Language of document : ECLI:EU:T:2021:410

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

7 luglio 2021 (*)

«Responsabilità extracontrattuale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran – Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»

Nella causa T‑692/15 RENV,

HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH, con sede ad Amburgo (Germania), rappresentata da M. Schlingmann, avvocato,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J.‑P. Hix e M. Bishop, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da R. Tricot, C. Hödlmayr, J. Roberti di Sarsina e M. Kellerbauer, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda fondata sugli articoli 268 e 340 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente afferma di aver subìto in conseguenza dell’inserimento del suo nominativo, da un lato, per effetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2010, L 195, pag. 25), nell’allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2007, L 103, pag. 1), e, dall’altro, per effetto del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), nell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, M. Jaeger e O. Porchia (relatrice), giudici,

cancelliere: B. Lefebvre, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 novembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti e procedimento anteriore al rinvio

1        La HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH, ricorrente, fondata nel 2009 dal sig. Naser Bateni, è una società di diritto tedesco che opera come agente marittimo e gestore tecnico di navi.

2        La causa in esame si colloca nell’ambito delle misure restrittive adottate per esercitare pressioni sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché essa ponga fine alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. Si tratta, nello specifico, delle misure adottate nei confronti di una compagnia di navigazione marittima, la Islamic Republic of Iran Shipping Lines (in prosieguo: l’«IRISL»), nonché delle persone fisiche o giuridiche asseritamente connesse alla medesima, tra le quali figuravano, in particolare, secondo il Consiglio dell’Unione europea, l’IRISL Europe, la ricorrente e altre due compagnie di navigazione marittima, la Hafize Darya Shipping Lines (in prosieguo: la «HDSL») e la Safiran Pyam Darya Shipping Lines (in prosieguo: la «SAPID»).

3        Con la decisione 2010/413/PESC, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), il Consiglio ha inserito il nominativo della ricorrente nell’elenco delle entità coinvolte nella proliferazione nucleare, contenuto nell’allegato II della stessa decisione. Di conseguenza, il nominativo della ricorrente è stato inserito, per effetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2007, L 103, pag. 25), nell’elenco di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2007, L 103, pag. 1). La motivazione alla base della decisione 2010/413 e del regolamento di esecuzione n. 668/2010, nella parte in cui dispongono il primo inserimento del nominativo della ricorrente negli elenchi (in prosieguo: il «primo inserimento»), riguardava il fatto che tale società «[a]gi[va] per conto dell’HDSL in Europa». Detto inserimento non è stato oggetto di ricorso di annullamento.

4        Il 25 ottobre 2010, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1). L’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 conteneva l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi le cui attività erano congelate a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Dal regolamento in questione, che dispone l’inserimento della ricorrente in tale elenco (in prosieguo: il «secondo inserimento»), risulta che la motivazione addotta nei confronti di tale società riguardava il fatto che essa «[era] [c]ontrollata dall’IRISL [o] agi[va] per conto dell’IRISL». La ricorrente ha contestato il secondo inserimento dinanzi al Tribunale.

5        Con sentenza del 7 dicembre 2011, HTTS/Consiglio (T‑562/10, EU:T:2011:716), il Tribunale ha annullato il secondo inserimento, ma ha stabilito che gli effetti del regolamento n. 961/2010, nei limiti in cui esso riguardava la ricorrente, erano mantenuti fino al 7 febbraio 2012.

6        Dopo la pronuncia della sentenza del 7 dicembre 2011, HTTS/Consiglio (T‑562/10, EU:T:2011:716), il nominativo della ricorrente è stato oggetto di altri inserimenti da parte del Consiglio: in primo luogo, il 23 gennaio 2012, mediante la decisione 2012/35/PESC, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2012, L 19, pag. 22), con la seguente motivazione: «[c]ontrollata dall’IRISL [o] agisce per conto dell’IRISL. [La ricorrente] è registrata allo stesso indirizzo di IRISL Europe GmbH ad Amburgo [(Germania)] e il suo direttore Dr. Naser Ba[t]eni era precedentemente impiegato presso l’IRISL». Di conseguenza, il nominativo della ricorrente è stato inserito, per tali motivi, nell’elenco di cui all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU 2012, L 19, pag. 1).

7        In secondo luogo, il nominativo della ricorrente è stato inserito, il 23 marzo 2012, nell’elenco di cui al regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1). Tale inserimento, contestato dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, è stato annullato dalla sentenza del 12 giugno 2013, HTTS/Consiglio (T‑128/12 e T‑182/12, non pubblicata, EU:T:2013:312).

8        In terzo e ultimo luogo, il nominativo della ricorrente è stato oggetto di un nuovo inserimento, il 15 novembre 2013, per effetto della decisione 2013/661/PESC, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2013, L 306, pag. 18), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 (GU 2013, L 306, pag. 3). Tale inserimento è stato contestato dalla ricorrente dinanzi al Tribunale e annullato dalla sentenza del 18 settembre 2015, HTTS e Bateni/Consiglio (T‑45/14, non pubblicata, EU:T:2015:650).

9        Nel frattempo, con sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (T‑489/10, EU:T:2013:453), il Tribunale ha annullato l’inserimento del nominativo dell’IRISL e di altre compagnie di navigazione marittima, tra cui la HDSL e la SAPID, negli elenchi che le riguardavano, con la motivazione che gli elementi addotti dal Consiglio non giustificavano l’inserimento del nominativo dell’IRISL e, di conseguenza, non potevano giustificare neppure l’adozione e il mantenimento di misure restrittive nei confronti delle altre compagnie di navigazione marittima che erano state inserite negli elenchi per via dei loro legami con l’IRISL.

10      Con lettera del 23 luglio 2015, la ricorrente ha trasmesso al Consiglio una richiesta di risarcimento del danno che essa affermava di aver subìto in conseguenza dell’inserimento iniziale del proprio nominativo nonché degli inserimenti successivi negli elenchi delle persone collegate con le attività dell’IRISL. Con lettera del 16 ottobre 2015, il Consiglio ha respinto tale richiesta.

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2015, la ricorrente ha proposto ricorso chiedendo al Tribunale di:

–        condannare il Consiglio a rifonderle la somma di EUR 2 513 221,50 a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali subìti per effetto dell’inserimento del suo nominativo negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi di cui all’allegato V del regolamento n. 423/2007 e all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 (in prosieguo, congiuntamente: gli «elenchi controversi»);

–        condannare il Consiglio al pagamento di interessi moratori al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle proprie principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti, a decorrere dal 17 ottobre 2015;

–        condannare il Consiglio alle spese.

12      Il ricorso summenzionato è stato iscritto a ruolo presso la cancelleria del Tribunale con il numero T‑692/15.

13      Il Consiglio ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto parzialmente irricevibile e, in ogni caso, infondato e la condanna della ricorrente alle spese.

