisioni modificative deve avvenire nel rispetto delle disposizioni relative alla sua competenza nonché nel rispetto delle forme e delle procedure previste al riguardo dal Trattato.

(v. punto 108)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 120‑122, 161, 255, 256)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 120, 159, 160)

9.      Nell’ordinamento giuridico comunitario le istituzioni dispongono soltanto di competenze di attribuzione. Per questo motivo, nel preambolo degli atti comunitari viene indicata la base giuridica che abilita l’istituzione di cui trattasi ad agire nel settore considerato. La scelta della base giuridica appropriata riveste, infatti, un’importanza di natura costituzionale.

La decisione con cui la Commissione accerta, dopo la scadenza del Trattato CECA, che un’impresa ha commesso un’infrazione all’articolo 65, paragrafo 1, CA e le infligge un’ammenda, ha la sua base giuridica, quanto all’accertamento dell’infrazione, nell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e, quanto all’imposizione dell’ammenda, nell’articolo 23, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(v. punti 125, 129)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 130‑146)

11.    L’applicazione delle norme del Trattato CE in un settore inizialmente regolato dal Trattato CECA deve avvenire nel rispetto dei principi che disciplinano l’applicazione della legge nel tempo. A questo proposito, mentre le norme di procedura si ritengono generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui entrano in vigore, le norme sostanziali devono essere interpretate, onde garantire il rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nel senso che non riguardano situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore salvo che emerga chiaramente dai loro termini, dalle loro finalità o dalla loro economia che si deve attribuire loro questo effetto.

In quest’ottica, per quanto riguarda la questione delle disposizioni sostanziali applicabili ad una situazione giuridica definitivamente maturata anteriormente alla scadenza del Trattato CECA, la continuità dell’ordinamento giuridico dell’Unione e i dettami dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento impongono l’applicazione delle disposizioni sostanziali adottate in applicazione del Trattato CECA ai fatti rientranti nel loro ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis. A tale proposito, il principio della legalità dei reati e delle pene non comporta che la norma sostanziale per la violazione della quale è inflitta una sanzione sia in vigore non soltanto al momento della commissione dell’illecito ma anche al momento dell’adozione della decisione che stabilisce la sanzione.

(v. punti 147, 148, 150‑153)

12.    Poiché l’annullamento di un atto dell’Unione non incide necessariamente sugli atti preparatori, il procedimento diretto a sostituire l’atto annullato può essere ripreso, in linea di principio, dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata. Si deve quindi considerare che una sentenza del Tribunale che annulla una decisione della Commissione, che constata una violazione delle regole di concorrenza e che infligge ammende non incide sulla legittimità della comunicazione degli addebiti e di una comunicazione degli addebiti supplementari e che la Commissione può a giusto titolo riprendere il procedimento dal punto preciso in cui l’illegittimità si era verificata. Ne consegue che i diritti della difesa della ricorrente non sono stati violati per il fatto che la Commissione si è astenuta dall’inviarle una nuova comunicazione degli addebiti o per il fatto che essa non sarebbe stata consultata con riferimento all’analisi ed al raffronto dettagliato della nuova base giuridica scelta dalla Commissione per l’adozione della nuova decisione di quest’ultima.

(v. punti 173, 175, 177, 181)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punti 186‑193)

14.    Se, da un lato, il semplice fatto che il capitale sociale di due società commerciali distinte appartenga a un medesimo soggetto o a una medesima famiglia non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza, tra le due società, di un’unità economica, dall’altro, l’esistenza di una tale unità economica può risultare da un insieme di circostanze.

Fra tali circostanze possono annoverarsi, segnatamente, quelle attinenti all’assunzione allo stesso tempo, da parte di determinate persone, di responsabilità all’interno di tali società, in particolare ricoprendo cariche fondamentali nei loro organi di gestione. Inoltre, il fatto che una persona giuridica produca essa stessa i beni oggetto di un’intesa non è determinante ai fini dell’imputazione dei comportamenti costitutivi di una violazione dell’articolo 65 CA. Infine, anche un contratto di mandato, tacitamente rinnovato, in forza del quale una delle società si impegna a emettere ordinativi in conformità e secondo le condizioni contrattuali stabilite dall’altra con fornitori e clienti (volumi, prezzi e termini di pagamento) è idoneo a costituire una prova dell’unità economica di tali due società.

(v. punti 198‑201, 220, 223‑225, 227, 229, 230, 236)

15.    V. il testo della decisione.

(v. punti 202‑207)

16.    V. il testo della decisione.

(v. punti 212, 213)

17.    V. il testo della decisione.

(v. punto 239)

18.    V. il testo della decisione.

(v. punti 239, 249‑251)

19.    V. il testo della decisione.

(v. punti 241‑243)

20.    V. il testo della decisione.

(v. punti 246‑248, 261, 262)

21.    V. il testo della decisione.

(v. punto 258)

22.    V. il testo della decisione.

(v. punti 263‑266)

23.    V. il testo della decisione.

(v. punto 273)

24.    V. il testo della decisione.

(v. punto 286)

25.    Un’impresa che abbia partecipato ad un’infrazione unica e complessa con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 65 CA e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa qualora sia dimostrato che detta impresa è al corrente dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti o che può ragionevolmente prevederli ed è pronta ad accettarne il rischio.

Di conseguenza, il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato non è rilevante per dimostrare l’esistenza di un’infrazione.

Di contro, per quanto riguarda la valutazione della responsabilità individuale dell’impresa di cui trattasi, siffatti elementi devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, della determinazione dell’importo dell’ammenda.

(v. punti 293, 294, 296)

26.    V. il testo della decisione.

(v. punto 305)

27.    V. il testo della decisione.

(v. punto 306)

28.    V. il testo della decisione.

(v. punto 309)

29.    V. il testo della decisione.

(v. punto 314)

30.    V. il testo della decisione.

(v. punto 320)

31.    V. il testo della decisione.

(v. punto 328)