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Ricorso presentato il 4 gennaio 2010 - Marcuccio / Commissione

(Causa F-1/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento delle decisioni di rigetto delle domande del ricorrente miranti ad ottenere il rimborso nella misura del 100% di alcune spese mediche.

Conclusioni del ricorrente

Annullare le decisioni, comunque formatesi, con le quali furono rigettate le due domande di rimborso datate 25 dicembre 2008;

annullare la decisione, comunque formatasi, con la quale è stata rigettata la domanda datata 27 dicembre 2008;

annullare, quatenus opus est, la decisione di rigetto, comunque formatasi, del reclamo datato 11 luglio 2009 formato dal ricorrente avverso le due decisioni di rigetto delle due domande di rimborso datate 25 dicembre 2008 nonché avverso la decisione di rigetto della domanda datata 27 dicembre 2008;

annullare, quatenus opus est, la nota datata 21 settembre 2009, pervenuta al ricorrente in data 26 ottobre 2009 redatta in lingua non italiana e in data 24 dicembre 2009 nella sua traduzione in lingua italiana;

condannare la convenuta, senza ulteriore indugio, a corrispondere al ricorrente, a titolo di rimborso al 100% delle spese mediche da lui sostenute e delle quali chiese il rimborso al Regime comune di assicurazione malattia, la somma di 2.519,08 euro ovvero quella somma minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa a questo titolo, ed in più gli interessi sull'immediatamente summenzionata somma, a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo al momento in cui il destinatario della domanda datata 27 dicembre 2008 nonché delle due domande di rimborso datate 25 dicembre 2008 fu messo in condizione di prenderne visione, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura, con la capitalizzazione e con il dies a quo che il Tribunale riterrà giusti ed equi;

condannare la Commissione, senza ulteriore indugio, a corrispondere all'attore la differenza tra quanto da quest'ultimo sborsato per spese mediche sostenute dal medesimo tra il 1° dicembre 2000 ed il 30 novembre 2008 incluso e di cui fu una pletora di domande di rimborso, da parte del ricorrente, al Regime comune di assicurazione malattia nel lasso di tempo che va dal l° dicembre 2000 al 30 novembre 2008, e quanto finora erogatogli, ovvero quanto il Tribunale riterrà giusto ed equo in quest'ambito, ed in più gli interessi sull'immediatamente summenzionata differenza ovvero su quanto il Tribunale riterrà giusto ed equo, a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo al momento in cui il destinatario della domanda datata 27 dicembre 2008 fu messo in condizione di prenderne visione, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura, con la capitalizzazione e con il dies a quo che il Tribunale riterrà giusti ed equi;

condannare la convenuta alle spese.

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