14      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 aprile 2016, la Commissione europea ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con decisione del 13 maggio 2016, il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha accolto tale domanda, conformemente all’articolo 144, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale.

15      La chiusura della fase scritta del procedimento è stata notificata alle parti il 30 agosto 2016. Le parti non hanno presentato domanda di fissazione di un’udienza entro il termine di tre settimane decorrente da detta notifica, come prescritto dall’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

16      Con decisione del presidente del Tribunale del 5 ottobre 2016, la causa è stata assegnata a un nuovo giudice relatore, appartenente alla Terza Sezione.

17      Con decisione dell’8 giugno 2017, notificata alle parti il giorno seguente, il Tribunale, ritenendo di essere sufficientemente edotto alla luce degli atti di causa, ha deciso, in assenza di domanda delle parti in tal senso, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

18      Tuttavia, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 giugno 2017, la ricorrente ha chiesto la fissazione di un’udienza, segnatamente in considerazione della pronuncia della sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), chiedendo al Tribunale di procedere, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, all’audizione del sig. Bateni, suo direttore e socio unico, relativamente, in particolare, all’entità dei danni materiali e immateriali asseritamente subìti.

19      Con decisione del 20 giugno 2017, il Tribunale ha, in primo luogo, confermato la propria decisione dell’8 giugno 2017. Per quanto riguarda la domanda della ricorrente relativa alla fissazione di un’udienza, il Tribunale, da un lato, ha ritenuto che tale domanda fosse stata presentata oltre il termine a tal fine impartito e, dall’altro, ha constatato l’assenza di elementi nuovi eventualmente idonei a giustificare la fissazione di una simile udienza. Esso ha rilevato, a tale riguardo, che la sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), non aveva fatto altro che confermare la sentenza del 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Consiglio (T‑384/11, EU:T:2014:986), e, pertanto, non poteva giustificare l’apertura della fase orale del procedimento. In secondo luogo, il Tribunale non ha accolto la domanda di audizione del sig. Bateni, quale misura di organizzazione del procedimento, ritenendosi già sufficientemente edotto alla luce degli atti di causa nonché a fronte della giurisprudenza pertinente relativa alla valutazione dei danni derivanti da una misura restrittiva illegittima.

20      Con sentenza del 13 dicembre 2017, HTTS/Consiglio (T‑692/15; in prosieguo: la «sentenza iniziale», EU:T:2017:890), il Tribunale ha respinto il ricorso per risarcimento danni proposto dalla ricorrente e ha condannato la medesima alle spese. Esso ha respinto i motivi di ricorso primo e secondo dalla stessa dedotti, ossia, rispettivamente, quello relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione e quello relativo alla violazione dei requisiti sostanziali per l’inserimento negli elenchi controversi.

21      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 13 febbraio 2018, la ricorrente ha proposto un’impugnazione, la quale è stata iscritta a ruolo con il numero C‑123/18 P, avverso la sentenza iniziale. Con sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio (C‑123/18 P; in prosieguo: la «sentenza sull’impugnazione», EU:C:2019:694), la Corte ha annullato la sentenza iniziale e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, a norma dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, riservando le spese.

22      La Corte ha dichiarato, in sostanza, che il Tribunale era incorso in un errore di diritto statuendo, ai punti 49 e 50 della sentenza iniziale, che il Consiglio poteva invocare qualsiasi elemento pertinente che non fosse stato preso in considerazione al momento dell’inserimento della ricorrente negli elenchi controversi, e, in particolare, statuendo, al punto 60 della stessa sentenza, che da una serie di elementi, indicati al punto 59 della medesima sentenza, risultava che il Consiglio non aveva commesso una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione nell’ambito della sua valutazione della portata dei rapporti commerciali tra la ricorrente e l’IRISL, in quanto gli indizi che provavano la qualità della ricorrente di «società posseduta o controllata» dall’IRISL non erano noti al Consiglio alla data di inserimento del nominativo della ricorrente negli elenchi controversi, come emerge dai punti 51 e da 56 a 86 della sentenza sull’impugnazione.

 Procedimento e conclusioni delle parti dopo il rinvio

23      La causa rinviata dinanzi al Tribunale è stata registrata presso la cancelleria di quest’ultimo con il numero di ruolo T‑692/15 RENV ed è stata attribuita, il 19 settembre 2019, conformemente all’articolo 216, paragrafo 1, del regolamento di procedura, alla Prima Sezione.

24      Le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni, conformemente all’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sul seguito da dare alla sentenza sull’impugnazione nel presente procedimento. Esse hanno depositato le loro osservazioni entro i termini impartiti.

25      Nelle sue osservazioni, depositate presso la cancelleria del Tribunale l’11 novembre 2019, la ricorrente ha preso posizione sulle conseguenze da trarre nella causa in esame dalla sentenza sull’impugnazione. A tale riguardo, essa conferma le conclusioni presentate nell’atto introduttivo del giudizio dirette a ottenere la condanna del Consiglio a rifonderle una somma a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali subìti.

26      Nelle sue osservazioni, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2019, il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e, in ogni caso, infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale nelle cause T‑692/15 e T‑692/15 RENV e alle spese dell’impugnazione dinanzi alla Corte nella causa C‑123/18 P.

27      Nelle sue osservazioni, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2019, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese del giudizio.

28      La ricorrente e il Consiglio hanno chiesto, rispettivamente, il 29 e il 30 gennaio 2020, la fissazione di un’udienza.

29      Su proposta della giudice relatrice, il Tribunale ha accolto le suddette domande e ha aperto la fase orale del procedimento.

30      Con decisione del 30 giugno 2020, il presidente della Prima Sezione ha deciso, a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sentite le parti, di riunire la causa in esame alla causa T‑455/17, Bateni/Consiglio, ai fini della fase orale del procedimento.

31      Dopo diversi rinvii d’udienza dovuti alla crisi sanitaria legata alla COVID‑19, le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza del 20 novembre 2020, la quale si è tenuta in videoconferenza con l’accordo della ricorrente.

 In diritto

 Sulleccezione di irricevibilità per prescrizione dellazione risarcitoria della ricorrente

32      Il Consiglio deduce, nella controreplica depositata nell’ambito del procedimento iniziale, l’irricevibilità parziale del ricorso, in quanto sarebbe scaduto il termine di prescrizione previsto dall’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

33      Il Consiglio afferma, al riguardo, che il ricorso, presentato dalla ricorrente il 25 novembre 2015, si basa su atti adottati oltre cinque anni prima, ossia il 26 luglio 2010 per il regolamento di esecuzione n. 668/2010 e il 25 ottobre 2010 per il regolamento n. 961/2010.

