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Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 – ClientEarth e International Chemical Secretariat / ECHA

(Causa T-245/11) 1

Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti in possesso dell’ECHA – Documenti provenienti da terzi – Termine fissato ai fini della risposta ad una richiesta di accesso – Accesso negato – Eccezione relativa alla tutela di interessi commerciali di un terzo – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale – Interesse pubblico superiore – Informazioni ambientali – Emissioni nell’ambiente»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito) e International Chemical Secretariat (Göteborg, Svezia) (rappresentante: P. Kirch, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, A. Iber e T. Zbihlej, agenti, assistiti da D. Abrahams, barrister)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente E. Manhaeve, P. Oliver e C. ten Dam, successivamente E. Manhaeve, P. Oliver e F. Clotuche-Duvieusart e infine E. Manhaeve, F. Clotuche-Duvieusart e J. Tomkim, agenti); e European Chemical Industry Council (Cefic) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Bronckers e Y. van Gerven, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell’ECHA del 4 marzo 2011 recante diniego di accesso ad informazioni fornite nell’ambito del procedimento di registrazione di talune sostanze chimiche.

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso di annullamento della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del 4 marzo 2011, nella parte in cui ha negato la divulgazione delle informazioni richieste al punto 1 della richiesta di informazioni in data 23 aprile 2014, nei limiti riguardanti i nominativi e le coordinate delle 6 611 società accessibili su Internet.

La decisione dell’ECHA del 4 marzo 2011 è annullata nella parte in cui ha negato la divulgazione delle informazioni richieste al punto 1 della richiesta di informazioni, nella parte riguardante le informazioni non ancora divulgate alla data del 23 aprile 2014.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Ognuna delle parti, ivi compresa la Commissione euroepa e lo European Chemical Industry Council (Cefic), sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 194 del 2.7.2011.