Language of document :

Ricorso presentato il 2 gennaio 2007 - Spagna / Commissione

(Causa T-3/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (Rappresentante: sig. J. M. Rodríguez Cárcamo)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Che si annulli interamente la decisione C(2006) 5103, con la quale si applicano rettifiche finanziarie a cinque progetti da attuarsi nel territorio dell'Andalusia:

-    l'accoglimento del primo dei motivi fatti valere deve determinare l'annullamento parziale della decisione, riducendo l'importo delle rettifiche di EUR 1.136.320;

-    l'accoglimento del secondo dei motivi fatti valere deve determinare l'annullamento parziale della decisione impugnata riducendo l'importo delle rettifiche di EUR 267.746 o, in subordine e per errore di calcolo, di EUR 90.186;

-    l'accoglimento del terzo dei motivi fatti valere deve determinare l'annullamento parziale della decisione impugnata riducendo l'importo delle rettifiche di EUR 76.369;

-    l'accoglimento del quarto dei motivi fatti valere deve determinare l'annullamento parziale della decisione impugnata riducendo l'importo delle rettifiche di EUR 3.264.849.

che si condanni la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso in esame è diretto contro la decisione della Commissione 20 ottobre 2006, C(2006) 5103, con la quale si reduce il contributo del Fondo di coesione a cinque progetti da attuarsi nel territorio della Comunidad Autónoma de Andalucía, di seguito riportati:

-    N. 2000.ES.16.C.PE.012 (Azioni da svolgere nell'ambito della gestione dei rifiuti della Comunidad Autónoma de Andalucía).

-    N. 2000.ES.16.C.PE.066 (Azioni di risanamento e depurazione nel bacino del Guadalquivir).

-    N. 2000.ES.16.C.PE.004 (Azioni di risanamento e depurazione nel bacino del Sur: Fase I).

-    N. 2001.ES-16.C.PE.025 (Azioni di installazione e di trattamento RSU nella Comunidad Autónoma de Andalucía - 2001).

-    N. 2000.ES.16.C.PE.138 (Azioni da svolgere nella gestione dei rifiuti nella Comunidad Autónoma de Andalucía).

Con la decisione impugnata, il cui nucleo consiste nell'esame del progetto 012, la Commissione ha apportato una rettifica pari a EUR 4.745.284, sulla scorta di determinate considerazioni relative alla sufficienza dei controlli sull'ammissibilità delle spese e sull'osservanza di talune norme relative all'aggiudicazione (affidamento diretto di due contratti di appalto, utilizzo dell'esperienza quale criterio di aggiudicazione e presunte irregolarità nella pubblicazione di taluni appalti).

A sostegno del suo ricorso, lo Stato membro ricorrente fa valere:

-    la violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del     diritto e della proporzionalità, in relazione all'ammissibilità al     finanziamento di talune spese, e dato che il provvedimento impugnato è     stato adottato quando ancora non era scaduta la proroga richiesta per     eliminare dalla certificazione delle spese quelle inammissibili e sostituirle     con altre ammissibili.

-    l'interpretazione errata dell'art. 11, n. 3, lett. b) ed e) della direttiva 92/50/CEE 1, in relazione alle presunte irregolarità riscontrate nell'affidamento diretto di due appalti di servizi. All'interno di questo motivo, in subordine, si lamenta inoltre un errore di calcolo.

-    la violazione delle direttive in materia di appalti pubblici per quanto riguarda l'inclusione del "criterio dell'esperienza" tra i criteri di aggiudicazione. A tale proposito si afferma che, sebbene tale criterio non sia espressamente previsto dalla normativa applicabile, la stessa giurisprudenza comunitaria ammette tale possibilità, e che l'utilizzo del detto criterio non potrebbe mai costituire una violazione grave e manifesta dell'ordinamento comunitario, bensì rappresenterebbe in ogni caso un errore di diritto scusabile motivato dalla mancanza di chiarezza della norma.

-    l'inesistenza di un inadempimento grave e manifesto e, pertanto, di una     violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario nelle     irregolarità derivate dalla mancata pubblicazione di taluni appalti.

____________

1 - Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1).