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Ricorso proposto l’8 dicembre 2023 – Mndoiants/Consiglio

(Causa T-1149/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sergueï Mndoiants (Mosca, Russia) (rappresentanti: F. Bélot e P. Tkhor, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio del 13 settembre 2023 nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente nell’elenco che figura all’allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio del 17 marzo 2014;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio del 13 settembre 2023 nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente nell’elenco che figura all’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014;

in subordine, sulla base dell’articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabile al ricorrente, in quanto illegittimo, il criterio di designazione previsto all’articolo 2, paragrafo 1, punto g), della decisione 2014/145/PESC, nonché all’articolo 3, paragrafo 1, punto g), del regolamento (UE) n. 269/2014, come modificati rispettivamente dalla decisione (PESC) 2023/1094 e dal regolamento (UE) 2023/1089 del Consiglio del 5 giugno 2023;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, dell’obbligo di motivazione, dell’obbligo di rivedere la decisione e del diritto di essere ascoltato. Il ricorrente sostiene che gli elementi trasmessi dal Consiglio non permettono di giustificare il mantenimento delle sanzioni nei suoi confronti in considerazione della loro leggerezza. Il Consiglio persiste inoltre nel non prendere in considerazione gli elementi e le osservazioni trasmessi dal ricorrente, violando così il suo obbligo di riesame e rivalutazione, nonché il diritto del ricorrente di essere ascoltato.

Secondo motivo, vertente su un errore di valutazione. Gli elementi invocati dal Consiglio per mantenere il ricorrente nell’elenco sono insufficienti e non permettono in alcun modo di stabilire che il ricorrente sia un imprenditore di spicco che opera in Russia o un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento. Il ricorrente ritiene che le misure restrittive che gli sono state imposte siano, da un lato, discriminatorie nei suoi confronti e, dall’altro lato, sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti da tali misure.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti individuali fondamentali, ivi compresi il diritto di proprietà e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni. Iscrivendo il ricorrente nell’elenco, il Consiglio ha agito in violazione del principio di proporzionalità. Pertanto tali ingerenze non possono essere considerate legittime ai sensi dell’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In subordine, quinto motivo, vertente sull’inapplicabilità dell’articolo 2, paragrafo 1, punto g), della decisione 2014/145/PESC e dell’articolo 3, paragrafo 1, punto g), del regolamento (UE) n. 269/2014 in ragione della loro illegittimità. Il nuovo criterio g) è contrario ai diritti della difesa previsti nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE, non è fondato su una base fattuale sufficientemente solida ed è contrario ai principi di certezza del diritto, di parità di trattamento e di divieto di arbitrio. Pertanto, in quanto illegittimo, il nuovo criterio g) deve essere dichiarato inapplicabile al ricorrente.

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