34      Il Consiglio ritiene che, in ogni caso, il ricorso sia parzialmente irricevibile per via della prescrizione del diritto della ricorrente a esercitare un’azione risarcitoria relativamente ai danni che essa afferma di aver subìto prima del 25 novembre 2010, ossia cinque anni prima della presentazione del ricorso per risarcimento danni dinanzi al Tribunale, che ha avuto luogo il 25 novembre 2015.

35      Inoltre, nelle sue osservazioni depositate presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2019, il Consiglio ribadisce tale argomento, affermando che «[l]a sentenza del 10 settembre 2019 non ha alcuna incidenza sul [suo] argomento secondo il quale il Tribunale è parzialmente incompetente, poiché i diritti invocati nell’ambito del ricorso sono in parte prescritti».

36      In udienza, la ricorrente, invitata a prendere posizione sull’argomento suesposto, ha ricordato di aver chiesto un risarcimento al Consiglio prima del procedimento giurisdizionale, entro il termine di cinque anni.

37      In via preliminare, si deve ricordare che l’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo, prevede che le azioni contro l’Unione europea in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall’istanza presentata alla Corte sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all’istituzione competente dell’Unione. In quest’ultimo caso, l’istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall’articolo 263 TFUE e sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all’articolo 265, secondo comma, TFUE.

38      Inoltre, il termine di due mesi previsto all’articolo 263 TFUE si applica nel caso in cui una decisione di rigetto della preventiva richiesta all’istituzione competente sia stata notificata alla persona che ha presentato la richiesta, mentre il termine di due mesi previsto all’articolo 265, secondo comma, TFUE si applica nel caso in cui l’istituzione interessata non abbia preso posizione entro due mesi a decorrere da tale richiesta [v., in tal senso, ordinanza del 4 maggio 2005, Holcim (Francia)/Commissione, T‑86/03, EU:T:2005:157, punto 38, e sentenza del 21 luglio 2016, Nutria/Commissione, T‑832/14, non pubblicata, EU:T:2016:428, punto 36].

39      Nel caso di specie, il primo inserimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 27 luglio 2010 e la ricorrente ha trasmesso al Consiglio una richiesta di risarcimento per fax il 23 luglio 2015. Dopo la scadenza del termine di due mesi, equivalente a una decisione implicita di rigetto di tale richiesta, il Consiglio ha proceduto al ritiro di tale decisione respingendo la richiesta in questione con lettera del 16 ottobre 2015 (v., per analogia, sentenza dell’11 giugno 2019, Frank/Commissione, T‑478/16, EU:T:2019:399, punto 78 e giurisprudenza ivi citata). La ricorrente ha presentato il proprio ricorso per risarcimento danni il 25 novembre 2015, ossia entro il termine di due mesi dal ricevimento della lettera di rigetto del Consiglio (v., in tal senso, sentenza del 16 aprile 1997, Hartmann/Consiglio e Commissione, T‑20/94, EU:T:1997:55, punto 134).

40      Pertanto, nel caso di specie, si può ritenere che il termine di prescrizione sia stato interrotto il 23 luglio 2015, vale a dire meno di cinque anni dopo il 27 luglio 2010, sicché il ricorso in esame deve essere considerato ricevibile.

 Sul motivo di ricorso relativo alla violazione dellobbligo di motivazione

41      La ricorrente deduce, in sostanza, la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione sulla base del rilievo che l’inserimento del suo nominativo negli elenchi controversi è stato effettuato in violazione dell’obbligo di motivazione.

42      Occorre ricordare che, conformemente all’articolo 61, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.

43      Come sottolineano il Consiglio e la Commissione, e come riconosciuto dalla ricorrente in udienza, la sentenza sull’impugnazione ha infatti confermato la conclusione di cui al punto 88 della sentenza iniziale secondo la quale la violazione dell’obbligo di motivazione non è, in linea di principio, idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, e la Corte ha per il resto evidenziato che, anche supponendo che la ricorrente abbia prodotto le prove che consentono di constatare l’illegittimità del regolamento di esecuzione n. 668/2010 per difetto di motivazione, le sue censure non potrebbero portare al riconoscimento di una violazione del diritto dell’Unione sufficientemente qualificata per la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza sull’impugnazione, punti 102 e 103).

44      Per queste stesse ragioni, il motivo di ricorso relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione deve essere respinto.

 Sul motivo di ricorso relativo alla violazione sufficientemente qualificata dei requisiti sostanziali per linserimento negli elenchi controversi

45      A sostegno del motivo di ricorso in esame, la ricorrente deduce due censure. Con una prima censura, essa afferma che il Consiglio non ha dimostrato, sulla base di elementi di prova sufficienti, che la stessa fosse controllata dall’IRISL. Con una seconda censura, essa sostiene che la motivazione alla base dell’inserimento del suo nominativo negli elenchi controversi, vale a dire la partecipazione dell’IRISL e della HDSL alla proliferazione nucleare, era erronea alla luce della sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (T‑489/10, EU:T:2013:453).

46      Inoltre, la ricorrente afferma, in sostanza, che il regolamento di esecuzione n. 668/2010 è illegittimo. A suo avviso, sebbene la Corte ritenga che l’annullamento del regolamento n. 961/2010, nella parte in cui la riguarda, non comporti automaticamente l’annullamento di detto regolamento di esecuzione, i testi in questione sono stati adottati su una base fattuale insufficiente e sono quindi nulli. Pertanto, essa ritiene che se alla data del secondo inserimento non esistevano sufficienti elementi di prova per consentire l’inserimento del suo nominativo in un elenco, ciò dovesse valere a fortiori per il primo inserimento.

47      Per quanto riguarda la prima censura, la ricorrente sostiene che gli inserimenti primo e secondo (in prosieguo, congiuntamente: gli «inserimenti controversi»), motivati rispettivamente dalle indicazioni secondo le quali essa «[a]gisce per conto dell’HDSL in Europa» ed è «controllata dall’IRISL [o] agisce per conto dell’IRISL», non erano fondati su alcuna base fattuale, atteso che, in particolare, il Consiglio avrebbe ammesso, all’udienza dinanzi alla Corte del 5 marzo 2019, che, alla data in cui gli inserimenti in parola erano stati effettuati, esso non disponeva delle informazioni menzionate al punto 59 della sentenza iniziale e che non aveva utilizzato tali informazioni al momento in cui ha istruito il fascicolo.

48      Per quanto riguarda la seconda censura, la ricorrente sostiene che la violazione commessa dal Consiglio è tanto più grave in quanto la motivazione alla base dell’inserimento del suo nominativo negli elenchi controversi, vale a dire la partecipazione dell’IRISL e della HDSL alla proliferazione nucleare, era già erronea alla luce della sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (T‑489/10, EU:T:2013:453), cosicché gli inserimenti controversi sarebbero viziati da un «duplice errore». Essa sostiene, da un lato, che l’IRISL e la HDSL non hanno partecipato alla proliferazione nucleare e, dall’altro, che non esisteva tra la medesima e tali società alcun legame che consentisse loro di influenzare le sue decisioni economiche.

