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Ricorso proposto il 30 agosto 2013 – H. Lundbeck e Lundbeck / Commissione

(Causa T-472/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: H. Lundbeck A/S (Valby, Danimarca); e Lundbeck Ltd (Milton Keynes, Regno Unito) (rappresentanti: R. Subiotto, QC, e T. Kuhn, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2013) 3808 def. della Commissione, del 19 giugno 2013, notificata alle ricorrenti il 21 giugno 2013, affare COMP/39226 - Lundbeck;

in subordine, annullare le ammende inflitte alle ricorrenti in applicazione di tale decisione;

in ulteriore subordine, ridurre in modo sostanziale le ammende inflitte alle ricorrenti in applicazione di tale decisione;

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese legali e a tutte le altre spese sostenute nel presente procedimento; e

adottare ogni altra misura che il Tribunale ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dieci motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta è erroneamente giunta alla conclusione che la Lundbeck e le altre imprese che erano parte degli accordi fossero concorrenti attuali o potenziali ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha erroneamente valutato la rilevanza, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dei trasferimenti di denaro («value transfer») nel contesto degli accordi di transazione in materia di brevetti.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’affermazione della convenuta, secondo cui gli accordi di transazione in materia di brevetti restringevano la concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, si basa su un’applicazione erronea dei principi consolidati in materia di restrizioni per oggetto.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione della convenuta incorre in errore e difetta di motivazione nello scartare il test sulla portata del brevetto («Scope-of-the-Patent Test») come criterio rilevante ai fini della valutazione, secondo il diritto della concorrenza, degli accordi di transazione in materia di brevetti ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione della convenuta caratterizza erroneamente le azioni della Lundbeck e non spiega come tali azioni unilaterali possano essere rilevanti ai fini dell’accertamento di un’infrazione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha esaminato tutte le circostanze che riguardano gli accordi ed è erroneamente giunta alla conclusione che lo scopo da essi perseguito andasse oltre alla portata dei diritti di brevetto della Lundbeck.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha svolto un’indagine adeguata sugli elementi di efficienza derivanti dagli accordi ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione della convenuta viola i diritti della difesa della Lundbeck, in quanto la convenuta ha modificato gli elementi costitutivi dell’asserita infrazione tra l’emissione della comunicazione degli addebiti e la decisione, senza concedere alla Lundbeck una possibilità di essere sentita.

Nono motivo, vertente, in subordine, sul fatto che la convenuta ha erroneamente inflitto un’ammenda alla Lundbeck nonostante la novità delle questioni di fatto e di diritto sollevate in tale affare, violando pertanto anche il principio della certezza del diritto.

Decimo motivo, vertente, in ulteriore subordine, sul fatto che la convenuta ha erroneamente calcolato le ammende inflitte alla Lundbeck.