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Ricorso presentato il 17 febbraio 2010 - Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione

(Causa T-92/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Ferriera Valsabbia SpA (Odolo, Italia), Valsabbia Investimenti SpA (Odolo, Italia) (rappresentanti: D. Fosselard, avvocato, S. Amoruso, avvocato, L. Vitolo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullamento della decisione della Commissione C(2009)7492 def. del 30 settembre 2009, COMP/37.956 Tondo per cemento armato, riadozione ("Decisione"), come integrata e completata dalla decisione della Commissione C(2009)9912 def. dell'8 dicembre 2009 ("Integrazione"), relativamente alla parte in cui accerta un'infrazione all'art. 65 del Trattato CECA da parte di Ferriera Valsabbia S.p.A. e Vasabbia Investimenti s.p.A. . e irroga a queste ultime in solido una sanzione di 10,25 milioni di euro.

In alternativa:

annullamento dell'art. 2 della Decisione che infligge la sanzione alla ricorrenti.

Subordinatamente:

riduzione dell'ammontare della sanzione.

Attribuzione delle spese a carico della convenuta.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati in altri ricorsi contro la stessa decisione. In particolare, la ricorrente fa valere:

l'incompetenza della Commissione a sanzionare la violazione dell'art. 65 del Trattato CECA a seguito della scadenza di detto Trattato ed in ogni caso ad utilizzare come base giuridica gli artt. 7, par. 1 e 23, par. 2 del Regolamento CE 1/20031.

La violazione dei diritti di difesa delle ricorrenti nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione.

La violazione dell'articolo 65, paragrafo 1, del Trattato CECA, nella misura in cui, i fatti descritti nella Decisione non configurano un'intesa unica e continuata.

La violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte, nonché dei principi di eguaglianza e proporzionalità.

Su questo punto, si fa valere in particolare che l'assegnazione delle ricorrenti al primo gruppo di imprese cui è attribuita la sanzione di base più elevata risulta assolutamente illegittima ove si consideri che nel processo di quantificazione dell'ammenda la Commissione ha errato nell'applicazione del criterio del suo peso specifico sul mercato e non ha applicato omogeneamente il criterio della dimensione complessiva dell'impresa. Inoltre, il procedimento di quantificazione della sanzione sarebbe stato condotto in maniera scorretta anche in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti. Infine, la durata eccessiva del procedimento avrebbe gravemente pregiudicato il diritto ad un giudizio imparziale in tempi congrui.

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1 - Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 Trattato (GU L, del 04.01.2003, pag. 1).