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Ricorso proposto il 25 dicembre 2007 - Osram / Consiglio

(Causa T-466/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Osram GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: R. Bierwagen, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare il regolamento (CE) del Consiglio n. 1205/2007 e ordinare che, fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento riveduto, restino impregiudicati gli effetti del regolamento impugnato;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, un produttore tedesco di un'ampia gamma di diversi tipi di lampadine, comprese le lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i), chiede l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 15 ottobre 2007, n. 1205, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine 1, in quanto tale regolamento dispone solo il mantenimento dei dazi antidumping per un anno anziché per il periodo di cinque anni previsto nel regolamento base 2.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, innanzi tutto, che il Consiglio è incorso in un manifesto errore di valutazione sostenendo che le due imprese del gruppo Philips sono "produttori comunitari" nell'accezione di cui all'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento base.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Consiglio è incorso in un manifesto errore di valutazione nell'invocare il criterio dell'interesse comunitario sebbene un tale criterio non sia previsto per un riesame in previsione della scadenza.

In terzo luogo, la ricorrente asserisce che il Consiglio ha violato l'art. 11, n. 2, del regolamento base e che si è avvalsa del proprio potere in modo erroneo avendo limitato la durata dei dazi antidumping a un anno.

Infine, a parere della ricorrente, il Consiglio ha fondato il criterio dell'interesse comunitario su accertamenti di fatto manifestamente erronei, ha effettuato una valutazione erronea ed è incorso in un difetto di motivazione.

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1 - GU L 272, pag. 1.

2 - Regolamento del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).