49      Il Consiglio e la Commissione contestano tutte le censure dedotte dalla ricorrente.

 Richiamo della giurisprudenza in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione

50      Va ricordato che l’azione risarcitoria costituisce un rimedio giuridico autonomo, che tende a ottenere non già l’eliminazione di un atto determinato, bensì il risarcimento del danno causato da un’istituzione (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, 5/71, EU:C:1971:116, punto 3), e che l’azione di annullamento non rappresenta una condizione preliminare per poter investire il Tribunale di un’azione risarcitoria.

51      Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede la compresenza di vari presupposti, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, la realtà effettiva del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subìto dai soggetti lesi (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2012, Artegodan/Commissione, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, punto 80 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza sull’impugnazione, punto 32).

52      Secondo una giurisprudenza costante, i presupposti per la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, sono cumulativi (v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2010, Fahas/Consiglio, T‑49/07, EU:T:2010:499, punto 93, e ordinanza del 17 febbraio 2012, Dagher/Consiglio, T‑218/11, non pubblicata, EU:T:2012:82, punto 34). Ne consegue che, quando uno di questi presupposti non è soddisfatto, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, punto 14, e del 26 ottobre 2011, Dufour/BCE, T‑436/09, EU:T:2011:634, punto 193).

53      Sulla scorta di una giurisprudenza ben consolidata, l’accertamento dell’illegittimità di un atto giuridico dell’Unione, ad esempio nell’ambito di un ricorso di annullamento, per quanto censurabile essa sia, non è sufficiente per ritenere che sussista automaticamente una responsabilità extracontrattuale di quest’ultima per l’illegittima condotta di una delle sue istituzioni. Affinché ciò possa avvenire, la giurisprudenza richiede, infatti, che la parte ricorrente dimostri che l’istituzione interessata abbia commesso non già un semplice illecito, bensì una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli (v. sentenza del 5 giugno 2019, Bank Saderat/Consiglio, T‑433/15, non pubblicata, EU:T:2019:374, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

54      Inoltre, la prova della sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata è diretta a evitare, segnatamente nel settore delle misure restrittive, che le funzioni che l’istituzione interessata è chiamata a svolgere nell’interesse generale dell’Unione e dei suoi Stati membri non siano ostacolate dal rischio che l’istituzione medesima debba infine rispondere dei danni che le persone pregiudicate dai suoi atti potrebbero eventualmente subire, senza peraltro lasciar gravare su tali persone le conseguenze patrimoniali o morali di presunti inadempimenti flagranti e inescusabili da parte dell’istituzione interessata (v. sentenza del 5 giugno 2019, Bank Saderat/Consiglio, T‑433/15, non pubblicata, EU:T:2019:374, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

55      Lo scopo più ampio del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, conformemente agli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione sanciti all’articolo 21 TUE, è infatti tale da giustificare conseguenze negative, anche notevoli, derivanti, per taluni operatori, dalle decisioni di esecuzione degli atti adottati dall’Unione ai fini della realizzazione di tale scopo fondamentale (sentenza del 5 giugno 2019, Bank Saderat/Consiglio, T‑433/15, non pubblicata, EU:T:2019:374, punto 50).

 Richiamo dei principi stabiliti dalla sentenza sull’impugnazione

56      Al punto 33 della sentenza sull’impugnazione, la Corte ha ricordato che una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli si concretizza allorquando essa implica un travalicamento manifesto e grave, da parte dell’istituzione interessata, dei limiti imposti al suo potere discrezionale, tenendo presente che gli elementi da prendere in considerazione al riguardo sono, in particolare, la complessità delle situazioni da disciplinare, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata nonché l’ampiezza del potere discrezionale che tale norma riserva all’istituzione dell’Unione.

57      A tale riguardo, la Corte ha sottolineato, in primo luogo, al punto 34 della sentenza sull’impugnazione, che il requisito di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione discende dalla necessità di una bilanciamento tra, da un lato, la tutela dei singoli contro gli atti illeciti delle istituzioni e, dall’altro, il margine di discrezionalità che occorre riconoscere alle stesse per non paralizzarne l’azione, e che tale bilanciamento si rivela essere a maggior ragione importante nel settore delle misure restrittive, in cui gli ostacoli incontrati dal Consiglio in termini di disponibilità delle informazioni rendono spesso la valutazione alla quale esso deve procedere particolarmente complessa.

58      In secondo luogo, al punto 43 della sentenza sull’impugnazione, la Corte ha precisato che soltanto la constatazione di un’irregolarità che, in circostanze analoghe, un’amministrazione normalmente prudente e diligente non avrebbe commesso consentirebbe il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

59      In terzo luogo, ai punti 44 e 46 della sentenza sull’impugnazione, la Corte ha rilevato che i parametri elencati al punto 56 supra e che devono essere presi in considerazione nella valutazione di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione si riferivano tutti alla data in cui la decisione o il comportamento erano stati adottati dall’istituzione interessata, e che ne conseguiva che l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione doveva necessariamente essere valutata sulla base delle circostanze nelle quali l’istituzione aveva agito in tale data precisa.

60      In quarto luogo, al punto 41 della sentenza sull’impugnazione, la Corte ha stabilito che, poiché il secondo inserimento è stato annullato dalla sentenza del 7 dicembre 2011, HTTS/Consiglio (T‑562/10, EU:T:2011:716), la quale ha acquisito autorità di cosa giudicata, la prima parte del primo presupposto per la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione, vale a dire la violazione di una norma giuridica dell’Unione intesa a conferire diritti ai singoli, era soddisfatta per quanto riguarda il regolamento n. 961/2010.

61      In quinto luogo, ai punti 99 e 100 della sentenza sull’impugnazione, la Corte ha precisato che dalla sentenza del 7 dicembre 2011, HTTS/Consiglio (T‑562/10, EU:T:2011:716), che aveva ravvisato il difetto di motivazione, non poteva dedursi che anche il regolamento di esecuzione n. 668/2010 dovesse essere considerato illegittimo a causa del medesimo vizio, e che incombeva alla ricorrente, non avendo quest’ultima contestato la legittimità del primo inserimento mediante un ricorso di annullamento, dimostrare l’illegittimità di detto regolamento di esecuzione, giacché gli atti delle istituzioni dell’Unione si presumono, in linea di principio, legittimi e producono effetti giuridici finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità.

