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Ricorso proposto il 24 febbraio 2010 - Ungheria / Commissione

(Causa T-89/10)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Ungheria (rappresentanti: J. Fazekas, M.Z. Fehér, K. Szíjjártó, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare l'art. 1, nn. 3 e 4, e gli allegati I, punto 3.3, e II, della decisione della Commissione 14 dicembre 2009, [C(2009)10151], relativa a un grande progetto denominato "troncone dell'autostrada M43 tra Szeged e Makó", che costituisce parte integrante del programma operativo "Trasporti" cofinanziato con aiuti strutturali dell'Unione dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo "Convergenza", nei limiti in cui tali disposizioni escludono dalle spese ammissibili i pagamenti dell'IVA;

condannare la Commissione al pagamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna parzialmente la decisione della Commissione 14 dicembre 2009, relativa a un grande progetto denominato "troncone dell'autostrada M43 tra Szeged e Makó", che costituisce parte integrante del programma operativo "Trasporti" cofinanziato con aiuti strutturali dell'Unione dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo "Convergenza". In tale decisione la Commissione ha autorizzato al pagamento di un contributo al grande progetto di cui trattasi a carico del Fondo di coesione. Inoltre, nella sezione "Spese non ammissibili " di cui all'allegato l della decisione impugnata, la Commissione ha respinto la domanda presentata dall'amministrazione ungherese di includere, nell'ambito del menzionato progetto, i pagamenti dell'IVA.

Nella motivazione del ricorso la ricorrente sostiene che la Commissione ha adottato la decisione impugnata in violazione di disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare l'art. 56, n. 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006 1 e l'art. 3 del regolamento (CE) n. 1084/2006 2.

La ricorrente asserisce che, ai sensi dell'art 3, lett. e), del regolamento n. 1084/2006, l'imposta sul valore aggiunto recuperabile non è ammissibile per un contributo del Fondo di coesione. Secondo la ricorrente da tale disposizione può indiscutibilmente desumersi l'ammissibilità l'imposta sul valore aggiunto non recuperabile. Pertanto, in considerazione del fatto che, nel contesto della normativa dell'Unione o nazionale in materia di IVA, il beneficiario del grande progetto cui fa riferimento la decisione impugnata non è un soggetto passivo, cosicché non può chiedere il rimborso dell'imposta assolta a monte di cui è stato gravato, la ricorrente sostiene che, nella medesima decisione, la Commissione non avrebbe dovuto escludere dagli aiuti le spese derivanti da detta imposta.

Inoltre, la ricorrente censura il fatto che, considerato che nemmeno la Commissione ha ritenuto ammissibili quelle spese che il regolamento n. 1084/2006 non ha incluso nelle spese ammissibili, mentre la corrispondente normativa nazionale le qualifica espressamente come tali, la Commissione con la decisione impugnata ha privato gli Stati membri delle competenze attribuite loro in forza dell'art. 56, n. 4, del regolamento n. 1083/2006.

La ricorrente deduce altresì che il criterio della Commissione, secondo il quale l'IVA a carico del beneficiario dell'aiuto è "recuperabile" mediante l'IVA calcolata sul corrispettivo percepito da chi gestisce l'infrastruttura costruita dal beneficiario, costituisce un'interpretazione molto ampia della nozione di "imposta sul valore aggiunto recuperabile" di cui all'art. 3, lett. e), del regolamento n. 1084/2006, non suffragata dal tenore di tale disposizione e, inoltre, in contrasto con la normativa dell'Unione in materia di IVA.

Infine, la ricorrente sostiene che né il regolamento n. 1083/2006 né il regolamento n. 1084/2006 consentono un'interpretazione secondo la quale la Commissione, nel valutare le spese ammissibili, inclusa l'IVA ammissibile, potrebbe fondare la sua decisione sul fatto che gli Stati membri avrebbero potuto optare per un'altra soluzione giuridica rispetto allo sviluppo del progetto e alla gestione dell'infrastruttura. La ricorrente ritiene che organizzare la gestione delle infrastrutture nazionali e dei servizi pubblici connessi a queste ultime rientra sostanzialmente tra le competenze degli Stati membri. Pertanto, la Repubblica di Ungheria deduce altresì che, purché siano soddisfatti i requisiti sanciti dal diritto dell'Unione, la Commissione è tenuta ad accettare la scelta effettuata dallo Stato membro, sebbene comporti conseguenze originate dalla qualità (o dalla mancanza di detta qualità) di soggetto passivo dell'IVA del beneficiario ai fini della qualificazione a titolo di spese ammissibili.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 11 luglio 2006, n. 1083, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 11 luglio 2006, n. 1084, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (GU L 210, pag. 79).