Language of document : ECLI:EU:T:2010:554

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

17 dicembre 2010


Causa T‑38/10 P


Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Responsabilità extracontrattuale — Rimborso di spese ripetibili — Eccezione di ricorso parallelo — Vizi del procedimento — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 10 novembre 2009, causa F‑70/07, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑423 e II‑A‑1‑2293).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.

Massime

1.      Procedura — Spese — Liquidazione — Procedura specifica che esclude l’utilizzazione di un’azione diretta a far sorgere la responsabilità

(Art. 236 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 92, n. 1; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

1.      Il procedimento specifico, previsto dall’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, volto alla liquidazione delle spese, esclude la rivendicazione delle stesse somme, o di somme versate agli stessi fini, nell’ambito di un’azione diretta a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. L’applicazione di tale principio nell’ambito di un’azione diretta a far sorgere la responsabilità di un’istituzione dell’Unione in quanto datrice di lavoro del ricorrente non costituisce una violazione degli artt. 90 e 91 dello Statuto, dato che la relazione tra le parti, disciplinata dallo Statuto, è indipendente dal fatto che il legislatore abbia istituito, in materia di liquidazione delle spese, un procedimento specifico, previsto dall’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, che si applica senza eccezioni ai ricorsi in materia di funzione pubblica.

(v. punti 27 e 28)

Riferimento:

Tribunale 27 giugno 2001, causa T‑214/00, X/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑143 e II‑663, punti 37 e 38); 11 luglio 2007, causa T‑351/03, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II‑2237, punto 297, parzialmente annullata su impugnazione, con sentenza della Corte 16 luglio 2009, causa C‑440/07 P, Commissione/Schneider Electric, Racc. pag. I‑6413)

2.      Ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’art. 53, primo comma, dello Statuto medesimo, e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere, segnatamente, un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Ciò significa che l’atto introduttivo deve chiarire in che cosa consistono i motivi di ricorso, sicché la sola enunciazione astratta degli stessi non soddisfa i requisiti dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale. Inoltre, l’esposizione dei motivi, anche sommaria, dev’essere sufficientemente chiara e precisa al fine di consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. La certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia richiedono, affinché un ricorso o, più nello specifico, un motivo di ricorso siano ricevibili, che gli elementi essenziali in fatto e in diritto sui quali esso si fonda emergano in modo coerente e comprensibile dal testo stesso dell’atto di ricorso. Al riguardo non spetta al Tribunale esaminare, nel complesso degli elementi dedotti a sostegno di un primo motivo, se tali elementi possano essere utilizzati anche a sostegno di un secondo motivo.

(v. punto 45)

Riferimento:

Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione (Racc. pag. II‑2597, punto 36); 27 settembre 2006, causa T‑322/01, Roquette Frères/Commissione (Racc. pag. II‑3137, punti 208 e 209), e 12 dicembre 2007, causa T‑308/05, Italia/Commissione (Racc. pag. II‑5089, punti 72 e 72)