62      In sesto luogo, per quanto riguarda più in particolare i criteri di inserimento di cui la ricorrente deduce la violazione grave e manifesta nel caso di specie, al punto 69 della sentenza sull’impugnazione, la Corte ha precisato che l’utilizzo dei termini «posseduti» e «controllati», vale a dire i criteri di inserimento contenuti nei regolamenti n. 423/2007 e n. 961/2010 e sulla base dei quali erano stati effettuati gli inserimenti controversi, rispondeva alla necessità di consentire al Consiglio di adottare misure efficaci nei confronti di tutte le persone, le entità o gli organismi collegati a società coinvolte nella proliferazione nucleare. Ne conseguiva, a suo avviso, che il possesso o il controllo possono essere diretti o indiretti. Se tale legame dovesse, infatti, essere dimostrato unicamente sulla base del possesso o del controllo diretto di tali persone, le misure potrebbero essere aggirate mediante molteplici possibilità di controllo contrattuali o di fatto, le quali fornirebbero a una società opportunità, tanto ampie quanto un possesso o un controllo diretto, di esercitare un’influenza su altre entità.

63      Pertanto, al punto 70 della sentenza sull’impugnazione, la Corte ha precisato che la nozione di «società posseduta o controllata», come ricordato dal Tribunale nella sentenza iniziale, non presentava, nel settore delle misure restrittive, la stessa portata rivestita, in generale, nel diritto societario allorché si tratta di individuare la responsabilità commerciale di una società collocata giuridicamente sotto il controllo decisionale di un altro soggetto commerciale.

64      Al punto 75 della sentenza sull’impugnazione, la Corte ha quindi confermato che una società può essere qualificata come «società posseduta o controllata da altra entità» allorché quest’ultima si trova in una situazione in cui sia in grado di influenzare le scelte della società interessata, anche in assenza di qualsiasi legame giuridico tra questi due soggetti economici, sia esso di proprietà o di partecipazione nel capitale.

65      Infine, ai punti da 77 a 79 della sentenza sull’impugnazione, la Corte ha constatato che, ai fini dell’adozione di misure, il fatto di agire sotto la direzione di una persona o di un’entità e il fatto di agire per conto di una tale persona o entità dovevano essere assimilati. Essa ha osservato che tale conclusione era avvalorata dall’analisi dello scopo dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 961/2010 che mirava a consentire al Consiglio di adottare misure efficaci nei confronti delle persone coinvolte nella proliferazione nucleare e a evitare che misure del genere fossero eluse. Inoltre, essa ha precisato che detta conclusione era altresì corroborata dall’analisi del contesto in cui si inseriva la disposizione citata.

 Giudizio del Tribunale

66      È alla luce dei principi richiamati ai precedenti punti da 50 a 65 che occorre verificare se nel caso di specie ricorrano i presupposti per la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione, in particolare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli.

67      In via preliminare, tenuto conto di quanto ricordato al punto 60 supra, poiché il secondo inserimento è stato annullato dalla sentenza del 7 dicembre 2011, HTTS/Consiglio (T‑562/10, EU:T:2011:716), la quale ha acquisito autorità di cosa giudicata, la Corte ha riconosciuto che la prima parte del primo presupposto per la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione, vale a dire la violazione di una norma giuridica dell’Unione intesa a conferire diritti ai singoli, era soddisfatta per quanto riguarda il regolamento n. 961/2010.

68      D’altra parte, occorre constatare che, per quanto attiene al primo inserimento, come ricordato al punto 61 supra, dalla sentenza del 7 dicembre 2011, HTTS/Consiglio (T‑562/10, EU:T:2011:716), che aveva ravvisato il difetto di motivazione, non poteva dedursi che anche il regolamento di esecuzione n. 668/2010 dovesse essere considerato illegittimo a causa del medesimo vizio, e che incombeva alla ricorrente, non avendo quest’ultima contestato la legittimità del primo inserimento mediante un ricorso di annullamento, dimostrare l’illegittimità di detto regolamento di esecuzione, giacché gli atti delle istituzioni dell’Unione si presumono, in linea di principio, legittimi.

69      In ogni caso, anche supponendo che il primo inserimento sia illegittimo, occorre verificare, tanto per tale inserimento quanto per il secondo, se gli elementi addotti dalla ricorrente, quali ricordati ai precedenti punti 47 e 48, consentano di dimostrare che gli inserimenti in questione costituiscono una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli.

–       Sulla prima censura, relativa al fatto che il Consiglio non ha fornito elementi di fatto a sostegno della conclusione secondo cui la ricorrente era controllata dall’IRISL

70      La ricorrente afferma, in sostanza, che il Consiglio ha commesso una violazione grave e manifesta dei requisiti sostanziali per l’inserimento ritenendo che essa fosse controllata dall’IRISL o agisse per conto della stessa senza disporre di elementi di prova al riguardo.

71      Da un lato, la ricorrente sostiene che, al momento degli inserimenti controversi, il Consiglio non ha effettuato ricerche per dimostrare la natura del controllo dell’IRISL su di essa, non disponeva di alcuna prova e aveva agito su indicazioni provenienti dagli Stati membri. Tale modo di procedere sarebbe stato qualificato dal Tribunale, nella sentenza del 12 giugno 2013, HTTS/Consiglio (T‑128/12 e T‑182/12, non pubblicata, EU:T:2013:312), come «errore manifesto di valutazione». Oltre a ciò, la ricorrente censura il comportamento del Consiglio successivo all’annullamento del secondo inserimento, consistente nell’effettuare un nuovo inserimento con una motivazione leggermente modificata. Essa conclude che il Consiglio ha violato in maniera grave e manifesta i limiti posti al suo potere discrezionale e ha disatteso in maniera flagrante i requisiti sostanziali per l’inserimento.

72      Dall’altro lato, basandosi in particolare sulla sentenza del 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Consiglio (T‑384/11, EU:T:2014:986), la ricorrente sostiene che il Consiglio non disponeva di alcun margine di discrezionalità quanto al dovere di dimostrare la fondatezza degli inserimenti controversi e che, come nella causa che ha dato origine alla sentenza citata, esso ha commesso una violazione grave e manifesta consistente nell’effettuare tali inserimenti senza avere alcuna informazione o elemento di prova. In aggiunta, essa sostiene che il Consiglio non poteva invocare come giustificazione di un simile comportamento la complessità dei fatti da disciplinare né le difficoltà di applicazione o di interpretazione delle norme dell’Unione in tale settore, poiché, stante la flagranza della violazione, le suddette complessità e difficoltà non ne avrebbero costituito la causa.

73      A tale riguardo, occorre verificare, alla luce della sentenza sull’impugnazione, se, alla data in cui sono stati effettuati gli inserimenti controversi, tenuto conto esclusivamente degli elementi di prova di cui il Consiglio disponeva in quel preciso momento, tale istituzione abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata dei requisiti sostanziali per l’inserimento.

74      In primo luogo, relativamente all’argomento della ricorrente secondo cui il Consiglio avrebbe effettuato gli inserimenti controversi in assenza di qualsiasi elemento di prova e sulla base di indicazioni provenienti dagli Stati membri, occorre rilevare che, in udienza, il Consiglio ha precisato il contenuto della dichiarazione dallo stesso resa all’udienza dinanzi alla Corte del 5 marzo 2019, secondo la quale, alla data in cui sono stati effettuati gli inserimenti in parola, esso non disponeva delle informazioni menzionate al punto 59 della sentenza iniziale, affermando che non disponeva di tutte le informazioni.

75      In particolare, per quanto attiene al primo inserimento, il Consiglio ha precisato che esso era basato sul fatto che la ricorrente era stabilita ad Amburgo (Germania), Schottweg 7, e che l’IRISL Europe, controllata europea dell’IRISL, era stabilita ad Amburgo, Schottweg 5. Occorre rilevare, come sostenuto dal Consiglio, che, alla data in cui è stato effettuato l’inserimento in questione, esso disponeva in effetti di tale elemento relativo all’indirizzo della ricorrente e a quello dell’IRISL Europe, come consta dalle informazioni identificative riguardanti le imprese inserite nell’elenco di cui all’allegato V del regolamento n. 423/2007, nella versione risultante dall’allegato, parte III, punto 1, lettere d) e j), del regolamento di esecuzione n. 668/2010.

76      Inoltre, il Consiglio ha affermato che disponeva delle risoluzioni 1803 (2008) e 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 3 marzo 2008 e del 9 giugno 2010, sull’IRISL nonché della relazione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza, che accertava tre violazioni manifeste da parte dell’IRISL dell’embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1747 (2007) del medesimo Consiglio di sicurezza, del 24 marzo 2007. Da un lato, come correttamente rileva il Consiglio, la prova che tali documenti erano effettivamente in suo possesso risulta dal fatto che essi sono menzionati nella motivazione riguardante l’inserimento dell’IRISL nell’allegato II, parte III, della decisione 2010/413 nonché nell’allegato, parte III, del regolamento di esecuzione n. 668/2010.

77      Dall’altro lato, l’effettiva esistenza delle tre violazioni dell’embargo sulle armi, accertate nella suddetta relazione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, non è stata messa in discussione, così come non lo è stato il contenuto della stessa relazione, nella misura in cui da essa risulta che l’IRISL aveva intrapreso attività per eludere le misure adottate, trasferendo le proprie attività ad altre imprese, e che la sua sede in Europa era situata in prossimità di quella della ricorrente. Come rilevato, in sostanza, dal Consiglio, si trattava di indizi per l’inserimento del nominativo della ricorrente negli elenchi controversi, atteso che tale inserimento era la conseguenza diretta dell’inserimento dell’IRISL, e del resto della HDSL, fermo restando che il nominativo di quest’ultima, per la quale la ricorrente agiva, era stato incluso nell’allegato II, parte III, della decisione 2010/413 nonché nell’allegato, parte III, del regolamento di esecuzione n. 668/2010 in quanto essa agiva a sua volta per conto dell’IRISL.

78      Quanto al resto, occorre rilevare che la prossimità geografica delle sedi dell’IRISL Europe e della ricorrente non è stata contestata da quest’ultima. Essa ha anzi riconosciuto, in udienza, relativamente a tale prossimità, che, all’epoca degli inserimenti controversi, e quindi anche all’epoca del primo inserimento, essa poteva avvalersi dei dipendenti dell’IRISL Europe, la quale aveva messo parte del suo personale a sua disposizione.

79      Quanto al secondo inserimento, il Consiglio ha affermato che anch’esso era basato su circostanze precise e non contestate, che la ricorrente aveva riconosciuto in due lettere, del 10 e del 13 settembre 2010, con le quali la medesima gli aveva chiesto di riesaminare la decisione di inserire il suo nominativo negli elenchi controversi. Orbene, come correttamente rilevato dal Consiglio, da tali lettere consta che, all’epoca degli inserimenti controversi, la ricorrente operava come agente marittimo per conto della HDSL, la quale era considerata strettamente collegata all’IRISL, giacché anche il suo nominativo era stato inserito, il 26 luglio 2010, negli elenchi delle entità sospettate di facilitare la proliferazione nucleare in Iran, con la motivazione che essa «[a]gi[va] per conto dell’IRISL [in quanto] opera[va] su container tramite navi di proprietà dell’IRISL» e che il sig. Bateni era stato direttore dell’IRISL fino al 2008, prima di stabilirsi in Europa e di fondare la ricorrente.

80      Oltre a ciò, occorre aggiungere, per quanto riguarda gli inserimenti controversi, che, alla data in cui essi sono stati effettuati, esistevano fonti di informazione a carattere pubblico, come giustamente rilevato dal Consiglio in udienza, in particolare un articolo del New York Times del 7 giugno 2010, intitolato «Companies Linked to IRISL», che conteneva l’elenco di 66 imprese, tra cui la ricorrente e la HDSL, che avevano un legame con l’IRISL e alle quali quest’ultima avrebbe trasferito navi.

81      Inoltre, per quanto riguarda il secondo inserimento, occorre rilevare che le lettere del 10 e del 13 settembre 2010 menzionate al punto 79 supra avevano come destinatario il Consiglio stesso ed è pacifico che esso le aveva ricevute al momento in cui tale inserimento è stato effettuato. Per di più, tali lettere sono state citate nella sentenza del 7 dicembre 2011, HTTS/Consiglio (T‑562/10, EU:T:2011:716), e sono state, pertanto, prese in considerazione dal Tribunale nell’ambito del procedimento che ha dato origine alla sentenza citata.

82      Quanto al resto, occorre sottolineare che sebbene con la sentenza del 7 dicembre 2011, HTTS/Consiglio (T‑562/10, EU:T:2011:716), il Tribunale abbia annullato il secondo inserimento, gli effetti di tale annullamento sono stati tuttavia rinviati nel tempo, in quanto il Tribunale ha constatato, ai punti da 41 a 43 della stessa sentenza, che non si poteva escludere che, nel merito, l’imposizione delle misure restrittive alla ricorrente potesse comunque rivelarsi giustificata. Il Tribunale ha quindi riconosciuto che, sebbene il secondo inserimento meritasse di essere annullato per violazione dell’obbligo di motivazione, un annullamento con effetto immediato del regolamento in questione avrebbe potuto arrecare un pregiudizio grave e irreversibile all’efficacia delle misure restrittive adottate dallo stesso regolamento nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran, giacché sussisteva il dubbio che, sulla base degli elementi a disposizione del Consiglio, l’inserimento del nominativo della ricorrente negli elenchi controversi potesse rilevarsi fondato.

83      Quanto all’argomento della ricorrente relativo al fatto che il modo di procedere del Consiglio era stato qualificato dal Tribunale, nella sentenza del 12 giugno 2013, HTTS/Consiglio (T‑128/12 e T‑182/12, non pubblicata, EU:T:2013:312), come «errore manifesto di valutazione», occorre rilevare quanto segue.

84      Da un lato, come rileva il Consiglio, l’errore manifesto di valutazione quale motivo dedotto a sostegno di un ricorso di annullamento deve essere distinto dal travalicamento grave e manifesto dei limiti posti al potere discrezionale dedotto al fine di constatare una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni.

85      In un contesto del genere, la circostanza invocata dalla ricorrente, secondo la quale, nella sentenza del 12 giugno 2013, HTTS/Consiglio (T‑128/12 e T‑182/12, non pubblicata, EU:T:2013:312), il Tribunale ha altresì ritenuto che l’inserimento, il 23 marzo 2012, del nominativo della ricorrente nell’elenco di cui al regolamento n. 267/2012, con la stessa motivazione su cui si basava il secondo inserimento, fosse illegittimo per via dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione, non consente di concludere, automaticamente e come suggerito dalla ricorrente, che il Consiglio ha commesso una violazione sufficientemente qualificata dei requisiti sostanziali per l’inserimento.

86      Dall’altro lato e in ogni caso, come risulta dal punto 44 della sentenza sull’impugnazione, i parametri che devono essere presi in considerazione nella valutazione di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli devono riferirsi tutti alla data in cui la decisione o il comportamento sono stati adottati dall’istituzione interessata.

87      Ciò posto, gli argomenti della ricorrente relativi alla sentenza del 12 giugno 2013, HTTS/Consiglio (T‑128/12 e T‑182/12, non pubblicata, EU:T:2013:312), riguardanti l’inserimento, il 23 marzo 2012, del suo nominativo nell’elenco di cui al regolamento n. 267/2012, quindi successivamente al secondo inserimento, non possono essere presi in considerazione come elementi disponibili alla data di quest’ultimo inserimento, al fine di valutare l’esistenza di una violazione grave e manifesta da parte del Consiglio di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli relativamente a detto inserimento.

88      Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo al fatto che il comportamento del Consiglio nella causa in esame è identico a quello nella causa che ha dato origine alla sentenza del 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Consiglio (T‑384/11, EU:T:2014:986), occorre precisare che sebbene in tale sentenza il Tribunale abbia ritenuto che il Consiglio avesse commesso un illecito, pur non disponendo di un margine di discrezionalità, ciò era dovuto al fatto che esso non disponeva, alla data di adozione delle misure in questione, di informazioni o di elementi di prova a sostegno delle motivazioni per l’adozione di dette misure restrittive nei confronti della parte ricorrente e che aveva quindi violato un obbligo che derivava già, alla data di adozione delle disposizioni in questione, da una giurisprudenza ben consolidata della Corte e rispetto alla quale il Consiglio non disponeva di un margine di discrezionalità (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2019, Bank Saderat/Consiglio, T‑433/15, non pubblicata, EU:T:2019:374, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

89      Orbene, nella causa in esame, non è in discussione il rispetto, da parte del Consiglio, dell’obbligo di fornire prove a sostegno degli inserimenti del nominativo della ricorrente negli elenchi controversi. Nel caso di specie, infatti, occorre stabilire se il Consiglio, procedendo agli inserimenti controversi sulla base degli elementi di prova che erano in suo possesso alla data in cui i medesimi inserimenti sono stati effettuati, in particolare quelli indicati ai precedenti punti da 74 a 81, abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. A tale riguardo, occorre prendere in considerazione il margine di cui disponeva il Consiglio nella valutazione degli indizi utilizzati a sostegno delle misure restrittive.

90      A questo proposito, occorre segnalare che se è pur vero che dalla sentenza del 7 dicembre 2011, HTTS/Consiglio (T‑562/10, EU:T:2011:716), risulta che il Tribunale ha annullato il secondo inserimento per insufficienza di motivazione, è tuttavia evidente che, alla data in cui sono stati effettuati gli inserimenti controversi, la nozione di società «posseduta o controllata da altra entità», per quanto riguarda le misure restrittive, lasciava un margine di discrezionalità al Consiglio.

91      Per il resto, sebbene nella sentenza sull’impugnazione la Corte abbia precisato il contenuto dei termini «posseduti» e «controllati», occorre tuttavia rilevare che essa ha confermato, al punto 70 della medesima sentenza, ciò che il Tribunale aveva ricordato nella sentenza iniziale, ossia che la nozione di «società posseduta o controllata» non presentava, nel settore delle misure restrittive, la stessa portata rivestita, in generale, nel diritto societario allorché si tratta di individuare la responsabilità commerciale di una società collocata giuridicamente sotto il controllo decisionale di un altro soggetto commerciale. La Corte ha privilegiato una definizione abbastanza ampia della nozione di «controllo» nell’ambito delle misure restrittive e non ha proceduto a una definizione rigorosa dei termini «posseduti» e «controllati», come risulta in sostanza dai punti 74 e 75 della sentenza sull’impugnazione.

92      Pertanto, si deve ritenere, allineandosi al Consiglio e alla Commissione, che, alla data in cui sono stati effettuati gli inserimenti controversi, potesse sussistere un’incertezza quanto all’esatto contenuto della nozione di «società posseduta o controllata da altra entità» e che, di conseguenza, il Consiglio disponesse di un certo margine nella valutazione degli elementi che potessero dimostrare che la ricorrente era posseduta o controllata da una società che partecipava, era direttamente associata o dava il suo sostegno alle attività nucleari dell’Iran.

93      Da tutto quanto precede risulta che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente nell’ambito della sua prima censura, il Consiglio ha fornito elementi che riteneva idonei a dimostrare, alla data in cui sono stati effettuati tanto il primo inserimento quanto il secondo, la natura del legame tra la ricorrente e l’IRISL.

94      Pertanto, ciò premesso, anche supponendo che, al momento degli inserimenti controversi, il Consiglio abbia commesso un errore di valutazione basandosi sulle circostanze invocate, non si può ritenere che tale errore fosse flagrante e inescusabile e che un’amministrazione normalmente prudente e diligente non l’avrebbe commesso in circostanze analoghe (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2019, Bank Saderat/Consiglio, T‑433/15, non pubblicata, EU:T:2019:374, punto 73).

95      Ne consegue che la prima censura, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe dimostrato, sulla base di sufficienti elementi di prova, che la ricorrente fosse controllata dall’IRISL, deve essere respinta.

–       Sulla seconda censura, relativa all’erroneità dell’inserimento della ricorrente negli elenchi controversi a motivo della partecipazione dell’IRISL e della HDSL alla proliferazione nucleare

96      Da un lato, la ricorrente sostiene che la violazione commessa dal Consiglio è tanto più grave in quanto le ragioni alla base dell’inserimento del suo nominativo negli elenchi controversi, ossia la partecipazione dell’IRISL e della HDSL alla proliferazione nucleare, erano già erronee alla luce della sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (T‑489/10, EU:T:2013:453). Dall’altro lato, essa sostiene che il regolamento di esecuzione n. 668/2010 e il regolamento n. 961/2010 sono viziati da un «duplice errore», in quanto l’IRISL e la HDSL non hanno partecipato alla proliferazione nucleare e tra la medesima e tali entità non esisteva alcun legame che consentisse loro di influenzare le sue decisioni economiche.

97      Con il primo argomento, la ricorrente adduce in sostanza che, a seguito dell’annullamento degli inserimenti dei nominativi dell’IRISL, della SAPID e della HDSL da parte della sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (T‑489/10, EU:T:2013:453), gli inserimenti controversi sono illegittimi, giacché dalla sentenza citata emergerebbe che l’IRISL e la HDSL non hanno partecipato alla proliferazione nucleare.

98      A tale riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 53 supra, l’annullamento dell’inserimento del nominativo dell’IRISL negli elenchi controversi non può essere considerato sufficiente, di per sé, a dimostrare che gli inserimenti controversi costituivano una violazione sufficientemente qualificata tale da far sorgere la responsabilità dell’Unione.

99      In secondo luogo, occorre ricordare che, nella causa in esame, la legittimità degli atti impugnati deve essere valutata sulla base degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui l’atto è stato adottato, come risulta dal punto 46 della sentenza sull’impugnazione, e che, al momento degli inserimenti controversi, gli inserimenti dei nominativi dell’IRISL, della SAPID e della HDSL negli elenchi delle entità accusate di favorire la proliferazione nucleare in Iran non erano stati ancora annullati. Conformemente a quanto ricordato al punto 61 supra, tali inserimenti godevano di una presunzione di legittimità ed erano pienamente in vigore.

100    In ogni caso, è necessario constatare che, come rilevato dalla Corte al punto 48 della sentenza del 31 gennaio 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (C‑225/17 P, EU:C:2019:82), l’effettiva esistenza delle tre violazioni dell’embargo sulle armi, istituito dalla risoluzione 1747 (2007), non è stata rimessa in discussione dalla sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (T‑489/10, EU:T:2013:453). In tale sentenza, il Tribunale ha rilevato, al punto 66, che «sembr[ava] giustificato considerare che il fatto che le IRISL [fossero] state implicate nei tre episodi concernenti la spedizione di materiale militare in violazione del divieto previsto al paragrafo 5 della risoluzione 1747 (2007) aument[asse] il rischio che esse [fossero state] del pari coinvolte in episodi concernenti la spedizione di materiale collegato alla proliferazione nucleare».

101    Di conseguenza, dall’annullamento dell’inserimento dei nominativi dell’IRISL, della SAPID e della HDSL negli elenchi, dopo che gli inserimenti controversi erano stati effettuati, non discende che il Consiglio abbia commesso una violazione dei requisiti sostanziali per l’inserimento tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Pertanto, il primo argomento della ricorrente non può essere accolto.

102    Quanto al secondo argomento relativo alla presunta inesistenza tra l’IRISL e la HDSL, da un lato, e la ricorrente, dall’altro, di un legame che consentisse all’IRISL e alla HDSL di influenzare le decisioni economiche della ricorrente, esso rinvia agli argomenti già analizzati nell’ambito della prima censura dedotta dalla ricorrente e occorre respingerlo per gli stessi motivi esposti ai precedenti punti da 70 a 95.

103    Ciò premesso, non può essere contestato al Consiglio di aver commesso – fondando gli inserimenti controversi del nominativo della ricorrente sui legami intercorrenti tra la medesima e l’IRISL – un’irregolarità che, in circostanze analoghe, non sarebbe stata commessa da un’amministrazione normalmente prudente e diligente, cui i Trattati attribuiscano compiti specifici, come quelli relativi all’adozione di misure restrittive considerate necessarie nell’ambito dell’azione dell’Unione volta ad assicurare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2019, Bank Saderat/Consiglio, T‑433/15, non pubblicata, EU:T:2019:374, punti 73 e 74).

104    Pertanto, la seconda censura della ricorrente, relativa all’erroneità dell’inserimento del suo nominativo negli elenchi controversi a motivo della partecipazione dell’IRISL e della HDSL alla proliferazione nucleare, deve essere respinta.

105    Poiché le due censure dedotte dalla ricorrente non sono state accolte, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, senza che sia necessario verificare se ricorrano gli altri presupposti per la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

 Sulle spese

106    Conformemente all’articolo 219 del regolamento di procedura, nelle decisioni del Tribunale pronunciate dopo annullamento e rinvio, quest’ultimo provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte. Poiché nella sentenza sull’impugnazione la Corte ha annullato la sentenza iniziale e riservato le spese, il Tribunale è tenuto a provvedere, nella presente sentenza, su tutte le spese relative ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso nonché sulle spese relative al procedimento di impugnazione nella causa C‑123/18 P.

107    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

108    Inoltre, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che non debba essere condannata a tale titolo.

109    Infine, a norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.

110    Nel caso di specie, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio relative al presente procedimento e al procedimento nella causa T‑692/15, conformemente alla domanda di quest’ultimo.

111    Per quanto riguarda le spese sostenute dalla ricorrente e dal Consiglio nell’ambito del procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte, considerato che, con la sentenza sull’impugnazione, la Corte ha accolto l’impugnazione proposta dalla ricorrente, il Tribunale ritiene equo condannare ciascuna di tali parti a farsi carico delle proprie spese relative a detto procedimento.

112    La Commissione si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea relative al presente procedimento e al procedimento nella causa T692/15.

3)      Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese relative al procedimento C123/18 P.

4)      La Commissione europea si farà carico delle proprie spese relative al presente procedimento, al procedimento nella causa T692/15 e al procedimento C123/18 P.

Kanninen

Jaeger

Porchia

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 luglio 2021.

Firme


Indice


Fatti e procedimento anteriore al rinvio

Procedimento e conclusioni delle parti dopo il rinvio

In diritto

Sull’eccezione di irricevibilità per prescrizione dell’azione risarcitoria della ricorrente

Sul motivo di ricorso relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione

Sul motivo di ricorso relativo alla violazione sufficientemente qualificata dei requisiti sostanziali per l’inserimento negli elenchi controversi

Richiamo della giurisprudenza in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione

Richiamo dei principi stabiliti dalla sentenza sull’impugnazione

Giudizio del Tribunale

– Sulla prima censura, relativa al fatto che il Consiglio non ha fornito elementi di fatto a sostegno della conclusione secondo cui la ricorrente era controllata dall’IRISL

– Sulla seconda censura, relativa all’erroneità dell’inserimento della ricorrente negli elenchi controversi a motivo della partecipazione dell’IRISL e della HDSL alla proliferazione nucleare

Sulle spese


*      Lingua processuale: il tedesco